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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/09/2025, n. 3067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3067 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12717/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 19 settembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr 12717/2024 R.G.. promossa da:
nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, C.F._1
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_2
che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._2
rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore
, nata in [...] il [...], C.F. Persona_1
anche rappresentato nel presente giudizio dalla madre C.F._3
Controparte_1
, nato in [...] il [...], C.F. Controparte_2
, C.F._4
, nata in [...] il [...], C.F. CP_3 Parte_2
che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._5
rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori
[...] nata in [...] il [...], C.F. Persona_2
e nata in [...] C.F._6 Parte_3
il 09/06/2011, C.F. anche rappresentato nel presente giudizio C.F._7
dal padre Persona_3
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_4
, C.F._8
nato in [...] il [...], C.F. Parte_4
che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._9
rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore
[...]
nato in [...] il [...], C.F. , Persona_4 C.F._10
anche rappresentato nel presente giudizio dalla madre Persona_5
[...]
nato in [...] il [...], C.F. Controparte_5
, C.F._11
nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_6 C.F._12
nato in [...] il [...], C.F. Controparte_7
che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._13
rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore
[...]
nata in [...] il [...], C.F. , Persona_6 C.F._14
anche rappresentato nel presente giudizio dalla madre Persona_7
[...]
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_5
, C.F._15
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_6
, C.F._16 Tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo de Simone e dall'Avv. CP_8
Valeria Saitta
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il Controparte_9 Controparte_10
patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis: 1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente
Sigg.ri , , , , , , , Parte_1 Pt_2 Per_1 CP_2 CP_3 Per_2 Pt_3
, , , e possiede CP_4 Pt_4 Persona_4 CP_5 CP_6 CP_7 Per_6 Pt_5
la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato. 2.- Accertare e dichiarare che la ricorrente IG.ra
[...]
è cittadina italiana dalla data in cui è stato celebrato il Parte_6
matrimonio con il cittadino italiano, IG. , e dunque dal Parte_2
12/07/2013. 3.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro Controparte_9
p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.11.2024 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a Camaiore (LU) in [...] Persona_8
08.02.1860 ed emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano e nei confronti della ricorrente chiedevano il Parte_6
riconoscimento della cittadinanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L. 555/1912
Con decreto del 07 12 2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 19 settembre 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati tempestivamente mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello
Stato di Firenze, difensore ex lege del convenuto del quale deve Controparte_9
essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 11/09/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
L'avo emigrava in epoca non precisata in Brasilee si Persona_8
univa in matrimonio con la IG.ra nel 1884 CP_11
Dalla predetta unione coniugale nasceva nel 1893 il IG. che nel 1922, Controparte_5
tra il IG. si coniugava con e dalla loro unione nasceva Controparte_5 CP_12
nel 1922 il IG. Persona_9 Dalla unione tra con la IG.ra Persona_9 Persona_10
nascevano:
nel 1950; che si univa in matrimonio nel Persona_11
1975 con il IG. e dalla loro unione nascevano nel 1976 il Per_12 Parte_7
IG. nel 1978 il IG. e Parte_2 Controparte_2
nel 1981 la IG.ra . si Parte_8 Parte_2
sposava nel 2013 con la IG.ra e dalla loro unione Parte_6
nascevano nel 2005 la IG.ra e nel 2009 la IG.ra Controparte_4
. Dal matrimonio, nel 2008, tra la IG.ra Persona_1 [...]
e il IG. nascevano nel 2011 la IG.ra Parte_8 Persona_3 [...]
e nel 2017 la IG.ra Parte_3 Persona_2
nel 1953 che si sposava nel 1977 con la IG.ra Persona_13 [...]
e procreavano nel 1979 il IG. Parte_9 Parte_4
Dall'unione tra il IG. e la IG.ra Persona_13 Parte_10
nasceva nel 1999 il IG. Dall'unione tra il IG. Controparte_5 [...]
ed la IG.ra nascevano nel 2004 Parte_4 Persona_5
il IG. e nel 2012 il IG. Controparte_6 Persona_4
nel 1955 che si sposava con IG.ra Parte_11 Persona_14
e dalla loro unione nasceva nasceva nel 1981 il IG.
[...] [...]
Il IG. si sposava nel 2010 con la Controparte_7 Controparte_7
IG.ra e procreavano nel 2016 la IG.ra Persona_15 [...]
Persona_6
nel 1968; la predetta si univa in matrimonio Parte_1
nel 2016 con il IG. e dalla loro unione nasceva nel 2004 il Controparte_13
IG. . Parte_5 L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_9
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia eIGibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di
San Paolo deducendo altresì il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza
743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
NEL MERITO
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi Persona_8
brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai propri figli che l'hanno trasmessa a sua volta ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti. La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano senza che caso in esame, si registri alcun Persona_8 passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale di talché non appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n.
