Sentenza 8 novembre 2004
Massime • 1
Non costituisce violazione del principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice é solo il dispositivo - che di conseguenza non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione - la discrasia tra l'intestazione della sentenza (dove sia riportata l'esatta indicazione del provvedimento impugnato) e il dispositivo - sia quello letto in udienza sia quello trascritto dopo la motivazione - nel quale é indicata la conferma di una sentenza completamente estranea al giudizio. Trattasi, infatti, di un evidente errore materiale che non esplica alcuna influenza sull'esito finale del giudizio, in quanto i fatti e le ragioni giuridiche della decisione sono quelli descritti nella motivazione della sentenza, i cui precisi estremi sono riportati nell'intestazione. (Fattispecie relativa ad una decisione della Corte ex art. 578 cod. proc. pen. conseguente ad una sentenza d'appello, relativa ad un reato per il quale era maturata la prescrizione sin da epoca antecedente alla pronunzia di secondo grado, che aveva, tra l'altro, condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2004, n. 47466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47466 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 08/11/2004
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1532
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 3372/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EO NA, n. a Salerno il 18 marzo 1951;
nei confronti della sentenza in data 17 dicembre 2003 della Corte d'appello di Salerno;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Elisabetta Cesqui, che ha concluso per la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO
EO CA propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Salerno del 13 novembre 2000, con cui era stato condannato alla pena di nove mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 336 e 582-585-61 nn. 2 e 10 c.p., per avere usato minaccia di morte, sferrandogli un pugno, nei confronti di FE PA, direttore didattico, al fine di costringerlo a non intraprendere provvedimenti disciplinari avverso NN DE RE, ausiliaria in servizio presso il circolo scolastico diretto dalla persona offesa (reati commessi in Salerno il 24 maggio 1994). Veniva altresì confermata dalla Corte d'appello la condanna dell'imputato a risarcire i danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, con la provvisionale di lire un milione.
Con i motivi di ricorso l'imputato deduce la nullità della sentenza della Corte d'appello per il contrasto che vi sarebbe tra motivazione e dispositivo, in quanto, mentre la motivazione si riferisce alla vicenda processuale, nel dispositivo si conferma la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 7 giugno 2002, che non ha a che vedere con il presente procedimento. Si duole, inoltre, della mancata concessione della sospensione condizionale, perché le precedenti condanne con pena sospesa riguardavano reati depenalizzati. Lamenta, infine, che i reati addebitatigli dovevano ritenersi prescritti sin da data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata. Rileva la Corte che i reati sono effettivamente prescritti con la scadenza di sette anni e sei mesi dal fatto, termine maturato sin da epoca anteriore alla sentenza di appello.
Per quel che attiene al giudizio che questa Corte deve emettere ai sensi dell'art. 578 c.p.p., essendo stata pronunciata dalla Corte d'appello condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, si deve osservare che, in pratica, il ricorrente non deduce motivi attinenti alla responsabilità, limitandosi a evidenziare la discrasia che esiste - effettivamente - nella sentenza tra intestazione (dove è riportata l'esatta indicazione del provvedimento impugnato) e il dispositivo - sia quello letto in udienza sia quello trascritto dopo la motivazione - nel quale è indicata la conferma di una sentenza che non ha nulla a che vedere col presente giudizio. Trattasi, peraltro, di un evidente errore materiale che non può avere alcuna influenza sull'esito finale del giudizio, in quanto i fatti e le ragioni giuridiche della decisione sono quelli descritti nella motivazione della sentenza i cui precisi estremi sono riportati nella intestazione. Non vi è un contrasto sostanziale tra dispositivo e motivazione perché è chiaro che sia l'intestazione della sentenza, sia la motivazione, sia il dispositivo riguardano lo CA, il reato a lui attribuito e le statuizioni civili connesse.
In mancanza di motivi di ricorso sulla responsabilità, vanno, dunque, confermate le statuizioni civili della sentenza impugnata. Il motivo attinente alla mancata concessione della sospensione condizionale resta assorbito dalla decisione sulla estinzione dei reati per prescrizione.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere i reati ascritti all'imputato estinti per prescrizione. Le statuizioni civili vanno confermate. Va disposta la correzione dell'errore materiale, sia nel dispositivo letto in udienza sia in quello trascritto in calce alla sentenza, nel senso che dove è scritto "sentenza del Tribunale di Nocera inferiore - giudice monocratico del 7/8/2002" deve leggersi: "sentenza del Tribunale di Salerno del 13/11/2000".
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati ascritti allo CA sono estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Corregge il dispositivo della sentenza d'appello nel senso che dove è scritto: "sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore - giudice monocratico del 7/8/2002" deve leggersi "sentenza del Tribunale di Salerno del 13/11/2000". Manda alla cancelleria della Corte d'appello di Salerno per la conseguente annotazione sull'originale dell'atto.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2004