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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/02/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1098/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1098/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CERRETTI Parte_1 P.IVA_1
MATTEO,
APPELLANTE contro
C.F. con l'Avv. Nazario De Luca;
Controparte_1 C.F._1
(già ), C.F. - P. Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
IVA , con l'Avv. Silvia Santi;
P.IVA_3
C.F. , con l'Avv. Flavio Maria Controparte_4 C.F._2
Marziano;
ed EREDI DEL RAG. contumaci CP_5 Persona_1
APPELLATI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La difesa appellante con atto depositato il 17 febbraio 2025 ha dichiarato di avere rinunciato all'appello, in seguito al raggiungimento di accordi con le controparti interessate;
ha depositato sia la rinuncia all'appello, a spese compensate, notificata alle controparti costituite, che gli atti di accettazione della rinuncia, formalmente espressi e comunicati a mezzo Pec alla difesa rinunciante dalle parti costituite;
pagina 1 di 2 ha quindi chiesto alla Corte di dichiarare la estinzione del giudizio, ex art.306.
La Corte,
• verificato che la rinuncia, a spese compensate, è stata espressa da difensore munito dei necessari poteri;
• che è stata accettata dall'avv.Santi, pure munita dei necessari poteri, per Controparte_2
e personalmente dalle parti
[...] Controparte_1 Controparte_4
• che non vi sono altre parti costituite che abbiano interesse ad esprimere la rinuncia, cosicchè deve solo dichiararsi la estinzione del giudizio, ex art.306 cpc.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA estinto il giudizio in grado di appello, e ne compensa le spese.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 28 febbraio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1098/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CERRETTI Parte_1 P.IVA_1
MATTEO,
APPELLANTE contro
C.F. con l'Avv. Nazario De Luca;
Controparte_1 C.F._1
(già ), C.F. - P. Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
IVA , con l'Avv. Silvia Santi;
P.IVA_3
C.F. , con l'Avv. Flavio Maria Controparte_4 C.F._2
Marziano;
ed EREDI DEL RAG. contumaci CP_5 Persona_1
APPELLATI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La difesa appellante con atto depositato il 17 febbraio 2025 ha dichiarato di avere rinunciato all'appello, in seguito al raggiungimento di accordi con le controparti interessate;
ha depositato sia la rinuncia all'appello, a spese compensate, notificata alle controparti costituite, che gli atti di accettazione della rinuncia, formalmente espressi e comunicati a mezzo Pec alla difesa rinunciante dalle parti costituite;
pagina 1 di 2 ha quindi chiesto alla Corte di dichiarare la estinzione del giudizio, ex art.306.
La Corte,
• verificato che la rinuncia, a spese compensate, è stata espressa da difensore munito dei necessari poteri;
• che è stata accettata dall'avv.Santi, pure munita dei necessari poteri, per Controparte_2
e personalmente dalle parti
[...] Controparte_1 Controparte_4
• che non vi sono altre parti costituite che abbiano interesse ad esprimere la rinuncia, cosicchè deve solo dichiararsi la estinzione del giudizio, ex art.306 cpc.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA estinto il giudizio in grado di appello, e ne compensa le spese.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 28 febbraio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 2 di 2