Articolo 5 della Legge 27 dicembre 1953, n. 967
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 gennaio 1954
Art. 5.
L'Istituto provvede ai propri fini:
a) con i contributi obbligatori dei datori di lavoro e dei dirigenti di aziende industriali;
b) con gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
c) con il provento di lasciti, donazioni e, in genere, atti di liberalita';
d) con le somme che per qualsiasi titolo spettino all'Istituto, comprese le multe, le ammende e gli interessi cauzionali.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954
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