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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/10/2024, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 10/01/2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1805/2023 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...], il [...] ed ivi residente in C.da San Parte_1
Gregorio n. 92 c.f. elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando (ME), alla C.F._1 via Consolare Antica n. 745, presso lo studio dell'Avv. Michele Ridolfo, (cod. fisc.
[...]
), che la rappresenta e difende come da procura in atti. C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Catania, via F. Crispi 247, presso lo studio dell'Avv. Febo Battaglia, (c.f. CodiceFiscale_3
N) che la rappresenta e difende e come da procura in atti.
[...]
in persona del Presidente, CP_2 Parte_2 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, C.F. partita iva n. P.IVA_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maio (C.F.: ) del P.IVA_3 C.F._4
Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato, con il suo procuratore, ai fini del presente giudizio, in
Messina, via Armeria 1, presso la Direzione Provinciale dell'Istituto, come da procura in atti.
RESISTENTI
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.06.2023, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_2 [...]
, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 295202290091578 CP_1
67/000, notificata in data 12/04/2023, limitatamente alla richiesta di somme relative a contributi previdenziali, ed emessa in forza dei seguenti atti:
● cartella n. 29520110006488774000, notificata il 29.10.2011;
● avviso di addebito n. 59520120001098889000, notificato il 15.05.2012;
● avviso di addebito n. 59520120003918918000, notificato il 14.01.2013;
● avviso di addebito n. 59520120004162637000, notificato il 14.01.2013;
● avviso di addebito n. 59520130001042163000, notificato il 27.04.2013;
● avviso di addebito n. 59520130002322331000, notificato il 16.12.2013;
● avviso di addebito n. 59520140000754351000, notificato il 09.06.2014;
● avviso di addebito n. 59520140002212633000, notificato il 27.09.2014;
● avviso di addebito n. 59520150000939526000, notificato il 21.09.2015;
● avviso di addebito n. 59520180004371975000, notificato il 05.12.2018;
● avviso di addebito n. 59520190001344206000, notificato il 11.10.2019;
● avviso di addebito n. 59520190004132986000, notificato il 29.02.2020.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato, sostenendo di non avere mai ricevuto la notifica dei suindicati atti pregressi.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Si costituiva in giudizio l' , rilevando, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per CP_2 tardività, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva nell'ambito della procedura esecutiva affidata all'agente della riscossione.
Nel merito, deduceva di avere regolarmente notificato gli avvisi di addebito presupposti nell'intimazione di pagamento opposta, precisando che parte dei ruoli interessati sono stati, nelle more, sgravati per effetto della legge di bilancio 2023.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
L si costituiva in giudizio con memoria del 11.09.2023, rilevando, Controparte_1 preliminarmente, la tardività dell'impugnazione e, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione invocata dal ricorrente, avendo notificato nei termini di legge l'intimazione di pagamento n. 29520159006479602/000.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso. Indi, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, tenuto conto delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva reciprocamente formulate dall' e dall' , giova premettere che con l'odierno CP_2 Controparte_4 ricorso si agisce per l'accertamento negativo dei crediti portati dalla cartella di pagamento ed avviso di addebito menzionati nell'intimazione di pagamento impugnata, sicché l'azione deve essere ricondotta alla figura dell'opposizione preventiva all'esecuzione forzata prevista dall'art. 615 co. 1
c.p.c..
Conseguentemente, va richiamato il condivisibile e consolidato insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio” mentre
“se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa”(Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 8 marzo 2022, n. 7514).
Seguendo tale impostazione, nel caso in esame, ove sono stati convenuti sia l'ente creditore che l'agente della riscossione, va accertato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
e la domanda nei suoi confronti va rigettata.
[...]