87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Deve infine essere esaminata la richiesta di ottenimento della cittadinanza iure matrimonii di coniugata con Parte_6 Parte_2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 2 della legge 555/1912.
[...]
E' bene precisare che la norma sopra richiamata è operante , nel senso di riconoscere automaticamente la cittadinanza italiana iure matrimonii , a far data dalla celebrazione del matrimonio tra un cittadino italiano, purchè la celebrazione del matrimonio sia avvenuto entro l'anno 1983. Dalla documentazione in atti risulta invece che il matrimonio della richiedente con il cittadino italiano è avvenuto nell'anno 2013 di talchè non può essere operante l'acquisizione della cittadinanza ope legis.
Ciò posto, è all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 nr. 91 (nuove norme sulla cittadinanza) che occorre nel caso in esame fare espresso riferimento al fine di valutare se ne ricorrano i presupposti.
Tale norma prevede che: Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero….
A sua volta il successivo articolo 9-1 della medesima legge statuisce che: La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 ( e quindi ai coniugi) e
9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingua (QCER)…
Orbene, la nel ricorso allega quale unico Parte_6
presupposto a che possa essere riconosciuta la cittadinanza iure matrimonii la sola circostanza dall'essere questa coniugata (data di celebrazione del matrimonio è
12.07.2013) da oltre tre anni con il richiedente la cittadinanza italiana dimenticando invece che la normativa di riferimento è quella della L 91/1912 che ha ampliato i requisiti per poter l'ottenimento della cittadinanza che non avviene più automaticamente come previsto dalla L. 555/1912 ma sulla base di più precisi e stringenti requisiti che neppure sono stati allegati in ricorso.
La domanda quindi non può trovare accoglimento.
SULLE SPESE DI LITE
Il parziale accoglimento della domanda comporta la compensazione integrale delle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_9
• Rigetta la domanda di cittadinanza iure matrimonii nei confronti di
[...]
Parte_6 Pt_6
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
Parte_1
Parte_2
figlia minore , Persona_1
, Controparte_2
Parte_8 Parte_2
minorenne Persona_2
minorenne Parte_3
, Controparte_4
Parte_4
figlio minore Persona_4
Controparte_5
Controparte_6
Controparte_7
Figlia minore Per_6 Persona_6
Pt_5 Parte_2 Parte_5
sono cittadini italiani iure sanguinis;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_9
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio
• Si comunichi,
Firenze, 19 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 19 settembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr 12717/2024 R.G.. promossa da:
nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, C.F._1
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_2
che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._2
rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore
, nata in [...] il [...], C.F. Persona_1
anche rappresentato nel presente giudizio dalla madre C.F._3
Controparte_1
, nato in [...] il [...], C.F. Controparte_2
, C.F._4
, nata in [...] il [...], C.F. CP_3 Parte_2
che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._5
rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori
[...] nata in [...] il [...], C.F. Persona_2
e nata in [...] C.F._6 Parte_3
il 09/06/2011, C.F. anche rappresentato nel presente giudizio C.F._7
dal padre Persona_3
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_4
, C.F._8
nato in [...] il [...], C.F. Parte_4
che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._9
rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore
[...]
nato in [...] il [...], C.F. , Persona_4 C.F._10
anche rappresentato nel presente giudizio dalla madre Persona_5
[...]
nato in [...] il [...], C.F. Controparte_5
, C.F._11
nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_6 C.F._12
nato in [...] il [...], C.F. Controparte_7
che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._13
rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore
[...]
nata in [...] il [...], C.F. , Persona_6 C.F._14
anche rappresentato nel presente giudizio dalla madre Persona_7
[...]
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_5
, C.F._15
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_6
, C.F._16 Tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo de Simone e dall'Avv. CP_8
Valeria Saitta
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il Controparte_9 Controparte_10
patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis: 1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente
Sigg.ri , , , , , , , Parte_1 Pt_2 Per_1 CP_2 CP_3 Per_2 Pt_3
, , , e possiede CP_4 Pt_4 Persona_4 CP_5 CP_6 CP_7 Per_6 Pt_5
la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato. 2.- Accertare e dichiarare che la ricorrente IG.ra
[...]
è cittadina italiana dalla data in cui è stato celebrato il Parte_6
matrimonio con il cittadino italiano, IG. , e dunque dal Parte_2
12/07/2013. 3.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro Controparte_9
p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.11.2024 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a Camaiore (LU) in [...] Persona_8
08.02.1860 ed emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano e nei confronti della ricorrente chiedevano il Parte_6
riconoscimento della cittadinanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L. 555/1912
Con decreto del 07 12 2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 19 settembre 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati tempestivamente mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello
Stato di Firenze, difensore ex lege del convenuto del quale deve Controparte_9
essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 11/09/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
L'avo emigrava in epoca non precisata in Brasilee si Persona_8
univa in matrimonio con la IG.ra nel 1884 CP_11
Dalla predetta unione coniugale nasceva nel 1893 il IG. che nel 1922, Controparte_5
tra il IG. si coniugava con e dalla loro unione nasceva Controparte_5 CP_12
nel 1922 il IG. Persona_9 Dalla unione tra con la IG.ra Persona_9 Persona_10
nascevano:
nel 1950; che si univa in matrimonio nel Persona_11
1975 con il IG. e dalla loro unione nascevano nel 1976 il Per_12 Parte_7
IG. nel 1978 il IG. e Parte_2 Controparte_2
nel 1981 la IG.ra . si Parte_8 Parte_2
sposava nel 2013 con la IG.ra e dalla loro unione Parte_6
nascevano nel 2005 la IG.ra e nel 2009 la IG.ra Controparte_4
. Dal matrimonio, nel 2008, tra la IG.ra Persona_1 [...]
e il IG. nascevano nel 2011 la IG.ra Parte_8 Persona_3 [...]
e nel 2017 la IG.ra Parte_3 Persona_2
nel 1953 che si sposava nel 1977 con la IG.ra Persona_13 [...]
e procreavano nel 1979 il IG. Parte_9 Parte_4
Dall'unione tra il IG. e la IG.ra Persona_13 Parte_10
nasceva nel 1999 il IG. Dall'unione tra il IG. Controparte_5 [...]
ed la IG.ra nascevano nel 2004 Parte_4 Persona_5
il IG. e nel 2012 il IG. Controparte_6 Persona_4
nel 1955 che si sposava con IG.ra Parte_11 Persona_14
e dalla loro unione nasceva nasceva nel 1981 il IG.
[...] [...]
Il IG. si sposava nel 2010 con la Controparte_7 Controparte_7
IG.ra e procreavano nel 2016 la IG.ra Persona_15 [...]
Persona_6
nel 1968; la predetta si univa in matrimonio Parte_1
nel 2016 con il IG. e dalla loro unione nasceva nel 2004 il Controparte_13
IG. . Parte_5 L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_9
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia eIGibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di
San Paolo deducendo altresì il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza
743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
NEL MERITO
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi Persona_8
brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai propri figli che l'hanno trasmessa a sua volta ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti. La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano senza che caso in esame, si registri alcun Persona_8 passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale di talché non appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n.
87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Deve infine essere esaminata la richiesta di ottenimento della cittadinanza iure matrimonii di coniugata con Parte_6 Parte_2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 2 della legge 555/1912.
[...]
E' bene precisare che la norma sopra richiamata è operante , nel senso di riconoscere automaticamente la cittadinanza italiana iure matrimonii , a far data dalla celebrazione del matrimonio tra un cittadino italiano, purchè la celebrazione del matrimonio sia avvenuto entro l'anno 1983. Dalla documentazione in atti risulta invece che il matrimonio della richiedente con il cittadino italiano è avvenuto nell'anno 2013 di talchè non può essere operante l'acquisizione della cittadinanza ope legis.
Ciò posto, è all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 nr. 91 (nuove norme sulla cittadinanza) che occorre nel caso in esame fare espresso riferimento al fine di valutare se ne ricorrano i presupposti.
Tale norma prevede che: Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero….
A sua volta il successivo articolo 9-1 della medesima legge statuisce che: La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 ( e quindi ai coniugi) e
9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingua (QCER)…
Orbene, la nel ricorso allega quale unico Parte_6
presupposto a che possa essere riconosciuta la cittadinanza iure matrimonii la sola circostanza dall'essere questa coniugata (data di celebrazione del matrimonio è
12.07.2013) da oltre tre anni con il richiedente la cittadinanza italiana dimenticando invece che la normativa di riferimento è quella della L 91/1912 che ha ampliato i requisiti per poter l'ottenimento della cittadinanza che non avviene più automaticamente come previsto dalla L. 555/1912 ma sulla base di più precisi e stringenti requisiti che neppure sono stati allegati in ricorso.
La domanda quindi non può trovare accoglimento.
SULLE SPESE DI LITE
Il parziale accoglimento della domanda comporta la compensazione integrale delle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_9
• Rigetta la domanda di cittadinanza iure matrimonii nei confronti di
[...]
Parte_6 Pt_6
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
Parte_1
Parte_2
figlia minore , Persona_1
, Controparte_2
Parte_8 Parte_2
minorenne Persona_2
minorenne Parte_3
, Controparte_4
Parte_4
figlio minore Persona_4
Controparte_5
Controparte_6
Controparte_7
Figlia minore Per_6 Persona_6
Pt_5 Parte_2 Parte_5
sono cittadini italiani iure sanguinis;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_9
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio
• Si comunichi,
Firenze, 19 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale