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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/12/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.326/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ARNO' Parte_1 C.F._1
RI
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. VERCESI PAOLO
PARTE RESISTENTE
Oggi 04/12/2025 ad ore 11.44 innanzi al Giudice ND SC FO, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Luigi Cirillo in sostituzione dell'avv. ARNO' RI e la parte personalmente per parte resistente l'avv. VERCESI PAOLO
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
L'avv. Cirillo si oppone preliminarmente alla ammissione della produzione documentale eseguita da parte resistente in occasione del deposito della memoria conclusiva;
e per il resto si riporta agli atti.
L'avv. Vercesi fa presente che la produzione documentale era stata autorizzata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Previ gli accertamenti e le declaratorie occorrenti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:
1. Accertare e dichiarare, a ogni effetto di legge e di contratto, che il ricorrente ha lavorato per la convenuta per il periodo dal 1.1.2007 al
31.12.2022 nelle circostanze di tempo e di luogo e secondo le modalità di cui in premessa, 2. accertare e dichiarare che la suddetta prestazione lavorativa del ricorrente si è svolta con gli orari, nei giorni e nei tempi dedotti in premessa 3. accertare e dichiarare che il suddetto rapporto di lavoro è ab origine disciplinato e regolamentato dal CCNL Autotrasporto merci e logistica in premessa indicato e comunque applicare al predetto rapporto di lavoro il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. sopra citato, eventualmente previa declaratoria di nullità e/o disapplicazione delle clausole contrattuali applicate dall'azienda e giudicate illegittime o nulle;
conseguentemente e per l'effetto, 4. condannare il convenuto datore di lavoro, ex art. 36 Cost. e 2099 c.c., al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze e maggiorazioni economiche e retributive nella misura di € 60.997,16 lorde , come sopra specificate e quantificate, maturate per la prestazione di lavoro subordinato effettuata dal 1.1.2007 al 31.12.2022, comprensive delle somme dovute per retribuzione, maggiorazioni e/o indennità, rimborsi trattenute indebite, errata commisurazione delle voci e/o istituti contrattuali, ovvero della loro incidenza sulle retribuzioni indirette e differite, nonché mensilità aggiuntive, TFR maturato, accessori di legge e di contratto, ovvero per tutte le voci e le causale dedotte in premessa che dovessero risultare dovute anche in misura minore o maggiore rispetto alle cifre indicate in ricorso e/o calcolate applicando la paga oraria base mensile riferibile al livello e inquadramento e all'orario di lavoro dedotto in premessa;
e, comunque, 5. condannare parte convenuta al pagamento di tutte quelle somme, comprensive di tutte le voci economiche previste per legge e per contratto, che risultassero ancora dovute al ricorrente, a titolo di differenze e/o maggiorazioni retributive, per il suddetto periodo di lavoro dipendente effettuato dal 1.1.2007 al 31.12.2022, o per quel diverso periodo lavorativo che risultasse provato in corso di causa, in applicazione dell'art. 36 Cost., del codice civile e del CCNL in premessa richiamato o di quella anche diversa contrattazione collettiva comunque in concreto applicabile, in quella somma e misura che sarà provata e ritenuta di legge e di giustizia anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., per le causali di cui in premessa, oltre rivalutazione e interessi di legge dalle singole scadenze di pagamento al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c.
6. accertare l'entità del danno addebitabile al ricorrente per la mancata fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti secondo l'ammontare del risarcimento da determinarsi in corso di causa, nel contraddittorio delle parti e, conseguentemente, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni stabilito anche in via equitativa dall'autorità giudiziaria.
7. Con vittoria di spese, rimborso contributo unificato e pagamento di compensi professionali, spese generali 15%, cpa 4%, e accessori di legge da distrarre a favore dello scrivente procuratore anticipatario. In via istruttoria: Si chiede interrogatorio formale del legale CP_ rappresentante della convenuta. Si chiede, altresì, di essere ammessi a prova testimoniale contraria sui committendi capitoli avversari, nonché a prova diretta sui fatti narrati dal nr. 1 al nr. 37 nel presente ricorso da intendersi qui ritrascritti preceduti dalla locuzione “vero che” estrapolate ed escluse eventuali frasi e/o parole che implichino valutazioni o giudizi. Si indicano quali testi i sigg.ri : dom.to a Bressana Bottarone, Testimone_1 Tes_2
dom.ta a Voghera, dom.to a Cervesina, dom.to a
[...] Tes_3 CP_3
Voghera, dom.to a VA IA, , Testimone_4 Controparte_4
dom.to a Bosco Marengo, dom.to a Tortona Testimone_5 Controparte_5
PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto. Spese e compensi di avvocati rifusi con Iva, Spese Generali e C.P.A.P. come di Legge. In via istruttoria si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello e testi e senza inversione dell'onere probatorio laddove non imposto alla convenuta.
