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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2088/2023 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Maurizio Parte_1
Barrella, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
convenuta contumace, Controparte_1
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19 giugno 2023, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
esponendo di essere stato dipendente della in forza di un contratto a tempo Controparte_1
determinato avente decorrenza dal 1° maggio 2021 fino al 30 aprile 2023, inizialmente inquadrato come operaio di 5° livello del CCNL Commercio, distribuzione e servizi, e successivamente, a partire dal 1° febbraio 2023, come operaio di 4° livello CCNL cit.
Il ricorrente ha dedotto di aver espletato, sin dall'inizio del rapporto, mansioni riconducibili a quelle di operaio qualificato corrispondenti al 4° livello CCNL cit., precisando di essere stato inquadrato nel suddetto livello anche durante il rapporto con Ifras, ossia la società che prima di gestiva l'appalto di manutenzione del CP_1 Parte_2
in cui era impiegato.
[...]
Per tali ragioni, ritenendo di essere stato adibito a mansioni superiori rispetto a quelle contrattualmente previste nel periodo tra il 1° maggio 2021 e il 1° febbraio 2023, ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto a essere inquadrato al 4° livello del CCNL anche per tale periodo e, quindi, di condannare la al pagamento, per il Controparte_1
periodo maggio 2021 – gennaio 2023, dell'importo di euro 2.567,56 a titolo di differenze retributive sullo stipendio percepito, comprensivo di ratei di tredicesima e quattordicesima.
pagina 1 di 4 La non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del Controparte_1
ricorso introduttivo, ed è stata dichiarata contumace.
2. Parte ricorrente ha prodotto il contratto di lavoro stipulato con la convenuta in data 22 aprile
2021, la nota del 16 febbraio 2023 con la quale la datrice di lavoro gli ha comunicato il nuovo inquadramento nel 4° livello CCNL cit. con decorso dal 1° febbraio 2023 (docc. 2, 3 fascicolo del ricorrente) e le buste paga emesse dal datore di lavoro nel corso del rapporto (docc.
4-1 e 4-2 fascicolo del ricorrente).
E' stata così offerta la prova documentale del rapporto di lavoro a tempo determinato con applicazione del C.C.N.L. Commercio, distribuzione e servizi con decorrenza dal 1° maggio 2021 fino al 30 aprile 2023, e la prova del formale riconoscimento dell'inquadramento nel livello superiore con decorso dal 1° febbraio 2023.
2.1. Attraverso l'escussione dei testi (vd. audizione dei testi , Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 17 luglio 2024), tutti dichiaratisi colleghi di lavoro del ricorrente Testimone_3 alle dipendenze della società convenuta e di altre imprese che si sono succedute nell'affidamento di appalti di manutenzione presso il della è stato dimostrato che il Parte_2 Pt_2
ricorrente fosse adibito dalla datrice di lavoro alle attività di verniciatura e sistemazione di cartelli di segnaletica, alla messa in opera dei paletti per recinzioni, alla sistemazione dei sentieri anche con gradini, in pietra o in legno, alla costruzione e al rifacimento dei muretti in pietra, realizzando anche opere in muratura e occupandosi della pulizia dei sentieri.
Il teste ha dichiarato di aver lavorato con il ricorrente per circa 20 anni, di cui due Testimone_1
alle dipendenze della dal 2020 al 2023; ha precisato di aver collaborato con il Controparte_1
ricorrente anche alle dipendenze della Ifras, che richiedeva le stesse mansioni poi svolte in favore di Controparte_1
Il teste ha affermato di aver lavorato con il ricorrente fin dal 2000, alle dipendenze Testimone_2 di diverse imprese all'interno del;
ha riferito di non essere sicuro di aver Parte_2 lavorato per perché “l'affidamento a queste imprese è continuo e le imprese Controparte_1 cambiano continuamente anche se il lavoro è sempre lo stesso”.
Il teste qualificatosi come collega di lavoro del ricorrente dal 2013 al 2017 per Testimone_3
la ditta Ifras e in seguito per Cootep e Formula Ambiente, ha soggiunto che il ricorrente, oltre a svolgere le mansioni di cui sopra, si occupava anche delle potature degli alberi e di altri lavori di manutenzione.
