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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 10/07/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1414/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica nella causa instaurata
TRA
Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MILANO PEPPINO P.IVA_1
ricorrente
CONTRO
(CF. ): rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'avv. GUGLIOTTA EPIFANIO;
resistente
E CONTRO
( ), rappresentato e Controparte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. LIBASSI AGATA e dell'avv. SALVATORE
MARCHESE resistente
OGGETTO: indebito oggettivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza e rispettivi atti difensivi all'udienza del 10/07/2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c, dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione :
- condanna al pagamento in favore della ricorrente Controparte_2 della somma di € 15.000,00 oltre accessori di legge;
1 - Rigetta per il resto il ricorso;
- condanna al pagamento in favore della ricorrente Controparte_2 delle spese di lite pari a € 4.600,00 oltre rimborso spese generali 15%,
IVA e CPA se dovute;
- dichiara la compensazione di 2/3 delle spese di lite tra la ricorrente e che liquida per l'intero in € 7.800,00 e, per l'effetto, Controparte_1 condanna la società ricorrente al pagamento della restante parte di €
2.600,00 oltre rimborso spese 15%, IVA e c.p.a.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/11/2021, la
[...] ha esposto: Parte_2
- che con precedente ricorso, iscritto al n.r.g . 726/2020 di questo
Tribunale, la citava in giudizio al fine di sentirla Controparte_2 condannare al pagamento della somma di € 61.264,00 oltre interessi e rivalutazione a titolo di differenze retributive per il maggior orario svolto e, per quanto di interesse in questa sede, a titolo di emolumenti retributivi spettantegli in relazione all'intercorso rapporto di lavoro;
- che, costituendosi in giudizio, la società odierna ricorrente, tra l'altro, opponeva di avere regolarmente corrisposto le retribuzioni mediante bonifico sul conto corrente del genitore, Controparte_1 anche lui dipendente della società, dal momento che era privo _2 di un proprio conto;
- che le parti addivenivano ad una conciliazione giudiziale;
- che, in particolare, la società si obbligava a pagare in favore di la complessiva somma di € 15.000,00, a fronte Controparte_2 della rinuncia da parte di questi ad ogni pretesa azionata;
- che in seno all'accordo di conciliazione, preso atto della dichiarazione di circa la mancata ricezione delle Controparte_2 retribuzioni da parte del padre , la società manifestava la _1 intenzione di procedere al recupero in via giudiziaria delle retribuzioni indebitamente trattenute da;
Controparte_1
2 - che pertanto le parti stabilivano che “ove nell'instaurando contenzioso nei confronti del , per il recupero di quanto Controparte_1 indebitamente trattenuto, il predetto fornisca la prova di aver corrisposto al i pagamenti totali e/o parziali del Controparte_2 quantum indicato nelle buste paga, per l'attività lavorativa effettuata, il
si obbliga a dover pagare alla Controparte_2 [...] la somma di € 15.000,00, ricevuta con Controparte_3 la presente conciliazione, oltre i danni conseguenti alle spese di lite sostenuti e a sostenersi da parte della predetta Società”;
- che, inoltre, aveva riscosso le fatture emesse Controparte_1 nel 2014 e 2015 (meglio indicate in ricorso) nei confronti della ditta
ZI S. e BO A. s.n.c. per un importo complessivo di € 9.459,00.
Ciò premesso in fatto, la società ha convenuto in giudizio _1
per sentirlo condannare, in via principale, alla ripetizione delle
[...] somme indebitamente trattenute pari a € 22.589,73, di cui: € 15.206,37 quali retribuzioni riscosse nell'interesse di e a questi Controparte_2 non corrisposte;
€ 7.383,36 pari all'importo delle fatture emesse dalla società nei confronti della ditta ZI S. e BO A. riscosse e trattenute dal convenuto (su un totale di € 9.459,00); sempre in via principale ha chiesto la condanna di al pagamento di € Controparte_1
5.899,28 quali danni conseguenti dalla propria condotta, somma corrispondente alle spese legali sostenute nel giudizio instaurato da e conciliato;
ha poi chiesto, “In via subordinata, Controparte_2 nella denegata ipotesi di resistenza ed accoglimento delle eccezioni e domande del in relazione a pagamenti dallo stesso Controparte_1 effettuati in favore del , condannare quest'ultimo al Controparte_2 pagamento della somma di € 15.000,00, oltre i danni conseguenti alle spese di lite in ragione di € 5.899,28, come da notula, per la difesa della
Società ricorrente nel pregresso giudizio, nonché alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato Controparte_1 la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, deducendo di avere
3 regolarmente e settimanalmente pagato in contanti le retribuzioni al figlio;
quanto agli importi delle fatture riscosse dalla ditta ZI e
BO, ha dedotto che, come da prassi aziendale, tali somme venivano utilizzate per il pagamento delle retribuzioni spettanti ai lavoratori non assunti regolarmente. In ogni caso ha contestato la fondatezza della domanda di ripetizione in assenza dei presupposti di cui all'art. 2033 c.c.
Si è costituito in giudizio che ha contestato la Controparte_2 fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto e proponendo domanda riconvenzionale nei confronti di al pagamento di Controparte_4
€ 61.264,00, quali retribuzioni illegittimamente trattenute dal padre, domanda successivamente rinunciata (cfr. verbale udienza del
25.5.2023).
La causa istruita con interrogatorio formale del rapp. legale della società, prove testimoniali e documenti è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo unitamente alle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità della domanda di parte ricorrente avanzata per la prima volta alla odierna udienza, volta ad ottenere la condanna in solido dei convenuti, in quanto domanda nuova rispetto a quelle contenute nel ricorso originario, quindi oltre i termini di natura decadenziale fissati dall'art. 414 c.p.c. e 420 c.p.c.
Ai fini della delimitazione del thema decidendum, va inoltre dato atto della rinuncia in corso di causa alla domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di (cfr. Controparte_2 Controparte_1 verbali udienza 25.5.2023 e 10.7.2025).
Venendo al merito, l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., come è noto, è un rimedio apprestato dall'ordinamento giuridico a favore di chi abbia effettuato un pagamento sulla base di una obbligazione inesistente.
4 L'inesistenza dell'obbligazione adempiuta può derivare dall'assenza originaria del titolo negoziale giustificativo dell o spostamento patrimoniale o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi (ex multis Cass. 13207/2013).
Ora, nel caso di specie, la società ricorrente agisce in ripetizione nei confronti di assumendo che questi abbia Controparte_1 indebitamente percepito la somma di € 22.589,73, di cui: € 15.206,37 quali retribuzioni riscosse nell'interesse del figlio e a questi _2 non erogate;
€ 7.383,36 pari all'importo delle fatture emesse dalla stessa società nei confronti della ditta ZI S. e BO A. snc che _1
avrebbe trattenuto.
[...]
Ebbene, quanto alla pretesa restitutoria di € 15.206,37, già dal contenuto delle allegazioni risulta di palmare evidenza che il pagamento effettuato dalla ricorrente fosse sorretto da una valida causa debendi, costituendo infatti adempimento dell'obbligazione retributiva assunta nei confronti di per l'attività lavorativa svolta. Il titolo Controparte_2 giustificativo dello spostamento patrimoniale era dunque rappresentato dal contratto di lavoro pacificamente sussistente tra Controparte_2
e la società ricorrente.
Non è condivisibile la tesi di parte ricorrente (pag. 9 ricorso) secondo cui il venir meno della causa debendi andrebbe individuato nella mancata corresponsione delle somme al figlio da parte _2 del padre padre;
trattandosi di circostanza che in alcun modo _1 intacca l'esistenza dell'obbligazione di pagamento assunta dalla società nei confronti del lavoratore, potendo semmai rilevare (nei rapporti tra la società e ) sul diverso piano contrattuale – risarcitorio, Controparte_1 qualora avesse assunto un preciso obbligo in tal senso Controparte_1 nei confronti della società, situazione invero che non risulta neppure espressamente affermata. Invero, si legge in ricorso che Controparte_1 percepiva le retribuzioni nell'interesse del figlio, lasciando chiaramente
5 intendere che egli abbia agito ex art. 1188 c.c. quale rappresentante o adiectus solutionis causa, ciò confermando che la prestazione fu eseguita in esecuzione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti del lavoratore che, per quanto rileva in questa sede, non è stato successivamente caducato.
Al di là di tali trancianti considerazioni, all'esito dell'espletata istruttoria, deve in ogni caso ritenersi raggiunta la prova che nel periodo in questione (aprile 2014 – novembre 2016) abbia Controparte_1 regolarmente corrisposto le retribuzioni al figlio.
Sul punto, il teste ha dichiarato: “mio padre Testimone_1 ogni fine settimana consegnava i soldi in contanti a mio fratello in base alle giornate di lavoro svolte. Questo avveniva il sabato. Ogni fine settimana mio fratello aveva in mano i soldi. Mio padre dava i soldi a mio fratello anche se materialmente non aveva ricevuto lo stipendi o da
Posso affermare che allo stesso modo pagava me, in quanto Parte_1 anche io lavoravo per in nero. Parte_1
Ho assistito personalmente ai pagamenti, in quanto in quel periodo essendo disoccupata e con un bambino piccolo, trascorrevo tutta la giornata nell'abitazione di mio padre. All'ora di pranzo, mio fratello tornava da lavoro e chiedeva i soldi a mio padre, il quale puntualmente glieli dava.
a.d.r. io trascorrevo la giornata a casa di mio padre perché mia madre non stava bene in quel periodo ed io lo aiutavo sistemando casa e preparando il pranzo.
[…] mio fratello percepiva 270 € a settimana, questo quando lavorava tutta la settimana. questo è accaduto dal 2014 al 2016, da agosto 2017 non ero più presente. sino ad agosto 2017 la retribuzione di mio fratello è stata di € 270,00 ha riferito “Ho assistito personalmente ai Testimone_2 pagamenti che mio padre faceva a favore di mio fratello che avvenivano settimanalmente […]”.sia io che mia sorella che mio fratello Tes_1
nonché gli operai venivamo pagati il sabato. è capitato di _2
6 assistere a pagamenti nei confronti di e degli altri operai _2 anche quando tornavo da scuola. ho visto mio padre pagare in contanti gli operai addetti alla raccolta dei limoni e coltivazioni vigneti
a.d.r. la retribuzione di mio fratello era di circa 280 €.
Le dichiarazioni dei testi, vagliate con il rigore imposto dallo stretto legame parentale con il convenuto (entrambi sono figli di _1
), appaiono attendibili e idonee a provare l'assunto difensivo, in
[...] quanto entrambe prive di contraddizioni e coerenti con le ulteriori acquisizioni processuali. Anche il teste ha infatti riferito che Tes_3 la retribuzione ammontava ad € 45 giornaliere (come ha espressamente dichiarato , quindi pari a € 270 settimanali, ammontare Testimone_4 della paga settimanale (andante dal lunedì al sabato). Sia che Tes_3
quest'ultimo non legato da alcun rapporto Persona_1 parentale con , hanno confermato che il pagamento avvenivano _1 in contanti e che ricevevano la retribuzione dal . Ulteriore _1 elemento di riscontro rispetto alle dichiarazioni di è Testimone_2 offerto dal teste quando afferma che veniva pagato il sabato Per_1 di ogni settimana.
Nessun elemento di segno contrario può ricavarsi dal testimone TE
, coniuge del ricorrente, la quale ha innanzitutto potuto riferire solo
[...] in riferimento ad una parte del periodo oggetto di causa (avendo conosciuto a inizio 2016). Le dichiarazioni rese Persona_2 sono sostanzialmente prive di alcuna valenza dimostrativa, in quanto generiche e de relato partium atteso che la testimone ha riferito solo ciò che le veniva raccontato da (lui mi dice che non Controparte_2 veniva pagato”).
Quanto alla ripetibilità delle somme di cui fatture emesse dalla società nei confronti della ditta ZI S. e BO A. s.n.c., riscosse da _1
, addirittura difetta il pagamento da parte della società
[...] ricorrente nei confronti del convenuto, elemento imprescindibile per l'operatività dell'art. 2033 c.c.
7 Anche in tal caso, la prospettata appropriazione delle somme da parte del avrebbe potuto avere effetti sul diverso piano contrattuale – _1 risarcitorio, rispetto agli specifici obblighi assunti dal convenuto nei confronti della ricorrente, domanda diversa da quella ex art. 2033 c.c., necessitando di specifiche allegazioni e prove in punto di: titolo costituivo di obblighi, obbligazioni inadempiute;
allegazioni che, peraltro, nel caso concreto sono assenti.
In ogni caso, all'esito dell'espletata istruttoria, ha trovato pieno riscontro l'assunto di parte convenuta secondo cui le somme derivanti dall'incasso delle fatture emesse dal , erano destinate al _1 pagamento degli stipendi degli altri operai, sicché difetta la prova del fatto da cui muove la pretesa restitutoria in tesi dato dall'appropriazione delle somme riscosse.
Ciò innanzitutto emerge dalla risposta resa dal rapp. legale della ricorrente in sede di interpello che ha confermato il capitolo n. 2 ( Vero
è che i pagamenti ricevuti a fronte ella fatture emesse dalla S.S.
Terranova dei fratelli nei confronti della ZI S. e BO A. Parte_1 venivano utilizzati dal sig. per pagare gli operai Controparte_1 impiegati nella raccolta dei limoni presso l'azienda - cfr. verbale di udienza del 8 maggio 2024)” .
La risposta della parte, resa a mezzo del proprio rappresentante legale, già di per sé sola idonea a provare quanto dedotto dal convenuto, si pone in sostanziale accordo con quanto dichiarato da tutti i testimoni impegnati nella raccolta dei limoni, i quali hanno riferito di avere ricevuto in contanti i pagamenti da parte di . Controparte_1
****
Deve invece essere accolta la domanda di condanna che la società ha spiegato nei confronti di essendo stato provato il Controparte_2 fatto cui è correlato l'insorgere dell'obbligazione restitutoria di cui al verbale di conciliazione del 14.10.2021 (r.g. 726/2020), ossia: la
8 corresponsione (anche solo parziale) di a favore del Controparte_1 figlio delle retribuzioni portate nelle buste paga emesse nel _2 periodo aprile 2014 – novembre 2016.
Si legge infatti al punto 5 dell'accordo: “ per patto espresso, le parti convengono che ove nell'instaurando contenzioso nei confronti del
, per il recupero di quanto indebitamente trattenuto, il Controparte_1 predetto fornisca la prova di aver corrisposto al i Controparte_2 pagamenti totali e/o parziali del quantum indicato nelle buste paga, per
l'attività lavorativa effettuata, il si obbliga a dover Controparte_2 pagare alla somma Controparte_5 di € 15.000,00, ricevuta con la presente conciliazione, oltre i danni conseguenti alle spese di lite sostenuti e a sostenersi da parte della predetta Società”.
Per come esplicitato in precedenza, le dichiarazioni di e Tes_1 costituiscono prova dell'avvenuto pagamento delle Testimone_2 retribuzioni da parte del padre;
tali importi (pari a 270/280 € _1 settimanali) sono idonei a coprire l'importo esposto nelle buste paga in atti che in esse risulta ragguagliato ai giorni lavorati in ciascun mese
(da 10 a 15) e che nel periodo 2014 -2016 oscillano da € 350 a € 627.
Non può invece essere accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno corrispondente alle spese di lite sostenute dalla ricorrente nel precedente giudizio conciliato, difettando la prova dell'avvenuto esborso delle spese di lite riferibili al precedente giudizio. È evidente, infatti, che la sola nota spese e compensi, di cui all'allegato 19 del ricorso, non prova l'avvenuto pagamento del compenso ovvero l'effettivo pregiudizio patito dalla società in conseguenza del comportamento di _2
.
[...]
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
9 va pertanto condannato al pagamento in favore della Controparte_2 società ricorrente delle spese di lite , secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche.
La società ricorrente va invece condannata al pagamento delle spese di lite a favore di nei cui confronti è risultata Controparte_1 soccombente. Deve tuttavia tenersi conto che l'origine della causa o è in gran parte imputabile condotta di assunta nel Controparte_2 precedente giudizio (con riferimento alla domanda di indebito retributivo), il che induce a compensare parzialmente le spese di lite tra il ricorrente e nella misura di 2/3, facendo applicazione Controparte_1 del principio di causalità (ex multis Cass. 7182 del 30/05/2000). In assenza di specifica domanda da parte di , la quota di Controparte_1 spese compensata non può essere posta a carico di Controparte_2
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Sciacca 10/07/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica nella causa instaurata
TRA
Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MILANO PEPPINO P.IVA_1
ricorrente
CONTRO
(CF. ): rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'avv. GUGLIOTTA EPIFANIO;
resistente
E CONTRO
( ), rappresentato e Controparte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. LIBASSI AGATA e dell'avv. SALVATORE
MARCHESE resistente
OGGETTO: indebito oggettivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza e rispettivi atti difensivi all'udienza del 10/07/2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c, dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione :
- condanna al pagamento in favore della ricorrente Controparte_2 della somma di € 15.000,00 oltre accessori di legge;
1 - Rigetta per il resto il ricorso;
- condanna al pagamento in favore della ricorrente Controparte_2 delle spese di lite pari a € 4.600,00 oltre rimborso spese generali 15%,
IVA e CPA se dovute;
- dichiara la compensazione di 2/3 delle spese di lite tra la ricorrente e che liquida per l'intero in € 7.800,00 e, per l'effetto, Controparte_1 condanna la società ricorrente al pagamento della restante parte di €
2.600,00 oltre rimborso spese 15%, IVA e c.p.a.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/11/2021, la
[...] ha esposto: Parte_2
- che con precedente ricorso, iscritto al n.r.g . 726/2020 di questo
Tribunale, la citava in giudizio al fine di sentirla Controparte_2 condannare al pagamento della somma di € 61.264,00 oltre interessi e rivalutazione a titolo di differenze retributive per il maggior orario svolto e, per quanto di interesse in questa sede, a titolo di emolumenti retributivi spettantegli in relazione all'intercorso rapporto di lavoro;
- che, costituendosi in giudizio, la società odierna ricorrente, tra l'altro, opponeva di avere regolarmente corrisposto le retribuzioni mediante bonifico sul conto corrente del genitore, Controparte_1 anche lui dipendente della società, dal momento che era privo _2 di un proprio conto;
- che le parti addivenivano ad una conciliazione giudiziale;
- che, in particolare, la società si obbligava a pagare in favore di la complessiva somma di € 15.000,00, a fronte Controparte_2 della rinuncia da parte di questi ad ogni pretesa azionata;
- che in seno all'accordo di conciliazione, preso atto della dichiarazione di circa la mancata ricezione delle Controparte_2 retribuzioni da parte del padre , la società manifestava la _1 intenzione di procedere al recupero in via giudiziaria delle retribuzioni indebitamente trattenute da;
Controparte_1
2 - che pertanto le parti stabilivano che “ove nell'instaurando contenzioso nei confronti del , per il recupero di quanto Controparte_1 indebitamente trattenuto, il predetto fornisca la prova di aver corrisposto al i pagamenti totali e/o parziali del Controparte_2 quantum indicato nelle buste paga, per l'attività lavorativa effettuata, il
si obbliga a dover pagare alla Controparte_2 [...] la somma di € 15.000,00, ricevuta con Controparte_3 la presente conciliazione, oltre i danni conseguenti alle spese di lite sostenuti e a sostenersi da parte della predetta Società”;
- che, inoltre, aveva riscosso le fatture emesse Controparte_1 nel 2014 e 2015 (meglio indicate in ricorso) nei confronti della ditta
ZI S. e BO A. s.n.c. per un importo complessivo di € 9.459,00.
Ciò premesso in fatto, la società ha convenuto in giudizio _1
per sentirlo condannare, in via principale, alla ripetizione delle
[...] somme indebitamente trattenute pari a € 22.589,73, di cui: € 15.206,37 quali retribuzioni riscosse nell'interesse di e a questi Controparte_2 non corrisposte;
€ 7.383,36 pari all'importo delle fatture emesse dalla società nei confronti della ditta ZI S. e BO A. riscosse e trattenute dal convenuto (su un totale di € 9.459,00); sempre in via principale ha chiesto la condanna di al pagamento di € Controparte_1
5.899,28 quali danni conseguenti dalla propria condotta, somma corrispondente alle spese legali sostenute nel giudizio instaurato da e conciliato;
ha poi chiesto, “In via subordinata, Controparte_2 nella denegata ipotesi di resistenza ed accoglimento delle eccezioni e domande del in relazione a pagamenti dallo stesso Controparte_1 effettuati in favore del , condannare quest'ultimo al Controparte_2 pagamento della somma di € 15.000,00, oltre i danni conseguenti alle spese di lite in ragione di € 5.899,28, come da notula, per la difesa della
Società ricorrente nel pregresso giudizio, nonché alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato Controparte_1 la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, deducendo di avere
3 regolarmente e settimanalmente pagato in contanti le retribuzioni al figlio;
quanto agli importi delle fatture riscosse dalla ditta ZI e
BO, ha dedotto che, come da prassi aziendale, tali somme venivano utilizzate per il pagamento delle retribuzioni spettanti ai lavoratori non assunti regolarmente. In ogni caso ha contestato la fondatezza della domanda di ripetizione in assenza dei presupposti di cui all'art. 2033 c.c.
Si è costituito in giudizio che ha contestato la Controparte_2 fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto e proponendo domanda riconvenzionale nei confronti di al pagamento di Controparte_4
€ 61.264,00, quali retribuzioni illegittimamente trattenute dal padre, domanda successivamente rinunciata (cfr. verbale udienza del
25.5.2023).
La causa istruita con interrogatorio formale del rapp. legale della società, prove testimoniali e documenti è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo unitamente alle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità della domanda di parte ricorrente avanzata per la prima volta alla odierna udienza, volta ad ottenere la condanna in solido dei convenuti, in quanto domanda nuova rispetto a quelle contenute nel ricorso originario, quindi oltre i termini di natura decadenziale fissati dall'art. 414 c.p.c. e 420 c.p.c.
Ai fini della delimitazione del thema decidendum, va inoltre dato atto della rinuncia in corso di causa alla domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di (cfr. Controparte_2 Controparte_1 verbali udienza 25.5.2023 e 10.7.2025).
Venendo al merito, l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., come è noto, è un rimedio apprestato dall'ordinamento giuridico a favore di chi abbia effettuato un pagamento sulla base di una obbligazione inesistente.
4 L'inesistenza dell'obbligazione adempiuta può derivare dall'assenza originaria del titolo negoziale giustificativo dell o spostamento patrimoniale o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi (ex multis Cass. 13207/2013).
Ora, nel caso di specie, la società ricorrente agisce in ripetizione nei confronti di assumendo che questi abbia Controparte_1 indebitamente percepito la somma di € 22.589,73, di cui: € 15.206,37 quali retribuzioni riscosse nell'interesse del figlio e a questi _2 non erogate;
€ 7.383,36 pari all'importo delle fatture emesse dalla stessa società nei confronti della ditta ZI S. e BO A. snc che _1
avrebbe trattenuto.
[...]
Ebbene, quanto alla pretesa restitutoria di € 15.206,37, già dal contenuto delle allegazioni risulta di palmare evidenza che il pagamento effettuato dalla ricorrente fosse sorretto da una valida causa debendi, costituendo infatti adempimento dell'obbligazione retributiva assunta nei confronti di per l'attività lavorativa svolta. Il titolo Controparte_2 giustificativo dello spostamento patrimoniale era dunque rappresentato dal contratto di lavoro pacificamente sussistente tra Controparte_2
e la società ricorrente.
Non è condivisibile la tesi di parte ricorrente (pag. 9 ricorso) secondo cui il venir meno della causa debendi andrebbe individuato nella mancata corresponsione delle somme al figlio da parte _2 del padre padre;
trattandosi di circostanza che in alcun modo _1 intacca l'esistenza dell'obbligazione di pagamento assunta dalla società nei confronti del lavoratore, potendo semmai rilevare (nei rapporti tra la società e ) sul diverso piano contrattuale – risarcitorio, Controparte_1 qualora avesse assunto un preciso obbligo in tal senso Controparte_1 nei confronti della società, situazione invero che non risulta neppure espressamente affermata. Invero, si legge in ricorso che Controparte_1 percepiva le retribuzioni nell'interesse del figlio, lasciando chiaramente
5 intendere che egli abbia agito ex art. 1188 c.c. quale rappresentante o adiectus solutionis causa, ciò confermando che la prestazione fu eseguita in esecuzione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti del lavoratore che, per quanto rileva in questa sede, non è stato successivamente caducato.
Al di là di tali trancianti considerazioni, all'esito dell'espletata istruttoria, deve in ogni caso ritenersi raggiunta la prova che nel periodo in questione (aprile 2014 – novembre 2016) abbia Controparte_1 regolarmente corrisposto le retribuzioni al figlio.
Sul punto, il teste ha dichiarato: “mio padre Testimone_1 ogni fine settimana consegnava i soldi in contanti a mio fratello in base alle giornate di lavoro svolte. Questo avveniva il sabato. Ogni fine settimana mio fratello aveva in mano i soldi. Mio padre dava i soldi a mio fratello anche se materialmente non aveva ricevuto lo stipendi o da
Posso affermare che allo stesso modo pagava me, in quanto Parte_1 anche io lavoravo per in nero. Parte_1
Ho assistito personalmente ai pagamenti, in quanto in quel periodo essendo disoccupata e con un bambino piccolo, trascorrevo tutta la giornata nell'abitazione di mio padre. All'ora di pranzo, mio fratello tornava da lavoro e chiedeva i soldi a mio padre, il quale puntualmente glieli dava.
a.d.r. io trascorrevo la giornata a casa di mio padre perché mia madre non stava bene in quel periodo ed io lo aiutavo sistemando casa e preparando il pranzo.
[…] mio fratello percepiva 270 € a settimana, questo quando lavorava tutta la settimana. questo è accaduto dal 2014 al 2016, da agosto 2017 non ero più presente. sino ad agosto 2017 la retribuzione di mio fratello è stata di € 270,00 ha riferito “Ho assistito personalmente ai Testimone_2 pagamenti che mio padre faceva a favore di mio fratello che avvenivano settimanalmente […]”.sia io che mia sorella che mio fratello Tes_1
nonché gli operai venivamo pagati il sabato. è capitato di _2
6 assistere a pagamenti nei confronti di e degli altri operai _2 anche quando tornavo da scuola. ho visto mio padre pagare in contanti gli operai addetti alla raccolta dei limoni e coltivazioni vigneti
a.d.r. la retribuzione di mio fratello era di circa 280 €.
Le dichiarazioni dei testi, vagliate con il rigore imposto dallo stretto legame parentale con il convenuto (entrambi sono figli di _1
), appaiono attendibili e idonee a provare l'assunto difensivo, in
[...] quanto entrambe prive di contraddizioni e coerenti con le ulteriori acquisizioni processuali. Anche il teste ha infatti riferito che Tes_3 la retribuzione ammontava ad € 45 giornaliere (come ha espressamente dichiarato , quindi pari a € 270 settimanali, ammontare Testimone_4 della paga settimanale (andante dal lunedì al sabato). Sia che Tes_3
quest'ultimo non legato da alcun rapporto Persona_1 parentale con , hanno confermato che il pagamento avvenivano _1 in contanti e che ricevevano la retribuzione dal . Ulteriore _1 elemento di riscontro rispetto alle dichiarazioni di è Testimone_2 offerto dal teste quando afferma che veniva pagato il sabato Per_1 di ogni settimana.
Nessun elemento di segno contrario può ricavarsi dal testimone TE
, coniuge del ricorrente, la quale ha innanzitutto potuto riferire solo
[...] in riferimento ad una parte del periodo oggetto di causa (avendo conosciuto a inizio 2016). Le dichiarazioni rese Persona_2 sono sostanzialmente prive di alcuna valenza dimostrativa, in quanto generiche e de relato partium atteso che la testimone ha riferito solo ciò che le veniva raccontato da (lui mi dice che non Controparte_2 veniva pagato”).
Quanto alla ripetibilità delle somme di cui fatture emesse dalla società nei confronti della ditta ZI S. e BO A. s.n.c., riscosse da _1
, addirittura difetta il pagamento da parte della società
[...] ricorrente nei confronti del convenuto, elemento imprescindibile per l'operatività dell'art. 2033 c.c.
7 Anche in tal caso, la prospettata appropriazione delle somme da parte del avrebbe potuto avere effetti sul diverso piano contrattuale – _1 risarcitorio, rispetto agli specifici obblighi assunti dal convenuto nei confronti della ricorrente, domanda diversa da quella ex art. 2033 c.c., necessitando di specifiche allegazioni e prove in punto di: titolo costituivo di obblighi, obbligazioni inadempiute;
allegazioni che, peraltro, nel caso concreto sono assenti.
