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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 18/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. Nr. 1135/2024 R.G.
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1135/2024 UDIENZA 18.02.2025 tra e , con l'avv. GATTAI ALESSANDRO Parte_1 CP_1
RICORRENTI
e
, con la Dr.ssa. Controparte_2
CP_3
RESISTENTE
Oggi 18/02/2025 , alle ore 13,30, davanti al sottoscritto giudice dott. Elena Moretti, sono comparsi:
- L'Avv Gattai per i ricorrenti il quale insiste come in atti per l'accoglimento del ricorso
- la quale rappresenta che l'operato dell'ispettorato è stato Controparte_4 correttamente svolto in base alle dichiarazioni testimoniali ed alle prove documentali acquisite all'epoca dell'accertamento. Con riguardo al processo svolto innanzi il Giudice del Lavoro sottolinea come l'ispettorato non è stato messo in grado di partecipare alla istruttoria innanzi detto giudice quindi non ha avuto la possibilità di esercitare il diritto di difesa con lesione del principio del contraddittorio. Si riporta integralmente agli atti chiedendo in subordine la eventuale compensazione delle competenze di lite
- L'Avv Gattai rileva come dai documenti risulti in realtà che non vi sia attività lavorativa del prima dell'inizio del rapporto di lavoro né il maggior orario di lavoro del rispetto a CP_5 CP_5 quanto contrattualmente previsto
- I procuratori delle parti acconsentono a non essere presenti alla lettura della sentenza
Il Giudice udita la discussione delle parti si ritira in camera di consiglio per deliberare all'esito della quale alle ore 16, 23 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura in difetto della presenza dei difensori delle parti.
Il Giudice
dott. Elena Moretti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1135/2024, promossa da: e , con l'avv. GATTAI ALESSANDRO Parte_1 CP_1
RICORRENTI contro
, con la Dr.ssa. Controparte_2 CP_3
[...]
RESISTENTE Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato innanzi l'intestato Tribunale il Sig in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante della società ha interposto opposizione avverso l'ordinanza- Parte_2 ingiunzione n. 164-24 prot. 9483 del 30.04.2024 con la quale l' di Controparte_2
ha richiesto allo stesso ed alla società ricorrente in solido tra loro il pagamento della CP_2 somma di € 16.848,00 in ragione delle asserite violazioni
- dell'art.3 c.3 D.L. 12/2002 per avere la impiegato il lavoratore Controparte_1 Parte_3 senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, dal 15.07.2017 (rectius 2015 ndr) al 31.10.2017 per complessive 62 giornate lavorative
- dell'art dell'art.39 c. 1 e 2, D.L. 112/2008 per avere effettuato registrazioni inesatte sul libro unico in relazione al lavoratore per il periodo di occupazione da gennaio 2017 a Parte_3 gennaio 2018, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali
I ricorrenti nel ricorso hanno contestato la sanzione sotto un articolato profilo di motivi di doglianza ed in particolare in via preliminare per la prescrizione del diritto di credito in ragione del decorso del termine quinquennale tra l'epoca delle affermate violazioni e l'ordinanza-ingiunzione e nel merito per la insussistenza delle violazioni contestate e poste alla base della ordinanza ingiunzione opposta
Il Giudice fissava udienza di comparizione provvedendo al contempo alla sospensiva richiesta
Si costituiva l'ente pubblico con comparsa nella quale prendeva partita posizione sulle tesi difensive propugnate dalla difesa del ricorrente sia quanto alla insussistenza della eccepita prescrizione sia quanto al merito delle violazioni oggetto di sanzione
Alla prima udienza il difensore della parte ricorrente si opponeva alla rinnovazione della istruttoria chiedendo l'acquisizione alla procedura degli atti del procedimento svoltosi innanzi il Giudice del
Lavoro di Prato avverso l'avviso di addebito con il quale era stato richiesto da detto istituto il CP_6 pagamento di somme per le omissioni contributive relative alla posizione del lavoratore Parte_3
e trasmutato in sentenza di accoglimento passata in giudicato.
In particolare per quanto qui di interesse risulta inoppugnabile come le somme richieste da a CP_6 titolo di omissioni contributive per la posizione del risultano essere state formulate in piena eco CP_5 speculare rispetto alle violazioni amministrative oggetto della presente causa (id est periodo di lavoro a pagina 2 di 3 nero e differenze di orario di cui alle annotazioni nl LUL) traendo origine dalle medesime risultanze ispettive. Disposta l'acquisizione alla procedura degli atti del procedimento ed avendosi la produzione in
Giudizio della sentenza passata in giudicato del Giudice del Lavoro il Giudice fissava udienza di discussione poi rinviata alla data odierna.
L'opposizione merita integrale accoglimento.