1. Vero che giornalmente agli autisti vengono assegnati i percorsi e le destinazioni di carico/scarico e l'assegnazione a ciascuno autista del viaggio avviene, di regola, su basi casuali salva la possibilità di coniugare la destinazione di arrivo con un ulteriore percorso di ritorno al fine di ottimizzare i costi di trasporto;
2. Vero che, infatti, normalmente i percorsi vengono organizzati in modo da avere un carico/scarico all'andata ed un carico/scarico al ritorno ove ciò sia possibile sulla base delle necessità della clientela;
3. Vero che al sabato non effettua alcuna consegna anche perché, di CP_1 regola, le aziende sono nella gran parte in chiusura;
4. Vero che al sabato non viene svolta alcuna attività lavorativa né di controllo dei mezzi né di qualsivoglia natura in relazione alle condizioni ed allo stato dei mezzi autoarticolati e rimorchi;
5. Vero che le attività di c.d. preguida e manutenzione dei mezzi non sono svolte dagli autisti all'atto della partenza del mezzo dalla sede della anche poiché tali attività sono superflue poiché i mezzi che CP_1 non sono in condizioni ottimali vengono inviati tempestivamente all'officina per la manutenzione;
6. Vero che l'autista all'atto della partenza all'inizio della giornata lavorative si limita soltanto ad un controllo visivo delle condizioni delle gomme e, in generale, sul rilievo di eventuali malfunzionamenti;
7. Vero che le consegne effettuate verso stati esteri sono sporadiche e comunque limitate poiché la ditta opera sostanzialmente CP_1 all'interno del territorio nazionale;
8. Vero che il fatturato di riferito alle consegne CP_1 all'estero è minimo, dell'ordine del 5%;
9. Vero che gli autisti che effettuano servizi internazionali ed a lungo raggio su estero sono soltanto il Sig. ed il Sig. Persona_1 essendo esclusi gli altri dipendenti da viaggi su estero;
10. Vero che il c.d. Parte_2 servizio “Le Rampe” consiste nel trasporto di rampe in metallo dal produttore, con CP_6 sede in Certosa di Pavia da consegnare per la zincatura alla di LE (AL); 11. CP_7
Vero che, quindi, si tratta di consegnare le rampe da zincare da Certosa di Pavia a LE (AL) per poi riconsegnarle alla ditta produttrice, una volta zincate. con una tratta che va da LE a Certosa di Pavia;
12. Vero che la consegna effettuata presso la cartiera di Bosco Marengo afferisce a carta da macero, c.d. “materia prima secondaria” che viene consegnata alla cartiera di Bosco Marengo;
13. Vero che nell'occasione, per disposizioni interne della cartiera di
Bosco Marengo, è precluso agli autisti di assistere alle operazioni di carico/scarico essendo l'area riservata soltanto agli addetti della cartiera;
14. Vero che la ditta ha in CP_1 locazione un capannone che appartiene all'AR (come da doc. 11b che CP_8 la S.V. mi rammostra); 15. Vero che le telecamere posizionate all'esterno del capannone concesso in locazione alla ditta convenuta sono state posizionate dall'AR Romana
S.r.l., per ragioni di sicurezza, la quale ha esclusiva possibilità di accesso alle stese telecamere e gestisce direttamente le immagini provenienti dalle telecamere;
16. Vero che, di regola, le consegne ed i carichi effettuati dalla ditta esponente afferiscono lo sgancio o l'aggancio di un rimorchio o il caricamento del medesimo rimorchio con bancali o altra merce;
17. Vero che, infatti, nell'occasione di cui al capitolo che precede, normalmente per quanto attiene all'interporto di VA IA (ove si recano quasi esclusivamente gli autisti della convenuta) l'autista si limita a sganciare il rimorchio per agganciarne uno nuovo laddove di regola i rimorchi sono sempre precaricati;
18. Vero che per quanto attiene all'interporto di
VA IA, l'autista che vi si reca rilascia il rimorchio scarico ed aggancia il rimorchio già oggetto di caricamento;
19. Vero che le operazioni di cui al capitolo che precede con riferimento l'interporto di VA IA sono la norma potendo accadere che non vi sia alcun rimorchio pronto per il carico ed in tal caso l'autista si limita a rilasciare il rimorchio vuoto affinché vengano effettuate le operazioni di carico;
20. Vero che saltuariamente con riferimento alla Fornace Sant'Antonio poi Atlas S.r.l. laddove non vi era il carico pronto all'interporto di VA IA, l'autista poteva recarsi alla Fornace Sant'Antonio per effettuare operazioni di carico con ingresso tassativo entro le ore 16.00 fermo restando che dopo tale orario non era più consentito procedere ad alcuna operazione di carico;
21. Vero che la Ditta Eurotrans ha un fatturato mensile relativo all'acquisto di gasolio di circa 40.000 €uro mensili e che la mia Società ha emesso le fatture di acquisto (Salix Petroli S.r.l. e IO
Nicolino) di cui al doc. 10 (che la S.V. mi rammostra) Si indicano testi: il Sig. Parte_3
, il Sig. il Sig. il Sig. il Sig.
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_5
il Sig. il Sig. , la Sig.ra Parte_6 Parte_7 Persona_1 Parte_8 tutti dipendenti la Sig.ra res. in Voghera, già dipendente CP_1 Parte_9
il Sig. sui capitoli 12 e 13, il Sig. titolare CP_1 Testimone_5 Testimone_6 dell'AR Romana S.r.l. sui capitoli 14 e 15, il Sig. referente Testimone_4 operazioni di carico Interporto VA IA sui capitoli da 16 a 19 ed il Sig. IO Nicolino sul capitolo 21. Ci si oppone all'ammissione delle prove avversarie poiché i relativi capitoli sono formulati in modo generico e deferiscono valutazione ai testi. Si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta sui capitoli avversari eventualmente ammessi indicando all'uopo i testi già indicati per i capitoli a prova diretta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ND SC FO ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 326/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ARNO' Parte_1 C.F._1
RI
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. VERCESI PAOLO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia sono le domande svolte da nei Parte_1 confronti della di per le ragioni di seguite esaminate. A sostegno CP_1 Controparte_1 delle conclusioni dianzi evidenziate, il ricorrente ha allegato di aver lavorato dal 1.1.2007 a l
31.12.2022 quale autista per il trasporto di merci.
2. Venendo al merito delle domande parte ricorrente ha allegato di non aver percepito l'elemento distinto della retribuzione previsto dagli articoli 60 e 71 del C.C.N.L. nonché
l'elemento aggiuntivo della retribuzione previsto dagli articoli 51 e 52.
2.1. La parte resistente costituendosi in giudizio ha riconosciuto di dovere al ricorrente a tali titoli la somma lorda di euro 1.745; nella memoria conclusiva il ricorrente, riservandosi di agire per la differenza, ha sostanzialmente accettato la quantificazione operata dalla propria controparte in relazione al presente giudizio.
Sussiste pertanto un credito del ricorrente di euro 1745 lordi a tale titolo oltre interessi legali sulla somma tempo per tempo rivalutata.
2.2. Parte ricorrente ha anche allegato di non aver percepito l'importo forfettario una tantum previsto dai contratti collettivi del 2018 e del 2021.
Dal contratto prodotto (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente) si evince la previsione di una somma in favore dei lavoratori di euro 230 lordi, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel suddetto periodo, da corrispondere con le seguenti modalità: € 100 entro luglio 2021; € 50 con la retribuzione di ottobre 2021; € 80 con la retribuzione di aprile 2022.
Parte resistente non ha contestato il mancato pagamento di detta somma né ha provato di aver adempiuto;
pertanto, la relativa pretesa deve essere accolta.
2.3. ha poi chiesto la corresponsione delle ore di straordinario che non Parte_1 gli sono state pagate.
La circostanza che il ricorrente non abbia ricevuto il pagamento suddetto è pacifica avendo il resistente semplicemente allegato la circostanza della mancata prestazione di ore di lavoro straordinario.
In base alle previsioni del C.C.N.L. l'orario di lavoro settimanale per il personale viaggiante è di 39 ore.
Viene anche specificato che “Agli effetti delle disposizioni del presente articolo si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia: - il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto;
in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro;
- i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio. Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CE
561/06, i riposi intermedi di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 234/2007, i periodi di riposo di cui all'art. 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione, con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti preso la residenza del lavoratore.
Sugli orari di lavoro e sulla modalità di organizzazione della giornata di lavoro devono essere richiamate le dichiarazioni testimoniali assunte durante il giudizio.
Il teste autista della resistente dal 2009 per circa 12 anni, ha Testimone_7 riferito che il percorso chilometrico giornaliero era di almeno 300 Km con tempi di carico e scarico di almeno 60 minuti durante i quali gli autisti manovravano i transpallet oppure aprivano e chiudevano il telo del camion;
che la giornata lavorativa intesa come tempo intercorso tra l'uscita ed il ritorno al deposito della società resistente era di almeno 12 ore (cfr. verbale udienza 9 gennaio 2025).
Alla stessa udienza è stato escusso il teste – conducente dal 2006 al Parte_3
2018 e dal 2021- il quale ha confermato una percorrenza chilometrica media di 300 km e ha precisato che i tempi di carico/scarico variavano da 10 a 60 minuti o anche più; che la giornata lavorativa durava in media 10 – 10 ore mezza;
che a Lomagna non si andava tutti i giorni e che durante le operazioni di carico/scarico in quella sede l'autista si occupa di aprire/chiudere il mezzo;
che dopo essere stati a Lomagna si va sempre a Bosco Marengo impiegando circa 2 ore di guida;
che durante le operazioni di carico presso la sede menzionata l'autista rimane all'interno del trattore;
che le attività di manutenzione del sabato erano facoltative e che gli autisti non facevano attività di manutenzione meccanica. Il teste ha escluso che il ricorrente facesse trasporti internazionali.