In ogni caso, all'esito dell'espletata istruttoria, ha trovato pieno riscontro l'assunto di parte convenuta secondo cui le somme derivanti dall'incasso delle fatture emesse dal , erano destinate al _1 pagamento degli stipendi degli altri operai, sicché difetta la prova del fatto da cui muove la pretesa restitutoria in tesi dato dall'appropriazione delle somme riscosse.
Ciò innanzitutto emerge dalla risposta resa dal rapp. legale della ricorrente in sede di interpello che ha confermato il capitolo n. 2 ( Vero
è che i pagamenti ricevuti a fronte ella fatture emesse dalla S.S.
Terranova dei fratelli nei confronti della ZI S. e BO A. Parte_1 venivano utilizzati dal sig. per pagare gli operai Controparte_1 impiegati nella raccolta dei limoni presso l'azienda - cfr. verbale di udienza del 8 maggio 2024)” .
La risposta della parte, resa a mezzo del proprio rappresentante legale, già di per sé sola idonea a provare quanto dedotto dal convenuto, si pone in sostanziale accordo con quanto dichiarato da tutti i testimoni impegnati nella raccolta dei limoni, i quali hanno riferito di avere ricevuto in contanti i pagamenti da parte di . Controparte_1
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Deve invece essere accolta la domanda di condanna che la società ha spiegato nei confronti di essendo stato provato il Controparte_2 fatto cui è correlato l'insorgere dell'obbligazione restitutoria di cui al verbale di conciliazione del 14.10.2021 (r.g. 726/2020), ossia: la
8 corresponsione (anche solo parziale) di a favore del Controparte_1 figlio delle retribuzioni portate nelle buste paga emesse nel _2 periodo aprile 2014 – novembre 2016.
Si legge infatti al punto 5 dell'accordo: “ per patto espresso, le parti convengono che ove nell'instaurando contenzioso nei confronti del
, per il recupero di quanto indebitamente trattenuto, il Controparte_1 predetto fornisca la prova di aver corrisposto al i Controparte_2 pagamenti totali e/o parziali del quantum indicato nelle buste paga, per
l'attività lavorativa effettuata, il si obbliga a dover Controparte_2 pagare alla somma Controparte_5 di € 15.000,00, ricevuta con la presente conciliazione, oltre i danni conseguenti alle spese di lite sostenuti e a sostenersi da parte della predetta Società”.
Per come esplicitato in precedenza, le dichiarazioni di e Tes_1 costituiscono prova dell'avvenuto pagamento delle Testimone_2 retribuzioni da parte del padre;
tali importi (pari a 270/280 € _1 settimanali) sono idonei a coprire l'importo esposto nelle buste paga in atti che in esse risulta ragguagliato ai giorni lavorati in ciascun mese
(da 10 a 15) e che nel periodo 2014 -2016 oscillano da € 350 a € 627.
Non può invece essere accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno corrispondente alle spese di lite sostenute dalla ricorrente nel precedente giudizio conciliato, difettando la prova dell'avvenuto esborso delle spese di lite riferibili al precedente giudizio. È evidente, infatti, che la sola nota spese e compensi, di cui all'allegato 19 del ricorso, non prova l'avvenuto pagamento del compenso ovvero l'effettivo pregiudizio patito dalla società in conseguenza del comportamento di _2
.
[...]
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
9 va pertanto condannato al pagamento in favore della Controparte_2 società ricorrente delle spese di lite , secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche.
La società ricorrente va invece condannata al pagamento delle spese di lite a favore di nei cui confronti è risultata Controparte_1 soccombente. Deve tuttavia tenersi conto che l'origine della causa o è in gran parte imputabile condotta di assunta nel Controparte_2 precedente giudizio (con riferimento alla domanda di indebito retributivo), il che induce a compensare parzialmente le spese di lite tra il ricorrente e nella misura di 2/3, facendo applicazione Controparte_1 del principio di causalità (ex multis Cass. 7182 del 30/05/2000). In assenza di specifica domanda da parte di , la quota di Controparte_1 spese compensata non può essere posta a carico di Controparte_2
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Sciacca 10/07/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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