Va rilevata, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, formulata da
, atteso che il ricorrente, con l'atto introduttivo dell'odierno Controparte_1 giudizio, ha chiesto l'accertamento negativo del credito intimatogli, fondando le proprie deduzioni sulla radicale inesistenza della notificazione degli atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta. Pertanto, come già rilevato, il caso in esame va configurato come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Ciò posto, passando al merito dell'opposizione, sulla base della documentazione prodotta, risulta che gli atti recanti i nn. 29520110006488774000, 59520120001098889000,
59520120003918918000, 59520120004162637000, 59520130001042163000,
59520130002322331000, 59520140000754351000, 59520140002212633000,
59520150000939526000, presupposti nell'intimazione di pagamento oggi impugnata, sono stati interessati da provvedimento di rottamazione-quater, ossia da annullamento automatico (“stralcio”) dei carichi, di cui alla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022). Ed infatti, dagli estratti di ruolo in atti, si evince che i crediti portati dagli avvisi di addebito suindicati sono stati annullati per effetto della Legge di bilancio 2023, ove all'art.1, comma 222, si prevede che “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”. Peraltro - come meglio precisato dell' con la circolare n.2/E Controparte_1
del 27.01.2023 - tale annullamento, effettuato per espressa disposizione dello stesso comma 222, alla data del 30.4.2023, ha ad oggetto l'importo residuo del debito calcolato al momento dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023) e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dalle predette amministrazioni agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015.
Pertanto, con riferimento agli avvisi di addebito interessati dalla procedura di sgravio ex lege, come sopra elencati, non sussiste più un interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia giudiziaria nel merito, con la conseguenza che in relazione ad essi va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al rimanente oggetto del giudizio, parte ricorrente ha dedotto di non avere mai ricevuto la notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata.
Tale tesi, tuttavia, non appare fondata.
Invero, dalla documentazione prodotta dall' , si evince che l'avviso di addebito n. CP_2
59520180004371975000 è stato notificato a mezzo pec in data 05.12.2018 e la prova della notifica può ritenersi fornita, atteso che è stata prodotta la relativa ricevuta di consegna, ove è possibile risalire alla data di invio, al destinatario e all'oggetto della missiva.
Quanto agli avvisi di addebito n. 59520190001344206000 e n. 59520190004132986000, l'ente
Org previdenziale ha prodotto le rispettive cartoline di ricevimento delle raccomandate , ove risulta che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza rispettivamente in data 11.10.2019 e in data
23.01.2020.
Entrambe le cartoline di ricevimento recano l'indicazione della data in cui è stato lasciato l'avviso di tentativo di notifica, per cui giova rammentare il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui “la notificazione a mezzo posta (nella specie di un accertamento tributario), qualora
l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione.” (Cass. Civ. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 6242 del 10/03/2017).
Così accertata l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito, l'eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente non può essere accolta.
Ed infatti, tenuto conto che il termine da prendere in considerazione è quello quinquennale e che l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata dall'agente della riscossione in data
12.04.2023, è evidente che i cinque anni necessari per la maturazione dell'istituto della prescrizione non erano ancora decorsi.
Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto al regime delle spese, tenuto conto dell'esito del giudizio e tenuto conto del fatto che il quadro giurisprudenziale sul difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione si è consolidato soltanto di recente, ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite tra il ricorrente e l' . Controparte_1
Quanto alla regolazione delle spese tra la ricorrente e l' , tenuto conto dell'azzeramento ex lege CP_2
di parte dei crediti oggetto della controversia, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite nella misura di due terzi;
mentre, tenuto conto della soccombenza della ricorrente, quest'ultima deve essere condannata a pagare all' il rimanente terzo di tali spese che si liquida, ex D.M. n. CP_2
147/22 (valore della causa, assenza di istruzione, parametri minimi) in complessivi € 630,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande come sopra proposte da , così provvede: Parte_1
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_4
rigetta la domanda proposta nei suoi confronti.
- Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito nn. 29520110006488774000, 59520120001098889000,
59520120003918918000, 59520120004162637000, 59520130001042163000,
59520130002322331000, 59520140000754351000, 59520140002212633000, presupposti nell'intimazione di pagamento impugnata.
- Rigetta per il resto il ricorso.
- Compensa integralmente le spese di lite tra parte ricorrente e Controparte_4
.
[...]