Il teste dipendente della resistente dal 2015, ha riferito che la Testimone_8 percorrenza chilometrica giornaliera era di 300/400 km con un tempo di guida compreso tra
6/7 ore e tempi di carico scarico pari a circa 60 minuti;
che il ricorrente non lavorava il sabato e non ha svolto servizio all'estero; che dal sito di Lomagna si andava sempre a Bosco
Marengo dove le operazioni di carico/scarico sono svolte dai magazzinieri mentre l'autista controlla le operazioni.
Il testimone , autista della resistente dal 2007 al 2020, ha Testimone_9 riferito che la durata media della giornata lavorativa era di 12 ore e che al sabato si andava al deposito per fare la manutenzione del mezzo;
che talvolta capitava di fare le consegne al sabato.
All'udienza del 12 aprile 2025 è stata escussa dipendente amministrativa Tes_2 della resistente nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2022 ha riferito che la percorrenza chilometrica giornaliera era compresa tra 250 e 350 km;
che a Bosco Marengo il tempo di sosta era variabile essendo piuttosto frequente che prima di scaricare gli autisti attendessero più di un'ora/due; che la durata media della giornata lavorativa degli autisti era compresa tra
11 e 12 ore (cfr. verbale di udienza).
Il teste autista della resistente dal 2022 ha riferito di uscire dal Parte_2 magazzino verso le ore 6 e di farvi rientro tra le 16 e le 18.
Il teste ha confermato una percorrenza chilometrica giornaliera di Parte_9
300 km e ha riferito che talvolta al sabato veniva fatta la manutenzione ordinaria del mezzo.
Il teste autista della resistente dal 2013 al 2024 ha riferito che tutti i Parte_7 conducenti iniziavano a lavorare tra le 5 e le 6 del mattino;
che a Bosco Marengo si arrivava ad orari non sempre uguali;
durante le operazioni di scarico l'autista apriva solo le sponde per poi rimanere in cabina;
finite le operazioni l'autista si occupava di pulire il cassone con la scopa e di chiudere le sponde (cfr. verbale udienza 11 giugno 2025).
Il teste , conducente per la resistente tra il 2010 ed il 2015 ha riferito CP_3 che la percorrenza giornaliera poteva essere superiore a 300 km;
che si usciva alle 6 del mattino per rientrare in magazzino in un orario variabile tra le 17 e le 20.
Dal complesso delle dichiarazioni testimoniali emerge con evidenza che le operazioni di carico e scarico per come si svolgevano ordinariamente devono essere ricomprese nell'orario di lavoro tenendo conto della definizione dianzi rappresentata.
L'arco temporale oggetto delle dichiarazioni coincide con l'intera durata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Nessuno dei testimoni, quante alle giornate lavorative comprese tra il lunedì ed il venerdì, ha riferito una durata del tempo lontano dal deposito dei mezzi inferiore a 9 ore;
la maggior parte delle dichiarazioni ha fatto coincidere detta durata con un intervallo superiore a
11 ore.
Si ritiene, in definitiva, che sussistano plurimi indizi per ritenere che il ricorrente abbia svolto nel periodo oggetto di causa almeno 55 ore di lavoro settimanali cui corrispondono 11 ore di straordinario ogni 5 giorni.
In relazione alle giornate del sabato e alla esecuzione di viaggi all'estero, le dichiarazioni hanno contenuti contrastanti di modo che, in assenza di elementi oggettivi e soggettivi idonei a far ritenere le dichiarazioni di alcuno dei testi maggiormente attendibili di altri, si ritiene che su dette circostanze il ricorrente non abbia assolto al proprio onere della prova.
2.4. Parte ricorrente ha anche allegato che nel corso del rapporto di lavoro venivano sistematicamente sottratti giorni di ferie in luogo dei permessi retribuiti spettanti.
2.4.1. Sul punto l'allegazione è rimasta generica;
invero la parte non ha svolto una quantificazione dei giorni di ferie sottratti e l'epoca di verificazione della condotta menzionata. Di conseguenza la stessa prova orale non è stata ammessa in quanto i relativi capitoli risentono della stessa genericità dell'allegazione. Pertanto, sul punto la domanda non può essere accolta.
2.5. Parte ricorrente ha poi dedotto il diritto del lavoratore a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva dei compensi di indennità connesse alla natura delle mansioni svolte. Invero anche con riferimento a detta voce l'allegazione è generica poiché il ricorrente non ha specificato quali indennità non sarebbero state ricomprese nella retribuzione corrisposta durante il periodo di godimento delle ferie;
in tal modo l'allegazione e la documentazione prodotta non sono verificabili.
2.6. In ultimo, attesa la sistematicità della retribuzione per lavoro straordinario occorre tenerne conto, in accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, ai fini della quantificazione del trattamento di fine rapporto.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto, accerta e dichiara:
1.1. il diritto di parte ricorrente a ricevere la somma lorda di euro 1.975 per i titoli specificati in parte motiva oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole mensilità di debenza al saldo;
1.2. che parte ricorrente ha svolto per il periodo oggetto di causa undici ore settimanali di lavoro straordinario;
2. rinvia alla sentenza definitiva la liquidazione delle spese di lite;
2. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Pavia, 4 dicembre 2025
Il Giudice
ND SC FO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ARNO' Parte_1 C.F._1
RI
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. VERCESI PAOLO
PARTE RESISTENTE
Oggi 04/12/2025 ad ore 11.44 innanzi al Giudice ND SC FO, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Luigi Cirillo in sostituzione dell'avv. ARNO' RI e la parte personalmente per parte resistente l'avv. VERCESI PAOLO
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
L'avv. Cirillo si oppone preliminarmente alla ammissione della produzione documentale eseguita da parte resistente in occasione del deposito della memoria conclusiva;
e per il resto si riporta agli atti.