Si deve, infatti, evidenziare come la sentenza passata in giudicato del Giudice del lavoro che ha ritenuto la fondatezza della opposizione svolta avverso l'avviso di addebito abbia una immediata CP_6 efficacia riflessa nella procedura in esame quale affermazione oggettiva di verità
Invero tale sentenza produce, diversamente da quanto asserito dalla difesa dell'ispettorato, conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio se, come nel caso di specie, questi sono titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo (cfr. Cass. Civ. 1793/2019). Non è infatti revocabile in dubbio come sussista oggettivo nesso di dipendenza tra i fatti e le situazioni giuridiche oggetto dell'accertamento del giudice del Lavoro e quanto oggetto di questa procedura tanto da rendere inoppugnabile l' accertamento dei fatti anche nei confronti dell'ispettorato che ha formulato sanzioni sulla scorta di prius fattuali ritenuti indimostrati dal Giudice della previdenza che ha specificatamente statuito (con pronunzia passata in giudicato) che non si è data prova né della instaurazione del rapporto di lavoro del con la società ricorrente al 15.07.2015 né delle CP_5 presunte incongruità nella tenuta del LUL
Le spese seguono la soccombenza salva però una parziale compensazione delle stesse tenuto conto della peculiarità del rapporto di interconnessione tra i due giudizi che seppure legati da un vincolo di interdipendenza totalmente assorbente non postulano la identità soggettiva delle parti processuali con ciò impedendo il più compiuto sviluppo del principio del contraddittorio. Si ritengono sussistere, quindi giusti motivi per la compensazione del 50% delle competenze di procedura
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
- Condanna altresì la parte resistente a rimborsare il 50% delle spese di lite di parte ricorrente che si liquidano nell'intero ex d.m. 55/2014 in complessivi € 4.569,60 (di cui di cui € 1.020,60 per fase di studio € 722,40 per fase introduttiva € 1.083,60 per fase di trattazione € 1.743,00 per fase decisionale tutti valori tabellari medi abbattuti del 40% giusta la sostanziale sovrapponibilità dell'attività difensiva svolta nei due giudizi e la concentrazione delle fasi di trattazione e decisionale) , oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, i.v.a.,
c.p.a. e rimborso contributo unificato se dovuti
Prato, 18/02/2025 .
Il giudice dott. Elena Moretti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 16,23 mediante lettura in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegazione al verbale.
pagina 3 di 3
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1135/2024 UDIENZA 18.02.2025 tra e , con l'avv. GATTAI ALESSANDRO Parte_1 CP_1
RICORRENTI
e
, con la Dr.ssa. Controparte_2
CP_3
RESISTENTE
Oggi 18/02/2025 , alle ore 13,30, davanti al sottoscritto giudice dott. Elena Moretti, sono comparsi:
- L'Avv Gattai per i ricorrenti il quale insiste come in atti per l'accoglimento del ricorso
- la quale rappresenta che l'operato dell'ispettorato è stato Controparte_4 correttamente svolto in base alle dichiarazioni testimoniali ed alle prove documentali acquisite all'epoca dell'accertamento. Con riguardo al processo svolto innanzi il Giudice del Lavoro sottolinea come l'ispettorato non è stato messo in grado di partecipare alla istruttoria innanzi detto giudice quindi non ha avuto la possibilità di esercitare il diritto di difesa con lesione del principio del contraddittorio. Si riporta integralmente agli atti chiedendo in subordine la eventuale compensazione delle competenze di lite
- L'Avv Gattai rileva come dai documenti risulti in realtà che non vi sia attività lavorativa del prima dell'inizio del rapporto di lavoro né il maggior orario di lavoro del rispetto a CP_5 CP_5 quanto contrattualmente previsto
- I procuratori delle parti acconsentono a non essere presenti alla lettura della sentenza
Il Giudice udita la discussione delle parti si ritira in camera di consiglio per deliberare all'esito della quale alle ore 16, 23 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura in difetto della presenza dei difensori delle parti.
Il Giudice
dott. Elena Moretti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1135/2024, promossa da: e , con l'avv. GATTAI ALESSANDRO Parte_1 CP_1
RICORRENTI contro
, con la Dr.ssa. Controparte_2 CP_3
[...]
RESISTENTE Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato innanzi l'intestato Tribunale il Sig in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante della società ha interposto opposizione avverso l'ordinanza- Parte_2 ingiunzione n. 164-24 prot. 9483 del 30.04.2024 con la quale l' di Controparte_2
ha richiesto allo stesso ed alla società ricorrente in solido tra loro il pagamento della CP_2 somma di € 16.848,00 in ragione delle asserite violazioni
- dell'art.3 c.3 D.L. 12/2002 per avere la impiegato il lavoratore Controparte_1 Parte_3 senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, dal 15.07.2017 (rectius 2015 ndr) al 31.10.2017 per complessive 62 giornate lavorative
- dell'art dell'art.39 c. 1 e 2, D.L. 112/2008 per avere effettuato registrazioni inesatte sul libro unico in relazione al lavoratore per il periodo di occupazione da gennaio 2017 a Parte_3 gennaio 2018, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali
I ricorrenti nel ricorso hanno contestato la sanzione sotto un articolato profilo di motivi di doglianza ed in particolare in via preliminare per la prescrizione del diritto di credito in ragione del decorso del termine quinquennale tra l'epoca delle affermate violazioni e l'ordinanza-ingiunzione e nel merito per la insussistenza delle violazioni contestate e poste alla base della ordinanza ingiunzione opposta
Il Giudice fissava udienza di comparizione provvedendo al contempo alla sospensiva richiesta
Si costituiva l'ente pubblico con comparsa nella quale prendeva partita posizione sulle tesi difensive propugnate dalla difesa del ricorrente sia quanto alla insussistenza della eccepita prescrizione sia quanto al merito delle violazioni oggetto di sanzione
Alla prima udienza il difensore della parte ricorrente si opponeva alla rinnovazione della istruttoria chiedendo l'acquisizione alla procedura degli atti del procedimento svoltosi innanzi il Giudice del
Lavoro di Prato avverso l'avviso di addebito con il quale era stato richiesto da detto istituto il CP_6 pagamento di somme per le omissioni contributive relative alla posizione del lavoratore Parte_3
e trasmutato in sentenza di accoglimento passata in giudicato.
In particolare per quanto qui di interesse risulta inoppugnabile come le somme richieste da a CP_6 titolo di omissioni contributive per la posizione del risultano essere state formulate in piena eco CP_5 speculare rispetto alle violazioni amministrative oggetto della presente causa (id est periodo di lavoro a pagina 2 di 3 nero e differenze di orario di cui alle annotazioni nl LUL) traendo origine dalle medesime risultanze ispettive. Disposta l'acquisizione alla procedura degli atti del procedimento ed avendosi la produzione in
Giudizio della sentenza passata in giudicato del Giudice del Lavoro il Giudice fissava udienza di discussione poi rinviata alla data odierna.
L'opposizione merita integrale accoglimento.
Si deve, infatti, evidenziare come la sentenza passata in giudicato del Giudice del lavoro che ha ritenuto la fondatezza della opposizione svolta avverso l'avviso di addebito abbia una immediata CP_6 efficacia riflessa nella procedura in esame quale affermazione oggettiva di verità
Invero tale sentenza produce, diversamente da quanto asserito dalla difesa dell'ispettorato, conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio se, come nel caso di specie, questi sono titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo (cfr. Cass. Civ. 1793/2019). Non è infatti revocabile in dubbio come sussista oggettivo nesso di dipendenza tra i fatti e le situazioni giuridiche oggetto dell'accertamento del giudice del Lavoro e quanto oggetto di questa procedura tanto da rendere inoppugnabile l' accertamento dei fatti anche nei confronti dell'ispettorato che ha formulato sanzioni sulla scorta di prius fattuali ritenuti indimostrati dal Giudice della previdenza che ha specificatamente statuito (con pronunzia passata in giudicato) che non si è data prova né della instaurazione del rapporto di lavoro del con la società ricorrente al 15.07.2015 né delle CP_5 presunte incongruità nella tenuta del LUL
Le spese seguono la soccombenza salva però una parziale compensazione delle stesse tenuto conto della peculiarità del rapporto di interconnessione tra i due giudizi che seppure legati da un vincolo di interdipendenza totalmente assorbente non postulano la identità soggettiva delle parti processuali con ciò impedendo il più compiuto sviluppo del principio del contraddittorio. Si ritengono sussistere, quindi giusti motivi per la compensazione del 50% delle competenze di procedura
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
- Condanna altresì la parte resistente a rimborsare il 50% delle spese di lite di parte ricorrente che si liquidano nell'intero ex d.m. 55/2014 in complessivi € 4.569,60 (di cui di cui € 1.020,60 per fase di studio € 722,40 per fase introduttiva € 1.083,60 per fase di trattazione € 1.743,00 per fase decisionale tutti valori tabellari medi abbattuti del 40% giusta la sostanziale sovrapponibilità dell'attività difensiva svolta nei due giudizi e la concentrazione delle fasi di trattazione e decisionale) , oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, i.v.a.,
c.p.a. e rimborso contributo unificato se dovuti
Prato, 18/02/2025 .
Il giudice dott. Elena Moretti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata alle ore 16,23 mediante lettura in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegazione al verbale.
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