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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/04/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1048/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 11 marzo 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(già “ ) c. f. e p.iva Parte_1 Parte_2
, in persona del suo Procuratore Speciale Avv. P.IVA_1 CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio SCHIONA
appellante
contro
(p.iva: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore;
appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 935/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 13 ottobre 2023. All'udienza tenutasi in data 11 marzo 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
Conclusioni dell'appellante:
“Voglia la Corte in accoglimento del gravame, previo accoglimento, riformare in ogni sua parte la Sentenza impugnata, e quindi rigettare ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, istruttoria e di merito.
- Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado, disponendo per la restituzione in favore di di ogni somma già eventualmente nelle more corrisposta Pt_3
alla controparte.”
Conclusioni dell'appellata, in citazione e non modificate:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa così giudicare:
1) In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità per manifesta infondatezza dell'atto di appello per tutti i motivi sopra esposti;
2) In via principale: rigettare integralmente l'atto di appello in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
3) In via subordinata: laddove ritenuto necessario, rimettere la causa in istruttoria per tutte le motivazioni sopra esposte e, per l'effetto, previa ammissione dei capitoli di prova formulata, fissare udienza per l'escussione dei testi indicati nelle memorie istruttorie;
nonché valutare l'ammissione di una CTU tesa alla stima del carburante che sarebbe stato erogato, tenuto conto delle circostanze di tempo e luogo e dei tabulati ivi allegati, nel periodo di riferimento, nonché diretta alla quantificazione della perdita di avviamento dell'attività subita;
4) In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata per accoglimento dell'atto di appello, accertare e dichiarare la
pag. 2/13 responsabilità della per il danno subito dalla Controparte_3 Controparte_4
a causa della mancata liberazione del contatore matricola n. 0039262395 – PDR
[...]
11150000019200 sito nella stazione di servizio gestita dall'attrice sita in Tortoreto alla località Terrabianca, Strada provinciale n. 8 del Salinello, all'altezza del KM 6+337, quantomeno nel periodo intercorrente tra il 19.09.2020 e il 31.01.2021 e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti nella misura ritenuta di giustizia;
5) Con vittoria di spese di lite per il presente grado di giudizio da distarsi in favore del procuratore antistatario a norma dell'Articolo 93 cpc”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 953/2023 pubblicata in data 13 ottobre 2023 il
Tribunale di Teramo accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento proposta dalla nei confronti della per il danno subito a Controparte_2 Parte_2
causa della mancata liberazione del contatore matricola numero 0039262395 – PDR
11150000019200 sito nella stazione di servizio gestita dalla attrice. In accoglimento della domanda, il primo giudice condannava la convenuta al pagamento a titolo risarcitorio della somma di euro 30.000,00 in favore dell'attrice oltre al rimborso delle spese di lite liquidate in euro 560,00 per esborsi e 2.570,00 per compensi.
In particolare, la società attrice deduceva di gestire, a seguito di contratto di affitto di ramo d'azienda del 15.07.2020, un distributore di prodotti petroliferi e metano utilizzato per il rifornimento dei veicoli, basato sul prelevamento della materia prima dalla normale rete di distribuzione, sito in Tortoreto alla località Terrabianca, Strada provinciale n. 8 del Salinello, all'altezza del KM 6+337, e di essersi rivolta alla società convenuta al fine di ripristinare la fornitura del gas metano che era stata sospesa a seguito della morosità del precedente titolare.
Deduceva, poi, che nonostante le trattative intercorse anche tramite lo scambio di documentazione, la convenuta aveva omesso di provvedere all'allaccio, sicché, a fronte di tale inerzia, l'aveva diffidata a stipulare il contratto di fornitura ovvero a liberare il contatore. A fronte dell'inerzia di il contatore era stato liberato Parte_2
pag. 3/13 esclusivamente a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla Controparte_2
accolto con provvedimento del Tribunale di Teramo del 29.01.2021, attuato in
[...]
data 31.01.2021, sicché quest'ultima agiva in giudizio per il risarcimento del danno consistito nella perdita di fatturato subita a partire dalla data del 19.09.2020 sino alla data di liberazione, per la somma di euro 49.806,34 o per la minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
2. Riteneva il primo Giudice parzialmente fondata la domanda articolata dalla attrice.
2.1 Ritenute documentalmente provate le circostanze addotte da parte attrice e la non imputabilità della morosità del precedente affittuario alla Controparte_2
ravvisava sussistente l'inadempimento della convenuta relativamente alla mancata liberazione del contatore oggetto di causa, e il conseguente danno patrimoniale subito dalla società attrice per l'impossibilità di esercitare l'attività commerciale di distribuzione del gas metano per il rifornimento degli autoveicoli, quantificando il risarcimento sulla base dei ricavi percepiti dal precedente gestore del distributore nello stesso periodo dell'annualità antecedente.
2.2. In conclusione, condannava la società convenuta a risarcire i danni patrimoniali subiti dalla società attrice in conseguenza dei fatti descritti per la somma liquidata in euro 30,000,00, con condanna della stessa a rifondere le spese di lite sostenute dall'attrice.
Part
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello la
[...]
già per i motivi di seguito indicati. Parte_1 Parte_2
3.1 “Erronea ricostruzione dei fatti – violazione di motivazione. Violazione /falsa applicazione artt. 113 c.1 e 115 – 116 c.p.c. – 2967 c.c.”.
Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto sussistente l'inadempimento della nei confronti della Parte_2
con conseguente attribuzione del relativo danno patrimoniale Controparte_2
cagionato.
pag. 4/13 Sostiene l'appellante che, stante l'assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra le parti, non sussisteva a suo carico alcun obbligo rimasto inadempiuto relativo alla conclusione del contratto di fornitura e che pertanto avrebbe errato il giudice nel ravvisare nel comportamento di una condotta inadempiente. Parte_2
A sostegno della sua tesi evidenzia che tra le parti erano incorse solo delle trattative volte ad addivenire alla libera conclusione del contratto e che le stesse erano state interrotte per volontà dell'allora attrice. Deduce, in sintesi, l'insussistenza del proprio inadempimento nonché il mancato assolvimento del relativo onere probatorio da parte dell'attrice, eccependo, in subordine, il concorso del fatto del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c. sostenendo che il tempo impiegato nelle trattative sarebbe imputabile anche al comportamento della società attrice.
3.2. “Errata valutazione dell'esistenza del danno e del suo quantum”.
Conseguentemente alla dedotta insussistenza del proprio inadempimento, l'appellante censura la valutazione da parte del primo giudice del danno subito dalla società attrice, contestando l'assolvimento del relativo onere probatorio ad opera dell'attrice in primo grado, sia nell'an che nel quantum debeatur.
Contesta, al riguardo, il valore probatorio della documentazione allegata dall'allora attrice relativamente ai guadagni percepiti dall'attività titolare del servizio nell'annualità precedente, sostenendo l'illegittimità della condanna in via equitativa in assenza di assolvimento dell'onere probatorio ad opera della parte onerata.
Relativamente al quantum liquidato deduce, poi, l'inidoneità della documentazione relativa all'attività precedente come termine di valutazione sul quale fondare la quantificazione della perdita di guadagno, stante la diversità di condizioni oggettive del periodo oggetto di causa, derivanti dalla limitazione della libertà di circolazione causata dall'emergenza Covid.
Per tale ragione sostiene che i dati precedenti non sarebbero idonei a comparare i mancati guadagni, con conseguente insussistenza di idoneo materiale probatorio sul punto.
pag. 5/13 Da ultimo, contesta la delimitazione del periodo risarcibile da parte del primo giudice, sostenendo che la decorrenza non avrebbe dovuto essere individuata nella data di apertura dell'esercizio, bensì nella data di proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c.
4. Si è costituita in giudizio la contestando integralmente Controparte_2
l'appello proposto, deducendo la manifesta infondatezza dello stesso e chiedendone il rigetto con condanna dell'appellante alle relative spese di giudizio.
5. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e non merita accoglimento per i seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta l'impugnata sentenza per aver erroneamente valutato i fatti di causa accertando l'inadempimento della
[...]
nonostante l'insussistenza di contratto tra le parti e di obbligo della società a Parte_2
concludere il contratto di fornitura con la Controparte_2
L'appellante sostiene dunque l'insussistenza del proprio inadempimento posto a fondamento della richiesta risarcitoria.
La ricostruzione della sentenza proposta dall'appellante non coglie nel segno.
Deve infatti rilevarsi che il primo giudice, affermando la responsabilità della società odierna appellante ed il conseguente obbligo di risarcire il danno cagionato alla
[...]
non ha affatto accertato l'inadempimento della stessa relativamente Controparte_2 all'obbligo di concludere il contratto di fornitura, come sostenuto dall'appellante, bensì ha ritenuto sussistente la condotta illecita della per non aver Parte_2
ottemperato alla legittima richiesta della società attrice di liberazione del contatore, formulata con formale diffida in data 14 settembre 2020, al fine di consentire alla l'eventuale stipula di contratto con altro distributore. Controparte_2
Espressamente il primo giudice, infatti, afferma: “Stante che la morosità del precedente affittuario non è imputabile all'attrice e che, la convenuta si è resa inadempiente in ordine alla “liberazione” del contatore, tanto che si è reso necessario, a tal fine, adire
l'autorità giudiziaria, il danno patrimoniale subito dall'attrice, dovuto all'impossibilità
pag. 6/13 di esercitare l'attività commerciale è imputabile alla condotta ostativa della convenuta”.
Risulta dunque evidente che, a prescindere dall'utilizzo atecnico del termine
“inadempimento”, il primo giudice abbia ritenuto sussistente la responsabilità dell'odierna appellante non per obblighi di natura contrattuale o precontrattuale, bensì per violazione del principio del neminen leadere sancito dall'art. 2043 c.c. Il primo giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'appellante per aver provocato un danno patrimoniale ingiusto alla tramite la propria condotta Controparte_2
ostativa, consistente nella mancata liberazione del contatore.
Tale circostanza è confermata dall'espressa domanda di risarcimento a titolo di responsabilità extracontrattuale formulata dall'attrice laddove ha dedotto che “Il comportamento tenuto dall'odierna convenuta fa sorgere in capo a quest'ultima una responsabilità di tipo extracontrattuale nella causazione del danno patito dell'attrice.
La condotta omissiva, consistita nell'aver dolosamente omesso di liberare il contatore impedendo all'attrice di poter sottoscrivere un contratto di fornitore e, dunque, di erogare il gas metano, ha provocato un danno ingiusto all'attrice”.
Ebbene, in virtù della domanda proposta, e del relativo accoglimento della stessa, deve ritenersi che il primo giudice abbia inteso imputare la responsabilità risarcitoria al titolo dedotto nella domanda e dunque a titolo di responsabilità extracontrattuale.
La sentenza impugnata non risulta pertanto gravata da vizi di motivazione, potendo agevolmente dagli elementi innanzi spiegati rilevarsi il ragionamento logico giuridico posto a fondamento della decisione di accoglimento e non sussistendo l'errata ricostruzione dei fatti lamentata dall'appellante.
5.1.1. Nel merito, infatti, deve essere confermata la sussistenza di responsabilità della odierna appellante relativamente al danno subito dalla società appellata, risultando dagli atti di causa dimostrati gli elementi fondanti la responsabilità extracontrattuale della società appellante.
pag. 7/13 L'art. 2043 c.c. infatti prevede “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Ai fini della risarcibilità del danno da responsabilità extracontrattuale è dunque necessario che il fatto posto in essere abbia comportato un danno ingiusto per l'altra parte ledendo ingiustificatamente la sfera giuridica del danneggiato e che tale danno sia conseguenza diretta ed immediata del fatto posto in essere supportato dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
In virtù del riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2967 c.c. tali elementi, costituenti la fondatezza del diritto al risarcimento fatto valere in giudizio, devono essere provati dal soggetto che assume essere danneggiato.
Nel caso di specie, l'onere probatorio posto a carico dell'allora attrice deve ritenersi assolto in merito alla sussistenza di responsabilità della allora Parte_2
risultando incontestata non solo la mancata liberazione del contatore da parte della società appellante, la quale ha provveduto allo sblocco esclusivamente a seguito del provvedimento emesso su ricorso ex art. 700 c.p.c. dal Tribunale di Teramo, con la conseguente impossibilità per la di esercitare la relativa attività Controparte_2
di impresa e dunque di produrre incassi, ma anche la piena consapevolezza della
[...]
della necessità della odierna appellata di attivare la fornitura del gas Parte_2
per l'alimentazione degli autoveicoli all'interno dell'impianto di distribuzione e delle conseguenze che la mancata attivazione della stessa o la mancata liberazione del contatore avrebbe comportato alla società.
Dall'esame degli atti di causa risultano pertanto sussistenti tutti gli elementi fondanti la responsabilità risarcitoria della compreso il danno effettivamente Parte_2
cagionato alla società appellata, consistito nel mancato guadagno causato dall'impossibilità di esercitare l'attività commerciale.
Per i motivi suesposti deve conseguentemente ritenersi infondata la riproposta eccezione di concorso nella causazione del danno ex art. 1227 c.c. da parte della Controparte_2
consistendo la condotta lesiva non nella conclusione ritardata del contratto di
[...]
pag. 8/13 fornitura e dunque nel tempo impiegato per le trattative, bensì nella mancata liberazione del contatore per la quale la società appellante era stata diffidata.
Per tali ragioni il motivo di gravame non merita accoglimento e la sentenza emessa in primo grado deve essere confermata sul punto.
5.2. Il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante sostiene la mancata prova del danno subito dalla e dell'eventuale quantum ritenendo Controparte_2
l'illegittimità della condanna disposta in via equitativa, è parimenti infondato.
A riguardo, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 1226 c.c., se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
La norma rimette alla prudente valutazione del giudice, la determinazione dell'ammontare del danno risarcibile nell'ipotesi in cui sia stata accertata l'esistenza dello stesso e vi siano condizioni di obiettiva impossibilità o difficoltà per la parte a provare il danno nel suo ammontare costituendo un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che: ““Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria” (Cass. civ. n. 13515/2022).
pag. 9/13 Nel caso di specie deve ulteriormente considerarsi che, in tema di lucro cessante, la prova del quantum del danno subito, consistendo nella quantificazione di un mancato guadagno non percepito che si presume sarebbe stato ottenuto in assenza della condotta illecita dell'altra parte, deve ritenersi raggiungibile in via presuntiva, risultando obiettivamente difficile da raggiungere la determinazione del quantum in termini di certezza. Deve ritenersi pertanto sufficiente, al fine di ritenere assolto l'onere probatorio posto a carico del danneggiato, l'allegazione da parte di quest'ultimo di elementi idonei a ricostruire con ragionevole probabilità il guadagno che sarebbe stato realizzato in assenza della condotta illecita.
Sul punto la Suprema Corte ha infatti affermato che “La determinazione del lucro cessante va desunta dalla ricostruzione ideale di quanto il creditore avrebbe conseguito per normale successione di eventi, in base a una ragionevole e fondata attendibilità, qualora l'obbligazione fosse stata adempiuta;
ma siffatta ricostruzione non può essere suffragata sul solo piano ipotetico dall'astratta possibilità di lucro, bensì deve muovere da una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile quella possibilità. Per quanto concerne il risarcimento del danno per mancato guadagno, questo va rapportato all'utile netto, tenendo conto, quindi, degli oneri sopportati”
(Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 16 settembre 2016 n. 18249).
Nel caso in esame, deve ritenersi che l'allora attrice abbia fornito elementi idonei a determinare la ricostruzione dei guadagni che avrebbe percepito sulla base dei consumi di gas metano effettuati nella stazione di servizio durante la pregressa gestione della ditta Di DO nelle stesse mensilità dell'annualità precedente.
L'allora attrice ha allegato (vedasi doc. 13 del fascicolo di primo grado) i dati giornalieri di consumo di gas metano della stazione di servizio nel periodo compreso tra settembre 2019 e gennaio 2020 per un totale di 109.966 mc che, tramite il coefficiente di conversione di mc in chili di prodotto commerciabile, e considerato che il margine medio per ogni chilo si attesta sui 0,45 euro, ha condotto a una quantificazione del danno pari a euro 33.204,23.
pag. 10/13 I dati forniti tramite le suddette allegazioni risultano confermati in termini di consumi dall'estratto contabile prodotto in giudizio dalla stessa convenuta, dall'esame del quale i dati forniti dall'attrice appaiono pienamente corrispondenti a quelli indicati nella pag. 6 dell'atto di citazione, sicché la circostanza relativa al consumo effettuato nell'annualità precedente dalla ditta Di DO nelle mensilità interessate deve ritenersi incontestata tra le parti e provata in giudizio.
Risultano dunque forniti dalla odierna appellata gli elementi di fatto utili a ricostruire in termini di ragionevole attendibilità il guadagno che avrebbe realizzato se la
[...]
non le avesse impedito, con la propria condotta ostativa, di svolgere l'attività Parte_2 di impresa anche relativamente all'erogazione di gas metano, sicché in virtù dei principi di diritto suesposti deve ritenersi assolto da parte della l'onere Controparte_2
probatorio relativo all'an e al quantum del danno subito nella presente ipotesi di lucro cessante.
5.2.2. Posta la certezza dei consumi effettuati nell'annualità precedente, devono, infatti, essere disattese le contestazioni sollevate dall'appellante circa l'inidoneità di tale parametro a dimostrare il danno subito stante l'intervenuta emergenza Covid.
A riguardo deve considerarsi che il periodo risarcibile interessato non attiene al momento di lockdown totale previsto per il marzo 2020, bensì riguarda un momento storico in cui la circolazione era solo parzialmente limitata, dovendo ritenersi pertanto incongruo il parametro dei consumi del mese di marzo fornito dall'odierna appellante rispetto alle mensilità successive in cui in ogni caso la circolazione, seppur con alcune limitazioni era ripresa.
A sostegno di tale tesi la società appellata ha, inoltre, dimostrato per lo stesso periodo, il consumo relativo alle altre fonti di carburante. Ebbene, dalla prodotta documentazione
(vedasi doc. n. 16 e 17 del fascicolo di primo grado) emerge che le limitazioni alla circolazione derivanti dalla emergenza Covid non avevano comportato una modifica significativa dell'erogazione di carburante, potendo ragionevolmente desumersi, dunque, che nonostante i provvedimenti dovuti al periodo emergenziale la società
pag. 11/13 appellata avrebbe prodotto un similare incasso anche relativamente alla vendita di gas metano.
5.2.3. Anche la contestazione della sentenza di condanna relativamente alla identificazione del periodo risarcibile risulta infondata e deve essere disattesa.
L'appellante contesta l'impugnata sentenza per aver calcolato i consumi relativamente ad un periodo compreso tra il 19 settembre 2020 e il 31 gennaio 2021, sostenendo che a causa delle trattative intercorrenti tra le parti il periodo esaminabile ai fini del risarcimento dovesse essere valutato dalla data della notifica del ricorso ex art. 700
c.p.c., ossia dal 29.10.2020.
Sul punto deve osservarsi che il periodo risarcibile, in quanto coincidente con quello nel quale la società danneggiata è stata privata ingiustamente del guadagno, deve essere identificato a partire dal momento in cui la stessa avrebbe potuto produrre gli incassi oggetto del mancato guadagno subito, decorrendo pertanto dalla data di apertura al pubblico della stazione di servizio come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Stante la presenza di formale diffida alla liberazione del contatore entro la data di apertura al pubblico, non può ritenersi, successivamente a tale data, ancora sussistente una trattativa tra le parti tale da legittimare la condotta di sino alla Parte_2
proposizione del ricorso, non potendo neppure considerarsi l'attesa della società appellata quale rinuncia della stessa al proprio diritto al risarcimento del danno.
Anche il secondo motivo di gravame risulta, pertanto, infondato e, in virtù di tutte le ragioni sin qui esposte, la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Teramo deve essere confermata anche relativamente alla liquidazione del danno.
5.3. In conclusione, assorbita ogni altra questione ed eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza emessa in primo grado.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria non espletata in questa sede.
pag. 12/13 7. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30/05/2002 n.
115 che prevede l'obbligo di versamento da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata integralmente di versare un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione;
pertanto l'appellante sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, nei confronti della avverso la sentenza n. 935/2023, Controparte_2
pubblicata in data 13.10.2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna la società alla refusione delle Parte_4 Parte_1
spese di lite del presente grado di giudizio in favore della Controparte_2
che liquida in euro 6,946,00 per compensi oltre spese generali al 15%, I.v.a
[...]
e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
3) dichiara che l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1048/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 11 marzo 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(già “ ) c. f. e p.iva Parte_1 Parte_2
, in persona del suo Procuratore Speciale Avv. P.IVA_1 CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio SCHIONA
appellante
contro
(p.iva: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore;
appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 935/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 13 ottobre 2023. All'udienza tenutasi in data 11 marzo 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
Conclusioni dell'appellante:
“Voglia la Corte in accoglimento del gravame, previo accoglimento, riformare in ogni sua parte la Sentenza impugnata, e quindi rigettare ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, istruttoria e di merito.
- Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado, disponendo per la restituzione in favore di di ogni somma già eventualmente nelle more corrisposta Pt_3
alla controparte.”
Conclusioni dell'appellata, in citazione e non modificate:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa così giudicare:
1) In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità per manifesta infondatezza dell'atto di appello per tutti i motivi sopra esposti;
2) In via principale: rigettare integralmente l'atto di appello in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
3) In via subordinata: laddove ritenuto necessario, rimettere la causa in istruttoria per tutte le motivazioni sopra esposte e, per l'effetto, previa ammissione dei capitoli di prova formulata, fissare udienza per l'escussione dei testi indicati nelle memorie istruttorie;
nonché valutare l'ammissione di una CTU tesa alla stima del carburante che sarebbe stato erogato, tenuto conto delle circostanze di tempo e luogo e dei tabulati ivi allegati, nel periodo di riferimento, nonché diretta alla quantificazione della perdita di avviamento dell'attività subita;
4) In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata per accoglimento dell'atto di appello, accertare e dichiarare la
pag. 2/13 responsabilità della per il danno subito dalla Controparte_3 Controparte_4
a causa della mancata liberazione del contatore matricola n. 0039262395 – PDR
[...]
11150000019200 sito nella stazione di servizio gestita dall'attrice sita in Tortoreto alla località Terrabianca, Strada provinciale n. 8 del Salinello, all'altezza del KM 6+337, quantomeno nel periodo intercorrente tra il 19.09.2020 e il 31.01.2021 e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti nella misura ritenuta di giustizia;
5) Con vittoria di spese di lite per il presente grado di giudizio da distarsi in favore del procuratore antistatario a norma dell'Articolo 93 cpc”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 953/2023 pubblicata in data 13 ottobre 2023 il
Tribunale di Teramo accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento proposta dalla nei confronti della per il danno subito a Controparte_2 Parte_2
causa della mancata liberazione del contatore matricola numero 0039262395 – PDR
11150000019200 sito nella stazione di servizio gestita dalla attrice. In accoglimento della domanda, il primo giudice condannava la convenuta al pagamento a titolo risarcitorio della somma di euro 30.000,00 in favore dell'attrice oltre al rimborso delle spese di lite liquidate in euro 560,00 per esborsi e 2.570,00 per compensi.
In particolare, la società attrice deduceva di gestire, a seguito di contratto di affitto di ramo d'azienda del 15.07.2020, un distributore di prodotti petroliferi e metano utilizzato per il rifornimento dei veicoli, basato sul prelevamento della materia prima dalla normale rete di distribuzione, sito in Tortoreto alla località Terrabianca, Strada provinciale n. 8 del Salinello, all'altezza del KM 6+337, e di essersi rivolta alla società convenuta al fine di ripristinare la fornitura del gas metano che era stata sospesa a seguito della morosità del precedente titolare.
Deduceva, poi, che nonostante le trattative intercorse anche tramite lo scambio di documentazione, la convenuta aveva omesso di provvedere all'allaccio, sicché, a fronte di tale inerzia, l'aveva diffidata a stipulare il contratto di fornitura ovvero a liberare il contatore. A fronte dell'inerzia di il contatore era stato liberato Parte_2
pag. 3/13 esclusivamente a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla Controparte_2
accolto con provvedimento del Tribunale di Teramo del 29.01.2021, attuato in
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data 31.01.2021, sicché quest'ultima agiva in giudizio per il risarcimento del danno consistito nella perdita di fatturato subita a partire dalla data del 19.09.2020 sino alla data di liberazione, per la somma di euro 49.806,34 o per la minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
2. Riteneva il primo Giudice parzialmente fondata la domanda articolata dalla attrice.
2.1 Ritenute documentalmente provate le circostanze addotte da parte attrice e la non imputabilità della morosità del precedente affittuario alla Controparte_2
ravvisava sussistente l'inadempimento della convenuta relativamente alla mancata liberazione del contatore oggetto di causa, e il conseguente danno patrimoniale subito dalla società attrice per l'impossibilità di esercitare l'attività commerciale di distribuzione del gas metano per il rifornimento degli autoveicoli, quantificando il risarcimento sulla base dei ricavi percepiti dal precedente gestore del distributore nello stesso periodo dell'annualità antecedente.
2.2. In conclusione, condannava la società convenuta a risarcire i danni patrimoniali subiti dalla società attrice in conseguenza dei fatti descritti per la somma liquidata in euro 30,000,00, con condanna della stessa a rifondere le spese di lite sostenute dall'attrice.
Part
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello la
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già per i motivi di seguito indicati. Parte_1 Parte_2
3.1 “Erronea ricostruzione dei fatti – violazione di motivazione. Violazione /falsa applicazione artt. 113 c.1 e 115 – 116 c.p.c. – 2967 c.c.”.
Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto sussistente l'inadempimento della nei confronti della Parte_2
con conseguente attribuzione del relativo danno patrimoniale Controparte_2
cagionato.
pag. 4/13 Sostiene l'appellante che, stante l'assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra le parti, non sussisteva a suo carico alcun obbligo rimasto inadempiuto relativo alla conclusione del contratto di fornitura e che pertanto avrebbe errato il giudice nel ravvisare nel comportamento di una condotta inadempiente. Parte_2
A sostegno della sua tesi evidenzia che tra le parti erano incorse solo delle trattative volte ad addivenire alla libera conclusione del contratto e che le stesse erano state interrotte per volontà dell'allora attrice. Deduce, in sintesi, l'insussistenza del proprio inadempimento nonché il mancato assolvimento del relativo onere probatorio da parte dell'attrice, eccependo, in subordine, il concorso del fatto del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c. sostenendo che il tempo impiegato nelle trattative sarebbe imputabile anche al comportamento della società attrice.
3.2. “Errata valutazione dell'esistenza del danno e del suo quantum”.
Conseguentemente alla dedotta insussistenza del proprio inadempimento, l'appellante censura la valutazione da parte del primo giudice del danno subito dalla società attrice, contestando l'assolvimento del relativo onere probatorio ad opera dell'attrice in primo grado, sia nell'an che nel quantum debeatur.
Contesta, al riguardo, il valore probatorio della documentazione allegata dall'allora attrice relativamente ai guadagni percepiti dall'attività titolare del servizio nell'annualità precedente, sostenendo l'illegittimità della condanna in via equitativa in assenza di assolvimento dell'onere probatorio ad opera della parte onerata.
Relativamente al quantum liquidato deduce, poi, l'inidoneità della documentazione relativa all'attività precedente come termine di valutazione sul quale fondare la quantificazione della perdita di guadagno, stante la diversità di condizioni oggettive del periodo oggetto di causa, derivanti dalla limitazione della libertà di circolazione causata dall'emergenza Covid.
Per tale ragione sostiene che i dati precedenti non sarebbero idonei a comparare i mancati guadagni, con conseguente insussistenza di idoneo materiale probatorio sul punto.
pag. 5/13 Da ultimo, contesta la delimitazione del periodo risarcibile da parte del primo giudice, sostenendo che la decorrenza non avrebbe dovuto essere individuata nella data di apertura dell'esercizio, bensì nella data di proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c.
4. Si è costituita in giudizio la contestando integralmente Controparte_2
l'appello proposto, deducendo la manifesta infondatezza dello stesso e chiedendone il rigetto con condanna dell'appellante alle relative spese di giudizio.
5. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e non merita accoglimento per i seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta l'impugnata sentenza per aver erroneamente valutato i fatti di causa accertando l'inadempimento della
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nonostante l'insussistenza di contratto tra le parti e di obbligo della società a Parte_2
concludere il contratto di fornitura con la Controparte_2
L'appellante sostiene dunque l'insussistenza del proprio inadempimento posto a fondamento della richiesta risarcitoria.
La ricostruzione della sentenza proposta dall'appellante non coglie nel segno.
Deve infatti rilevarsi che il primo giudice, affermando la responsabilità della società odierna appellante ed il conseguente obbligo di risarcire il danno cagionato alla
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non ha affatto accertato l'inadempimento della stessa relativamente Controparte_2 all'obbligo di concludere il contratto di fornitura, come sostenuto dall'appellante, bensì ha ritenuto sussistente la condotta illecita della per non aver Parte_2
ottemperato alla legittima richiesta della società attrice di liberazione del contatore, formulata con formale diffida in data 14 settembre 2020, al fine di consentire alla l'eventuale stipula di contratto con altro distributore. Controparte_2
Espressamente il primo giudice, infatti, afferma: “Stante che la morosità del precedente affittuario non è imputabile all'attrice e che, la convenuta si è resa inadempiente in ordine alla “liberazione” del contatore, tanto che si è reso necessario, a tal fine, adire
l'autorità giudiziaria, il danno patrimoniale subito dall'attrice, dovuto all'impossibilità
pag. 6/13 di esercitare l'attività commerciale è imputabile alla condotta ostativa della convenuta”.
Risulta dunque evidente che, a prescindere dall'utilizzo atecnico del termine
“inadempimento”, il primo giudice abbia ritenuto sussistente la responsabilità dell'odierna appellante non per obblighi di natura contrattuale o precontrattuale, bensì per violazione del principio del neminen leadere sancito dall'art. 2043 c.c. Il primo giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'appellante per aver provocato un danno patrimoniale ingiusto alla tramite la propria condotta Controparte_2
ostativa, consistente nella mancata liberazione del contatore.
Tale circostanza è confermata dall'espressa domanda di risarcimento a titolo di responsabilità extracontrattuale formulata dall'attrice laddove ha dedotto che “Il comportamento tenuto dall'odierna convenuta fa sorgere in capo a quest'ultima una responsabilità di tipo extracontrattuale nella causazione del danno patito dell'attrice.
La condotta omissiva, consistita nell'aver dolosamente omesso di liberare il contatore impedendo all'attrice di poter sottoscrivere un contratto di fornitore e, dunque, di erogare il gas metano, ha provocato un danno ingiusto all'attrice”.
Ebbene, in virtù della domanda proposta, e del relativo accoglimento della stessa, deve ritenersi che il primo giudice abbia inteso imputare la responsabilità risarcitoria al titolo dedotto nella domanda e dunque a titolo di responsabilità extracontrattuale.
La sentenza impugnata non risulta pertanto gravata da vizi di motivazione, potendo agevolmente dagli elementi innanzi spiegati rilevarsi il ragionamento logico giuridico posto a fondamento della decisione di accoglimento e non sussistendo l'errata ricostruzione dei fatti lamentata dall'appellante.
5.1.1. Nel merito, infatti, deve essere confermata la sussistenza di responsabilità della odierna appellante relativamente al danno subito dalla società appellata, risultando dagli atti di causa dimostrati gli elementi fondanti la responsabilità extracontrattuale della società appellante.
pag. 7/13 L'art. 2043 c.c. infatti prevede “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Ai fini della risarcibilità del danno da responsabilità extracontrattuale è dunque necessario che il fatto posto in essere abbia comportato un danno ingiusto per l'altra parte ledendo ingiustificatamente la sfera giuridica del danneggiato e che tale danno sia conseguenza diretta ed immediata del fatto posto in essere supportato dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
In virtù del riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2967 c.c. tali elementi, costituenti la fondatezza del diritto al risarcimento fatto valere in giudizio, devono essere provati dal soggetto che assume essere danneggiato.
Nel caso di specie, l'onere probatorio posto a carico dell'allora attrice deve ritenersi assolto in merito alla sussistenza di responsabilità della allora Parte_2
risultando incontestata non solo la mancata liberazione del contatore da parte della società appellante, la quale ha provveduto allo sblocco esclusivamente a seguito del provvedimento emesso su ricorso ex art. 700 c.p.c. dal Tribunale di Teramo, con la conseguente impossibilità per la di esercitare la relativa attività Controparte_2
di impresa e dunque di produrre incassi, ma anche la piena consapevolezza della
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della necessità della odierna appellata di attivare la fornitura del gas Parte_2
per l'alimentazione degli autoveicoli all'interno dell'impianto di distribuzione e delle conseguenze che la mancata attivazione della stessa o la mancata liberazione del contatore avrebbe comportato alla società.
Dall'esame degli atti di causa risultano pertanto sussistenti tutti gli elementi fondanti la responsabilità risarcitoria della compreso il danno effettivamente Parte_2
cagionato alla società appellata, consistito nel mancato guadagno causato dall'impossibilità di esercitare l'attività commerciale.
Per i motivi suesposti deve conseguentemente ritenersi infondata la riproposta eccezione di concorso nella causazione del danno ex art. 1227 c.c. da parte della Controparte_2
consistendo la condotta lesiva non nella conclusione ritardata del contratto di
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pag. 8/13 fornitura e dunque nel tempo impiegato per le trattative, bensì nella mancata liberazione del contatore per la quale la società appellante era stata diffidata.
Per tali ragioni il motivo di gravame non merita accoglimento e la sentenza emessa in primo grado deve essere confermata sul punto.
5.2. Il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante sostiene la mancata prova del danno subito dalla e dell'eventuale quantum ritenendo Controparte_2
l'illegittimità della condanna disposta in via equitativa, è parimenti infondato.
A riguardo, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 1226 c.c., se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
La norma rimette alla prudente valutazione del giudice, la determinazione dell'ammontare del danno risarcibile nell'ipotesi in cui sia stata accertata l'esistenza dello stesso e vi siano condizioni di obiettiva impossibilità o difficoltà per la parte a provare il danno nel suo ammontare costituendo un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che: ““Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria” (Cass. civ. n. 13515/2022).
pag. 9/13 Nel caso di specie deve ulteriormente considerarsi che, in tema di lucro cessante, la prova del quantum del danno subito, consistendo nella quantificazione di un mancato guadagno non percepito che si presume sarebbe stato ottenuto in assenza della condotta illecita dell'altra parte, deve ritenersi raggiungibile in via presuntiva, risultando obiettivamente difficile da raggiungere la determinazione del quantum in termini di certezza. Deve ritenersi pertanto sufficiente, al fine di ritenere assolto l'onere probatorio posto a carico del danneggiato, l'allegazione da parte di quest'ultimo di elementi idonei a ricostruire con ragionevole probabilità il guadagno che sarebbe stato realizzato in assenza della condotta illecita.
Sul punto la Suprema Corte ha infatti affermato che “La determinazione del lucro cessante va desunta dalla ricostruzione ideale di quanto il creditore avrebbe conseguito per normale successione di eventi, in base a una ragionevole e fondata attendibilità, qualora l'obbligazione fosse stata adempiuta;
ma siffatta ricostruzione non può essere suffragata sul solo piano ipotetico dall'astratta possibilità di lucro, bensì deve muovere da una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile quella possibilità. Per quanto concerne il risarcimento del danno per mancato guadagno, questo va rapportato all'utile netto, tenendo conto, quindi, degli oneri sopportati”
(Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 16 settembre 2016 n. 18249).
Nel caso in esame, deve ritenersi che l'allora attrice abbia fornito elementi idonei a determinare la ricostruzione dei guadagni che avrebbe percepito sulla base dei consumi di gas metano effettuati nella stazione di servizio durante la pregressa gestione della ditta Di DO nelle stesse mensilità dell'annualità precedente.
L'allora attrice ha allegato (vedasi doc. 13 del fascicolo di primo grado) i dati giornalieri di consumo di gas metano della stazione di servizio nel periodo compreso tra settembre 2019 e gennaio 2020 per un totale di 109.966 mc che, tramite il coefficiente di conversione di mc in chili di prodotto commerciabile, e considerato che il margine medio per ogni chilo si attesta sui 0,45 euro, ha condotto a una quantificazione del danno pari a euro 33.204,23.
pag. 10/13 I dati forniti tramite le suddette allegazioni risultano confermati in termini di consumi dall'estratto contabile prodotto in giudizio dalla stessa convenuta, dall'esame del quale i dati forniti dall'attrice appaiono pienamente corrispondenti a quelli indicati nella pag. 6 dell'atto di citazione, sicché la circostanza relativa al consumo effettuato nell'annualità precedente dalla ditta Di DO nelle mensilità interessate deve ritenersi incontestata tra le parti e provata in giudizio.
Risultano dunque forniti dalla odierna appellata gli elementi di fatto utili a ricostruire in termini di ragionevole attendibilità il guadagno che avrebbe realizzato se la
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non le avesse impedito, con la propria condotta ostativa, di svolgere l'attività Parte_2 di impresa anche relativamente all'erogazione di gas metano, sicché in virtù dei principi di diritto suesposti deve ritenersi assolto da parte della l'onere Controparte_2
probatorio relativo all'an e al quantum del danno subito nella presente ipotesi di lucro cessante.
5.2.2. Posta la certezza dei consumi effettuati nell'annualità precedente, devono, infatti, essere disattese le contestazioni sollevate dall'appellante circa l'inidoneità di tale parametro a dimostrare il danno subito stante l'intervenuta emergenza Covid.
A riguardo deve considerarsi che il periodo risarcibile interessato non attiene al momento di lockdown totale previsto per il marzo 2020, bensì riguarda un momento storico in cui la circolazione era solo parzialmente limitata, dovendo ritenersi pertanto incongruo il parametro dei consumi del mese di marzo fornito dall'odierna appellante rispetto alle mensilità successive in cui in ogni caso la circolazione, seppur con alcune limitazioni era ripresa.
A sostegno di tale tesi la società appellata ha, inoltre, dimostrato per lo stesso periodo, il consumo relativo alle altre fonti di carburante. Ebbene, dalla prodotta documentazione
(vedasi doc. n. 16 e 17 del fascicolo di primo grado) emerge che le limitazioni alla circolazione derivanti dalla emergenza Covid non avevano comportato una modifica significativa dell'erogazione di carburante, potendo ragionevolmente desumersi, dunque, che nonostante i provvedimenti dovuti al periodo emergenziale la società
pag. 11/13 appellata avrebbe prodotto un similare incasso anche relativamente alla vendita di gas metano.
5.2.3. Anche la contestazione della sentenza di condanna relativamente alla identificazione del periodo risarcibile risulta infondata e deve essere disattesa.
L'appellante contesta l'impugnata sentenza per aver calcolato i consumi relativamente ad un periodo compreso tra il 19 settembre 2020 e il 31 gennaio 2021, sostenendo che a causa delle trattative intercorrenti tra le parti il periodo esaminabile ai fini del risarcimento dovesse essere valutato dalla data della notifica del ricorso ex art. 700
c.p.c., ossia dal 29.10.2020.
Sul punto deve osservarsi che il periodo risarcibile, in quanto coincidente con quello nel quale la società danneggiata è stata privata ingiustamente del guadagno, deve essere identificato a partire dal momento in cui la stessa avrebbe potuto produrre gli incassi oggetto del mancato guadagno subito, decorrendo pertanto dalla data di apertura al pubblico della stazione di servizio come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Stante la presenza di formale diffida alla liberazione del contatore entro la data di apertura al pubblico, non può ritenersi, successivamente a tale data, ancora sussistente una trattativa tra le parti tale da legittimare la condotta di sino alla Parte_2
proposizione del ricorso, non potendo neppure considerarsi l'attesa della società appellata quale rinuncia della stessa al proprio diritto al risarcimento del danno.
Anche il secondo motivo di gravame risulta, pertanto, infondato e, in virtù di tutte le ragioni sin qui esposte, la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Teramo deve essere confermata anche relativamente alla liquidazione del danno.
5.3. In conclusione, assorbita ogni altra questione ed eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza emessa in primo grado.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria non espletata in questa sede.
pag. 12/13 7. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30/05/2002 n.
115 che prevede l'obbligo di versamento da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata integralmente di versare un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione;
pertanto l'appellante sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, nei confronti della avverso la sentenza n. 935/2023, Controparte_2
pubblicata in data 13.10.2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna la società alla refusione delle Parte_4 Parte_1
spese di lite del presente grado di giudizio in favore della Controparte_2
che liquida in euro 6,946,00 per compensi oltre spese generali al 15%, I.v.a
[...]
e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
3) dichiara che l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 13/13