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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 22/05/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 266/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.266/2024 promossa da
Codice Fiscale residente in [...], rappresentato, assistito e difeso dall'avv. Monica BELTRAMO del Foro di Cuneo (Codice Fiscale;
CodiceFiscale_2 Utenza fax 0171.66834; Posta elettronica certificata Email_1 presso il cui studio e persona elegge domicilio ai fini del presente atto e del conseguente procedimento in CUNEO, Piazza Galimberti n. 13,
RICORRENTE
Contro
(c.f. e Part. Iva ) con sede in Savigliano (CN), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo procuratore speciale dott. , giusta procura per Notaio CP_2 in Roma del 29.3.2023, rep. n. 34.816, racc. n. 22.464, rappresentata e difesa Persona_1 dagli avv.ti Diego Dirutigliano (C.F. - pec: C.F._3
e Luca Ropolo (C.F. Email_2
- pec: presso i quali è C.F._4 Email_3 elettivamente domiciliata in Torino, via Luigi Mercantini n. 5,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 6 Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“nel merito:
. previi tutti gli accertamenti di diritto e di fatto del caso;
. previo accertamento e conseguente riconoscimento dell'illegittimità, illiceità, strumentalità del parziale assorbimento operato in data 1.6.20222 relativo al superminimo concesso in data 1.6.2022;
. dichiararsi tenuta e quindi condannarsi Codice Fiscale Controparte_1
, Partita IVA , in persona della legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_2 P.IVA_1 sede legale in (12038) SAVIGLIANO (CN), Via O. Moreno n. 23, al pagamento in favore del Ricorrente, per i titoli di narrativa, dell'importo lordo complessivo di € 3.795,02 € (leggansieurotremilasettecentonovantacinque/02), oltre il ripristino della corretta elargizione del superminimo non assorbibile da Marzo 2024 in avanti, ovvero quello veriore accertando, oltre interessi e rivalutazione sulla somma rivalutata dal sorgere dei singoli crediti sino al saldo se del caso ai sensi dell'articolo 36 Cost.. Con vittoria di spese, onorari e diritti, oltre iva e cpa. Sentenza esecutiva come per legge".”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“nel merito respingere le domande avanzate in ricorso dal sig. Parte_1
Con vittoria di spese e onorari di causa.”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere stato assunto dal 5.6.2000 a tempo indeterminato da quale operaio Controparte_3 verniciatore III livello professionale C.C.N.L. Metalmeccanica;
che con comunicazione dell'1.4.2009 e pari decorrenza la parte resistente gli ha riconosciuto un importo mensile ulteriore rispetto alla retribuzione base di € 32,00; che tale comunicazione ha qualificato tale importo come “aumento di merito”, mentre in busta paga da aprile 2009 come
“superminimo” e di fatto lo considerava quale superminimo non assorbibile sino a maggio 2017; tale superminimo non assorbibile è stato negoziato dalle Parti, nonché erogato quale compenso speciale collegato alla particolare qualità ed alla maggiore onerosità delle mansioni svolte dal Lavoratore;
che con comunicazione del 13.4.2018 la parte resistente gli ha riferito che “per ragioni di carattere contabile e amministrativo, e a seguito di controlli di congruenza tra la natura delle somme esposte nel suo cedolino paga a titolo di superminimo individuale le precisiamo che, a decorrere dal corrente mese di aprile 2018 gli importi a tale titolo verranno così suddivisi: superminimo individuale assorbibile € 68,34 superminimo individuale non assorbibile € 32,00”; che l'1.6.2022, con pari decorrenza, ha ricevuto il riconoscimento di un “incremento retributivo complessivo di Euro 70,00 lordi per 13 mensilità” ovvero il riconoscimento di importo mensile ulteriore rispetto alla retribuzione base e rispetto al superminimo non assorbibile corrispostogli sin all'assunzione; che tale importo mensile è stato formalmente qualificato da Parte datoriale
Pag. 2 a 6
quale “superminimo individuale assorbibile da futuri aumenti dovuti a rinnovi contrattuali ovvero a promozioni (…)”; di aver subito, sempre l'1.6.2022, con pari decorrenza, a una riduzione dell'appena concessogli “superminimo individuale assorbibile da futuri aumenti dovuti a rinnovi contrattuali ovvero a promozioni” per l'entrata in vigore da tale data di un aumento contrattuale dell'importo mensile lordo di € 23,34.