- Compensa nella misura di due terzi le spese di lite tra la ricorrente e l' , mentre CP_2 condanna a pagare all' il rimanente terzo di tali spese, che Parte_1 CP_2 liquida in complessivi € 630,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Patti, 25.10.2024.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 10/01/2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1805/2023 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...], il [...] ed ivi residente in C.da San Parte_1
Gregorio n. 92 c.f. elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando (ME), alla C.F._1 via Consolare Antica n. 745, presso lo studio dell'Avv. Michele Ridolfo, (cod. fisc.
[...]
), che la rappresenta e difende come da procura in atti. C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Catania, via F. Crispi 247, presso lo studio dell'Avv. Febo Battaglia, (c.f. CodiceFiscale_3
N) che la rappresenta e difende e come da procura in atti.
[...]
in persona del Presidente, CP_2 Parte_2 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, C.F. partita iva n. P.IVA_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maio (C.F.: ) del P.IVA_3 C.F._4
Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato, con il suo procuratore, ai fini del presente giudizio, in
Messina, via Armeria 1, presso la Direzione Provinciale dell'Istituto, come da procura in atti.
RESISTENTI
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.06.2023, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_2 [...]
, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 295202290091578 CP_1
67/000, notificata in data 12/04/2023, limitatamente alla richiesta di somme relative a contributi previdenziali, ed emessa in forza dei seguenti atti:
● cartella n. 29520110006488774000, notificata il 29.10.2011;
● avviso di addebito n. 59520120001098889000, notificato il 15.05.2012;
● avviso di addebito n. 59520120003918918000, notificato il 14.01.2013;
● avviso di addebito n. 59520120004162637000, notificato il 14.01.2013;
● avviso di addebito n. 59520130001042163000, notificato il 27.04.2013;
● avviso di addebito n. 59520130002322331000, notificato il 16.12.2013;
● avviso di addebito n. 59520140000754351000, notificato il 09.06.2014;
● avviso di addebito n. 59520140002212633000, notificato il 27.09.2014;
● avviso di addebito n. 59520150000939526000, notificato il 21.09.2015;
● avviso di addebito n. 59520180004371975000, notificato il 05.12.2018;
● avviso di addebito n. 59520190001344206000, notificato il 11.10.2019;
● avviso di addebito n. 59520190004132986000, notificato il 29.02.2020.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato, sostenendo di non avere mai ricevuto la notifica dei suindicati atti pregressi.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Si costituiva in giudizio l' , rilevando, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per CP_2 tardività, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva nell'ambito della procedura esecutiva affidata all'agente della riscossione.
Nel merito, deduceva di avere regolarmente notificato gli avvisi di addebito presupposti nell'intimazione di pagamento opposta, precisando che parte dei ruoli interessati sono stati, nelle more, sgravati per effetto della legge di bilancio 2023.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
L si costituiva in giudizio con memoria del 11.09.2023, rilevando, Controparte_1 preliminarmente, la tardività dell'impugnazione e, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione invocata dal ricorrente, avendo notificato nei termini di legge l'intimazione di pagamento n. 29520159006479602/000.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso. Indi, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, tenuto conto delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva reciprocamente formulate dall' e dall' , giova premettere che con l'odierno CP_2 Controparte_4 ricorso si agisce per l'accertamento negativo dei crediti portati dalla cartella di pagamento ed avviso di addebito menzionati nell'intimazione di pagamento impugnata, sicché l'azione deve essere ricondotta alla figura dell'opposizione preventiva all'esecuzione forzata prevista dall'art. 615 co. 1
c.p.c..
Conseguentemente, va richiamato il condivisibile e consolidato insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio” mentre
“se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa”(Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 8 marzo 2022, n. 7514).
Seguendo tale impostazione, nel caso in esame, ove sono stati convenuti sia l'ente creditore che l'agente della riscossione, va accertato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
e la domanda nei suoi confronti va rigettata.
[...]
Va rilevata, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, formulata da
, atteso che il ricorrente, con l'atto introduttivo dell'odierno Controparte_1 giudizio, ha chiesto l'accertamento negativo del credito intimatogli, fondando le proprie deduzioni sulla radicale inesistenza della notificazione degli atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta. Pertanto, come già rilevato, il caso in esame va configurato come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Ciò posto, passando al merito dell'opposizione, sulla base della documentazione prodotta, risulta che gli atti recanti i nn. 29520110006488774000, 59520120001098889000,
59520120003918918000, 59520120004162637000, 59520130001042163000,
59520130002322331000, 59520140000754351000, 59520140002212633000,
59520150000939526000, presupposti nell'intimazione di pagamento oggi impugnata, sono stati interessati da provvedimento di rottamazione-quater, ossia da annullamento automatico (“stralcio”) dei carichi, di cui alla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022). Ed infatti, dagli estratti di ruolo in atti, si evince che i crediti portati dagli avvisi di addebito suindicati sono stati annullati per effetto della Legge di bilancio 2023, ove all'art.1, comma 222, si prevede che “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”. Peraltro - come meglio precisato dell' con la circolare n.2/E Controparte_1
del 27.01.2023 - tale annullamento, effettuato per espressa disposizione dello stesso comma 222, alla data del 30.4.2023, ha ad oggetto l'importo residuo del debito calcolato al momento dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023) e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dalle predette amministrazioni agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015.
Pertanto, con riferimento agli avvisi di addebito interessati dalla procedura di sgravio ex lege, come sopra elencati, non sussiste più un interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia giudiziaria nel merito, con la conseguenza che in relazione ad essi va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al rimanente oggetto del giudizio, parte ricorrente ha dedotto di non avere mai ricevuto la notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata.
Tale tesi, tuttavia, non appare fondata.
Invero, dalla documentazione prodotta dall' , si evince che l'avviso di addebito n. CP_2
59520180004371975000 è stato notificato a mezzo pec in data 05.12.2018 e la prova della notifica può ritenersi fornita, atteso che è stata prodotta la relativa ricevuta di consegna, ove è possibile risalire alla data di invio, al destinatario e all'oggetto della missiva.
Quanto agli avvisi di addebito n. 59520190001344206000 e n. 59520190004132986000, l'ente
Org previdenziale ha prodotto le rispettive cartoline di ricevimento delle raccomandate , ove risulta che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza rispettivamente in data 11.10.2019 e in data
23.01.2020.
Entrambe le cartoline di ricevimento recano l'indicazione della data in cui è stato lasciato l'avviso di tentativo di notifica, per cui giova rammentare il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui “la notificazione a mezzo posta (nella specie di un accertamento tributario), qualora
l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione.” (Cass. Civ. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 6242 del 10/03/2017).
Così accertata l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito, l'eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente non può essere accolta.
Ed infatti, tenuto conto che il termine da prendere in considerazione è quello quinquennale e che l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata dall'agente della riscossione in data
12.04.2023, è evidente che i cinque anni necessari per la maturazione dell'istituto della prescrizione non erano ancora decorsi.
Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto al regime delle spese, tenuto conto dell'esito del giudizio e tenuto conto del fatto che il quadro giurisprudenziale sul difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione si è consolidato soltanto di recente, ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite tra il ricorrente e l' . Controparte_1
Quanto alla regolazione delle spese tra la ricorrente e l' , tenuto conto dell'azzeramento ex lege CP_2
di parte dei crediti oggetto della controversia, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite nella misura di due terzi;
mentre, tenuto conto della soccombenza della ricorrente, quest'ultima deve essere condannata a pagare all' il rimanente terzo di tali spese che si liquida, ex D.M. n. CP_2
147/22 (valore della causa, assenza di istruzione, parametri minimi) in complessivi € 630,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande come sopra proposte da , così provvede: Parte_1
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_4
rigetta la domanda proposta nei suoi confronti.
- Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito nn. 29520110006488774000, 59520120001098889000,
59520120003918918000, 59520120004162637000, 59520130001042163000,
59520130002322331000, 59520140000754351000, 59520140002212633000, presupposti nell'intimazione di pagamento impugnata.
- Rigetta per il resto il ricorso.
- Compensa integralmente le spese di lite tra parte ricorrente e Controparte_4
.
[...]
- Compensa nella misura di due terzi le spese di lite tra la ricorrente e l' , mentre CP_2 condanna a pagare all' il rimanente terzo di tali spese, che Parte_1 CP_2 liquida in complessivi € 630,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Patti, 25.10.2024.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata