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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4910 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice
dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 3.4.25, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16789 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(CF: ) residente in Parte_1 C.F._1
Pomigliano d'Arco, in Via Giacomo Rossini n. 19 ed elettivamente domiciliata in Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Paganini n. 4 presso lo studio dell'avv.to Antonietta Sodano, CF , C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce del ricorso per decreto ingiuntivo.
sentenza proc. n. 16789/24 r.g. pag. 1 OPPONENTE
E
(C.F. e P.I.: rapp.ta e difesa dell'Avv. Parte_2 P.IVA_1
Giuseppe Di Marino ( ) in virtù di procura alle C.F._3
liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e con lui elett.te dom.ta presso il suo studio sito in Giugliano in Campania (Na), alla Via Lago
Patria nr. 7.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €
36.416 a titolo di corrispettivo per la fornitura di caffè e penale contrattuale in qualità di fideiussore.
L'opponente ha dedotto che:
vi è difetto di legittimazione passiva non avendo l'opponente sottoscritto il contratto de quo;
non vi è prova del credito vantato;
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto, con vittoria di spese ed attribuzione.
L'opposta ha dedotto che:
in persona del suo legale rapp. te p.t.Sig. Controparte_1
che si obbligava in solido con la predetta Parte_1
sentenza proc. n. 16789/24 r.g. pag. 2 società, aveva a sottoscrivere in data 27/07/2022 con la società
opposta un contratto promozionale di somministrazione della durata di mesi 60 con obbligo per la somministrata di acquistare dalla società
opposta nell'arco di questo periodo Kg.
4.260 di caffé di qualità
“Arabica Top Selection” al quantitativo minimo di 71 kg. al mese, contratto che prevede all'art. 8 che: “in caso di inadempimento da parte della Soc. … degli obblighi assunti ... sarà in Controparte_1
esclusiva facoltà della recedere dal presente accordo Parte_2
con semplice avviso da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., e richiedere ed ottenere immediatamente, la restituzione dell'intera somma innanzi corrisposta come “premio contratto”, senza interessi o maggiorazione alcuna, nonché un indennizzo per mancato utile fissato forfettariamente a € 3,00 per ciascun kg. mancante sino al raggiungimento del quantitativo previsto”;
forniva caffè per complessivi € 6.925 che non venivano pagati;
pertanto la società opposta, a mezzo p.e.c. inviata in data 06/12/2023,
recedeva dal contratto;
alla data risultavano consumati consumati solo kg.
1.359 di caffè;
restavano da consumare altri kg.
2.901 e, applicando la penale prevista dal contratto da € 3,00 al Kg si raggiungeva un totale di € 8.703,00 di indennizzo;
quale “premio contratto” la aveva poi versato alla Parte_3
società la somma di € 20.788,80; Controparte_1
sentenza proc. n. 16789/24 r.g. pag. 3 in totale risultava dovuta la somma di € 36.416,80 oltre interessi al tasso commerciale;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese ed attribuzione.
Tanto premesso si osserva che la fornitura del caffè risulta dalle fatture accompagnatorie sottoscritte per ricezione.
E' stato prodotto il contrato di somministrazione sottoscritto dal anche quale fideiussore della società. Pt_1
Non è contestato il versamento del contributo di sponsorizzazione.
Il reiterato inadempimento dell'obbligo di pagare le forniture di caffè legittima la risoluzione del contratto.
Tanto consente l'applicazione della penale contrattuale, che risulta equa in quanto commisurata al mancato utile conseguito.
Va, altresì, restituito il contributo di sponsorizzazione il cui versamento, a fronte del totale inadempimento delle pattuizioni contrattuali, non è più causalmente giustificato.
L'opposizione, pertanto, va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione, ai minimi stante il carattere seriale del giudizio.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art.
sentenza proc. n. 16789/24 r.g. pag. 4 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 2873/24 proposta da nei confronti di Parte_1
con atto di citazione notificato il 13.7.24, così provvede: Parte_2
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.809 per onorario oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'Avv. Giuseppe Di Marino.
Così deciso in Napoli il 19.5.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 16789/24 r.g. pag. 5