La parte resistente ha invece allegato: che l'incremento retributivo di euro 70,00 riconosciuto dalla Direzione Risorse Umane, con decorrenza 1° luglio 2013 era assorbibile rispetto a futuri aumenti dovuti a rinnovi contrattuali;
che in occasione dell'accordo del 26.11.2016, avente ad oggetto il rinnovo del richiamato CCNL, con una nuova tabella dei minimi contrattuali in vigore dal 1° giugno 2017, è stata tra l'altro stabilita la regola che a decorrere dal 1° gennaio 2017 gli incrementi dei minimi tabellari assorbono le cifre fisse che eventualmente siano state riconosciute in azienda successivamente a tale data;
che nel sancire tale principio le Parti stipulanti hanno chiarito che la regola si applica, tra l'altro, agli aumenti individuali riconosciuti, sempre successivamente al 1° gennaio 2017, salvo che non siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità; che, infatti, le Parti stipulanti hanno con chiarezza precisato che l'unico modo per evitare gli effetti dell'assorbimento è che il riconoscimento del superminimo individuale venga accompagnato da una clausola espressa di non assorbibilità vigendo, al contrario, il meccanismo dell'assorbimento; che tale regola è stata confermata in sede di contrattazione collettiva anche quando è stato sottoscritto l'accordo 5 febbraio 2021 di rinnovo del CCNL, che ha peraltro confermato una serie di accorgimenti legati alla dinamica inflativa, che prevede come: “Nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflattiva consuntivata misurata con l'IPCA al netto degli energetici importati così come fornito dall'ISTAT applicato ai minimi stessi “ con l'impegno delle Parti stesse a incontrarsi entro i primi giorni del mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL per effettuare il calcolo sulla base dei dati forniti dall'ISTAT secondo gli indicati criteri;
che la comunicazione 1° giugno 2022 rivolta alla parte ricorrente, quando non era ancora noto il valore dell'incremento tabellare poi comunicato solo il 9 giugno 2022 è stata formulata distinguendo due concetti: il riconoscimento al lavoratore di un “incremento retributivo complessivo di € 70,00 lordi per 13 mensilità “; la specificazione che l'incremento del superminimo (che, stante l'automaticità dell'assorbimento, ben avrebbe potuto essere di importo diverso dall'incremento retributivo complessivo) avrebbe comunque dovuto considerarsi
“assorbibile da futuri aumenti dovuti a rinnovi contrattuali”; che solo il delta tra nuovo minimo contrattuale (in quanto non ancora conosciuto) e l'incremento complessivo di € 70,00 lordi avrebbe, infatti, costituito superminimo individuale assorbibile;
non è invece in alcun modo specificato che tutto il valore indicato quale “incremento retributivo complessivo” sarebbe stato riconosciuto a titolo di superminimo assorbibile.
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'assorbimento in busta paga del superminimo individuale.
Occorre al riguardo considerare che il superminimo è un importo aggiuntivo corrisposto al lavoratore rispetto alla paga minima contrattuale che viene attribuita per particolare
Pag. 3 a 6 capacità del lavoratore e può essere riconosciuta a livello individuale o collettivamente per tutti i dipendenti dell'impresa.
A differenza di quelli collettivi, i superminimi individuali possono, nella generalità dei casi, essere assorbibili.
Il superminimo può essere assorbito da futuri aumenti contrattuali previsti nei rinnovi dei contratti collettivi oppure dal passaggio di livello del lavoratore, a meno che l'azienda e il dipendente non si siano accordati precedentemente, stabilendo in modo chiaro e certo che il superminimo non è assorbibile.
La regola è, dunque, l'assorbibilità, ma ci sono delle eccezioni: il datore di lavoro e lavoratore stabiliscono con una clausola nel contratto che il superminimo non è assorbibile;
è la stessa contrattazione collettiva che stabilisce che l'aumento retributivo o alcuni elementi della retribuzione non possono essere assorbiti da eventuali superminimi individuali;
non può essere assorbito dagli aumenti per scatti di anzianità lavorativa.
Se l'individuale è il risultato di un accordo tra datore di lavoro e dipendente, può anche essere eliminato o ridotto, ma deve essere una decisione concordata per iscritto da entrambe le parti.
Il datore di lavoro non può, di sua iniziativa, toglierlo o diminuirlo.
Se è il risultato di un accordo collettivo, non è riducibile o eliminabile dalle singole parti in causa, ma solamente dalla successiva contrattazione collettiva.
Gli esiti dell'istruttoria orale
Tanto premesso, è necessario rilevare che dall'istruttoria testimoniale è emerso in modo univoco che la parte resistente ha assorbito in modo illegittimo il superminimo percepito in busta paga nel mese di giugno 2022 dalla parte ricorrente, in quanto, a differenza di quanto originariamente pattuito tra il lavoratore e il datore di lavoro, il superminimo avrebbe dovuto essere assorbito solo in futuro e non contestualmente, ossia nello stesso mese di giugno 2022, quando cioè il lavoratore ha ricevuto la comunicazione (1.6.2022) in cui appunto quest'ultimo veniva avvisato del futuro assorbimento del superminimo (cfr. al riguardo la testimonianza di , teste di parte ricorrente, il quale ha così Testimone_1 riferito: “…Al ricorrente, come ci eravamo accorti, il superminimo non assorbibile, che erroneamente era stato assorbito, era stato restituito. Quello che invece era stato impropriamente prelevato veniva preso nello stesso mese in cui veniva comunicato l'ammontare del superminimo assorbibile. Noi continuiamo a ragionare in termini di futuri aumenti così come recita il CCNL. ADR Al ricorrente arrivò la lettera nel giugno 2022… Noi siamo pagati al contempo nello stesso mese….”.
Tali circostanze di fatto trovano inoltre riscontro nella deposizione di , Testimone_2 altro teste di parte ricorrente, che ha così risposto: “…Nel caso del sig, Parte_2 la sua posizione in due situazioni diverse. (1) Nel giugno 2022 gli veniva
[...] data una lettera di aumento al merito e allo stesso tempo gli veniva assorbito parte dell'aumento per 25 euro circa. (2) …”).
Pag. 4 a 6
Oltretutto, anche , teste di parte resistente, ha confermato che il lavoratore Testimone_3 ha subito l'assorbimento del superminimo individuale non per il futuro, ma il mese stesso in cui ha ricevuto la comunicazione in questione. (cfr. testimonianza di , teste Testimone_3 di parte resistente, che ha così riferito: “…Il ricorrente ha ricevuto la lettera il 1.06.2022. L'assorbimento è avvenuto nello stesso mese.”.).
Risulta tuttavia non provato l'illegittimo assorbimento del superminimo da luglio 2017.
È necessario, infatti, rilevare che è lo stesso , teste di parte ricorrente, Testimone_2 ad affermare che “Nel 2013, invece, il lavoratore aveva avuto un aumento di 70 euro, che fino al giugno 2017 non gli era stato assorbito, ma il lavoratore non è in possesso della lettera del 2013. Non abbiamo prova quindi che quell'aumento fosse assorbibile. Di fatto però è stato assorbito a partire dal giugno 2017.”.
È oltretutto emerso in sede di istruttoria orale che per prassi aziendale la mancata accettazione della relativa comunicazione da parte del lavoratore deve essere indicata espressamente per iscritto (cfr. al riguardo testimonianza di , teste di parte Testimone_3 resistente, nonché responsabile delle risorse umane presso “…ADR Controparte_1 Avv. Beltramo. I lavoratori quando ricevono la comunicazione firmano la ricevuta comunicazione. Può accadere che qualche lavoratore non la firmi, laddove non l'accetti o intenda fare qualche contestazione: in tal caso scrive che non accetta la comunicazione. Preciso che in quest'ultimo caso deve essere scritto che non accetta la comunicazione.”.). Oltretutto, il ricorrente non ha provato, né documentalmente, né per testi, che la parte resistente abbia effettuato le relative verifiche solo per alcuni dipendenti, ma non per il ricorrente, nonostante sua segnalazione. Peraltro, la fattispecie in questione è ben diversa da quella riguardante l'assorbimento del superminimo riferito al giugno 2022, perché mentre in quest'ultimo caso non vi è alcuno scarto temporale tra quando viene ricevuta la comunicazione e quando l'assorbimento viene praticato (perché effettuato il mese stesso della comunicazione in questione), nel primo caso, al contrario, si assiste ad un consistente iato temporale tra la data della comunicazione (luglio 2013) e l'assorbimento del superminimo (a partire da luglio 2017), quest'ultimo sì effettuato per i futuri aumenti retributivi, perché avvenuto a distanza di circa quattro anni da quanto è stato comunicato al lavoratore.
Risulta invece provata per le ragioni già indicate l'illegittimo assorbimento del superminimo riferito al giugno 2022, dal momento che l'aumento in questione non era per il futuro, ma era contestuale e non avrebbe dovuto essere preso in considerazione proprio per il suo dato temporale. Infatti, il datore di lavoro e il lavoratore avevano convenuto, come peraltro si evince dalla comunicazione dell'1.2.2022, che l'assorbimento sarebbe avvenuto con decorrenza dai futuri, e quindi, successivi aumenti contrattuali.
Ne consegue quindi l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo individuale relativo al mese di giugno 2022, perché adottato in violazione dei doveri di buona fede e di correttezza contrattuali, in quanto la legittima aspettativa riposta dal lavoratore sull'incremento del superminimo individuale, migliorativo perfino di quello oggetto di contrattazione collettiva, è stata lesa dalla condotta della parte resistente, la quale ha assorbito il superminimo in questione non per il futuro, ma nello stesso mese di giugno 2022.
Conclusioni
Pag. 5 a 6 In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza solo parziale del ricorso, che deve essere accolto limitatamente all'accertamento dell'illegittimità dell'assorbimento del superminimo individuale concesso l'1.6.2022, nonché condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo complessivo lordo pari ad euro 303,42, come risulta dai conteggi della parte ricorrente, che questo Giudice condivide in quanto redatti in conformità rispetto ai criteri di logicità, di coerenza e di completezza.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della causa, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo individuale concesso l'1.6.2022; condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo complessivo lordo pari ad euro 303,42; con rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 321 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre al rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 22.5.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.266/2024 promossa da
Codice Fiscale residente in [...], rappresentato, assistito e difeso dall'avv. Monica BELTRAMO del Foro di Cuneo (Codice Fiscale;
CodiceFiscale_2 Utenza fax 0171.66834; Posta elettronica certificata Email_1 presso il cui studio e persona elegge domicilio ai fini del presente atto e del conseguente procedimento in CUNEO, Piazza Galimberti n. 13,
RICORRENTE
Contro
(c.f. e Part. Iva ) con sede in Savigliano (CN), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo procuratore speciale dott. , giusta procura per Notaio CP_2 in Roma del 29.3.2023, rep. n. 34.816, racc. n. 22.464, rappresentata e difesa Persona_1 dagli avv.ti Diego Dirutigliano (C.F. - pec: C.F._3
e Luca Ropolo (C.F. Email_2
- pec: presso i quali è C.F._4 Email_3 elettivamente domiciliata in Torino, via Luigi Mercantini n. 5,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 6 Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“nel merito:
. previi tutti gli accertamenti di diritto e di fatto del caso;
. previo accertamento e conseguente riconoscimento dell'illegittimità, illiceità, strumentalità del parziale assorbimento operato in data 1.6.20222 relativo al superminimo concesso in data 1.6.2022;
. dichiararsi tenuta e quindi condannarsi Codice Fiscale Controparte_1
, Partita IVA , in persona della legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_2 P.IVA_1 sede legale in (12038) SAVIGLIANO (CN), Via O. Moreno n. 23, al pagamento in favore del Ricorrente, per i titoli di narrativa, dell'importo lordo complessivo di € 3.795,02 € (leggansieurotremilasettecentonovantacinque/02), oltre il ripristino della corretta elargizione del superminimo non assorbibile da Marzo 2024 in avanti, ovvero quello veriore accertando, oltre interessi e rivalutazione sulla somma rivalutata dal sorgere dei singoli crediti sino al saldo se del caso ai sensi dell'articolo 36 Cost.. Con vittoria di spese, onorari e diritti, oltre iva e cpa. Sentenza esecutiva come per legge".”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“nel merito respingere le domande avanzate in ricorso dal sig. Parte_1
Con vittoria di spese e onorari di causa.”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere stato assunto dal 5.6.2000 a tempo indeterminato da quale operaio Controparte_3 verniciatore III livello professionale C.C.N.L. Metalmeccanica;
che con comunicazione dell'1.4.2009 e pari decorrenza la parte resistente gli ha riconosciuto un importo mensile ulteriore rispetto alla retribuzione base di € 32,00; che tale comunicazione ha qualificato tale importo come “aumento di merito”, mentre in busta paga da aprile 2009 come
“superminimo” e di fatto lo considerava quale superminimo non assorbibile sino a maggio 2017; tale superminimo non assorbibile è stato negoziato dalle Parti, nonché erogato quale compenso speciale collegato alla particolare qualità ed alla maggiore onerosità delle mansioni svolte dal Lavoratore;
che con comunicazione del 13.4.2018 la parte resistente gli ha riferito che “per ragioni di carattere contabile e amministrativo, e a seguito di controlli di congruenza tra la natura delle somme esposte nel suo cedolino paga a titolo di superminimo individuale le precisiamo che, a decorrere dal corrente mese di aprile 2018 gli importi a tale titolo verranno così suddivisi: superminimo individuale assorbibile € 68,34 superminimo individuale non assorbibile € 32,00”; che l'1.6.2022, con pari decorrenza, ha ricevuto il riconoscimento di un “incremento retributivo complessivo di Euro 70,00 lordi per 13 mensilità” ovvero il riconoscimento di importo mensile ulteriore rispetto alla retribuzione base e rispetto al superminimo non assorbibile corrispostogli sin all'assunzione; che tale importo mensile è stato formalmente qualificato da Parte datoriale
Pag. 2 a 6
quale “superminimo individuale assorbibile da futuri aumenti dovuti a rinnovi contrattuali ovvero a promozioni (…)”; di aver subito, sempre l'1.6.2022, con pari decorrenza, a una riduzione dell'appena concessogli “superminimo individuale assorbibile da futuri aumenti dovuti a rinnovi contrattuali ovvero a promozioni” per l'entrata in vigore da tale data di un aumento contrattuale dell'importo mensile lordo di € 23,34.
La parte resistente ha invece allegato: che l'incremento retributivo di euro 70,00 riconosciuto dalla Direzione Risorse Umane, con decorrenza 1° luglio 2013 era assorbibile rispetto a futuri aumenti dovuti a rinnovi contrattuali;
che in occasione dell'accordo del 26.11.2016, avente ad oggetto il rinnovo del richiamato CCNL, con una nuova tabella dei minimi contrattuali in vigore dal 1° giugno 2017, è stata tra l'altro stabilita la regola che a decorrere dal 1° gennaio 2017 gli incrementi dei minimi tabellari assorbono le cifre fisse che eventualmente siano state riconosciute in azienda successivamente a tale data;
che nel sancire tale principio le Parti stipulanti hanno chiarito che la regola si applica, tra l'altro, agli aumenti individuali riconosciuti, sempre successivamente al 1° gennaio 2017, salvo che non siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità; che, infatti, le Parti stipulanti hanno con chiarezza precisato che l'unico modo per evitare gli effetti dell'assorbimento è che il riconoscimento del superminimo individuale venga accompagnato da una clausola espressa di non assorbibilità vigendo, al contrario, il meccanismo dell'assorbimento; che tale regola è stata confermata in sede di contrattazione collettiva anche quando è stato sottoscritto l'accordo 5 febbraio 2021 di rinnovo del CCNL, che ha peraltro confermato una serie di accorgimenti legati alla dinamica inflativa, che prevede come: “Nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflattiva consuntivata misurata con l'IPCA al netto degli energetici importati così come fornito dall'ISTAT applicato ai minimi stessi “ con l'impegno delle Parti stesse a incontrarsi entro i primi giorni del mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL per effettuare il calcolo sulla base dei dati forniti dall'ISTAT secondo gli indicati criteri;
che la comunicazione 1° giugno 2022 rivolta alla parte ricorrente, quando non era ancora noto il valore dell'incremento tabellare poi comunicato solo il 9 giugno 2022 è stata formulata distinguendo due concetti: il riconoscimento al lavoratore di un “incremento retributivo complessivo di € 70,00 lordi per 13 mensilità “; la specificazione che l'incremento del superminimo (che, stante l'automaticità dell'assorbimento, ben avrebbe potuto essere di importo diverso dall'incremento retributivo complessivo) avrebbe comunque dovuto considerarsi
“assorbibile da futuri aumenti dovuti a rinnovi contrattuali”; che solo il delta tra nuovo minimo contrattuale (in quanto non ancora conosciuto) e l'incremento complessivo di € 70,00 lordi avrebbe, infatti, costituito superminimo individuale assorbibile;
non è invece in alcun modo specificato che tutto il valore indicato quale “incremento retributivo complessivo” sarebbe stato riconosciuto a titolo di superminimo assorbibile.
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'assorbimento in busta paga del superminimo individuale.
Occorre al riguardo considerare che il superminimo è un importo aggiuntivo corrisposto al lavoratore rispetto alla paga minima contrattuale che viene attribuita per particolare
Pag. 3 a 6 capacità del lavoratore e può essere riconosciuta a livello individuale o collettivamente per tutti i dipendenti dell'impresa.
A differenza di quelli collettivi, i superminimi individuali possono, nella generalità dei casi, essere assorbibili.
Il superminimo può essere assorbito da futuri aumenti contrattuali previsti nei rinnovi dei contratti collettivi oppure dal passaggio di livello del lavoratore, a meno che l'azienda e il dipendente non si siano accordati precedentemente, stabilendo in modo chiaro e certo che il superminimo non è assorbibile.
La regola è, dunque, l'assorbibilità, ma ci sono delle eccezioni: il datore di lavoro e lavoratore stabiliscono con una clausola nel contratto che il superminimo non è assorbibile;
è la stessa contrattazione collettiva che stabilisce che l'aumento retributivo o alcuni elementi della retribuzione non possono essere assorbiti da eventuali superminimi individuali;
non può essere assorbito dagli aumenti per scatti di anzianità lavorativa.
Se l'individuale è il risultato di un accordo tra datore di lavoro e dipendente, può anche essere eliminato o ridotto, ma deve essere una decisione concordata per iscritto da entrambe le parti.
Il datore di lavoro non può, di sua iniziativa, toglierlo o diminuirlo.
Se è il risultato di un accordo collettivo, non è riducibile o eliminabile dalle singole parti in causa, ma solamente dalla successiva contrattazione collettiva.
Gli esiti dell'istruttoria orale
Tanto premesso, è necessario rilevare che dall'istruttoria testimoniale è emerso in modo univoco che la parte resistente ha assorbito in modo illegittimo il superminimo percepito in busta paga nel mese di giugno 2022 dalla parte ricorrente, in quanto, a differenza di quanto originariamente pattuito tra il lavoratore e il datore di lavoro, il superminimo avrebbe dovuto essere assorbito solo in futuro e non contestualmente, ossia nello stesso mese di giugno 2022, quando cioè il lavoratore ha ricevuto la comunicazione (1.6.2022) in cui appunto quest'ultimo veniva avvisato del futuro assorbimento del superminimo (cfr. al riguardo la testimonianza di , teste di parte ricorrente, il quale ha così Testimone_1 riferito: “…Al ricorrente, come ci eravamo accorti, il superminimo non assorbibile, che erroneamente era stato assorbito, era stato restituito. Quello che invece era stato impropriamente prelevato veniva preso nello stesso mese in cui veniva comunicato l'ammontare del superminimo assorbibile. Noi continuiamo a ragionare in termini di futuri aumenti così come recita il CCNL. ADR Al ricorrente arrivò la lettera nel giugno 2022… Noi siamo pagati al contempo nello stesso mese….”.
Tali circostanze di fatto trovano inoltre riscontro nella deposizione di , Testimone_2 altro teste di parte ricorrente, che ha così risposto: “…Nel caso del sig, Parte_2 la sua posizione in due situazioni diverse. (1) Nel giugno 2022 gli veniva
[...] data una lettera di aumento al merito e allo stesso tempo gli veniva assorbito parte dell'aumento per 25 euro circa. (2) …”).
Pag. 4 a 6
Oltretutto, anche , teste di parte resistente, ha confermato che il lavoratore Testimone_3 ha subito l'assorbimento del superminimo individuale non per il futuro, ma il mese stesso in cui ha ricevuto la comunicazione in questione. (cfr. testimonianza di , teste Testimone_3 di parte resistente, che ha così riferito: “…Il ricorrente ha ricevuto la lettera il 1.06.2022. L'assorbimento è avvenuto nello stesso mese.”.).
Risulta tuttavia non provato l'illegittimo assorbimento del superminimo da luglio 2017.
È necessario, infatti, rilevare che è lo stesso , teste di parte ricorrente, Testimone_2 ad affermare che “Nel 2013, invece, il lavoratore aveva avuto un aumento di 70 euro, che fino al giugno 2017 non gli era stato assorbito, ma il lavoratore non è in possesso della lettera del 2013. Non abbiamo prova quindi che quell'aumento fosse assorbibile. Di fatto però è stato assorbito a partire dal giugno 2017.”.
È oltretutto emerso in sede di istruttoria orale che per prassi aziendale la mancata accettazione della relativa comunicazione da parte del lavoratore deve essere indicata espressamente per iscritto (cfr. al riguardo testimonianza di , teste di parte Testimone_3 resistente, nonché responsabile delle risorse umane presso “…ADR Controparte_1 Avv. Beltramo. I lavoratori quando ricevono la comunicazione firmano la ricevuta comunicazione. Può accadere che qualche lavoratore non la firmi, laddove non l'accetti o intenda fare qualche contestazione: in tal caso scrive che non accetta la comunicazione. Preciso che in quest'ultimo caso deve essere scritto che non accetta la comunicazione.”.). Oltretutto, il ricorrente non ha provato, né documentalmente, né per testi, che la parte resistente abbia effettuato le relative verifiche solo per alcuni dipendenti, ma non per il ricorrente, nonostante sua segnalazione. Peraltro, la fattispecie in questione è ben diversa da quella riguardante l'assorbimento del superminimo riferito al giugno 2022, perché mentre in quest'ultimo caso non vi è alcuno scarto temporale tra quando viene ricevuta la comunicazione e quando l'assorbimento viene praticato (perché effettuato il mese stesso della comunicazione in questione), nel primo caso, al contrario, si assiste ad un consistente iato temporale tra la data della comunicazione (luglio 2013) e l'assorbimento del superminimo (a partire da luglio 2017), quest'ultimo sì effettuato per i futuri aumenti retributivi, perché avvenuto a distanza di circa quattro anni da quanto è stato comunicato al lavoratore.
Risulta invece provata per le ragioni già indicate l'illegittimo assorbimento del superminimo riferito al giugno 2022, dal momento che l'aumento in questione non era per il futuro, ma era contestuale e non avrebbe dovuto essere preso in considerazione proprio per il suo dato temporale. Infatti, il datore di lavoro e il lavoratore avevano convenuto, come peraltro si evince dalla comunicazione dell'1.2.2022, che l'assorbimento sarebbe avvenuto con decorrenza dai futuri, e quindi, successivi aumenti contrattuali.
Ne consegue quindi l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo individuale relativo al mese di giugno 2022, perché adottato in violazione dei doveri di buona fede e di correttezza contrattuali, in quanto la legittima aspettativa riposta dal lavoratore sull'incremento del superminimo individuale, migliorativo perfino di quello oggetto di contrattazione collettiva, è stata lesa dalla condotta della parte resistente, la quale ha assorbito il superminimo in questione non per il futuro, ma nello stesso mese di giugno 2022.
Conclusioni
Pag. 5 a 6 In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza solo parziale del ricorso, che deve essere accolto limitatamente all'accertamento dell'illegittimità dell'assorbimento del superminimo individuale concesso l'1.6.2022, nonché condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo complessivo lordo pari ad euro 303,42, come risulta dai conteggi della parte ricorrente, che questo Giudice condivide in quanto redatti in conformità rispetto ai criteri di logicità, di coerenza e di completezza.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della causa, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo individuale concesso l'1.6.2022; condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo complessivo lordo pari ad euro 303,42; con rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 321 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre al rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 22.5.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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