L'avv. Vercesi fa presente che la produzione documentale era stata autorizzata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Previ gli accertamenti e le declaratorie occorrenti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:
1. Accertare e dichiarare, a ogni effetto di legge e di contratto, che il ricorrente ha lavorato per la convenuta per il periodo dal 1.1.2007 al
31.12.2022 nelle circostanze di tempo e di luogo e secondo le modalità di cui in premessa, 2. accertare e dichiarare che la suddetta prestazione lavorativa del ricorrente si è svolta con gli orari, nei giorni e nei tempi dedotti in premessa 3. accertare e dichiarare che il suddetto rapporto di lavoro è ab origine disciplinato e regolamentato dal CCNL Autotrasporto merci e logistica in premessa indicato e comunque applicare al predetto rapporto di lavoro il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. sopra citato, eventualmente previa declaratoria di nullità e/o disapplicazione delle clausole contrattuali applicate dall'azienda e giudicate illegittime o nulle;
conseguentemente e per l'effetto, 4. condannare il convenuto datore di lavoro, ex art. 36 Cost. e 2099 c.c., al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze e maggiorazioni economiche e retributive nella misura di € 60.997,16 lorde , come sopra specificate e quantificate, maturate per la prestazione di lavoro subordinato effettuata dal 1.1.2007 al 31.12.2022, comprensive delle somme dovute per retribuzione, maggiorazioni e/o indennità, rimborsi trattenute indebite, errata commisurazione delle voci e/o istituti contrattuali, ovvero della loro incidenza sulle retribuzioni indirette e differite, nonché mensilità aggiuntive, TFR maturato, accessori di legge e di contratto, ovvero per tutte le voci e le causale dedotte in premessa che dovessero risultare dovute anche in misura minore o maggiore rispetto alle cifre indicate in ricorso e/o calcolate applicando la paga oraria base mensile riferibile al livello e inquadramento e all'orario di lavoro dedotto in premessa;
e, comunque, 5. condannare parte convenuta al pagamento di tutte quelle somme, comprensive di tutte le voci economiche previste per legge e per contratto, che risultassero ancora dovute al ricorrente, a titolo di differenze e/o maggiorazioni retributive, per il suddetto periodo di lavoro dipendente effettuato dal 1.1.2007 al 31.12.2022, o per quel diverso periodo lavorativo che risultasse provato in corso di causa, in applicazione dell'art. 36 Cost., del codice civile e del CCNL in premessa richiamato o di quella anche diversa contrattazione collettiva comunque in concreto applicabile, in quella somma e misura che sarà provata e ritenuta di legge e di giustizia anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., per le causali di cui in premessa, oltre rivalutazione e interessi di legge dalle singole scadenze di pagamento al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c.
6. accertare l'entità del danno addebitabile al ricorrente per la mancata fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti secondo l'ammontare del risarcimento da determinarsi in corso di causa, nel contraddittorio delle parti e, conseguentemente, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni stabilito anche in via equitativa dall'autorità giudiziaria.
7. Con vittoria di spese, rimborso contributo unificato e pagamento di compensi professionali, spese generali 15%, cpa 4%, e accessori di legge da distrarre a favore dello scrivente procuratore anticipatario. In via istruttoria: Si chiede interrogatorio formale del legale CP_ rappresentante della convenuta. Si chiede, altresì, di essere ammessi a prova testimoniale contraria sui committendi capitoli avversari, nonché a prova diretta sui fatti narrati dal nr. 1 al nr. 37 nel presente ricorso da intendersi qui ritrascritti preceduti dalla locuzione “vero che” estrapolate ed escluse eventuali frasi e/o parole che implichino valutazioni o giudizi. Si indicano quali testi i sigg.ri : dom.to a Bressana Bottarone, Testimone_1 Tes_2
dom.ta a Voghera, dom.to a Cervesina, dom.to a
[...] Tes_3 CP_3
Voghera, dom.to a VA IA, , Testimone_4 Controparte_4
dom.to a Bosco Marengo, dom.to a Tortona Testimone_5 Controparte_5
PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto. Spese e compensi di avvocati rifusi con Iva, Spese Generali e C.P.A.P. come di Legge. In via istruttoria si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello e testi e senza inversione dell'onere probatorio laddove non imposto alla convenuta.
1. Vero che giornalmente agli autisti vengono assegnati i percorsi e le destinazioni di carico/scarico e l'assegnazione a ciascuno autista del viaggio avviene, di regola, su basi casuali salva la possibilità di coniugare la destinazione di arrivo con un ulteriore percorso di ritorno al fine di ottimizzare i costi di trasporto;
2. Vero che, infatti, normalmente i percorsi vengono organizzati in modo da avere un carico/scarico all'andata ed un carico/scarico al ritorno ove ciò sia possibile sulla base delle necessità della clientela;
3. Vero che al sabato non effettua alcuna consegna anche perché, di CP_1 regola, le aziende sono nella gran parte in chiusura;
4. Vero che al sabato non viene svolta alcuna attività lavorativa né di controllo dei mezzi né di qualsivoglia natura in relazione alle condizioni ed allo stato dei mezzi autoarticolati e rimorchi;
5. Vero che le attività di c.d. preguida e manutenzione dei mezzi non sono svolte dagli autisti all'atto della partenza del mezzo dalla sede della anche poiché tali attività sono superflue poiché i mezzi che CP_1 non sono in condizioni ottimali vengono inviati tempestivamente all'officina per la manutenzione;
6. Vero che l'autista all'atto della partenza all'inizio della giornata lavorative si limita soltanto ad un controllo visivo delle condizioni delle gomme e, in generale, sul rilievo di eventuali malfunzionamenti;
7. Vero che le consegne effettuate verso stati esteri sono sporadiche e comunque limitate poiché la ditta opera sostanzialmente CP_1 all'interno del territorio nazionale;
8. Vero che il fatturato di riferito alle consegne CP_1 all'estero è minimo, dell'ordine del 5%;
9. Vero che gli autisti che effettuano servizi internazionali ed a lungo raggio su estero sono soltanto il Sig. ed il Sig. Persona_1 essendo esclusi gli altri dipendenti da viaggi su estero;
10. Vero che il c.d. Parte_2 servizio “Le Rampe” consiste nel trasporto di rampe in metallo dal produttore, con CP_6 sede in Certosa di Pavia da consegnare per la zincatura alla di LE (AL); 11. CP_7
Vero che, quindi, si tratta di consegnare le rampe da zincare da Certosa di Pavia a LE (AL) per poi riconsegnarle alla ditta produttrice, una volta zincate. con una tratta che va da LE a Certosa di Pavia;
12. Vero che la consegna effettuata presso la cartiera di Bosco Marengo afferisce a carta da macero, c.d. “materia prima secondaria” che viene consegnata alla cartiera di Bosco Marengo;
13. Vero che nell'occasione, per disposizioni interne della cartiera di
Bosco Marengo, è precluso agli autisti di assistere alle operazioni di carico/scarico essendo l'area riservata soltanto agli addetti della cartiera;
14. Vero che la ditta ha in CP_1 locazione un capannone che appartiene all'AR (come da doc. 11b che CP_8 la S.V. mi rammostra); 15. Vero che le telecamere posizionate all'esterno del capannone concesso in locazione alla ditta convenuta sono state posizionate dall'AR Romana
S.r.l., per ragioni di sicurezza, la quale ha esclusiva possibilità di accesso alle stese telecamere e gestisce direttamente le immagini provenienti dalle telecamere;
16. Vero che, di regola, le consegne ed i carichi effettuati dalla ditta esponente afferiscono lo sgancio o l'aggancio di un rimorchio o il caricamento del medesimo rimorchio con bancali o altra merce;
17. Vero che, infatti, nell'occasione di cui al capitolo che precede, normalmente per quanto attiene all'interporto di VA IA (ove si recano quasi esclusivamente gli autisti della convenuta) l'autista si limita a sganciare il rimorchio per agganciarne uno nuovo laddove di regola i rimorchi sono sempre precaricati;
18. Vero che per quanto attiene all'interporto di
VA IA, l'autista che vi si reca rilascia il rimorchio scarico ed aggancia il rimorchio già oggetto di caricamento;
19. Vero che le operazioni di cui al capitolo che precede con riferimento l'interporto di VA IA sono la norma potendo accadere che non vi sia alcun rimorchio pronto per il carico ed in tal caso l'autista si limita a rilasciare il rimorchio vuoto affinché vengano effettuate le operazioni di carico;
20. Vero che saltuariamente con riferimento alla Fornace Sant'Antonio poi Atlas S.r.l. laddove non vi era il carico pronto all'interporto di VA IA, l'autista poteva recarsi alla Fornace Sant'Antonio per effettuare operazioni di carico con ingresso tassativo entro le ore 16.00 fermo restando che dopo tale orario non era più consentito procedere ad alcuna operazione di carico;
21. Vero che la Ditta Eurotrans ha un fatturato mensile relativo all'acquisto di gasolio di circa 40.000 €uro mensili e che la mia Società ha emesso le fatture di acquisto (Salix Petroli S.r.l. e IO
Nicolino) di cui al doc. 10 (che la S.V. mi rammostra) Si indicano testi: il Sig. Parte_3
, il Sig. il Sig. il Sig. il Sig.
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_5
il Sig. il Sig. , la Sig.ra Parte_6 Parte_7 Persona_1 Parte_8 tutti dipendenti la Sig.ra res. in Voghera, già dipendente CP_1 Parte_9
il Sig. sui capitoli 12 e 13, il Sig. titolare CP_1 Testimone_5 Testimone_6 dell'AR Romana S.r.l. sui capitoli 14 e 15, il Sig. referente Testimone_4 operazioni di carico Interporto VA IA sui capitoli da 16 a 19 ed il Sig. IO Nicolino sul capitolo 21. Ci si oppone all'ammissione delle prove avversarie poiché i relativi capitoli sono formulati in modo generico e deferiscono valutazione ai testi. Si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta sui capitoli avversari eventualmente ammessi indicando all'uopo i testi già indicati per i capitoli a prova diretta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ND SC FO ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 326/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ARNO' Parte_1 C.F._1
RI
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. VERCESI PAOLO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia sono le domande svolte da nei Parte_1 confronti della di per le ragioni di seguite esaminate. A sostegno CP_1 Controparte_1 delle conclusioni dianzi evidenziate, il ricorrente ha allegato di aver lavorato dal 1.1.2007 a l
31.12.2022 quale autista per il trasporto di merci.
2. Venendo al merito delle domande parte ricorrente ha allegato di non aver percepito l'elemento distinto della retribuzione previsto dagli articoli 60 e 71 del C.C.N.L. nonché
l'elemento aggiuntivo della retribuzione previsto dagli articoli 51 e 52.
2.1. La parte resistente costituendosi in giudizio ha riconosciuto di dovere al ricorrente a tali titoli la somma lorda di euro 1.745; nella memoria conclusiva il ricorrente, riservandosi di agire per la differenza, ha sostanzialmente accettato la quantificazione operata dalla propria controparte in relazione al presente giudizio.
Sussiste pertanto un credito del ricorrente di euro 1745 lordi a tale titolo oltre interessi legali sulla somma tempo per tempo rivalutata.
2.2. Parte ricorrente ha anche allegato di non aver percepito l'importo forfettario una tantum previsto dai contratti collettivi del 2018 e del 2021.
Dal contratto prodotto (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente) si evince la previsione di una somma in favore dei lavoratori di euro 230 lordi, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel suddetto periodo, da corrispondere con le seguenti modalità: € 100 entro luglio 2021; € 50 con la retribuzione di ottobre 2021; € 80 con la retribuzione di aprile 2022.
Parte resistente non ha contestato il mancato pagamento di detta somma né ha provato di aver adempiuto;
pertanto, la relativa pretesa deve essere accolta.
2.3. ha poi chiesto la corresponsione delle ore di straordinario che non Parte_1 gli sono state pagate.
La circostanza che il ricorrente non abbia ricevuto il pagamento suddetto è pacifica avendo il resistente semplicemente allegato la circostanza della mancata prestazione di ore di lavoro straordinario.
In base alle previsioni del C.C.N.L. l'orario di lavoro settimanale per il personale viaggiante è di 39 ore.
Viene anche specificato che “Agli effetti delle disposizioni del presente articolo si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia: - il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto;
in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro;
- i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio. Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CE
561/06, i riposi intermedi di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 234/2007, i periodi di riposo di cui all'art. 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione, con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti preso la residenza del lavoratore.
Sugli orari di lavoro e sulla modalità di organizzazione della giornata di lavoro devono essere richiamate le dichiarazioni testimoniali assunte durante il giudizio.
Il teste autista della resistente dal 2009 per circa 12 anni, ha Testimone_7 riferito che il percorso chilometrico giornaliero era di almeno 300 Km con tempi di carico e scarico di almeno 60 minuti durante i quali gli autisti manovravano i transpallet oppure aprivano e chiudevano il telo del camion;
che la giornata lavorativa intesa come tempo intercorso tra l'uscita ed il ritorno al deposito della società resistente era di almeno 12 ore (cfr. verbale udienza 9 gennaio 2025).
Alla stessa udienza è stato escusso il teste – conducente dal 2006 al Parte_3
2018 e dal 2021- il quale ha confermato una percorrenza chilometrica media di 300 km e ha precisato che i tempi di carico/scarico variavano da 10 a 60 minuti o anche più; che la giornata lavorativa durava in media 10 – 10 ore mezza;
che a Lomagna non si andava tutti i giorni e che durante le operazioni di carico/scarico in quella sede l'autista si occupa di aprire/chiudere il mezzo;
che dopo essere stati a Lomagna si va sempre a Bosco Marengo impiegando circa 2 ore di guida;
che durante le operazioni di carico presso la sede menzionata l'autista rimane all'interno del trattore;
che le attività di manutenzione del sabato erano facoltative e che gli autisti non facevano attività di manutenzione meccanica. Il teste ha escluso che il ricorrente facesse trasporti internazionali.
Il teste dipendente della resistente dal 2015, ha riferito che la Testimone_8 percorrenza chilometrica giornaliera era di 300/400 km con un tempo di guida compreso tra
6/7 ore e tempi di carico scarico pari a circa 60 minuti;
che il ricorrente non lavorava il sabato e non ha svolto servizio all'estero; che dal sito di Lomagna si andava sempre a Bosco
Marengo dove le operazioni di carico/scarico sono svolte dai magazzinieri mentre l'autista controlla le operazioni.
Il testimone , autista della resistente dal 2007 al 2020, ha Testimone_9 riferito che la durata media della giornata lavorativa era di 12 ore e che al sabato si andava al deposito per fare la manutenzione del mezzo;
che talvolta capitava di fare le consegne al sabato.
All'udienza del 12 aprile 2025 è stata escussa dipendente amministrativa Tes_2 della resistente nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2022 ha riferito che la percorrenza chilometrica giornaliera era compresa tra 250 e 350 km;
che a Bosco Marengo il tempo di sosta era variabile essendo piuttosto frequente che prima di scaricare gli autisti attendessero più di un'ora/due; che la durata media della giornata lavorativa degli autisti era compresa tra
11 e 12 ore (cfr. verbale di udienza).
Il teste autista della resistente dal 2022 ha riferito di uscire dal Parte_2 magazzino verso le ore 6 e di farvi rientro tra le 16 e le 18.
Il teste ha confermato una percorrenza chilometrica giornaliera di Parte_9
300 km e ha riferito che talvolta al sabato veniva fatta la manutenzione ordinaria del mezzo.
Il teste autista della resistente dal 2013 al 2024 ha riferito che tutti i Parte_7 conducenti iniziavano a lavorare tra le 5 e le 6 del mattino;
che a Bosco Marengo si arrivava ad orari non sempre uguali;
durante le operazioni di scarico l'autista apriva solo le sponde per poi rimanere in cabina;
finite le operazioni l'autista si occupava di pulire il cassone con la scopa e di chiudere le sponde (cfr. verbale udienza 11 giugno 2025).
Il teste , conducente per la resistente tra il 2010 ed il 2015 ha riferito CP_3 che la percorrenza giornaliera poteva essere superiore a 300 km;
che si usciva alle 6 del mattino per rientrare in magazzino in un orario variabile tra le 17 e le 20.
Dal complesso delle dichiarazioni testimoniali emerge con evidenza che le operazioni di carico e scarico per come si svolgevano ordinariamente devono essere ricomprese nell'orario di lavoro tenendo conto della definizione dianzi rappresentata.
L'arco temporale oggetto delle dichiarazioni coincide con l'intera durata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Nessuno dei testimoni, quante alle giornate lavorative comprese tra il lunedì ed il venerdì, ha riferito una durata del tempo lontano dal deposito dei mezzi inferiore a 9 ore;
la maggior parte delle dichiarazioni ha fatto coincidere detta durata con un intervallo superiore a
11 ore.
Si ritiene, in definitiva, che sussistano plurimi indizi per ritenere che il ricorrente abbia svolto nel periodo oggetto di causa almeno 55 ore di lavoro settimanali cui corrispondono 11 ore di straordinario ogni 5 giorni.
In relazione alle giornate del sabato e alla esecuzione di viaggi all'estero, le dichiarazioni hanno contenuti contrastanti di modo che, in assenza di elementi oggettivi e soggettivi idonei a far ritenere le dichiarazioni di alcuno dei testi maggiormente attendibili di altri, si ritiene che su dette circostanze il ricorrente non abbia assolto al proprio onere della prova.
2.4. Parte ricorrente ha anche allegato che nel corso del rapporto di lavoro venivano sistematicamente sottratti giorni di ferie in luogo dei permessi retribuiti spettanti.
2.4.1. Sul punto l'allegazione è rimasta generica;
invero la parte non ha svolto una quantificazione dei giorni di ferie sottratti e l'epoca di verificazione della condotta menzionata. Di conseguenza la stessa prova orale non è stata ammessa in quanto i relativi capitoli risentono della stessa genericità dell'allegazione. Pertanto, sul punto la domanda non può essere accolta.
2.5. Parte ricorrente ha poi dedotto il diritto del lavoratore a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva dei compensi di indennità connesse alla natura delle mansioni svolte. Invero anche con riferimento a detta voce l'allegazione è generica poiché il ricorrente non ha specificato quali indennità non sarebbero state ricomprese nella retribuzione corrisposta durante il periodo di godimento delle ferie;
in tal modo l'allegazione e la documentazione prodotta non sono verificabili.
2.6. In ultimo, attesa la sistematicità della retribuzione per lavoro straordinario occorre tenerne conto, in accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, ai fini della quantificazione del trattamento di fine rapporto.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto, accerta e dichiara:
1.1. il diritto di parte ricorrente a ricevere la somma lorda di euro 1.975 per i titoli specificati in parte motiva oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole mensilità di debenza al saldo;
1.2. che parte ricorrente ha svolto per il periodo oggetto di causa undici ore settimanali di lavoro straordinario;
2. rinvia alla sentenza definitiva la liquidazione delle spese di lite;
2. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Pavia, 4 dicembre 2025
Il Giudice
ND SC FO