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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/05/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 335/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 31/10/2024 e promossa in questo grado
DA
, nato a [...] [...], CF Parte_1 Pt_2 [...]
, elett.te dom.to in Campofranco, Via Salvatore, C.F._1
66/c presso lo studio dell'avv. Sandro Silvestri, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...], CF Controparte_1
, , CodiceFiscale_2 Controparte_2 nata a [...] il [...], CF e CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...], CF CP_3 [...]
, elettivamente domiciliati in Campofranco Via C.F._4
Petix 83, presso lo studio dell'avv. Claudio Testa, dal quale sono anche rapp.ti e difesia giusta procura in atti.
APPELLATI
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”…Ex adversis;
- accogliere il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di
Caltanissetta n. 248/2021 in persona del G.U. Dott. Andrea Giuseppe
Antonio Gilotta in data 4 maggio 2021 depositata in data 5 maggio
2021 nel procedimento civile n. 1451/2016, condannare: - la sig.ra
e i sig.ri e Controparte_1 CP_3 Controparte_2
, in solido tra loro, alla refusione in favore dell'
[...] Pt_3
appellante sig. delle spese del giudizio di primo, Parte_1
nonché del presente giudizio, il tutto oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.......”.
Per parte appellata: “… Contrariis reiectis, rigettare l'atto di appello proposto dal sig. perché viziato e carente, Parte_4
illegittimo, infondato in fatto e in diritto. Per le ragioni di diritto evidenziate, per il comportamento processuale complessivo, controparte deve essere condannata alle spese, onorari e accessori del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario..….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 26/01/2016, il sig.
[...]
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale civile di Parte_1
Caltanissetta, la sig.ra e i sigg.ri Controparte_1 CP_2
e , chiedendo previo accertamento della relativa
[...] CP_3
responsabilità la loro condanna per 1/3 ciascuno al risarcimento dei danni patiti a seguito della rovina degli edifici di loro proprietà siti in
Campofranco Via Salvatore avvenuta in data 07/02/2015. Deduceva che in detta data intorno alle ore 13,00 mentre percorreva la via
Salvatore in Campofranco, a bordo della propria autovettura Alfa romeo 156 tg BB324DK, veniva travolto dalla imprevista ed imprevedibile caduta di alcuni elementi strutturali distaccatisi dalle predette abitazioni appartenenti ai convenuti ubicate ai civici 152 e
154. Accompagnato al Nosocomio di Mussomeli i sanitari gli diagnosticavano “trauma contusivo al ginocchio sx...stato di paura” con prognosi di gg 7 poi prolungati di 10 gg a seguito di visita medica eseguita il 13/02/2015 e di ulteriori 10 gg a seguito di visita di controllo del 23/02/2015. In data 8 giugno 2015, l'attore, si sottoponeva a visita specialistica presso il Dott. il quale Persona_1
accertava “disturbo dell'adattamento con prevalenti sintomi ansiosi”.
In data 30.6.2015, lamentando ancora malessere, il sig. si Pt_1
recava presso l'Ospedale di Mussumeli ove venivano certificate le seguenti patologie: 1) esiti di sindrome coronarica acuta;
2) diabete mellito non insulinodipendente;
3) ipertensione arteriosa;
4) dislipidemia;
5) sindrome ansiosa-depressiva. In esito al sinistro, il sig. riportava, quindi, lesioni per complessivi 67 Parte_1
giorni, di cui i primi 7 giorni di inabilità temporanea assoluta al 100%,
30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, nonché, un danno biologico permanente pari al 5%, come da perizia medico-legale a firma del
Dott. dell'8 agosto 2015 (doc. 6 dell'atto introduttivo di Persona_1
primo grado); oltre che danni al veicolo, deformato nel cofano anteriore, sulla capote e sulla fiancata destra. Per l'occorso, dunque, a dire della parte attrice scaturiva un danno non patrimoniale pari ad €.
7.675,20, e danni al veicolo per €. 3.000,00 come da relazione tecnica a firma dell'Ing. C.M. (doc. 7 dell'atto introduttivo di Per_2
primo grado).
Si costituivano in giudizio si costituivano i convenuti, i quali contestavano preliminarmente la tardività della costituzione di parte attrice chiedendo la nullità del procedimento e, nel merito, pur confermando il fatto storico, contestavano la dinamica del cedimento dei fabbricati ed il quantum della pretesa creditoria;
formulando al contempo offerta transattiva di €. 2.500,00.
Con sentenza n. 248/2021 pubblicata in data 05/05/2021, resa in data
04/05/2021, il Tribunale di Caltanissetta definitivamente pronunciando nel giudizio n . 1451/2021, statuiva come segue:
“condanna a corrispondere a Parte_5 Parte_1
l'importo di € 831,66 oltre interessi e rivalutazione come precisato in parte motiva;
condanna, inoltre, e Controparte_2 CP_3
a corrispondere, in solido, a l'importo di €
[...] Parte_1
831,66, oltre interessi e rivalutazione come precisato in parte motiva;
compensa tra le parti le spese di giudizio e pone a carico delle parti in solido (con riparto tra le stesse nella misura del 50%) il pagamento delle spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.”
§§§§§§ Avverso la suddetta sentenza , propone appello, Parte_1
chiedendo la riforma della disciplina delle spese e precisamente di
“ condannare: - la sig.ra e i sig.ri Controparte_1 CP_3
e , in solido tra loro, alla refusione in Controparte_2
favore dell'odierno appellante sig. delle spese del Parte_1
giudizio di primo, nonché del presente giudizio, il tutto oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.. ....”.
Si costituivano in giudizio i sigg.ri Controparte_1 CP_2
e , chiedendo nelle conclusioni della
[...] CP_3
comparsa di costituzione: “Contrariis reiectis, rigettare la richiesta dell'attore perche infondata in fatto e in diritto nonchè illegittima e temeraria. Nel merito, confermare la sentenza resa dal Tribunale di
Caltanissetta n 228/2021 nella parte relativa alla statuizione delle spese legali In subordine per le ragioni evidenziate, per il comportamento complessivo di controparte condanna di questa alle spese di giudizio di primo grado Con vittoria di spese, onorari e accessori del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.…......”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui compensa tra le parti le spese di lite ponendo a carico delle parti in solido tra loro il pagamento delle spese di CTU come liquidate da separato decreto.
Deduce l'appellante che la integrale compensazione costituirebbe di fatto un esito sfavorevole per l'attore/appellante il quale pur avendo avuto anche in misura inferiore ragione in relazione alla sua pretesa risarcitoria, si vede costretto ad affrontare un sacrificio economico ben maggiore del vantaggio ottenuto.
Con riferimento alle spese strettamente di lite, le censure dell'appellante sono infondate.
La Suprema Corte di Cassazione a sezioni Unite con sentenza 32061 del 31/10/2022, ha statuito che: “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (v. anche Cass. 29724/2023).
Nella specie, la domanda è stata accolta solo in misura parziale essendo stato riconosciuto all'attore un importo notevolmente inferiore (€ 1.663,33), rispetto a quanto richiesto in citazione (€
7.116,67). Tale significativo divario tra il petitum originario e quanto effettivamente riconosciuto costituisce ragione giustificativa della compensazione integrale delle spese di lite disposta dal primo giudice nel corretto esercziio del proprio potere discrezionale. Non è poi pertinente il rilievo dell'appellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe liquidato la suddetta somma sulla base di un'acritica ricezione delle inadeguate valutazioni e conclusioni del CTU. Tale argomento avrebbe rilevanza solo se addotto ad ulteriore e specifico motivo di appello relativo alla statuizione principale sul merito, in base alla quale modulare la disciplina accessoria sulle spese, che, in difetto di siffatta censura, non può che basarsi sull'importo liquidato, pari a meno di ¼ del richiesto.
Con riferimento invece alla CTU, si ritiene che effettivamente le relative spese debbano gravare sulle parti convenute ed oggi appellate in quanto l'indagine tecnica è risultata necessaria ai fini dell'accertamento del quantum debeatur per un illecito ad esse integralmente ascrivibile, senza cioè nessun concorso di colpa del danneggiato, sicché appare iniquo addossare a quest'ultimo, anche solo parzialmente, le spese relative ad un accertamento, come detto, indispensabile alla decisione.
Consegue il parziale accoglimento dell'appello nei sensi precisati in dispositivo.
Le spese del grado vengono poste a carico degli appellati, con la compensazione parziale di cui in dispositivo, stante l'accoglimento a sua volta solo parziale dell'appello.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 248/2021 pubblicata in data 05/05/2021, resa in data
04/05/2021 dal Tribunale di Caltanissetta nel giudizio n . 1451/2021, appellata da , Parte_1
P O N E
Le spese della CTU espletata in primo grado e come ivi liquidate integralmente a carico degli odierni appellati C O N F E R M A
Nel resto, la sentenza impugnata
C O N D A N N A
Gli appellati, in solido fra loro, a rifondere a il Parte_1
50% delle spese del grado che liquida, per l'intero, in complessivi €
1.000,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute, restando compensato fra le parti il restante 50%.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 08/05/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 335/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 31/10/2024 e promossa in questo grado
DA
, nato a [...] [...], CF Parte_1 Pt_2 [...]
, elett.te dom.to in Campofranco, Via Salvatore, C.F._1
66/c presso lo studio dell'avv. Sandro Silvestri, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...], CF Controparte_1
, , CodiceFiscale_2 Controparte_2 nata a [...] il [...], CF e CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...], CF CP_3 [...]
, elettivamente domiciliati in Campofranco Via C.F._4
Petix 83, presso lo studio dell'avv. Claudio Testa, dal quale sono anche rapp.ti e difesia giusta procura in atti.
APPELLATI
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”…Ex adversis;
- accogliere il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di
Caltanissetta n. 248/2021 in persona del G.U. Dott. Andrea Giuseppe
Antonio Gilotta in data 4 maggio 2021 depositata in data 5 maggio
2021 nel procedimento civile n. 1451/2016, condannare: - la sig.ra
e i sig.ri e Controparte_1 CP_3 Controparte_2
, in solido tra loro, alla refusione in favore dell'
[...] Pt_3
appellante sig. delle spese del giudizio di primo, Parte_1
nonché del presente giudizio, il tutto oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.......”.
Per parte appellata: “… Contrariis reiectis, rigettare l'atto di appello proposto dal sig. perché viziato e carente, Parte_4
illegittimo, infondato in fatto e in diritto. Per le ragioni di diritto evidenziate, per il comportamento processuale complessivo, controparte deve essere condannata alle spese, onorari e accessori del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario..….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 26/01/2016, il sig.
[...]
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale civile di Parte_1
Caltanissetta, la sig.ra e i sigg.ri Controparte_1 CP_2
e , chiedendo previo accertamento della relativa
[...] CP_3
responsabilità la loro condanna per 1/3 ciascuno al risarcimento dei danni patiti a seguito della rovina degli edifici di loro proprietà siti in
Campofranco Via Salvatore avvenuta in data 07/02/2015. Deduceva che in detta data intorno alle ore 13,00 mentre percorreva la via
Salvatore in Campofranco, a bordo della propria autovettura Alfa romeo 156 tg BB324DK, veniva travolto dalla imprevista ed imprevedibile caduta di alcuni elementi strutturali distaccatisi dalle predette abitazioni appartenenti ai convenuti ubicate ai civici 152 e
154. Accompagnato al Nosocomio di Mussomeli i sanitari gli diagnosticavano “trauma contusivo al ginocchio sx...stato di paura” con prognosi di gg 7 poi prolungati di 10 gg a seguito di visita medica eseguita il 13/02/2015 e di ulteriori 10 gg a seguito di visita di controllo del 23/02/2015. In data 8 giugno 2015, l'attore, si sottoponeva a visita specialistica presso il Dott. il quale Persona_1
accertava “disturbo dell'adattamento con prevalenti sintomi ansiosi”.
In data 30.6.2015, lamentando ancora malessere, il sig. si Pt_1
recava presso l'Ospedale di Mussumeli ove venivano certificate le seguenti patologie: 1) esiti di sindrome coronarica acuta;
2) diabete mellito non insulinodipendente;
3) ipertensione arteriosa;
4) dislipidemia;
5) sindrome ansiosa-depressiva. In esito al sinistro, il sig. riportava, quindi, lesioni per complessivi 67 Parte_1
giorni, di cui i primi 7 giorni di inabilità temporanea assoluta al 100%,
30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, nonché, un danno biologico permanente pari al 5%, come da perizia medico-legale a firma del
Dott. dell'8 agosto 2015 (doc. 6 dell'atto introduttivo di Persona_1
primo grado); oltre che danni al veicolo, deformato nel cofano anteriore, sulla capote e sulla fiancata destra. Per l'occorso, dunque, a dire della parte attrice scaturiva un danno non patrimoniale pari ad €.
7.675,20, e danni al veicolo per €. 3.000,00 come da relazione tecnica a firma dell'Ing. C.M. (doc. 7 dell'atto introduttivo di Per_2
primo grado).
Si costituivano in giudizio si costituivano i convenuti, i quali contestavano preliminarmente la tardività della costituzione di parte attrice chiedendo la nullità del procedimento e, nel merito, pur confermando il fatto storico, contestavano la dinamica del cedimento dei fabbricati ed il quantum della pretesa creditoria;
formulando al contempo offerta transattiva di €. 2.500,00.
Con sentenza n. 248/2021 pubblicata in data 05/05/2021, resa in data
04/05/2021, il Tribunale di Caltanissetta definitivamente pronunciando nel giudizio n . 1451/2021, statuiva come segue:
“condanna a corrispondere a Parte_5 Parte_1
l'importo di € 831,66 oltre interessi e rivalutazione come precisato in parte motiva;
condanna, inoltre, e Controparte_2 CP_3
a corrispondere, in solido, a l'importo di €
[...] Parte_1
831,66, oltre interessi e rivalutazione come precisato in parte motiva;
compensa tra le parti le spese di giudizio e pone a carico delle parti in solido (con riparto tra le stesse nella misura del 50%) il pagamento delle spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.”
§§§§§§ Avverso la suddetta sentenza , propone appello, Parte_1
chiedendo la riforma della disciplina delle spese e precisamente di
“ condannare: - la sig.ra e i sig.ri Controparte_1 CP_3
e , in solido tra loro, alla refusione in Controparte_2
favore dell'odierno appellante sig. delle spese del Parte_1
giudizio di primo, nonché del presente giudizio, il tutto oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.. ....”.
Si costituivano in giudizio i sigg.ri Controparte_1 CP_2
e , chiedendo nelle conclusioni della
[...] CP_3
comparsa di costituzione: “Contrariis reiectis, rigettare la richiesta dell'attore perche infondata in fatto e in diritto nonchè illegittima e temeraria. Nel merito, confermare la sentenza resa dal Tribunale di
Caltanissetta n 228/2021 nella parte relativa alla statuizione delle spese legali In subordine per le ragioni evidenziate, per il comportamento complessivo di controparte condanna di questa alle spese di giudizio di primo grado Con vittoria di spese, onorari e accessori del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.…......”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui compensa tra le parti le spese di lite ponendo a carico delle parti in solido tra loro il pagamento delle spese di CTU come liquidate da separato decreto.
Deduce l'appellante che la integrale compensazione costituirebbe di fatto un esito sfavorevole per l'attore/appellante il quale pur avendo avuto anche in misura inferiore ragione in relazione alla sua pretesa risarcitoria, si vede costretto ad affrontare un sacrificio economico ben maggiore del vantaggio ottenuto.
Con riferimento alle spese strettamente di lite, le censure dell'appellante sono infondate.
La Suprema Corte di Cassazione a sezioni Unite con sentenza 32061 del 31/10/2022, ha statuito che: “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (v. anche Cass. 29724/2023).
Nella specie, la domanda è stata accolta solo in misura parziale essendo stato riconosciuto all'attore un importo notevolmente inferiore (€ 1.663,33), rispetto a quanto richiesto in citazione (€
7.116,67). Tale significativo divario tra il petitum originario e quanto effettivamente riconosciuto costituisce ragione giustificativa della compensazione integrale delle spese di lite disposta dal primo giudice nel corretto esercziio del proprio potere discrezionale. Non è poi pertinente il rilievo dell'appellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe liquidato la suddetta somma sulla base di un'acritica ricezione delle inadeguate valutazioni e conclusioni del CTU. Tale argomento avrebbe rilevanza solo se addotto ad ulteriore e specifico motivo di appello relativo alla statuizione principale sul merito, in base alla quale modulare la disciplina accessoria sulle spese, che, in difetto di siffatta censura, non può che basarsi sull'importo liquidato, pari a meno di ¼ del richiesto.
Con riferimento invece alla CTU, si ritiene che effettivamente le relative spese debbano gravare sulle parti convenute ed oggi appellate in quanto l'indagine tecnica è risultata necessaria ai fini dell'accertamento del quantum debeatur per un illecito ad esse integralmente ascrivibile, senza cioè nessun concorso di colpa del danneggiato, sicché appare iniquo addossare a quest'ultimo, anche solo parzialmente, le spese relative ad un accertamento, come detto, indispensabile alla decisione.
Consegue il parziale accoglimento dell'appello nei sensi precisati in dispositivo.
Le spese del grado vengono poste a carico degli appellati, con la compensazione parziale di cui in dispositivo, stante l'accoglimento a sua volta solo parziale dell'appello.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 248/2021 pubblicata in data 05/05/2021, resa in data
04/05/2021 dal Tribunale di Caltanissetta nel giudizio n . 1451/2021, appellata da , Parte_1
P O N E
Le spese della CTU espletata in primo grado e come ivi liquidate integralmente a carico degli odierni appellati C O N F E R M A
Nel resto, la sentenza impugnata
C O N D A N N A
Gli appellati, in solido fra loro, a rifondere a il Parte_1
50% delle spese del grado che liquida, per l'intero, in complessivi €
1.000,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute, restando compensato fra le parti il restante 50%.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 08/05/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico