Sentenza breve 30 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 30/04/2021, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/04/2021
N. 00558/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2021, proposto da
Società Agricola OT Energia A R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosalba Genovese, Patrizia Menanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A. - Invitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fuda, Fabio Todarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari:
a) della comunicazione dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. inviata l'11 gennaio 2021 a mezzo pec con la quale è stata comunicata la non ammissione della domanda della ricorrente di accesso all'accordo di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni;
b) della nota prot. n. 0087241 notificata a mezzo pec il 16.06.2020, avente ad oggetto “Accordo di Sviluppo “Biogas Refinery” (Prot. CDS_000776) – Comunicazione esito negativo”;
c) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A. - Invitalia e di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso depositato in data 22.3.2021, la società OT Energia srl, società operante nel settore della produzione di biocarburanti avanzati, ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, la nota dell’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. (Invitalia) inviata l’11.1.2021, con la quale è stata comunicata la non ammissione della domanda di accesso all’Accordo di Sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni, nonché la precedente comunicazione del 16.06.2020, avente ad oggetto “Accordo di Sviluppo “Biogas Refinery” (Prot. CDS_000776) – Comunicazione esito negativo”.
La ricorrente, in punto di fatto, ha premesso:
-di aver presentato, unitamente ad altri operatori economici e all’Università degli Studi di Verona, domanda al Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite di Invitalia, per accedere alla procedura di concessione delle agevolazioni di cui al D.M. 9 dicembre 2014, per la realizzazione del Programma di Sviluppo Industriale descritto nella Proposta di Contratto di Sviluppo allegata alla stessa domanda, per un importo complessivo previsto pari ad euro 66.323.352,00;
-che la domanda veniva inoltrata, con il caricamento dei documenti utili sulla piattaforma informatica Invitalia, in data 28.02.2020, ricevendo l’assegnazione del numero di protocollo CDS000776 e che con pec del 09.03.2020 l’istanza di Accordo di Sviluppo ( fast track ) veniva quindi inoltrata ad Invitalia;
-che con successiva pec del 16.06.2020, prot. n. 0087241, Invitalia comunicava l’esito negativo della richiesta di Accordo di Sviluppo rubricata al n. CDS000776, in quanto non sarebbe stato possibile esprimere un giudizio positivo in merito alla sostenibilità finanziaria del programma per le ragioni ivi specificatamente indicate, evidenziando che l’istanza di Contratto di Sviluppo presentata dalla proponente sarebbe stata istruita secondo l’ordine cronologico di presentazione;
-con pec del 04.01.2021, le proponenti producevano, in relazione alla suddetta comunicazione, osservazioni e documenti, inoltrati sia ad Invitalia che al MiSE, con i quali, da un lato, facevano presente che i rilievi mossi attenevano alla fase istruttoria e non alla fase dell’ammissione alla procedura accelerata di cui all’art. 9 bis D.M. 9.12.2014 (che richiederebbe solo la sussistenza di un progetto con costi e spese di importo complessivo superiore a 50 milioni di euro e la rilevanza strategica del progetto in relazione al contesto territoriale da valutare avendo riguardo all’impatto occupazionale, oppure alla capacità di attrazione degli investimenti esteri, oppure alla coerenza degli investimenti con il piano nazionale Industria 4.0); dall’altro, depositavano la documentazione diretta a smentire i rilievi mossi dall’Amministrazione e a dimostrare il possesso della documentazione idonea a far accettare il proposto contratto di sviluppo;
-con pec dell’11.01.2021, Invitalia replicava che, nelle procedure di Accordi di Sviluppo soggette al percorso c.d. di fast track , la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità nonché la completezza della documentazione presentata devono sussistere sin dal momento di presentazione dell’istanza e dichiarava, quindi, l’esito negativo dell’istanza di Accordo di Sviluppo, precisando che ogni ulteriore documentazione sarebbe stata oggetto di valutazione in sede di riattivazione della domanda di Contratto di Sviluppo nell’ordine cronologico di presentazione.
Tanto premesso, la ricorrente ha lamentato i seguenti vizi: “ I- Violazione artt. 9 e 9-bis D.M. 9.12.2014; eccesso di potere sotto i diversi profili del travisamento dei fatti, della carenza di istruttoria, del difetto dei presupposti, illogicità ed arbitrarietà; II- Ulteriore violazione dell’art 9 DM 9.12.2014. Violazione dell’art 10 bis l n. 241/90 e, in generale, delle disposizioni in tema di partecipazione al procedimento ”.
Si è costituito in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, al quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio anche l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. – Invitalia, la quale ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività, considerato che sarebbe il provvedimento del 16.6.2020 ad avere contenuto di “esito negativo” del procedimento, laddove la successiva nota dell’11.1.2021 sarebbe un semplice riscontro alle osservazioni presentate dalla parte ricorrente; nel merito, ha rilevato l’infondatezza delle censure, chiedendone il rigetto.
Alla Camera di Consiglio del 14 aprile 2021, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata, stante la fondatezza dell’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla difesa di Invitalia.
Invero, la comunicazione del 16.6.2020 costituisce, a tutti gli effetti, provvedimento lesivo della posizione giuridico-soggettiva vantata dalla parte ricorrente, integrando il rigetto della domanda di ammissione alla procedura di Accordo di Sviluppo ex art. 9 bis D.M. 9.12.2014 (percorso fast track ).
Con tale provvedimento, avente ad oggetto “ Accordo di Sviluppo Biogas Refinery (prot. CDS _000776) – Comunicazione sito negativo ”, l’Amministrazione procedente ha reso noto alla ricorrente che, in relazione alla richiesta di Accordo di Sviluppo relativa al CDS 000776, “ dall’esito delle valutazioni effettuate è emerso che non sussistono le condizioni per l’accesso alla procedura di Accordo di Sviluppo per le motivazioni che seguono…. ”; dopo la esplicitazioni della regioni poste a base dell’esito negativo della verifica in ordine alle condizioni per l’accesso alla detta procedura, l’Amministrazione ha chiarito che “ In considerazione dell’esito negativo delle valutazioni in ordine all’istanza di Accordo di Sviluppo, la domanda di Contratto di Sviluppo CDS000776 sarà istruita nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione ”.
Appare, dunque, evidente che il provvedimento in questione ha determinato un arresto procedimentale in relazione al c.d. percorso “ fast track ” (accesso alla procedura degli Accordi di Sviluppo ai sensi dell’art. 9 bis del D.M. 9.12.2014), determinando la lesione lamentata dalla parte ricorrente.
Pertanto, il suddetto provvedimento, trasmesso via pec in data 16.6.2020, avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato, risultando l’impugnazione in questa sede all’evidenza tardiva e, quindi, irricevibile.
Diversamente, la nota dell’11.1.2021 costituisce una mera replica alle documentate osservazioni presentate dalla ricorrente solo in data 4.1.2021 e con essa Invitalia si è limitata a ribadire che l’accesso alla procedura degli “Accordi di Sviluppo”, prevedendo un percorso di “ fast track ”, richiede la sussistenza, sin dal momento della presentazione dell’istanza, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal DM 9.12.2014, ribadendo che “ Tali condizioni, come dettagliato nella citata Nostra del 16.06.2020, non sono state integralmente soddisfatte ”.
La comunicazione dell’11.1.2021 ha, dunque, valore di atto meramente confermativo di una determinazione assunta in precedenza dall’Amministrazione e non è, quindi, idonea a riaprire i termini di impugnazione.
In conclusione, l’impugnazione della comunicazione Invitalia del 16.6.2020 è irricevibile per tardività, mentre l’impugnazione della nota del’11.1.2021 risulta, di conseguenza, inammissibile.
Le spese di causa possono essere interamente compensate tra le parti, stante la pronuncia in rito
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO