CA
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2149/2019
All'udienza collegiale del giorno 09/04/2025 ore 10:05
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BARTOLETTI VALENTINA presente
Appellato/i
CP_1
Avv. NAPOLITANO LUCIA avv Armati in sost
CP_2
Avv. COLOSIMO SILVIA FRANCESCA avv Megna in sost.
Controparte_3
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 09 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2149 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bartoletti Parte_1 C.F._1
(C.F.: – PEC ) ed elettivamente C.F._2 Email_1
domiciliato presso il suo studio in Roma (00136), via Pietro De Cristofaro 40, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
C.F. - P.IVA ), con sede in Nola (NA), via Alcide De Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Gasperi 93, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia
Napolitano, (C.F.: – PEC ed C.F._3 Email_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Somma Vesuviana (NA), via Monte n. 50/A, giusta procura in atti
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE -
e pagina 2 di 10 (C.F. – P. IVA ) con sede in Roma, via dell'Oceano Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4
Indiano 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia
Francesca Colosimo (C.F.: ) PEC C.F._4
) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_3
Roma via Isonzo 21/D, giusta procura in atti
- APPELLATA -
e
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5
- APPELLATO CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. - Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 19/03/2019, ha Parte_1
convenuto in giudizio la la e per la riforma della Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 3911/2019, pubblicata in data 20/02/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 70552/2013, promosso dall'odierno appellante nei confronti del e della e, successivamente all'autorizzazione ottenuta dal giudice CP_3 Controparte_5 all'udienza di prima comparizione, nei confronti della terza chiamata Controparte_1
§ 2. - I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, , n.q. di gestore del distributore “Staroil” e la Q8 Quasar Controparte_3
S.p.A., al fine di sentire accogliere le conclusioni rassegnate nel proprio libello introduttivo.
Rappresentava l'attore che: il giorno 12 luglio 2013 accompagnato dal sig. , effettuava Controparte_6 rifornimento di carburante presso il distributore “Staroil” sito in via Prenestina Nuova n. 7400 zona
Gallicano (RM) e che, subito dopo aver effettuato tale rifornimento, la propria autovettura Mercedes
ML tg. DL058FH si arrestava nell'area antistante il distributore;
l'attore provvedeva a denunciare immediatamente l'accaduto al dipendente del distributore che aveva appena effettuato il rifornimento tale sig. e portare l'autovettura al vicino meccanico distante circa 50 metri;
a seguito Per_1 dell'avaria al motore si rendeva necessario il ricovero della stessa autovettura presso l'Officina
Mercedes “Starmotors s.r.l.” sita in Roma alla via Tuscolana 239 dove appuravano che tale danno, all'impianto di alimentazione della sua auto, era stato causato dalla pessima qualità del carburante del quale veniva prelevato un campione per eventualmente esaminarlo;
per la riparazione di tale danno la
Starmotors srl emetteva fattura nr. 011171/13 del 01 agosto 2013 di euro 8.569,01. Si costituivano le pagina 3 di 10 convenute per contestare in toto l'assunto attoreo denegando ogni responsabilità e sollevando eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di decadenza ex art. 1495 c.c. All'esito dell'esame della difesa del convenuto , l'attore chiedeva ed otteneva di essere autorizzato alla chiamata in Controparte_3 causa della società in quanto proprietaria dell'impianto di distribuzione in questione. Controparte_1
All'udienza del 10.07.2014 si costituiva la terza chiamata in causa, impugnando e contestando le avverse difese eccependo la carenza di legittimazione passiva avendo affidato la gestione dello stesso impianto al sig. , richiamando il contratto di comodato del 04.05.2012 n. 4389, serie Controparte_3
3N depositato in atti dallo stesso convento Lombardi. Riassegnata quindi la causa a questo Giudicante, giusto provvedimento del Presidente di sezione, la stessa veniva istruita con l'espletamento delle prove testimoniali e con l'interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c. del solo attore, considerato che i l.r.p.t. delle società convenute hanno ritenuto di non comparire all'udienza all'uopo fissata senza addurre alcuna giustificazione;
quindi acquisita agli atti di causa la documentazione della “Idea S.r.l.” la cui produzione veniva disposta ex art. 210 c.p.c., all'udienza del 09.02.2018 sulle contrapposte conclusioni rassegnate dalle parti, il Tribunale tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con l'impugnata sentenza ha così deciso: “a) rigetta la domanda attrice;
b) compensa interamente tra tutte le parti le spese legali del presente giudizio.”
§ 4. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare gli appellanti, in solido, al risarcimento del danno in favore di nella misura di euro 8.569,01 oltre interessi o nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Parte_1
Vinte le spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si chiede: - ammissione della fattura quietanzata rilasciata dalla Starmotors Srl, portante il nr. 2232/2013 di euro 8.569,01;- prova testimoniale sul seguente capitolo: “Vero che il sig. ha corrisposto l'importo di euro Parte_1
8.569,01 a fronte della fattura nr. 2232/2013 per i lavori eseguiti sull'autoveicolo tipo Mercedes tg DL
058 FH”Si indica a teste il legale rappresentante della Starmotors Srl, con sede in Roma, via Tuscolana,
239.”
§ 5. - L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
03/7/2019, ha spiegato appello incidentale condizionato e ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni :” 1) In via preliminare, stante la palese infondatezza del gravame proposto, dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 Bis c.p.c., l'appello proposto dal Sig. per le ragioni indicate in atto;
2) In via principale e nel merito rigettare il gravame Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n.
pagina 4 di 10 3911/2019 RG: 70552/2013; 3) In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello venga dichiarato ammissibile e/o procedibile e fondato, accogliere l'appello incidentale condizionato per le ragioni esposte e rigettare comunque la domanda di risarcimento danni proposta da Parte_1
nei confronti della comparente perché infondata e non provata;
4) Ancora in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal condannare la Pt_1
società Q/8 (fornitrice) e/o il Sig. (gestore) al pagamento di quanto dovuto a titolo di Controparte_3
risarcimento per le ragioni di cui sopra;
5) Condannare il Sig. al pagamento delle spese Parte_1
diritti e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. In Via Istruttoria: Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate nell'atto di citazione in appello poiché inammissibili e/o tardive;
ad ogni modo nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste istruttorie di parte appellante si chiede essere ammessi alla prova diretta e contraria sugli stessi capi e testi indicati ex adverso.”
§ 6. - Si è costituita in data 02/7/2019 l'appellata con comparsa di risposta con Controparte_4
appello incidentale nella quale ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “ 1. Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2. Parte_1
Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato e non provato in fatto ed in diritto in merito alla prova certa del nesso causale. 3 riformare parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui non riconosce l'intervenuta decadenza ex art. 132 T.U. del consumo nei confronti della nel CP_4
denunciare il presunto evento danno alla tessa, altresì nella parte in cui non ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della e la conseguente estromissione della stessa dal giudizio ed CP_4 infine nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e per l'effetto condannare l'appellante alle spese del primo e del secondo grado del giudizio.”
In data 17/7/2019 la stessa ha prodotto istanza di rinuncia all'appello incidentale, CP_4
avente ad oggetto il capo n. 3 delle conclusioni precisate nel primo scritto difensivo prodotto nel presente grado di giudizio.
§ 7. - All'udienza del 10/09/2019 è stata dichiarata la contumacia di e la Controparte_3
Corte si è riservata al merito la valutazione sulle istanze istruttorie. In data 19/7/2021 per l'appellante si è costituito il nuovo difensore, avv. Valentina Bartoletti in sostituzione dell'avv. Caligiuri, Pt_1
deceduto.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — In via preliminare, la Corte disattende l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c, in quanto la trattazione nel Controparte_1
pagina 5 di 10 merito dell'appello esclude la fondatezza dell'eccezione in questione.
§ 10 — Sempre in via preliminare si rileva che l'appellante ha chiesto in via istruttoria l'ammissione della fattura quietanzata rilasciata dalla Starmotors Srl, portante il nr. 2232/2013 di €
8.569,01, nonché della prova testimoniale articolata in un unico capitolo avente ad oggetto il pagamento della medesima fattura.
Entrambi i mezzi di prova non risultano esser stati proposti nel primo grado del giudizio e a sostegno della loro ammissibilità, ha posto argomentazioni afferenti alla prova nuova Pt_1
indispensabile ex art. 345 c.p.c. comma 3°.
Tuttavia, la valutazione della indispensabilità in questione è da riferirsi al regime processuale non applicabile ratione temporis alla fattispecie in quanto non più vigente per effetto della novella dell'art. 345 c.p.c. intervenuta nel 2012 (D.L. n. 83 del 2012, convertito nella Legge n. 134/2012), che ha circoscritto la possibilità dell'ammissione dei nuovi mezzi di prova e della produzione di nuovi documenti al caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nulla avendo dedotto l'appellante in relazione ad eventuali impedimenti alla esibizione della quietanza del pagamento della fattura emessa dalla Stamotors srl, o alla proposizione della prova testimoniale articolata nel presente grado del giudizio, la Corte, rigetta le istanze istruttorie.
§ 11. —L'atto di appello principale si incentra su un unico motivo di gravame avente ad oggetto la violazione del principio di disponibilità delle prove ex art 115 c.p.c. che il giudice di prime cure avrebbe disatteso con riferimento alla prova del quantum del danno. Il rubrica così tale motivo: Pt_1
“La sentenza impugnata non considera la normativa di cui all'art. 115 c.p.c. in materia di disponibilità delle prove che prevede che il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti…nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
In particolare, l'appellante contesta la decisione impugnata nel punto della motivazione che si legge nella pag. 6 della sentenza: “Tuttavia, in punto quantum, l'attore ha prodotto in atti la sola fattura redatta dalla “Starmotors srl” che seppure precisa sulla determinazione dell'entità del danno, non è sufficiente da sola a provare gli esborsi effettuati dall'attore per la riparazione del danno (art.
2697 c.c.). A maggior ragione se, come nel caso di specie, la fattura sia sprovvista di quietanza di pagamento e le parti convenute hanno contestato l'esistenza del fatto principale ovvero il nesso eziologico, per cui spettava allo stesso attore provare l'effettivo esborso per la riparazione del danno, non rilevando la specifica non contestazione sul quantum di parte avversa.”
Lamenta nello specifico il che, non avendo le parti convenute contestato il pagamento Pt_1 della fattura emessa dalla “Starmotors”, officina riparatrice del veicolo Mercedes e prodotta con l'atto pagina 6 di 10 introduttivo del giudizio, il Tribunale abbia fatto un errato uso del potere attribuitogli dall'art. 115
c.p.c. di ritenere provati, accanto ai fatti notori, anche quelli che non sono stati specificamente contestati dalla controparte. A dire dell'appellante, il giudice di prime cure, sebbene abbia ritenuto accertato il fatto dedotto dall'attore nonché il nesso causale tra fatto ed evento e cioè tra il rifornimento carburante impuro erogato dal gestore della stazione di servizio nella vettura dell'attore e il danno all'impianto di alimentazione della Mercedes in questione, avrebbe ingiustamente ritenuto non dimostrato il danno costituito dal pagamento della fattura per la riparazione di euro 8.569,01 in mancanza della quietanza e dell'allegazione di una contabile di avvenuto esborso, sebbene la circostanza non sia stata specificamente contestata dai convenuti.
§ 12. — Il motivo non ha pregio.
La motivazione esposta sul punto dal Tribunale risulta congrua e correttamente fondata.
Non è oggetto di impugnazione la circostanza che l'attore abbia allegato in primo grado la fattura relativa alla riparazione dell'impianto di alimentazione della propria autovettura sprovvista di quietanza di pagamento e, pertanto, in difetto di offerta in primo grado di altre prove sul punto, non emerge alcuna dimostrazione che abbia subito un effettivo danno patrimoniale quale conseguenza del Pt_1
guasto meccanico provocato dal carburante impuro immesso nel serbatoio dell'auto.
In merito alla suddetta produzione documentale il giudice di prime cure ha così esattamente precisato: “Al riguardo è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla e se non è accompagnata da una quietanza o da accettazione (cfr. Cassazione civile, sez. VI, sentenza
12/02/2018 n° 3293; Cass. 20/7/2015 n. 15176; Cass., 19/7/2011 n. 15832 ). Per le suesposte ragioni,
l'attore avrebbe dovuto provare ex art. 2697 c.c. l'effettivo pagamento della fattura allegando copia dell'assegno o del bonifico con il quale si è corrisposto il pagamento alla Starmotors oppure articolare apposito capitolo di prova testimoniale sul quantum. Infatti con la prova testimoniale, il legale rappresentante della Starmotors avrebbe potuto confermare, oltre alla fattura e la circostanza del carro soccorso, anche l'avvenuto pagamento delle somme indicate in fattura da parte del . Pt_1
Parimenti non risulta provato il danno da fermo tecnico quantificato in € 1.900,00.” (pag. 6 della sentenza appellata).
Occorre inoltre evidenziare che, come esaustivamente argomentato dal giudice a quo, non si rendeva necessaria la specifica contestazione delle parti in relazione all'effettivo pagamento della fattura emessa dalla Starmotors s.r.l., in quanto tutti i convenuti hanno contestato la dimostrazione del danno dedotto dalla parte attrice, oltre che del nesso eziologico con il rifornimento di carburante.
In particolare, nella pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta della è CP_2
pagina 7 di 10 esplicitamente posto in dubbio il verificarsi del pregiudizio (“se danno c'è stato e se verrà provato”).
In altri termini, la circostanza del pagamento non è emersa quale fatto noto ai convenuti ed era pertanto da provarsi dalla parte attrice. Sul punto specifico, è chiaro l'orientamento del Supremo collegio: “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti” (cfr. Cass. Civ.
Sez. III, n. 12064 del 08/05/2023. Idem Cass. Sez. L., n. 87 del 04/01/2019) che ulteriormente precisa:
“In ogni caso, il principio di non contestazione riguarda le allegazioni, non i documenti prodotti (se non con riguardo alla loro provenienza ed autenticità), e tanto meno la valenza probatoria di questi ultimi, la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è ovviamente riservata al giudice.” (cfr. Cass.
Civ. Sez. III, n. 12748 del 21/06/2016).
Le considerazioni offerte dal giudice di prime cure sono coerenti con il dato normativo di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e con le pronunce suindicate e la sua decisione risulta essere rispettosa del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di onere della prova del danno nelle obbligazioni contrattuali.
Va infatti ricordato che, in tema responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. III, 18/03/2005, n. 5960; e Cass. Civ. n.
21140/2007).
Né poteva darsi ingresso, ai sensi dell'art. 1226 c.c., a una valutazione equitativa del danno nell'ipotesi in cui – come nel caso in esame – la prova dell'entità del pregiudizio subito non era per il danneggiato né impossibile, né molto difficoltosa.
La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (v. Cass. Civ., Sez. VI, 19/12/2011, n. 27447; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. III, 08/01/2016, n. 127).
In conclusione, l'appello principale deve essere respinto.
§ 13. — L'appello incidentale proposto dalla è stato oggetto di rinuncia con atto Controparte_4
prodotto in data 17/7/2019. Tenuto conto che tale rinuncia non necessita di accettazione da parte dell'appellato (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 06/03/2018, n.5250) essa determina l'estinzione dell'impugnazione incidentale e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in relazione alle pagina 8 di 10 parti della decisione oggetto di tale gravame.
§ 14. — L'appello incidentale proposto dalla ha, invece, carattere Controparte_1 dichiaratamente condizionato e, pertanto, deve ritenersi assorbito dal rigetto dell'appello principale.
§ 15. — Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante.
Le spese dovranno quindi essere liquidate come segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d'appello
Valore della causa: € 8.569,01 - complessità media, tranne che per la fase istruttoria e/o di trattazione per la quale viene applicato il valore minimo, non essendo stata esperita attività istruttoria
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo € 922,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Totale compenso tabellare (valori medi): € 4.800,00
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , sull'appello incidentale Parte_1
condizionato avanzato dalla e sull'appello incidentale avanzato da Controparte_1 Controparte_4
avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 3911/2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
2. Dichiara estinto l'appello incidentale avanzato da per intervenuta rinuncia;
Controparte_4
3. Dichiara assorbito, dal rigetto dell'appello principale, l'appello incidentale condizionato avanzato dalla Controparte_1
4. Condanna a rifondere a in persona del legale rappresentate p.t., le Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 4.800,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
5. Condanna a rifondere a in persona del legale rappresentante p.t., le Parte_1 Controparte_4 spese di lite che liquida in complessivi € 4.800,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv. Silvia Francesca Colosimo, antistatario;
6. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a pagina 9 di 10 carico di . Parte_1
Così deciso in Roma il 9 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
pagina 10 di 10
Sezione VI civile
R.G. 2149/2019
All'udienza collegiale del giorno 09/04/2025 ore 10:05
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BARTOLETTI VALENTINA presente
Appellato/i
CP_1
Avv. NAPOLITANO LUCIA avv Armati in sost
CP_2
Avv. COLOSIMO SILVIA FRANCESCA avv Megna in sost.
Controparte_3
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 09 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2149 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bartoletti Parte_1 C.F._1
(C.F.: – PEC ) ed elettivamente C.F._2 Email_1
domiciliato presso il suo studio in Roma (00136), via Pietro De Cristofaro 40, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
C.F. - P.IVA ), con sede in Nola (NA), via Alcide De Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Gasperi 93, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia
Napolitano, (C.F.: – PEC ed C.F._3 Email_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Somma Vesuviana (NA), via Monte n. 50/A, giusta procura in atti
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE -
e pagina 2 di 10 (C.F. – P. IVA ) con sede in Roma, via dell'Oceano Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4
Indiano 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia
Francesca Colosimo (C.F.: ) PEC C.F._4
) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_3
Roma via Isonzo 21/D, giusta procura in atti
- APPELLATA -
e
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5
- APPELLATO CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. - Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 19/03/2019, ha Parte_1
convenuto in giudizio la la e per la riforma della Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 3911/2019, pubblicata in data 20/02/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 70552/2013, promosso dall'odierno appellante nei confronti del e della e, successivamente all'autorizzazione ottenuta dal giudice CP_3 Controparte_5 all'udienza di prima comparizione, nei confronti della terza chiamata Controparte_1
§ 2. - I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, , n.q. di gestore del distributore “Staroil” e la Q8 Quasar Controparte_3
S.p.A., al fine di sentire accogliere le conclusioni rassegnate nel proprio libello introduttivo.
Rappresentava l'attore che: il giorno 12 luglio 2013 accompagnato dal sig. , effettuava Controparte_6 rifornimento di carburante presso il distributore “Staroil” sito in via Prenestina Nuova n. 7400 zona
Gallicano (RM) e che, subito dopo aver effettuato tale rifornimento, la propria autovettura Mercedes
ML tg. DL058FH si arrestava nell'area antistante il distributore;
l'attore provvedeva a denunciare immediatamente l'accaduto al dipendente del distributore che aveva appena effettuato il rifornimento tale sig. e portare l'autovettura al vicino meccanico distante circa 50 metri;
a seguito Per_1 dell'avaria al motore si rendeva necessario il ricovero della stessa autovettura presso l'Officina
Mercedes “Starmotors s.r.l.” sita in Roma alla via Tuscolana 239 dove appuravano che tale danno, all'impianto di alimentazione della sua auto, era stato causato dalla pessima qualità del carburante del quale veniva prelevato un campione per eventualmente esaminarlo;
per la riparazione di tale danno la
Starmotors srl emetteva fattura nr. 011171/13 del 01 agosto 2013 di euro 8.569,01. Si costituivano le pagina 3 di 10 convenute per contestare in toto l'assunto attoreo denegando ogni responsabilità e sollevando eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di decadenza ex art. 1495 c.c. All'esito dell'esame della difesa del convenuto , l'attore chiedeva ed otteneva di essere autorizzato alla chiamata in Controparte_3 causa della società in quanto proprietaria dell'impianto di distribuzione in questione. Controparte_1
All'udienza del 10.07.2014 si costituiva la terza chiamata in causa, impugnando e contestando le avverse difese eccependo la carenza di legittimazione passiva avendo affidato la gestione dello stesso impianto al sig. , richiamando il contratto di comodato del 04.05.2012 n. 4389, serie Controparte_3
3N depositato in atti dallo stesso convento Lombardi. Riassegnata quindi la causa a questo Giudicante, giusto provvedimento del Presidente di sezione, la stessa veniva istruita con l'espletamento delle prove testimoniali e con l'interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c. del solo attore, considerato che i l.r.p.t. delle società convenute hanno ritenuto di non comparire all'udienza all'uopo fissata senza addurre alcuna giustificazione;
quindi acquisita agli atti di causa la documentazione della “Idea S.r.l.” la cui produzione veniva disposta ex art. 210 c.p.c., all'udienza del 09.02.2018 sulle contrapposte conclusioni rassegnate dalle parti, il Tribunale tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con l'impugnata sentenza ha così deciso: “a) rigetta la domanda attrice;
b) compensa interamente tra tutte le parti le spese legali del presente giudizio.”
§ 4. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare gli appellanti, in solido, al risarcimento del danno in favore di nella misura di euro 8.569,01 oltre interessi o nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Parte_1
Vinte le spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si chiede: - ammissione della fattura quietanzata rilasciata dalla Starmotors Srl, portante il nr. 2232/2013 di euro 8.569,01;- prova testimoniale sul seguente capitolo: “Vero che il sig. ha corrisposto l'importo di euro Parte_1
8.569,01 a fronte della fattura nr. 2232/2013 per i lavori eseguiti sull'autoveicolo tipo Mercedes tg DL
058 FH”Si indica a teste il legale rappresentante della Starmotors Srl, con sede in Roma, via Tuscolana,
239.”
§ 5. - L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
03/7/2019, ha spiegato appello incidentale condizionato e ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni :” 1) In via preliminare, stante la palese infondatezza del gravame proposto, dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 Bis c.p.c., l'appello proposto dal Sig. per le ragioni indicate in atto;
2) In via principale e nel merito rigettare il gravame Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n.
pagina 4 di 10 3911/2019 RG: 70552/2013; 3) In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello venga dichiarato ammissibile e/o procedibile e fondato, accogliere l'appello incidentale condizionato per le ragioni esposte e rigettare comunque la domanda di risarcimento danni proposta da Parte_1
nei confronti della comparente perché infondata e non provata;
4) Ancora in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal condannare la Pt_1
società Q/8 (fornitrice) e/o il Sig. (gestore) al pagamento di quanto dovuto a titolo di Controparte_3
risarcimento per le ragioni di cui sopra;
5) Condannare il Sig. al pagamento delle spese Parte_1
diritti e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. In Via Istruttoria: Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate nell'atto di citazione in appello poiché inammissibili e/o tardive;
ad ogni modo nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste istruttorie di parte appellante si chiede essere ammessi alla prova diretta e contraria sugli stessi capi e testi indicati ex adverso.”
§ 6. - Si è costituita in data 02/7/2019 l'appellata con comparsa di risposta con Controparte_4
appello incidentale nella quale ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “ 1. Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2. Parte_1
Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato e non provato in fatto ed in diritto in merito alla prova certa del nesso causale. 3 riformare parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui non riconosce l'intervenuta decadenza ex art. 132 T.U. del consumo nei confronti della nel CP_4
denunciare il presunto evento danno alla tessa, altresì nella parte in cui non ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della e la conseguente estromissione della stessa dal giudizio ed CP_4 infine nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e per l'effetto condannare l'appellante alle spese del primo e del secondo grado del giudizio.”
In data 17/7/2019 la stessa ha prodotto istanza di rinuncia all'appello incidentale, CP_4
avente ad oggetto il capo n. 3 delle conclusioni precisate nel primo scritto difensivo prodotto nel presente grado di giudizio.
§ 7. - All'udienza del 10/09/2019 è stata dichiarata la contumacia di e la Controparte_3
Corte si è riservata al merito la valutazione sulle istanze istruttorie. In data 19/7/2021 per l'appellante si è costituito il nuovo difensore, avv. Valentina Bartoletti in sostituzione dell'avv. Caligiuri, Pt_1
deceduto.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — In via preliminare, la Corte disattende l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c, in quanto la trattazione nel Controparte_1
pagina 5 di 10 merito dell'appello esclude la fondatezza dell'eccezione in questione.
§ 10 — Sempre in via preliminare si rileva che l'appellante ha chiesto in via istruttoria l'ammissione della fattura quietanzata rilasciata dalla Starmotors Srl, portante il nr. 2232/2013 di €
8.569,01, nonché della prova testimoniale articolata in un unico capitolo avente ad oggetto il pagamento della medesima fattura.
Entrambi i mezzi di prova non risultano esser stati proposti nel primo grado del giudizio e a sostegno della loro ammissibilità, ha posto argomentazioni afferenti alla prova nuova Pt_1
indispensabile ex art. 345 c.p.c. comma 3°.
Tuttavia, la valutazione della indispensabilità in questione è da riferirsi al regime processuale non applicabile ratione temporis alla fattispecie in quanto non più vigente per effetto della novella dell'art. 345 c.p.c. intervenuta nel 2012 (D.L. n. 83 del 2012, convertito nella Legge n. 134/2012), che ha circoscritto la possibilità dell'ammissione dei nuovi mezzi di prova e della produzione di nuovi documenti al caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nulla avendo dedotto l'appellante in relazione ad eventuali impedimenti alla esibizione della quietanza del pagamento della fattura emessa dalla Stamotors srl, o alla proposizione della prova testimoniale articolata nel presente grado del giudizio, la Corte, rigetta le istanze istruttorie.
§ 11. —L'atto di appello principale si incentra su un unico motivo di gravame avente ad oggetto la violazione del principio di disponibilità delle prove ex art 115 c.p.c. che il giudice di prime cure avrebbe disatteso con riferimento alla prova del quantum del danno. Il rubrica così tale motivo: Pt_1
“La sentenza impugnata non considera la normativa di cui all'art. 115 c.p.c. in materia di disponibilità delle prove che prevede che il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti…nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
In particolare, l'appellante contesta la decisione impugnata nel punto della motivazione che si legge nella pag. 6 della sentenza: “Tuttavia, in punto quantum, l'attore ha prodotto in atti la sola fattura redatta dalla “Starmotors srl” che seppure precisa sulla determinazione dell'entità del danno, non è sufficiente da sola a provare gli esborsi effettuati dall'attore per la riparazione del danno (art.
2697 c.c.). A maggior ragione se, come nel caso di specie, la fattura sia sprovvista di quietanza di pagamento e le parti convenute hanno contestato l'esistenza del fatto principale ovvero il nesso eziologico, per cui spettava allo stesso attore provare l'effettivo esborso per la riparazione del danno, non rilevando la specifica non contestazione sul quantum di parte avversa.”
Lamenta nello specifico il che, non avendo le parti convenute contestato il pagamento Pt_1 della fattura emessa dalla “Starmotors”, officina riparatrice del veicolo Mercedes e prodotta con l'atto pagina 6 di 10 introduttivo del giudizio, il Tribunale abbia fatto un errato uso del potere attribuitogli dall'art. 115
c.p.c. di ritenere provati, accanto ai fatti notori, anche quelli che non sono stati specificamente contestati dalla controparte. A dire dell'appellante, il giudice di prime cure, sebbene abbia ritenuto accertato il fatto dedotto dall'attore nonché il nesso causale tra fatto ed evento e cioè tra il rifornimento carburante impuro erogato dal gestore della stazione di servizio nella vettura dell'attore e il danno all'impianto di alimentazione della Mercedes in questione, avrebbe ingiustamente ritenuto non dimostrato il danno costituito dal pagamento della fattura per la riparazione di euro 8.569,01 in mancanza della quietanza e dell'allegazione di una contabile di avvenuto esborso, sebbene la circostanza non sia stata specificamente contestata dai convenuti.
§ 12. — Il motivo non ha pregio.
La motivazione esposta sul punto dal Tribunale risulta congrua e correttamente fondata.
Non è oggetto di impugnazione la circostanza che l'attore abbia allegato in primo grado la fattura relativa alla riparazione dell'impianto di alimentazione della propria autovettura sprovvista di quietanza di pagamento e, pertanto, in difetto di offerta in primo grado di altre prove sul punto, non emerge alcuna dimostrazione che abbia subito un effettivo danno patrimoniale quale conseguenza del Pt_1
guasto meccanico provocato dal carburante impuro immesso nel serbatoio dell'auto.
In merito alla suddetta produzione documentale il giudice di prime cure ha così esattamente precisato: “Al riguardo è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla e se non è accompagnata da una quietanza o da accettazione (cfr. Cassazione civile, sez. VI, sentenza
12/02/2018 n° 3293; Cass. 20/7/2015 n. 15176; Cass., 19/7/2011 n. 15832 ). Per le suesposte ragioni,
l'attore avrebbe dovuto provare ex art. 2697 c.c. l'effettivo pagamento della fattura allegando copia dell'assegno o del bonifico con il quale si è corrisposto il pagamento alla Starmotors oppure articolare apposito capitolo di prova testimoniale sul quantum. Infatti con la prova testimoniale, il legale rappresentante della Starmotors avrebbe potuto confermare, oltre alla fattura e la circostanza del carro soccorso, anche l'avvenuto pagamento delle somme indicate in fattura da parte del . Pt_1
Parimenti non risulta provato il danno da fermo tecnico quantificato in € 1.900,00.” (pag. 6 della sentenza appellata).
Occorre inoltre evidenziare che, come esaustivamente argomentato dal giudice a quo, non si rendeva necessaria la specifica contestazione delle parti in relazione all'effettivo pagamento della fattura emessa dalla Starmotors s.r.l., in quanto tutti i convenuti hanno contestato la dimostrazione del danno dedotto dalla parte attrice, oltre che del nesso eziologico con il rifornimento di carburante.
In particolare, nella pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta della è CP_2
pagina 7 di 10 esplicitamente posto in dubbio il verificarsi del pregiudizio (“se danno c'è stato e se verrà provato”).
In altri termini, la circostanza del pagamento non è emersa quale fatto noto ai convenuti ed era pertanto da provarsi dalla parte attrice. Sul punto specifico, è chiaro l'orientamento del Supremo collegio: “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti” (cfr. Cass. Civ.
Sez. III, n. 12064 del 08/05/2023. Idem Cass. Sez. L., n. 87 del 04/01/2019) che ulteriormente precisa:
“In ogni caso, il principio di non contestazione riguarda le allegazioni, non i documenti prodotti (se non con riguardo alla loro provenienza ed autenticità), e tanto meno la valenza probatoria di questi ultimi, la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è ovviamente riservata al giudice.” (cfr. Cass.
Civ. Sez. III, n. 12748 del 21/06/2016).
Le considerazioni offerte dal giudice di prime cure sono coerenti con il dato normativo di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e con le pronunce suindicate e la sua decisione risulta essere rispettosa del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di onere della prova del danno nelle obbligazioni contrattuali.
Va infatti ricordato che, in tema responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. III, 18/03/2005, n. 5960; e Cass. Civ. n.
21140/2007).
Né poteva darsi ingresso, ai sensi dell'art. 1226 c.c., a una valutazione equitativa del danno nell'ipotesi in cui – come nel caso in esame – la prova dell'entità del pregiudizio subito non era per il danneggiato né impossibile, né molto difficoltosa.
La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (v. Cass. Civ., Sez. VI, 19/12/2011, n. 27447; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. III, 08/01/2016, n. 127).
In conclusione, l'appello principale deve essere respinto.
§ 13. — L'appello incidentale proposto dalla è stato oggetto di rinuncia con atto Controparte_4
prodotto in data 17/7/2019. Tenuto conto che tale rinuncia non necessita di accettazione da parte dell'appellato (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 06/03/2018, n.5250) essa determina l'estinzione dell'impugnazione incidentale e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in relazione alle pagina 8 di 10 parti della decisione oggetto di tale gravame.
§ 14. — L'appello incidentale proposto dalla ha, invece, carattere Controparte_1 dichiaratamente condizionato e, pertanto, deve ritenersi assorbito dal rigetto dell'appello principale.
§ 15. — Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante.
Le spese dovranno quindi essere liquidate come segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d'appello
Valore della causa: € 8.569,01 - complessità media, tranne che per la fase istruttoria e/o di trattazione per la quale viene applicato il valore minimo, non essendo stata esperita attività istruttoria
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo € 922,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Totale compenso tabellare (valori medi): € 4.800,00
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , sull'appello incidentale Parte_1
condizionato avanzato dalla e sull'appello incidentale avanzato da Controparte_1 Controparte_4
avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 3911/2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
2. Dichiara estinto l'appello incidentale avanzato da per intervenuta rinuncia;
Controparte_4
3. Dichiara assorbito, dal rigetto dell'appello principale, l'appello incidentale condizionato avanzato dalla Controparte_1
4. Condanna a rifondere a in persona del legale rappresentate p.t., le Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 4.800,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
5. Condanna a rifondere a in persona del legale rappresentante p.t., le Parte_1 Controparte_4 spese di lite che liquida in complessivi € 4.800,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv. Silvia Francesca Colosimo, antistatario;
6. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a pagina 9 di 10 carico di . Parte_1
Così deciso in Roma il 9 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
pagina 10 di 10