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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/02/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 1404/2023 R. G., promosso da
nato il [...] a [...] Parte_1
) e residente in [...], con il patrocinio dell'avv. C.F._1
Valeria Mazzotta.
APPELLANTE
contro nata in [...] il [...] (CF CP_1
residente in [...] con il patrocinio dell'avv. C.F._2
Giuseppe Guardì
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1181/2023 del 26 aprile-31 maggio 2023 del Tribunale di Bologna.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 19/12/2024; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1181/2023 del 26 aprile-31 maggio 2023,
ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, addebitandola al primo;
ha disposto che il figlio minore della CP_1
coppia, fosse affidato ad entrambi i genitori che ne avrebbero Persona_1
curato l'istruzione e l'educazione ed avrebbero continuato entrambi ad esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale;
ha delegato i Servizi Sociali
territorialmente competenti a compiti di monitoraggio e controllo del nucleo per tre anni a decorrere dalla data della decisione;
ha invitato le parti ad avviare un percorso di mediazione familiare;
ha disposto che il minore fosse collocato prevalentemente presso la madre nella sua attuale residenza in Bologna via Calvart 42; ha regolamentato la frequentazione del minore con il padre;
ha posto a carico di Parte_1
l'obbligo di versare a la somma di 300,00 Euro
[...] CP_1
mensili, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio predetto, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% della mensa scolastica e delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna;
ha posto a carico di l'obbligo di versare a la Parte_1 CP_1
somma mensile di 150,00 Euro a titolo di assegno di mantenimento del coniuge,
importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
ha compensato per 1/5 le spese di lite e condannato l' a rimborsare alla i restanti 4/5; ha posto definitivamente a Parte_1 CP_1
pag. 2/22 carico di entrambe le parti, in solido, le spese della espletata CTU.
2– Il Tribunale, a sostegno della decisione adottata, ha evidenziato:
-che la domanda di separazione personale era fondata;
- che l'intollerabilità della convivenza era desumibile dallo stesso comportamento processuale delle parti e, in particolare, dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, oltre che dal tenore, inequivoco, degli atti difensivi,
che attestavano il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis;
-che entrambi i coniugi avevano reiterato fino in sede di precisazione delle conclusioni la rispettiva domanda di addebito della separazione alla controparte;
-che la ragione e la causa della crisi coniugale, che, dopo un primo periodo di sereno
ménage familiare, era insorta intorno al 2016-2017, era prospettata in maniera differente dai coniugi, le cui allegazioni al riguardo erano diametralmente opposte;
-che, tuttavia, la documentazione agli atti e gli accertamenti compiuti in istruttoria consentivano, invero, di apprezzare l'insussistenza degli addebiti mossi dall' alla moglie e, al contrario, la fondatezza delle prospettazioni di Parte_1
quest'ultima;
- che, a far data dalla fine del 2016, l' aveva iniziato a sporgere a carico Parte_1
della moglie una serie continua di denunce alle Forze dell'Ordine e presso i Servizi
Sociali, accusandola ripetutamente di allontanarsi dal tetto coniugale per lunghi periodi senza comunicare dove andava, di frequentare ambienti e persone con comportamenti devianti e, dunque, pericolosi per la prole, di rimanere spesso fuori casa la notte senza ragione, di avere un tenore di vita incompatibile con il reddito familiare, arrivando pag. 3/22 addirittura a compulsare il Centro di Salute Mentale per asserite problematiche psichiatriche della;
CP_1
- che l' aveva cominciato a monopolizzare, man mano e Parte_1
progressivamente, la vita del figlio tenuto fuori casa dal mattino presto fino _1
al rientro la sera tardi, con il risultato di impedire alla madre (e alla sorella CP_2
quasi solo di incontrarlo;
-che le plurime denunce e segnalazioni dell' (molte delle quali prodotte in Parte_1
atti dalla stessa difesa attorea), in un continuo crescendo negli anni 2017 e 2018,
avevano determinato l'avvio di indagini e accertamenti da parte della Procura della
Repubblica presso il Tribunale, della Procura Minorile, dei Servizi Sociali e delle
Autorità Sanitarie, senza che si pervenisse, tuttavia, a riscontri positivi;
-che, anzi, era pacificamente emerso che la non aveva mai inteso CP_1
abbandonare la casa familiare, essendosi limitata, in poche occasioni, nel 2017 e nel
2018, a partire per qualche giorno per la Romania per andare a trovare i suoi familiari;
-che era emerso, altresì, che le temporanee assenze da casa della convenuta nelle ore serali erano pacificamente dovute a turni lavorativi notturni (dei quali, invero, il marito non poteva non sapere);
-che era, ancora, emerso che l'unico disturbo riscontrato alla dai sanitari del CP_1
CSM, che l'avevano visitata, era stato quello di un significativo stato di ansia conseguente alle tensioni familiari e alla incapacità della donna di far fronte alle continue prevaricazioni del coniuge;
- che, peraltro, già nel novembre 2017, i Servizi Sociali avevano riferito alla Procura
minorile che le problematiche relazionali degli adulti erano spesso sfociate in accesi pag. 4/22 conflitti alla presenza del figlio minore messo costantemente di Persona_1
fronte alla necessità di scegliere con chi trascorrere le giornate, scelta che ricadeva quasi sempre sul padre “dietro la promessa di regali/attività che la madre non può
permettersi”;
- che era, poi, risultato che il padre, seppure legato affettivamente al figlio, non riusciva a comprendere la ricaduta negativa della svalutazione del ruolo materno sul benessere del minore, non dimostrandosi disposto a condividere la gestione del piccolo _1
con la madre, che giudicava inadeguata ma senza dare motivazioni plausibili;
[...]
- che, d'altro canto, la madre era apparsa demotivata e non in grado di assumere iniziative per recuperare il rapporto con il figlio, delegandolo al padre e faticando a trovare soluzioni alternative;
-che, in un successivo approfondimento – sempre richiesto dal Tribunale minorile a seguito dell'apertura di un fascicolo (n.r.g. 1224/2018 Vol.) su ricorso del PMM – i
Servizi Sociali avevano segnalato, nel febbraio 2019, che la situazione era rimasta invariata, rappresentando che il padre si occupava degli accompagnamenti scolastici del figlio minore “rimanendo fuori casa con lo stesso fino alle 22 circa”, sicché la madre riusciva scambiare con il figlio “solo poche parole la mattina prima dell'uscita da
scuola”;
- che quanto evidenziato appariva nocivo per l'equilibrio psicoaffettivo del minore,
relativamente al quale era stata formulata dall'U.O. della NPIA un'ipotesi diagnostica di disturbo della sfera emozionale a fronte di importanti problematiche familiari;
-che, ripreso in carico il nucleo nell'ottobre 2019 (a seguito della delega conferita con l'avvio del procedimento di separazione), i Servizi Sociali avevano ribadito che la pag. 5/22 situazione familiare non si era minimamente modificata rispetto alle dinamiche ormai acquisite da quasi tre anni, dando luogo ad un contesto certamente dannoso per il minore;
-che l' aveva riferito ai Servizi Sociali di non meglio precisate Parte_1
aggressioni ai suoi danni da parte della moglie (mai, peraltro, oggetto di effettiva denuncia), continuando a raccontare “dell'assenza della signora tutte le sere” e tacendo il fatto che la era dipendente di una Cooperativa dal 2018 e lavorava presso CP_1
l'Ospedale Maggiore con orario di lavoro dalle ore 20 alle ore 6;
-che la tendenza a screditare e marginalizzare la moglie da parte dell' si Parte_1
era manifestata anche nell'ambiente della scuola frequentata dal figlio _1
-che la relazione dei Servizi Sociali del dicembre 2020 riportava, infatti, che, già nel
2019, le maestre avevano vanamente richiesto un contatto telefonico della madre all' , che aveva rifiutato di fornirlo asserendo che “la madre non si Parte_1
interessa”, affermazione, invero, smentita dal fatto, pure riferito dalle maestre, che alla recita di Natale 2019 la madre si era invece presentata regolarmente per vedere l'esibizione del figlio;
-che, alla luce delle circostanze riportate, in definitiva, risultava evidente la condotta gravemente denigratoria posta in essere dall' ai danni della moglie, Parte_1
oggetto, negli anni immediatamente precedenti l'avvio del giudizio di separazione, di plurime denunce e segnalazioni in ogni sede istituzionale, tanto gravi quanto false e pretestuose, volte solo a screditare la donna, come moglie e come madre, e a marginalizzarla all'interno del nucleo familiare, in ciò approfittando della fragilità della convenuta e della sua incapacità di far fronte e resistere, anche psicologicamente, alle pag. 6/22 prevaricazioni del coniuge, e senza minimamente avere riguardo dei danni cagionati al minore, progressivamente deprivato della relazione quotidiana con la madre per decisione paterna, contraria agli stessi desideri manifestati da _1
(espressamente riportati dagli assistenti sociali nella relazione del dicembre 2020);
-che la condotta dell'attore, palesemente contraria ai doveri di solidarietà e collaborazione che discendevano dal matrimonio, aveva avuto efficacia causale certa nel determinare la crisi del rapporto coniugale e che, nel breve volgere del tempo, aveva condotto al definitivo fallimento dell'unione;
-che la separazione coniugale doveva, pertanto, essere addebitata ad Parte_1
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 2, c.c., con
[...]
conseguente accoglimento della domanda della convenuta e correlato rigetto della domanda attorea;
-che il figlio minore della coppia, aveva vissuto gli ultimi anni di Persona_1
coabitazione dei genitori in un clima di elevata conflittualità tra gli adulti, schiacciato dalle conseguenze negative di una dinamica di coppia per lui certamente negativa, nella quale alla condizione di fragilità della madre si era aggiunta la scarsa consapevolezza paterna circa le ricadute dannose di una costante svalutazione del ruolo e della figura materna;
-che il ménage familiare, che aveva portato al consolidarsi di un contesto nel quale il minore era stato, di fatto e per anni, sottratto alle cure e alla presenza materna anche per la scelta del padre – cui la non aveva saputo adeguatamente opporsi – di CP_1
riportarlo a casa solo nelle ore notturne (quando, peraltro, la stessa era via per CP_1
lavoro), avevano indotto in fase presidenziale a disporre l'affido del minore ai Servizi
pag. 7/22 Sociali, con collocamento prevalente presso la madre al fine di riattivare con urgenza il necessario contatto madre/figlio;
-che le disposizioni date nella fase presidenziale, confermate dalla Corte di Appello in sede di reclamo, avevano avuto il merito di restituire al minore uno stato d'animo più
sereno e alla una maggiore sicurezza nel suo ruolo e nei compiti di cura del CP_1
figlio, come emergeva dalle relazioni del Servizio Sociale;
-che era stata disposta una CTU per approfondire le competenze genitoriali delle parti;
-che la CTU, quanto all' , aveva rilevato che è “uomo molto preciso, a Parte_1
tratti ossessivo. Tende a raccontare in maniera precisa e meticolosa e ci tiene a dire ciò
che per lui è importante. Egli si è mostrato aggressivo e arrabbiato nei confronti dell'ex
moglie, verso la quale si esprime in maniera critica, mettendone in evidenza aspetti
negativi, sia come donna, che ritiene responsabile di azioni poco lecite, che come
madre accusandola di negligenza. Egli fatica a riconoscere aspetti positivi della loro
relazione, anche prima della crisi di coppia. … molto legato al figlio nei Per_2
confronti del quale è sempre stato molto presente, dedicandosi personalmente a tutti gli
ambiti della sua vita. Egli è in grado di gestire autonomamente il bambino e, di fatto,
fino ad ora, si è sempre occupato di molti ambiti della vita dello stesso (salute, scuola,
ecc); fatica, però, ad accogliere il parere dell'altro, ovvero della tendendo CP_1
spesso a imporre il proprio pensiero;
pur dichiarando il proprio desiderio di trovare un
accordo nell'interesse del figlio, non sempre è disponibile a trovare un compromesso.
Nella relazione con il figlio, il papà appare adeguato;
molto attento alla scuola, ci tiene
che il bambino investa nell'istruzione; è molto abile a trovare attività stimolanti
pag. 8/22 extrascolastiche, sprona il figlio a vivere situazioni di gruppo, come per es. parrocchia,
centri estivi, ecc.”;
-che l'ausiliare, in relazione alla , aveva, invece, riferito “La signora parla in CP_1
termini molto positivi dei primi anni di relazione con il sig. , riferendo di un Parte_1
clima familiare sereno in cui lui lavorava, lei si occupava della famiglia, compresa
l'assistenza alla suocera, che ricorda con molto affetto come la persona che le è stata
vicina nel delicato e traumatico periodo post-partum (la sig.ra ebbe un intervento di
asportazione dell'utero). Colloca l'inizio dei problemi di coppia con la perdita, da
parte del sig. , della propria madre e del lavoro. Dice di non essersi mai resa Parte_1
conto delle difficoltà economiche, né dei problemi lavorativi di , tanto da Parte_1
non aspettarsi il taglio delle utenze. Sembra che la nel tempo, abbia avuto una CP_1
posizione passiva e di dipendenza (non lavorava e non si rendeva conto della situazione
economica, non si è attivata per occuparsi personalmente della scuola del figlio, ha
conosciuto solo ora la pediatra che segue da diversi anni), riuscendo, dopo la Per_2
separazione, ad attivarsi e ad essere più autonoma. … La signora si mostra disponibile
a trovare una forma di comunicazione con nell'interesse di ma è Parte_1 _1
spaventata dall'aggressività dell'ex marito. Ella riferisce di essere molto contenta del
fatto di essere riuscita a recuperare un rapporto con il figlio, che a suo dire nel passato
era venuto a mancare per colpa del sig. , il quale teneva il bambino lontano Parte_1
da casa per giornate intere. Nella relazione con appare adeguata, molto Per_2
accogliente, protettiva, forse poco normativa;
sembra stia riuscendo ora a riconoscersi
nel proprio ruolo di madre, attivandosi in prima persona in alcuni ambiti che prima,
indipendentemente dal conflitto, delegava al sig. ”; Parte_1
pag. 9/22 -che entrambe le parti, in definitiva, alla luce delle risultanze della espletata CTU,
potevano ritenersi in possesso di sufficienti competenze genitoriali, sicché l'indicazione di un regime di affido condiviso per il minore, come peraltro richiesto in sede conclusiva da entrambe le difese, poteva essere accolta.
-che, tuttavia, considerate le connotazioni proprie di ciascuna parte, appariva necessario il coinvolgimento dei Servizi Sociali con compiti di monitoraggio e controllo, come pure suggerito dalla CTU, per almeno tre anni;
- che appariva opportuno invitare le parti ad avviare senza ritardo un percorso di mediazione familiare;
-che, quanto al collocamento del minore, occorreva tenere conto del fatto che aveva undici anni compiuti e si avviava a iniziare il ciclo delle Persona_1
scuole medie inferiori, percorso che certamente richiedeva un impegno maggiore rispetto a quello delle scuole elementari;
-che era opportuno, quindi, fornire al ragazzo la stabilità necessaria, che veniva certamente garantita dal collocamento prevalente presso la madre, tenendo conto in debito conto il fatto che l'Istituto scolastico presso cui era stato iscritto _1
ovvero quello di Maria Ausiliatrice, sito in Via Jacopo della Quercia, era assai vicino all'attuale residenza materna (sita in Bologna, Via Calvart n. 42), circostanza che consentiva al minore di potere andare a scuola a piedi la mattina senza doversi alzare presto, oltre che di potere coltivare una rete di amicizie con i coetanei e con i compagni di classe;
-che, fermo il collocamento prevalente materno, le visite paterne avrebbero potuto essere confermate con la cadenza a cui il minore si era già abituato da anni ( il padre pag. 10/22 avrebbe potuto continuare a tenere con sé il figlio a weekend alternati, dal venerdì
all'uscita di scuola sino alla domenica sera prima di cena, vale a dire alle ore 19, quando lo avrebbe riportato dalla madre, nonché un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola con pernotto fino al mattino successivo, quando lo avrebbe riportato a scuola o dalla madre in periodi non scolastici, nelle settimane in cui il weekend era di sua spettanza e un ulteriore pomeriggio infrasettimanale con pernotto fino al mattino successivo, quando lo avrebbe riportato a scuola o dalla madre in periodi non scolastici,
nelle settimane in cui il weekend era di spettanza materna;
nonché 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il Natale e il Capodanno, 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, e,
infine, 4 settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo non scolastico,
periodo giugno-settembre, da concordare con la madre entro il mese di aprile di ogni anno);
-che, in caso di contrasto, la priorità nella scelta sarebbe spettata alla madre negli anni pari e al padre negli anni dispari;
-che, quanto alle questioni economiche, occorreva evidenziare che l' , un Parte_1
tempo direttore d'azienda con ottimi guadagni con cui provvedeva all'intero nucleo familiare, all'inizio del presente giudizio era in cerca di occupazione e si manteneva facendo ricorso ai significativi risparmi accumulati negli anni, nell'ambito dei quali dovevano essere ricompresi i 7.000,00 Euro di buoni postali menzionati a verbale dell'udienza presidenziale del 15.12.2020, nonché gli investimenti esteri per l'importo di 60.145,00 Euro, risultanti dal quadro RW della dichiarazione dei redditi PF2018
relativa all'anno di imposta 2017;
pag. 11/22 -che l' , nel 2020, aveva vinto un concorso per funzionario direttivo Parte_1
dell'area amministrativa presso la Regione Emilia Romagna, sicché dal 2021 la sua posizione si era definitivamente stabilizzata con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, che gli garantiva un reddito netto di circa 1.300,00 Euro mensili calcolato su dodici mensilità;
-che lo stesso, lasciata la ex casa coniugale, aveva reperito altra sistemazione abitativa in San Pietro in Casale, ma senza un contratto di locazione formalizzato, come espressamente ammesso dal difensore a verbale di udienza del 16.12.2021;
-che la da tempo aveva un lavoro a tempo indeterminato come addetta alle CP_1
pulizie e i suoi guadagni si erano stabilmente attestati, nel triennio 2019-2021, intorno ai
€ 1.240,00 netti mensili su dodici mensilità;
-che, con tali somme, la , priva di risparmi e impossibilitata a beneficiare a CP_1
causa dello sfratto dell'ex casa coniugale (che pure le era stata assegnata), doveva provvedere al pagamento del canone di locazione della nuova abitazione (pari a €
600,00 mensili, in base a quanto dalla stessa dichiarato), nonché al mantenimento della sua prima figlia (avuta da altra relazione, maggiorenne ma non economicamente indipendente);
-che la profilazione dei coniugi sin qui tratteggiata dava conto della disparità di disponibilità economiche sussistente tra le parti;
-che, quindi, considerato il prevalente collocamento del minore presso la madre e valutate le esigenze normalmente correlate all'età del ragazzo, doveva ritenersi equo porre a carico dell' una somma pari a 300,00 Euro mensili, annualmente Parte_1
rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo ordinario per il pag. 12/22 mantenimento del minore, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50%
della mensa scolastica (come richiesto dalla convenuta) e delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso questo Tribunale;
-che le predette statuizioni economiche avrebbero avuto decorrenza da luglio 2021
(momento a partire dal quale l' poteva beneficiare, oltre a quanto Parte_1
residuava dei suoi risparmi, anche di un reddito fisso da lavoro dipendente a tempo indeterminato), fermo quanto già previsto in sede presidenziale per il pregresso;
-che la differenza di disponibilità economiche tra le parti giustificava, altresì, il riconoscimento in favore della di un assegno di mantenimento, che, tenuto CP_1
conto della durata del rapporto matrimoniale, del presumibile tenore di vita correlato per lo più ai guadagni dello stesso , poteva essere determinato in € 150,00 Parte_1
mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, da corrispondere entro il giorno 5
di ogni mese con decorrenza che, in via equitativa, veniva individuata da luglio 2021;
-che la aveva insistito fino in sede di precisazione delle conclusioni per una CP_1
domanda risarcitoria in favore proprio e del figlio minore, domanda che, allo stato,
doveva essere respinta anche in ragione dei profili di genericità che la connotavano;
-che, all'esito della lite, l era risultato prevalentemente soccombente in Parte_1
misura significativa (tenuto anche conto del rigetto del reclamo proposto in Corte
d'appello avverso l'ordinanza presidenziale e dell'esito del subprocedimento aperto in corso di causa);
-che le spese di giudizio (ivi comprese quelle dell'impugnazione avverso l'ordinanza presidenziale) dovevano, dunque, essere poste a suo carico nella misura di 4/5 e compensate tra le parti nella residua quota di 1/5;
pag. 13/22 -che il compenso spettante al CTU, liquidato con separato decreto agli atti, doveva essere posto in via definitiva a carico solidale di entrambe le parti.
3-Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
censurando le statuizioni in tema di addebito della separazione e quelle con le quali erano stati stabiliti la collocazione del figlio minore e il contributo a suo carico per il mantenimento di e della moglie. Persona_1
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione. CP_1
Il PROCURATORE GENERALE, debitamente avvisato della pendenza del procedimento, non ha ritenuto di formulare conclusioni.
La causa, trattata con il rito camerale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19
dicembre 2024.
4- E' infondata l'eccezione, sollevata da , di inammissibilità CP_1
dell'appello di , sul presupposto che l'impugnazione sia Parte_1
stata proposta tardivamente.
La documentazione prodotta dall'appellata non è, infatti, idonea ad attestare che la sentenza gravata sia stata notificata al difensore dell'appellante. Da tale documentazione si desume, invero, che il difensore della ha trasmesso al difensore CP_1
dell' solo un messaggio contenente l'indicazione degli importi da Parte_1
quest'ultimo dovuti in forza della sentenza del Tribunale di Bologna n.1181/2023, al solo fine di verificare la disponibilità dell'odierno appellante all'adempimento spontaneo (peraltro, non è stata depositata la busta telematica trasmessa a mezzo PEC e non è, di conseguenza, possibile verificare quali allegati al messaggio siano stati pag. 14/22 inoltrati). L'appello risulta proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 327 c. p. c.
Risulta, ancora, infondato l'assunto dell'appellata secondo cui l'appello dell' dovrebbe essere considerato inammissibile ex art. 342 c. p. c. Parte_1
L ha, invero, rivolto specifiche censure alla sentenza impugnata. Diversa Parte_1
questione è quella della fondatezza, nel merito, dei rilievi che l'appellante ha mosso alla sentenza predetta.
5-Venendosi al merito della controversia, osserva, innanzitutto, la Corte che devono ritenersi infondate le censure che ha rivolto alla Parte_1
statuizione della sentenza gravata in ordine all'addebito della separazione.
L'appellante non ha, invero, correttamente percepito le ragioni che hanno condotto il
Giudice di prime cure ad addebitargli la sopravvenuta intollerabilità della convivenza con la moglie, avendo estrapolato singoli passaggi delle relazioni del Servizio Sociale,
avulsi dal complessivo contesto nel quale era inseriti, o generiche dichiarazioni di suoi conoscenti, per tentare una svalutazione del ruolo avuto dalla moglie nel ménage
familiare e offrire una immagine negativa di quest'ultima, presentata come persona che in qualche caso aveva usato violenza nei suoi confronti o nei confronti del figlio e,
comunque, disinteressata a quest'ultima.
Orbene, a prescindere dalla considerazione che il quadro della vita familiare prospettato dall' è rimasto privo di riscontri, deve affermarsi che, a differenza di Parte_1
quanto sostenuto dall'appellante, la decisione sull'addebito della separazione non discende dall'utilizzazione di dichiarazioni rese da agli operatori CP_1
del Servizio Sociale, ma dal clima creatosi in famiglia per la continua serie di denunce pag. 15/22 presentate da nei confronti della moglie, in un continuo Parte_1
crescendo negli anni 2017 e 2018 (vedi documentazione in atti), che hanno avviato accertamenti da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna,
della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, dei Servizi Sociali e delle Autorità Sanitarie, rimaste del tutto prive di positivo riscontri (a titolo meramente esemplificativo può sottolinearsi che ha accusato la Parte_1
moglie di assenze dall'abitazione durante le ore serali, pur non potendo non sapere che tali assenze erano dovuto allo svolgimento di turni lavorativi notturni, e di allontanarsi dalla casa familiare per lunghi periodi, anche se la si era limitata a recarsi in CP_1
Romania per qualche giorno per andare a trovare i componenti della propria famiglia di origine ivi residenti).
Appare evidente che la serie di denunce presentate dall'appellante ha ostacolato ogni possibilità di dialogo con la moglie, a causa del clima conflittuale venutosi a determinare, ed ha impedito qualsiasi collaborazione tra i coniugi nella determinazione dell'indirizzo della vita familiare, anche con riferimento alle scelte riguardanti il figlio minore, ivi comprese quelle più elementari concernenti la vita quotidiana, rendendo inevitabilmente intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In proposito, può ricordarsi che l' ha persino attivato il Centro di Salute Parte_1
Mentale, evidenziando problematiche psichiatriche della , e che, per contro, è CP_1
emerso che a quest'ultima è stato riscontrato solo uno stato d'ansia, riconducibile, come appare evidente, proprio al conflitto familiare all'epoca in atto (vedi documentazione in atti).
pag. 16/22 6-L'appello di è, invece, fondato con riferimento alla Parte_1
statuizione della sentenza impugnata con la quale è stato riconosciuto a CP_1
un assegno per il suo mantenimento a carico del marito.
[...]
Sul punto, occorre, infatti, sottolineare che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la relativa domanda dell'appellata, perché proposta, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni e, dunque, tardivamente.
7-L'appello di deve, ancora, essere accolto con Parte_1
riferimento alla regolamentazione della frequentazione del minore con i genitori.
Fermo restando che non si ravvisano ragioni perché trasferisca la Persona_1
residenza anagrafica presso il padre, come richiesto dall' , avuto riguardo Parte_1
alla circostanza che la scuola frequentata dal ragazzo, che ha raggiunto l'età di tredici anni, è ubicata più vicino alla casa della madre, va detto che, nel corso del giudizio di appello, è stato, di fatto, superato il regime di frequentazione del minore con i genitori stabilito dal Giudice di prime cure, posto che le parti, probabilmente per una attenuazione della conflittualità che aveva caratterizzato il loro rapporto, hanno attuato un regime di collocazione paritaria, come confermato da in Persona_1
occasione del suo ascolto.
che frequenta attualmente la terza media, con ottimi risultati Persona_1
scolastici, ha riferito che, durante il periodo scolastico, aveva soggiornato un giorno con la madre e un giorno con il padre e che, in estate, aveva trascorso una settimana con la prima ed una settimana con il secondo. Ha affermato di gradire detta organizzazione, in quanto la scuola è più vicina a casa della madre, mentre il padre lo aiuta nello svolgimento dei compiti assegnatigli dagli insegnanti. I suoi amici abitano nella zona pag. 17/22 dove è ubicata la casa del padre, avendoli conosciuti in un campetto di calcio situato nelle vicinanze. Quando la madre lavora di notte, rimane con la sorella, nata da una precedente relazione di , che ha ventidue anni. Quando la madre CP_1
non lavora trascorre molto tempo con quest'ultima. In estate, trascorre dei periodi di vacanza con la madre (unitamente al nuovo compagno di quest'ultima) e altri periodi con il padre in località diverse da quella di residenza.
Ritiene, quindi, la Corte che possa prevedersi una frequentazione paritetica del minore con i genitori, avuto riguardo all'età del minore, che si avvia a compiere quattordici anni e a frequentare la scuola superiore, e al buon funzionamento della regolamentazione in concreto attuata. Trattasi, infatti, di regolamentazione che risulta gradita al ragazzo e sulla quale pare che i genitori abbiano, di fatto, raggiunto un accordo.
In mancanza di accordo tra i genitori, potrà, comunque, farsi riferimento al regime di frequentazione paritetica suggerito dal CTU nominato in primo grado, che prevede che il minore rimanga una settimana con la madre nei giorni di lunedì, martedì, venerdì,
sabato e domenica e il mercoledì e il giovedì con il padre, e una settimana il lunedì, il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica con il padre e il mercoledì e il giovedì con la madre.
Va solo precisato che il minore trascorrerà, con ciascuno dei genitori, quattro settimane,
anche non consecutive, nel periodo estivo non scolastico, sette giorni nel periodo natalizio, alternando di anno in anno il Natale e il Capodanno, e tre giorni nel periodo pasquale, alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. I genitori concorderanno, entro il trenta aprile di ogni anno, le settimane che, durante il periodo estivo non scolastico, il minore trascorrerà con il padre e quelle che dovrà trascorrere pag. 18/22 con la madre. In caso di mancato accordo, la scelta spetterà alla madre negli anni pari e al padre negli anni dispari.
In ragione del mancato superamento della conflittualità esistente tra appellante ed appellata, dovranno, comunque, essere mantenuti fermi l'invito alle parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e la vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare per tre anni dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
8- Tenuto conto dei tempi paritetici di frequentazione del minore con i genitori e della sostanziale equivalenza tra i redditi mensili delle parti, come riportati nella sentenza impugnata, può disporsi che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento diretto del minore durante il tempo in cui lo avrà con sé.
Va solo precisato che le eventuali spese per la mensa scolastica dovranno essere ripartite in parti uguali tra l' e la e che l'appellante e la Parte_1 CP_1
appellata dovranno partecipare, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie relative al ragazzo, disciplinate secondo il Protocollo del 2017 in uso presso il Tribunale
di Bologna.
9- In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata inammissibile, perché tardiva, la domanda di mirante al CP_1
conseguimento di un assegno per il suo mantenimento, e va disposta, ferma restando la residenza anagrafica di presso l'abitazione della , la Persona_1 CP_1
frequentazione paritetica del minore con entrambi i genitori, secondo la regolamentazione in precedenza delineata (salvo diverso accordo delle parti),
prevedendosi che ciascuna delle parti provveda al mantenimento del figlio durante il tempo in cui lo avrà presso di sé, e che vadano ripartite tra i due genitori, in parti uguali,
pag. 19/22 le eventuali spese della mensa scolastica e le spese straordinarie relative al minore nella misura del 50% per ciascuno.
10- La riforma, anche se parziale, della impugnata sentenza impone al Giudice
dell'appello di provvedere alle spese di entrambi i gradi, sulla base dell'esito globale della lite.
Le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza di , devono CP_1
essere compensate per ½ e deve essere condannato, in Parte_1
ragione della sua prevalente soccombenza, essendogli stata addebitata la separazione per il clima conflittuale creato in ambito familiare con la serie di denunce nei confronti della moglie, che hanno, in concreto, dato causa alla controversia anche in ordine alla collocazione e al mantenimento del figlio, al rimborso, in favore dell'appellata, della parte rimanente, così liquidata, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, ai sensi del DM 147/2022:
-primo grado 3.808,00 Euro per compenso di avvocato (850,50 Euro per la fase di studio, 602,00 Euro per la fase introduttiva, 903,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria e 1.452,50 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato;
- appello 2.605,50 Euro per compenso di avvocato (1.029,00 per la fase di studio,
709,00 Euro per la fase introduttiva e 867,50 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
IL compenso per la fase decisionale del giudizio di appello è stato liquidato nella misura minima, tenuto conto della modesta attività difensiva svolta in tale fase.
pag. 20/22 La spesa della CTU espletata in primo grado e quella relativa all'ausiliario che ha assistito il Giudice nell'ascolto di così come liquidate con Persona_1
precedenti provvedimenti, vanno ripartite tra le parti nella misura del 50% per ciascuna,
trattandosi di spese nell'interesse del minore.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza n.1181/2023 del 26 aprile-31 maggio 2023
del Tribunale di Bologna:
- dichiara inammissibile, perché tardivamente proposta, la domanda di CP_1
mirante al conseguimento di assegno per il suo mantenimento;
[...]
- dispone che il minore , pur mantenendo la residenza anagrafica Persona_1
presso la madre, frequenti con tempi paritari entrambi i genitori, secondo il seguente schema, fatto salvo ogni diverso accordo tra il padre e la madre: Persona_1
rimarrà una settimana con la madre nei giorni di lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica e il mercoledì e il giovedì con il padre, e la settimana successiva il lunedì, il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica con il padre e il mercoledì e il giovedì con la madre;
il minore trascorrerà, con ciascuno dei genitori, quattro settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo non scolastico, sette giorni nel periodo natalizio,
alternando di anno in anno il Natale e il Capodanno, e tre giorni nel periodo pasquale,
alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; fa carico ai genitori di concordare entro il 30 aprile di ogni anno le settimane che, durante il periodo estivo non scolastico, il minore trascorrerà con il padre e quelle che dovrà trascorrere con la madre,
pag. 21/22 stabilendo che, in caso di mancato accordo, la scelta spetterà alla madre negli anni pari e al padre negli anni dispari;
-dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento diretto del figlio durante il tempo in cui lo terrà presso di sé, fermo restando che le eventuali spese per la mensa scolastica e quelle straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo del 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna, siano ripartite tra le parti nella misura del 50% per ciascuna;
- ferma, nel resto, l'impugnata sentenza, dichiara compensate per metà le spese di entrambi i gradi e condanna al rimborso, in favore di Parte_1
, della parte rimanente, liquidata, quanto al primo grado, in CP_1
3.808,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, e, quanto al presente grado, in
2.605,50 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
pone la spesa della CTU espletata in primo grado e quella dell'ausiliario che ha assistito il Giudice nell'ascolto del minore,
così come liquidate con precedenti provvedimenti, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 19
dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 1404/2023 R. G., promosso da
nato il [...] a [...] Parte_1
) e residente in [...], con il patrocinio dell'avv. C.F._1
Valeria Mazzotta.
APPELLANTE
contro nata in [...] il [...] (CF CP_1
residente in [...] con il patrocinio dell'avv. C.F._2
Giuseppe Guardì
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1181/2023 del 26 aprile-31 maggio 2023 del Tribunale di Bologna.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 19/12/2024; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1181/2023 del 26 aprile-31 maggio 2023,
ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, addebitandola al primo;
ha disposto che il figlio minore della CP_1
coppia, fosse affidato ad entrambi i genitori che ne avrebbero Persona_1
curato l'istruzione e l'educazione ed avrebbero continuato entrambi ad esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale;
ha delegato i Servizi Sociali
territorialmente competenti a compiti di monitoraggio e controllo del nucleo per tre anni a decorrere dalla data della decisione;
ha invitato le parti ad avviare un percorso di mediazione familiare;
ha disposto che il minore fosse collocato prevalentemente presso la madre nella sua attuale residenza in Bologna via Calvart 42; ha regolamentato la frequentazione del minore con il padre;
ha posto a carico di Parte_1
l'obbligo di versare a la somma di 300,00 Euro
[...] CP_1
mensili, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio predetto, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% della mensa scolastica e delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna;
ha posto a carico di l'obbligo di versare a la Parte_1 CP_1
somma mensile di 150,00 Euro a titolo di assegno di mantenimento del coniuge,
importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
ha compensato per 1/5 le spese di lite e condannato l' a rimborsare alla i restanti 4/5; ha posto definitivamente a Parte_1 CP_1
pag. 2/22 carico di entrambe le parti, in solido, le spese della espletata CTU.
2– Il Tribunale, a sostegno della decisione adottata, ha evidenziato:
-che la domanda di separazione personale era fondata;
- che l'intollerabilità della convivenza era desumibile dallo stesso comportamento processuale delle parti e, in particolare, dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, oltre che dal tenore, inequivoco, degli atti difensivi,
che attestavano il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis;
-che entrambi i coniugi avevano reiterato fino in sede di precisazione delle conclusioni la rispettiva domanda di addebito della separazione alla controparte;
-che la ragione e la causa della crisi coniugale, che, dopo un primo periodo di sereno
ménage familiare, era insorta intorno al 2016-2017, era prospettata in maniera differente dai coniugi, le cui allegazioni al riguardo erano diametralmente opposte;
-che, tuttavia, la documentazione agli atti e gli accertamenti compiuti in istruttoria consentivano, invero, di apprezzare l'insussistenza degli addebiti mossi dall' alla moglie e, al contrario, la fondatezza delle prospettazioni di Parte_1
quest'ultima;
- che, a far data dalla fine del 2016, l' aveva iniziato a sporgere a carico Parte_1
della moglie una serie continua di denunce alle Forze dell'Ordine e presso i Servizi
Sociali, accusandola ripetutamente di allontanarsi dal tetto coniugale per lunghi periodi senza comunicare dove andava, di frequentare ambienti e persone con comportamenti devianti e, dunque, pericolosi per la prole, di rimanere spesso fuori casa la notte senza ragione, di avere un tenore di vita incompatibile con il reddito familiare, arrivando pag. 3/22 addirittura a compulsare il Centro di Salute Mentale per asserite problematiche psichiatriche della;
CP_1
- che l' aveva cominciato a monopolizzare, man mano e Parte_1
progressivamente, la vita del figlio tenuto fuori casa dal mattino presto fino _1
al rientro la sera tardi, con il risultato di impedire alla madre (e alla sorella CP_2
quasi solo di incontrarlo;
-che le plurime denunce e segnalazioni dell' (molte delle quali prodotte in Parte_1
atti dalla stessa difesa attorea), in un continuo crescendo negli anni 2017 e 2018,
avevano determinato l'avvio di indagini e accertamenti da parte della Procura della
Repubblica presso il Tribunale, della Procura Minorile, dei Servizi Sociali e delle
Autorità Sanitarie, senza che si pervenisse, tuttavia, a riscontri positivi;
-che, anzi, era pacificamente emerso che la non aveva mai inteso CP_1
abbandonare la casa familiare, essendosi limitata, in poche occasioni, nel 2017 e nel
2018, a partire per qualche giorno per la Romania per andare a trovare i suoi familiari;
-che era emerso, altresì, che le temporanee assenze da casa della convenuta nelle ore serali erano pacificamente dovute a turni lavorativi notturni (dei quali, invero, il marito non poteva non sapere);
-che era, ancora, emerso che l'unico disturbo riscontrato alla dai sanitari del CP_1
CSM, che l'avevano visitata, era stato quello di un significativo stato di ansia conseguente alle tensioni familiari e alla incapacità della donna di far fronte alle continue prevaricazioni del coniuge;
- che, peraltro, già nel novembre 2017, i Servizi Sociali avevano riferito alla Procura
minorile che le problematiche relazionali degli adulti erano spesso sfociate in accesi pag. 4/22 conflitti alla presenza del figlio minore messo costantemente di Persona_1
fronte alla necessità di scegliere con chi trascorrere le giornate, scelta che ricadeva quasi sempre sul padre “dietro la promessa di regali/attività che la madre non può
permettersi”;
- che era, poi, risultato che il padre, seppure legato affettivamente al figlio, non riusciva a comprendere la ricaduta negativa della svalutazione del ruolo materno sul benessere del minore, non dimostrandosi disposto a condividere la gestione del piccolo _1
con la madre, che giudicava inadeguata ma senza dare motivazioni plausibili;
[...]
- che, d'altro canto, la madre era apparsa demotivata e non in grado di assumere iniziative per recuperare il rapporto con il figlio, delegandolo al padre e faticando a trovare soluzioni alternative;
-che, in un successivo approfondimento – sempre richiesto dal Tribunale minorile a seguito dell'apertura di un fascicolo (n.r.g. 1224/2018 Vol.) su ricorso del PMM – i
Servizi Sociali avevano segnalato, nel febbraio 2019, che la situazione era rimasta invariata, rappresentando che il padre si occupava degli accompagnamenti scolastici del figlio minore “rimanendo fuori casa con lo stesso fino alle 22 circa”, sicché la madre riusciva scambiare con il figlio “solo poche parole la mattina prima dell'uscita da
scuola”;
- che quanto evidenziato appariva nocivo per l'equilibrio psicoaffettivo del minore,
relativamente al quale era stata formulata dall'U.O. della NPIA un'ipotesi diagnostica di disturbo della sfera emozionale a fronte di importanti problematiche familiari;
-che, ripreso in carico il nucleo nell'ottobre 2019 (a seguito della delega conferita con l'avvio del procedimento di separazione), i Servizi Sociali avevano ribadito che la pag. 5/22 situazione familiare non si era minimamente modificata rispetto alle dinamiche ormai acquisite da quasi tre anni, dando luogo ad un contesto certamente dannoso per il minore;
-che l' aveva riferito ai Servizi Sociali di non meglio precisate Parte_1
aggressioni ai suoi danni da parte della moglie (mai, peraltro, oggetto di effettiva denuncia), continuando a raccontare “dell'assenza della signora tutte le sere” e tacendo il fatto che la era dipendente di una Cooperativa dal 2018 e lavorava presso CP_1
l'Ospedale Maggiore con orario di lavoro dalle ore 20 alle ore 6;
-che la tendenza a screditare e marginalizzare la moglie da parte dell' si Parte_1
era manifestata anche nell'ambiente della scuola frequentata dal figlio _1
-che la relazione dei Servizi Sociali del dicembre 2020 riportava, infatti, che, già nel
2019, le maestre avevano vanamente richiesto un contatto telefonico della madre all' , che aveva rifiutato di fornirlo asserendo che “la madre non si Parte_1
interessa”, affermazione, invero, smentita dal fatto, pure riferito dalle maestre, che alla recita di Natale 2019 la madre si era invece presentata regolarmente per vedere l'esibizione del figlio;
-che, alla luce delle circostanze riportate, in definitiva, risultava evidente la condotta gravemente denigratoria posta in essere dall' ai danni della moglie, Parte_1
oggetto, negli anni immediatamente precedenti l'avvio del giudizio di separazione, di plurime denunce e segnalazioni in ogni sede istituzionale, tanto gravi quanto false e pretestuose, volte solo a screditare la donna, come moglie e come madre, e a marginalizzarla all'interno del nucleo familiare, in ciò approfittando della fragilità della convenuta e della sua incapacità di far fronte e resistere, anche psicologicamente, alle pag. 6/22 prevaricazioni del coniuge, e senza minimamente avere riguardo dei danni cagionati al minore, progressivamente deprivato della relazione quotidiana con la madre per decisione paterna, contraria agli stessi desideri manifestati da _1
(espressamente riportati dagli assistenti sociali nella relazione del dicembre 2020);
-che la condotta dell'attore, palesemente contraria ai doveri di solidarietà e collaborazione che discendevano dal matrimonio, aveva avuto efficacia causale certa nel determinare la crisi del rapporto coniugale e che, nel breve volgere del tempo, aveva condotto al definitivo fallimento dell'unione;
-che la separazione coniugale doveva, pertanto, essere addebitata ad Parte_1
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 2, c.c., con
[...]
conseguente accoglimento della domanda della convenuta e correlato rigetto della domanda attorea;
-che il figlio minore della coppia, aveva vissuto gli ultimi anni di Persona_1
coabitazione dei genitori in un clima di elevata conflittualità tra gli adulti, schiacciato dalle conseguenze negative di una dinamica di coppia per lui certamente negativa, nella quale alla condizione di fragilità della madre si era aggiunta la scarsa consapevolezza paterna circa le ricadute dannose di una costante svalutazione del ruolo e della figura materna;
-che il ménage familiare, che aveva portato al consolidarsi di un contesto nel quale il minore era stato, di fatto e per anni, sottratto alle cure e alla presenza materna anche per la scelta del padre – cui la non aveva saputo adeguatamente opporsi – di CP_1
riportarlo a casa solo nelle ore notturne (quando, peraltro, la stessa era via per CP_1
lavoro), avevano indotto in fase presidenziale a disporre l'affido del minore ai Servizi
pag. 7/22 Sociali, con collocamento prevalente presso la madre al fine di riattivare con urgenza il necessario contatto madre/figlio;
-che le disposizioni date nella fase presidenziale, confermate dalla Corte di Appello in sede di reclamo, avevano avuto il merito di restituire al minore uno stato d'animo più
sereno e alla una maggiore sicurezza nel suo ruolo e nei compiti di cura del CP_1
figlio, come emergeva dalle relazioni del Servizio Sociale;
-che era stata disposta una CTU per approfondire le competenze genitoriali delle parti;
-che la CTU, quanto all' , aveva rilevato che è “uomo molto preciso, a Parte_1
tratti ossessivo. Tende a raccontare in maniera precisa e meticolosa e ci tiene a dire ciò
che per lui è importante. Egli si è mostrato aggressivo e arrabbiato nei confronti dell'ex
moglie, verso la quale si esprime in maniera critica, mettendone in evidenza aspetti
negativi, sia come donna, che ritiene responsabile di azioni poco lecite, che come
madre accusandola di negligenza. Egli fatica a riconoscere aspetti positivi della loro
relazione, anche prima della crisi di coppia. … molto legato al figlio nei Per_2
confronti del quale è sempre stato molto presente, dedicandosi personalmente a tutti gli
ambiti della sua vita. Egli è in grado di gestire autonomamente il bambino e, di fatto,
fino ad ora, si è sempre occupato di molti ambiti della vita dello stesso (salute, scuola,
ecc); fatica, però, ad accogliere il parere dell'altro, ovvero della tendendo CP_1
spesso a imporre il proprio pensiero;
pur dichiarando il proprio desiderio di trovare un
accordo nell'interesse del figlio, non sempre è disponibile a trovare un compromesso.
Nella relazione con il figlio, il papà appare adeguato;
molto attento alla scuola, ci tiene
che il bambino investa nell'istruzione; è molto abile a trovare attività stimolanti
pag. 8/22 extrascolastiche, sprona il figlio a vivere situazioni di gruppo, come per es. parrocchia,
centri estivi, ecc.”;
-che l'ausiliare, in relazione alla , aveva, invece, riferito “La signora parla in CP_1
termini molto positivi dei primi anni di relazione con il sig. , riferendo di un Parte_1
clima familiare sereno in cui lui lavorava, lei si occupava della famiglia, compresa
l'assistenza alla suocera, che ricorda con molto affetto come la persona che le è stata
vicina nel delicato e traumatico periodo post-partum (la sig.ra ebbe un intervento di
asportazione dell'utero). Colloca l'inizio dei problemi di coppia con la perdita, da
parte del sig. , della propria madre e del lavoro. Dice di non essersi mai resa Parte_1
conto delle difficoltà economiche, né dei problemi lavorativi di , tanto da Parte_1
non aspettarsi il taglio delle utenze. Sembra che la nel tempo, abbia avuto una CP_1
posizione passiva e di dipendenza (non lavorava e non si rendeva conto della situazione
economica, non si è attivata per occuparsi personalmente della scuola del figlio, ha
conosciuto solo ora la pediatra che segue da diversi anni), riuscendo, dopo la Per_2
separazione, ad attivarsi e ad essere più autonoma. … La signora si mostra disponibile
a trovare una forma di comunicazione con nell'interesse di ma è Parte_1 _1
spaventata dall'aggressività dell'ex marito. Ella riferisce di essere molto contenta del
fatto di essere riuscita a recuperare un rapporto con il figlio, che a suo dire nel passato
era venuto a mancare per colpa del sig. , il quale teneva il bambino lontano Parte_1
da casa per giornate intere. Nella relazione con appare adeguata, molto Per_2
accogliente, protettiva, forse poco normativa;
sembra stia riuscendo ora a riconoscersi
nel proprio ruolo di madre, attivandosi in prima persona in alcuni ambiti che prima,
indipendentemente dal conflitto, delegava al sig. ”; Parte_1
pag. 9/22 -che entrambe le parti, in definitiva, alla luce delle risultanze della espletata CTU,
potevano ritenersi in possesso di sufficienti competenze genitoriali, sicché l'indicazione di un regime di affido condiviso per il minore, come peraltro richiesto in sede conclusiva da entrambe le difese, poteva essere accolta.
-che, tuttavia, considerate le connotazioni proprie di ciascuna parte, appariva necessario il coinvolgimento dei Servizi Sociali con compiti di monitoraggio e controllo, come pure suggerito dalla CTU, per almeno tre anni;
- che appariva opportuno invitare le parti ad avviare senza ritardo un percorso di mediazione familiare;
-che, quanto al collocamento del minore, occorreva tenere conto del fatto che aveva undici anni compiuti e si avviava a iniziare il ciclo delle Persona_1
scuole medie inferiori, percorso che certamente richiedeva un impegno maggiore rispetto a quello delle scuole elementari;
-che era opportuno, quindi, fornire al ragazzo la stabilità necessaria, che veniva certamente garantita dal collocamento prevalente presso la madre, tenendo conto in debito conto il fatto che l'Istituto scolastico presso cui era stato iscritto _1
ovvero quello di Maria Ausiliatrice, sito in Via Jacopo della Quercia, era assai vicino all'attuale residenza materna (sita in Bologna, Via Calvart n. 42), circostanza che consentiva al minore di potere andare a scuola a piedi la mattina senza doversi alzare presto, oltre che di potere coltivare una rete di amicizie con i coetanei e con i compagni di classe;
-che, fermo il collocamento prevalente materno, le visite paterne avrebbero potuto essere confermate con la cadenza a cui il minore si era già abituato da anni ( il padre pag. 10/22 avrebbe potuto continuare a tenere con sé il figlio a weekend alternati, dal venerdì
all'uscita di scuola sino alla domenica sera prima di cena, vale a dire alle ore 19, quando lo avrebbe riportato dalla madre, nonché un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola con pernotto fino al mattino successivo, quando lo avrebbe riportato a scuola o dalla madre in periodi non scolastici, nelle settimane in cui il weekend era di sua spettanza e un ulteriore pomeriggio infrasettimanale con pernotto fino al mattino successivo, quando lo avrebbe riportato a scuola o dalla madre in periodi non scolastici,
nelle settimane in cui il weekend era di spettanza materna;
nonché 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il Natale e il Capodanno, 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, e,
infine, 4 settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo non scolastico,
periodo giugno-settembre, da concordare con la madre entro il mese di aprile di ogni anno);
-che, in caso di contrasto, la priorità nella scelta sarebbe spettata alla madre negli anni pari e al padre negli anni dispari;
-che, quanto alle questioni economiche, occorreva evidenziare che l' , un Parte_1
tempo direttore d'azienda con ottimi guadagni con cui provvedeva all'intero nucleo familiare, all'inizio del presente giudizio era in cerca di occupazione e si manteneva facendo ricorso ai significativi risparmi accumulati negli anni, nell'ambito dei quali dovevano essere ricompresi i 7.000,00 Euro di buoni postali menzionati a verbale dell'udienza presidenziale del 15.12.2020, nonché gli investimenti esteri per l'importo di 60.145,00 Euro, risultanti dal quadro RW della dichiarazione dei redditi PF2018
relativa all'anno di imposta 2017;
pag. 11/22 -che l' , nel 2020, aveva vinto un concorso per funzionario direttivo Parte_1
dell'area amministrativa presso la Regione Emilia Romagna, sicché dal 2021 la sua posizione si era definitivamente stabilizzata con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, che gli garantiva un reddito netto di circa 1.300,00 Euro mensili calcolato su dodici mensilità;
-che lo stesso, lasciata la ex casa coniugale, aveva reperito altra sistemazione abitativa in San Pietro in Casale, ma senza un contratto di locazione formalizzato, come espressamente ammesso dal difensore a verbale di udienza del 16.12.2021;
-che la da tempo aveva un lavoro a tempo indeterminato come addetta alle CP_1
pulizie e i suoi guadagni si erano stabilmente attestati, nel triennio 2019-2021, intorno ai
€ 1.240,00 netti mensili su dodici mensilità;
-che, con tali somme, la , priva di risparmi e impossibilitata a beneficiare a CP_1
causa dello sfratto dell'ex casa coniugale (che pure le era stata assegnata), doveva provvedere al pagamento del canone di locazione della nuova abitazione (pari a €
600,00 mensili, in base a quanto dalla stessa dichiarato), nonché al mantenimento della sua prima figlia (avuta da altra relazione, maggiorenne ma non economicamente indipendente);
-che la profilazione dei coniugi sin qui tratteggiata dava conto della disparità di disponibilità economiche sussistente tra le parti;
-che, quindi, considerato il prevalente collocamento del minore presso la madre e valutate le esigenze normalmente correlate all'età del ragazzo, doveva ritenersi equo porre a carico dell' una somma pari a 300,00 Euro mensili, annualmente Parte_1
rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo ordinario per il pag. 12/22 mantenimento del minore, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50%
della mensa scolastica (come richiesto dalla convenuta) e delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso questo Tribunale;
-che le predette statuizioni economiche avrebbero avuto decorrenza da luglio 2021
(momento a partire dal quale l' poteva beneficiare, oltre a quanto Parte_1
residuava dei suoi risparmi, anche di un reddito fisso da lavoro dipendente a tempo indeterminato), fermo quanto già previsto in sede presidenziale per il pregresso;
-che la differenza di disponibilità economiche tra le parti giustificava, altresì, il riconoscimento in favore della di un assegno di mantenimento, che, tenuto CP_1
conto della durata del rapporto matrimoniale, del presumibile tenore di vita correlato per lo più ai guadagni dello stesso , poteva essere determinato in € 150,00 Parte_1
mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, da corrispondere entro il giorno 5
di ogni mese con decorrenza che, in via equitativa, veniva individuata da luglio 2021;
-che la aveva insistito fino in sede di precisazione delle conclusioni per una CP_1
domanda risarcitoria in favore proprio e del figlio minore, domanda che, allo stato,
doveva essere respinta anche in ragione dei profili di genericità che la connotavano;
-che, all'esito della lite, l era risultato prevalentemente soccombente in Parte_1
misura significativa (tenuto anche conto del rigetto del reclamo proposto in Corte
d'appello avverso l'ordinanza presidenziale e dell'esito del subprocedimento aperto in corso di causa);
-che le spese di giudizio (ivi comprese quelle dell'impugnazione avverso l'ordinanza presidenziale) dovevano, dunque, essere poste a suo carico nella misura di 4/5 e compensate tra le parti nella residua quota di 1/5;
pag. 13/22 -che il compenso spettante al CTU, liquidato con separato decreto agli atti, doveva essere posto in via definitiva a carico solidale di entrambe le parti.
3-Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
censurando le statuizioni in tema di addebito della separazione e quelle con le quali erano stati stabiliti la collocazione del figlio minore e il contributo a suo carico per il mantenimento di e della moglie. Persona_1
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione. CP_1
Il PROCURATORE GENERALE, debitamente avvisato della pendenza del procedimento, non ha ritenuto di formulare conclusioni.
La causa, trattata con il rito camerale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19
dicembre 2024.
4- E' infondata l'eccezione, sollevata da , di inammissibilità CP_1
dell'appello di , sul presupposto che l'impugnazione sia Parte_1
stata proposta tardivamente.
La documentazione prodotta dall'appellata non è, infatti, idonea ad attestare che la sentenza gravata sia stata notificata al difensore dell'appellante. Da tale documentazione si desume, invero, che il difensore della ha trasmesso al difensore CP_1
dell' solo un messaggio contenente l'indicazione degli importi da Parte_1
quest'ultimo dovuti in forza della sentenza del Tribunale di Bologna n.1181/2023, al solo fine di verificare la disponibilità dell'odierno appellante all'adempimento spontaneo (peraltro, non è stata depositata la busta telematica trasmessa a mezzo PEC e non è, di conseguenza, possibile verificare quali allegati al messaggio siano stati pag. 14/22 inoltrati). L'appello risulta proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 327 c. p. c.
Risulta, ancora, infondato l'assunto dell'appellata secondo cui l'appello dell' dovrebbe essere considerato inammissibile ex art. 342 c. p. c. Parte_1
L ha, invero, rivolto specifiche censure alla sentenza impugnata. Diversa Parte_1
questione è quella della fondatezza, nel merito, dei rilievi che l'appellante ha mosso alla sentenza predetta.
5-Venendosi al merito della controversia, osserva, innanzitutto, la Corte che devono ritenersi infondate le censure che ha rivolto alla Parte_1
statuizione della sentenza gravata in ordine all'addebito della separazione.
L'appellante non ha, invero, correttamente percepito le ragioni che hanno condotto il
Giudice di prime cure ad addebitargli la sopravvenuta intollerabilità della convivenza con la moglie, avendo estrapolato singoli passaggi delle relazioni del Servizio Sociale,
avulsi dal complessivo contesto nel quale era inseriti, o generiche dichiarazioni di suoi conoscenti, per tentare una svalutazione del ruolo avuto dalla moglie nel ménage
familiare e offrire una immagine negativa di quest'ultima, presentata come persona che in qualche caso aveva usato violenza nei suoi confronti o nei confronti del figlio e,
comunque, disinteressata a quest'ultima.
Orbene, a prescindere dalla considerazione che il quadro della vita familiare prospettato dall' è rimasto privo di riscontri, deve affermarsi che, a differenza di Parte_1
quanto sostenuto dall'appellante, la decisione sull'addebito della separazione non discende dall'utilizzazione di dichiarazioni rese da agli operatori CP_1
del Servizio Sociale, ma dal clima creatosi in famiglia per la continua serie di denunce pag. 15/22 presentate da nei confronti della moglie, in un continuo Parte_1
crescendo negli anni 2017 e 2018 (vedi documentazione in atti), che hanno avviato accertamenti da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna,
della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, dei Servizi Sociali e delle Autorità Sanitarie, rimaste del tutto prive di positivo riscontri (a titolo meramente esemplificativo può sottolinearsi che ha accusato la Parte_1
moglie di assenze dall'abitazione durante le ore serali, pur non potendo non sapere che tali assenze erano dovuto allo svolgimento di turni lavorativi notturni, e di allontanarsi dalla casa familiare per lunghi periodi, anche se la si era limitata a recarsi in CP_1
Romania per qualche giorno per andare a trovare i componenti della propria famiglia di origine ivi residenti).
Appare evidente che la serie di denunce presentate dall'appellante ha ostacolato ogni possibilità di dialogo con la moglie, a causa del clima conflittuale venutosi a determinare, ed ha impedito qualsiasi collaborazione tra i coniugi nella determinazione dell'indirizzo della vita familiare, anche con riferimento alle scelte riguardanti il figlio minore, ivi comprese quelle più elementari concernenti la vita quotidiana, rendendo inevitabilmente intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In proposito, può ricordarsi che l' ha persino attivato il Centro di Salute Parte_1
Mentale, evidenziando problematiche psichiatriche della , e che, per contro, è CP_1
emerso che a quest'ultima è stato riscontrato solo uno stato d'ansia, riconducibile, come appare evidente, proprio al conflitto familiare all'epoca in atto (vedi documentazione in atti).
pag. 16/22 6-L'appello di è, invece, fondato con riferimento alla Parte_1
statuizione della sentenza impugnata con la quale è stato riconosciuto a CP_1
un assegno per il suo mantenimento a carico del marito.
[...]
Sul punto, occorre, infatti, sottolineare che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la relativa domanda dell'appellata, perché proposta, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni e, dunque, tardivamente.
7-L'appello di deve, ancora, essere accolto con Parte_1
riferimento alla regolamentazione della frequentazione del minore con i genitori.
Fermo restando che non si ravvisano ragioni perché trasferisca la Persona_1
residenza anagrafica presso il padre, come richiesto dall' , avuto riguardo Parte_1
alla circostanza che la scuola frequentata dal ragazzo, che ha raggiunto l'età di tredici anni, è ubicata più vicino alla casa della madre, va detto che, nel corso del giudizio di appello, è stato, di fatto, superato il regime di frequentazione del minore con i genitori stabilito dal Giudice di prime cure, posto che le parti, probabilmente per una attenuazione della conflittualità che aveva caratterizzato il loro rapporto, hanno attuato un regime di collocazione paritaria, come confermato da in Persona_1
occasione del suo ascolto.
che frequenta attualmente la terza media, con ottimi risultati Persona_1
scolastici, ha riferito che, durante il periodo scolastico, aveva soggiornato un giorno con la madre e un giorno con il padre e che, in estate, aveva trascorso una settimana con la prima ed una settimana con il secondo. Ha affermato di gradire detta organizzazione, in quanto la scuola è più vicina a casa della madre, mentre il padre lo aiuta nello svolgimento dei compiti assegnatigli dagli insegnanti. I suoi amici abitano nella zona pag. 17/22 dove è ubicata la casa del padre, avendoli conosciuti in un campetto di calcio situato nelle vicinanze. Quando la madre lavora di notte, rimane con la sorella, nata da una precedente relazione di , che ha ventidue anni. Quando la madre CP_1
non lavora trascorre molto tempo con quest'ultima. In estate, trascorre dei periodi di vacanza con la madre (unitamente al nuovo compagno di quest'ultima) e altri periodi con il padre in località diverse da quella di residenza.
Ritiene, quindi, la Corte che possa prevedersi una frequentazione paritetica del minore con i genitori, avuto riguardo all'età del minore, che si avvia a compiere quattordici anni e a frequentare la scuola superiore, e al buon funzionamento della regolamentazione in concreto attuata. Trattasi, infatti, di regolamentazione che risulta gradita al ragazzo e sulla quale pare che i genitori abbiano, di fatto, raggiunto un accordo.
In mancanza di accordo tra i genitori, potrà, comunque, farsi riferimento al regime di frequentazione paritetica suggerito dal CTU nominato in primo grado, che prevede che il minore rimanga una settimana con la madre nei giorni di lunedì, martedì, venerdì,
sabato e domenica e il mercoledì e il giovedì con il padre, e una settimana il lunedì, il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica con il padre e il mercoledì e il giovedì con la madre.
Va solo precisato che il minore trascorrerà, con ciascuno dei genitori, quattro settimane,
anche non consecutive, nel periodo estivo non scolastico, sette giorni nel periodo natalizio, alternando di anno in anno il Natale e il Capodanno, e tre giorni nel periodo pasquale, alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. I genitori concorderanno, entro il trenta aprile di ogni anno, le settimane che, durante il periodo estivo non scolastico, il minore trascorrerà con il padre e quelle che dovrà trascorrere pag. 18/22 con la madre. In caso di mancato accordo, la scelta spetterà alla madre negli anni pari e al padre negli anni dispari.
In ragione del mancato superamento della conflittualità esistente tra appellante ed appellata, dovranno, comunque, essere mantenuti fermi l'invito alle parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e la vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare per tre anni dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
8- Tenuto conto dei tempi paritetici di frequentazione del minore con i genitori e della sostanziale equivalenza tra i redditi mensili delle parti, come riportati nella sentenza impugnata, può disporsi che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento diretto del minore durante il tempo in cui lo avrà con sé.
Va solo precisato che le eventuali spese per la mensa scolastica dovranno essere ripartite in parti uguali tra l' e la e che l'appellante e la Parte_1 CP_1
appellata dovranno partecipare, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie relative al ragazzo, disciplinate secondo il Protocollo del 2017 in uso presso il Tribunale
di Bologna.
9- In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata inammissibile, perché tardiva, la domanda di mirante al CP_1
conseguimento di un assegno per il suo mantenimento, e va disposta, ferma restando la residenza anagrafica di presso l'abitazione della , la Persona_1 CP_1
frequentazione paritetica del minore con entrambi i genitori, secondo la regolamentazione in precedenza delineata (salvo diverso accordo delle parti),
prevedendosi che ciascuna delle parti provveda al mantenimento del figlio durante il tempo in cui lo avrà presso di sé, e che vadano ripartite tra i due genitori, in parti uguali,
pag. 19/22 le eventuali spese della mensa scolastica e le spese straordinarie relative al minore nella misura del 50% per ciascuno.
10- La riforma, anche se parziale, della impugnata sentenza impone al Giudice
dell'appello di provvedere alle spese di entrambi i gradi, sulla base dell'esito globale della lite.
Le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza di , devono CP_1
essere compensate per ½ e deve essere condannato, in Parte_1
ragione della sua prevalente soccombenza, essendogli stata addebitata la separazione per il clima conflittuale creato in ambito familiare con la serie di denunce nei confronti della moglie, che hanno, in concreto, dato causa alla controversia anche in ordine alla collocazione e al mantenimento del figlio, al rimborso, in favore dell'appellata, della parte rimanente, così liquidata, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, ai sensi del DM 147/2022:
-primo grado 3.808,00 Euro per compenso di avvocato (850,50 Euro per la fase di studio, 602,00 Euro per la fase introduttiva, 903,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria e 1.452,50 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato;
- appello 2.605,50 Euro per compenso di avvocato (1.029,00 per la fase di studio,
709,00 Euro per la fase introduttiva e 867,50 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
IL compenso per la fase decisionale del giudizio di appello è stato liquidato nella misura minima, tenuto conto della modesta attività difensiva svolta in tale fase.
pag. 20/22 La spesa della CTU espletata in primo grado e quella relativa all'ausiliario che ha assistito il Giudice nell'ascolto di così come liquidate con Persona_1
precedenti provvedimenti, vanno ripartite tra le parti nella misura del 50% per ciascuna,
trattandosi di spese nell'interesse del minore.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza n.1181/2023 del 26 aprile-31 maggio 2023
del Tribunale di Bologna:
- dichiara inammissibile, perché tardivamente proposta, la domanda di CP_1
mirante al conseguimento di assegno per il suo mantenimento;
[...]
- dispone che il minore , pur mantenendo la residenza anagrafica Persona_1
presso la madre, frequenti con tempi paritari entrambi i genitori, secondo il seguente schema, fatto salvo ogni diverso accordo tra il padre e la madre: Persona_1
rimarrà una settimana con la madre nei giorni di lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica e il mercoledì e il giovedì con il padre, e la settimana successiva il lunedì, il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica con il padre e il mercoledì e il giovedì con la madre;
il minore trascorrerà, con ciascuno dei genitori, quattro settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo non scolastico, sette giorni nel periodo natalizio,
alternando di anno in anno il Natale e il Capodanno, e tre giorni nel periodo pasquale,
alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; fa carico ai genitori di concordare entro il 30 aprile di ogni anno le settimane che, durante il periodo estivo non scolastico, il minore trascorrerà con il padre e quelle che dovrà trascorrere con la madre,
pag. 21/22 stabilendo che, in caso di mancato accordo, la scelta spetterà alla madre negli anni pari e al padre negli anni dispari;
-dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento diretto del figlio durante il tempo in cui lo terrà presso di sé, fermo restando che le eventuali spese per la mensa scolastica e quelle straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo del 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna, siano ripartite tra le parti nella misura del 50% per ciascuna;
- ferma, nel resto, l'impugnata sentenza, dichiara compensate per metà le spese di entrambi i gradi e condanna al rimborso, in favore di Parte_1
, della parte rimanente, liquidata, quanto al primo grado, in CP_1
3.808,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, e, quanto al presente grado, in
2.605,50 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
pone la spesa della CTU espletata in primo grado e quella dell'ausiliario che ha assistito il Giudice nell'ascolto del minore,
così come liquidate con precedenti provvedimenti, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 19
dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
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