Tutti e tre i testimoni hanno riferito che il ricorrente, durante il periodo di lavoro alle dipendenze della società convenuta, avesse svolto sempre le medesime mansioni, consistenti in: attività di pagina 2 di 4 verniciatura e sistemazione di cartelli di segnaletica, messa in opera dei paletti per recinzioni, sistemazione dei sentieri anche con gradini, in pietra o in legno, costruzione e rifacimento dei muretti in pietra, realizzazione di opere in muratura e gestione della pulizia dei sentieri.
2.2. Le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente si collocano su un piano differente rispetto a quelle esigibili da un operaio inquadrato al 5° livello secondo il CCNL Commercio, distribuzione e servizi.
Il 5° livello è riservato ai lavoratori che eseguono attività per le quali sono sufficienti normali conoscenze teoriche e adeguate capacità pratiche. Il 4° livello, invece, comprende lavoratori impiegati in mansioni che richiedono specifiche competenze tecniche e capacità tecnico-pratiche acquisite.
Nel caso di specie, le attività descritte, tra cui opere di muratura, pavimentazioni, costruzione e rifacimento di muretti, sistemazione di sentieri in pietra e legno, installazione di recinzioni, posa di cartelli segnaletici, verniciatura e gestione ordinaria dei percorsi, richiedono autonomia esecutiva, padronanza tecnica e consapevolezza nell'utilizzo dei materiali. Tali requisiti superano il profilo tipico del 5° livello e risultano coerenti con l'inquadramento nel 4°.
Tutti i testimoni escussi hanno confermato che il ricorrente ha sempre svolto tali attività in modo continuativo, anche durante il precedente rapporto di lavoro con la società Ifras, nell'ambito del quale risultava formalmente inquadrato nel 4° livello del medesimo CCNL.
Tale continuità operativa è stata mantenuta anche con la società convenuta, che ha provveduto a riconoscere formalmente l'inquadramento nel livello superiore con decorrenza 1° febbraio 2023
(vd. doc. 3 fascicolo del ricorrente).
È stato inoltre accertato che, a seguito del passaggio contrattuale dal 4° al 5° livello, avvenuto in data 16 febbraio 2023 con decorso dal 1° febbraio 2023, il ricorrente avesse continuato a svolgere inalteratamente le medesime mansioni già precedentemente assegnate. Ne deriva che il riconoscimento del livello superiore è avvenuto da parte dello stesso datore di lavoro in assenza di qualsivoglia mutamento nelle attività concretamente svolte.
Il ricorrente ha pertanto diritto al riconoscimento dell'inquadramento al 4° livello per l'intera durata del rapporto di lavoro con la cooperativa convenuta, in ragione della natura delle mansioni svolte, della continuità delle stesse anche rispetto al precedente impiego presso la Ifras, nonché del riconoscimento compiuto dalla medesima datrice di lavoro che, con decorso dal 1° febbraio 2023, ha formalizzato l'inquadramento al livello superiore senza alcuna variazione delle attività lavorative.
2.3. Per quantificare l'importo dovuto a titolo di maggior retribuzione derivante dal pagina 3 di 4 riconoscimento di un livello superiore, valga basarsi sui conteggi analitici riportati alle pagg. 3, 4 del ricorso introduttivo, redatti nel rispetto delle tabelle retributive periodicamente aggiornate del
CCNL Commercio, distribuzione e servizi.
Tenendo conto della retribuzione dovuta dal 1° maggio 2021 al 1° febbraio 2023 a un lavoratore inquadrato al 4° livello secondo il CCNL applicabile, al netto delle somme già corrisposte dal datore di lavoro, risulta un credito in favore del ricorrente pari a euro 2.567,56, a titolo di differenze retributive su mensilità ordinarie, tredicesima e quattordicesima per gli anni dal 2021 al
2023.
La convenuta deve essere dunque condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di euro 2.567,56, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dalla maturazione del credito fino all'integrale soddisfo.
3. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per materia e del valore della controversia, compreso tra euro 1.100,01 ed euro
5.200,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione, fin dall'introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
- dichiara il diritto di a essere inquadrato nel 4° livello del CCNL applicato al Parte_1
rapporto nel periodo compreso tra il 1° maggio 2021 e il 1° febbraio 2023 e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 2.567,56, Controparte_1
per i titoli esplicitati in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
- condanna la convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 1.314,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 2 aprile 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2088/2023 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Maurizio Parte_1
Barrella, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
convenuta contumace, Controparte_1
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19 giugno 2023, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
esponendo di essere stato dipendente della in forza di un contratto a tempo Controparte_1
determinato avente decorrenza dal 1° maggio 2021 fino al 30 aprile 2023, inizialmente inquadrato come operaio di 5° livello del CCNL Commercio, distribuzione e servizi, e successivamente, a partire dal 1° febbraio 2023, come operaio di 4° livello CCNL cit.
Il ricorrente ha dedotto di aver espletato, sin dall'inizio del rapporto, mansioni riconducibili a quelle di operaio qualificato corrispondenti al 4° livello CCNL cit., precisando di essere stato inquadrato nel suddetto livello anche durante il rapporto con Ifras, ossia la società che prima di gestiva l'appalto di manutenzione del CP_1 Parte_2
in cui era impiegato.
[...]
Per tali ragioni, ritenendo di essere stato adibito a mansioni superiori rispetto a quelle contrattualmente previste nel periodo tra il 1° maggio 2021 e il 1° febbraio 2023, ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto a essere inquadrato al 4° livello del CCNL anche per tale periodo e, quindi, di condannare la al pagamento, per il Controparte_1
periodo maggio 2021 – gennaio 2023, dell'importo di euro 2.567,56 a titolo di differenze retributive sullo stipendio percepito, comprensivo di ratei di tredicesima e quattordicesima.
pagina 1 di 4 La non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del Controparte_1
ricorso introduttivo, ed è stata dichiarata contumace.
2. Parte ricorrente ha prodotto il contratto di lavoro stipulato con la convenuta in data 22 aprile
2021, la nota del 16 febbraio 2023 con la quale la datrice di lavoro gli ha comunicato il nuovo inquadramento nel 4° livello CCNL cit. con decorso dal 1° febbraio 2023 (docc. 2, 3 fascicolo del ricorrente) e le buste paga emesse dal datore di lavoro nel corso del rapporto (docc.
4-1 e 4-2 fascicolo del ricorrente).
E' stata così offerta la prova documentale del rapporto di lavoro a tempo determinato con applicazione del C.C.N.L. Commercio, distribuzione e servizi con decorrenza dal 1° maggio 2021 fino al 30 aprile 2023, e la prova del formale riconoscimento dell'inquadramento nel livello superiore con decorso dal 1° febbraio 2023.
2.1. Attraverso l'escussione dei testi (vd. audizione dei testi , Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 17 luglio 2024), tutti dichiaratisi colleghi di lavoro del ricorrente Testimone_3 alle dipendenze della società convenuta e di altre imprese che si sono succedute nell'affidamento di appalti di manutenzione presso il della è stato dimostrato che il Parte_2 Pt_2
ricorrente fosse adibito dalla datrice di lavoro alle attività di verniciatura e sistemazione di cartelli di segnaletica, alla messa in opera dei paletti per recinzioni, alla sistemazione dei sentieri anche con gradini, in pietra o in legno, alla costruzione e al rifacimento dei muretti in pietra, realizzando anche opere in muratura e occupandosi della pulizia dei sentieri.
Il teste ha dichiarato di aver lavorato con il ricorrente per circa 20 anni, di cui due Testimone_1
alle dipendenze della dal 2020 al 2023; ha precisato di aver collaborato con il Controparte_1
ricorrente anche alle dipendenze della Ifras, che richiedeva le stesse mansioni poi svolte in favore di Controparte_1
Il teste ha affermato di aver lavorato con il ricorrente fin dal 2000, alle dipendenze Testimone_2 di diverse imprese all'interno del;
ha riferito di non essere sicuro di aver Parte_2 lavorato per perché “l'affidamento a queste imprese è continuo e le imprese Controparte_1 cambiano continuamente anche se il lavoro è sempre lo stesso”.
Il teste qualificatosi come collega di lavoro del ricorrente dal 2013 al 2017 per Testimone_3
la ditta Ifras e in seguito per Cootep e Formula Ambiente, ha soggiunto che il ricorrente, oltre a svolgere le mansioni di cui sopra, si occupava anche delle potature degli alberi e di altri lavori di manutenzione.
Tutti e tre i testimoni hanno riferito che il ricorrente, durante il periodo di lavoro alle dipendenze della società convenuta, avesse svolto sempre le medesime mansioni, consistenti in: attività di pagina 2 di 4 verniciatura e sistemazione di cartelli di segnaletica, messa in opera dei paletti per recinzioni, sistemazione dei sentieri anche con gradini, in pietra o in legno, costruzione e rifacimento dei muretti in pietra, realizzazione di opere in muratura e gestione della pulizia dei sentieri.
2.2. Le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente si collocano su un piano differente rispetto a quelle esigibili da un operaio inquadrato al 5° livello secondo il CCNL Commercio, distribuzione e servizi.
Il 5° livello è riservato ai lavoratori che eseguono attività per le quali sono sufficienti normali conoscenze teoriche e adeguate capacità pratiche. Il 4° livello, invece, comprende lavoratori impiegati in mansioni che richiedono specifiche competenze tecniche e capacità tecnico-pratiche acquisite.
Nel caso di specie, le attività descritte, tra cui opere di muratura, pavimentazioni, costruzione e rifacimento di muretti, sistemazione di sentieri in pietra e legno, installazione di recinzioni, posa di cartelli segnaletici, verniciatura e gestione ordinaria dei percorsi, richiedono autonomia esecutiva, padronanza tecnica e consapevolezza nell'utilizzo dei materiali. Tali requisiti superano il profilo tipico del 5° livello e risultano coerenti con l'inquadramento nel 4°.
Tutti i testimoni escussi hanno confermato che il ricorrente ha sempre svolto tali attività in modo continuativo, anche durante il precedente rapporto di lavoro con la società Ifras, nell'ambito del quale risultava formalmente inquadrato nel 4° livello del medesimo CCNL.
Tale continuità operativa è stata mantenuta anche con la società convenuta, che ha provveduto a riconoscere formalmente l'inquadramento nel livello superiore con decorrenza 1° febbraio 2023
(vd. doc. 3 fascicolo del ricorrente).
È stato inoltre accertato che, a seguito del passaggio contrattuale dal 4° al 5° livello, avvenuto in data 16 febbraio 2023 con decorso dal 1° febbraio 2023, il ricorrente avesse continuato a svolgere inalteratamente le medesime mansioni già precedentemente assegnate. Ne deriva che il riconoscimento del livello superiore è avvenuto da parte dello stesso datore di lavoro in assenza di qualsivoglia mutamento nelle attività concretamente svolte.
Il ricorrente ha pertanto diritto al riconoscimento dell'inquadramento al 4° livello per l'intera durata del rapporto di lavoro con la cooperativa convenuta, in ragione della natura delle mansioni svolte, della continuità delle stesse anche rispetto al precedente impiego presso la Ifras, nonché del riconoscimento compiuto dalla medesima datrice di lavoro che, con decorso dal 1° febbraio 2023, ha formalizzato l'inquadramento al livello superiore senza alcuna variazione delle attività lavorative.
2.3. Per quantificare l'importo dovuto a titolo di maggior retribuzione derivante dal pagina 3 di 4 riconoscimento di un livello superiore, valga basarsi sui conteggi analitici riportati alle pagg. 3, 4 del ricorso introduttivo, redatti nel rispetto delle tabelle retributive periodicamente aggiornate del
CCNL Commercio, distribuzione e servizi.
Tenendo conto della retribuzione dovuta dal 1° maggio 2021 al 1° febbraio 2023 a un lavoratore inquadrato al 4° livello secondo il CCNL applicabile, al netto delle somme già corrisposte dal datore di lavoro, risulta un credito in favore del ricorrente pari a euro 2.567,56, a titolo di differenze retributive su mensilità ordinarie, tredicesima e quattordicesima per gli anni dal 2021 al
2023.
La convenuta deve essere dunque condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di euro 2.567,56, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dalla maturazione del credito fino all'integrale soddisfo.
3. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per materia e del valore della controversia, compreso tra euro 1.100,01 ed euro
5.200,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione, fin dall'introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
- dichiara il diritto di a essere inquadrato nel 4° livello del CCNL applicato al Parte_1
rapporto nel periodo compreso tra il 1° maggio 2021 e il 1° febbraio 2023 e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 2.567,56, Controparte_1
per i titoli esplicitati in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
- condanna la convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 1.314,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 2 aprile 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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