Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2004, n. 47466
CASS
Sentenza 8 novembre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non costituisce violazione del principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice é solo il dispositivo - che di conseguenza non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione - la discrasia tra l'intestazione della sentenza (dove sia riportata l'esatta indicazione del provvedimento impugnato) e il dispositivo - sia quello letto in udienza sia quello trascritto dopo la motivazione - nel quale é indicata la conferma di una sentenza completamente estranea al giudizio. Trattasi, infatti, di un evidente errore materiale che non esplica alcuna influenza sull'esito finale del giudizio, in quanto i fatti e le ragioni giuridiche della decisione sono quelli descritti nella motivazione della sentenza, i cui precisi estremi sono riportati nell'intestazione. (Fattispecie relativa ad una decisione della Corte ex art. 578 cod. proc. pen. conseguente ad una sentenza d'appello, relativa ad un reato per il quale era maturata la prescrizione sin da epoca antecedente alla pronunzia di secondo grado, che aveva, tra l'altro, condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2004, n. 47466
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47466
    Data del deposito : 8 novembre 2004

    Testo completo