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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/234
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Mario Venditti Presidente rel.
Dott. Giulio Bovicelli Giudice
Dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
letti gli atti del reclamo iscritto al R.G. n. 234/2025 tra
(C.F.: ), patrocinato dall'avv. Luca Parte_1 C.F._1
Montemaggi;
RECLAMANTE contro
(C.F.: ), patrocinata dall'avv. Francesca Controparte_1 C.F._2
Tancredi;
RECLAMATA
a scioglimento della riserva assunta nella camera di consiglio del 20.3.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 703 c.p.c. il 28.11.2023 la sig.ra , CP_1 premesso d'aver abitato per circa tre anni in una casa del sig. sita in Grosseto, Pt_1
Piazza Istria n. 7, in forza di un contratto di comodato dissimulante una locazione, e denunciando che all'inizio del mese di novembre 2023 questi ne avesse arbitrariamente cambiato la serratura, sfruttando l'assenza della conduttrice, recatasi in Ucraina per visitare i parenti, e di suo figlio ricoverato in ospedale, ha chiesto al
Tribunale di Grosseto, ex art. 1168 c.c., di essere immediatamente reintegrata nel possesso dell'appartamento e di tutti gli effetti personali ivi lasciati.
Pagina 1 Si costituiva in giudizio il sig. il quale, nel premettere d'aver accolto la Pt_1 ricorrente e il figlio per ragioni di solidarietà e che la stessa si fosse poi CP_1 negata alla formalizzazione di un rapporto locatizio, con impegno di restituire l'abitazione entro la fine di ottobre 2023, accordandosi con una connazionale affinché subentrasse nel godimento tramite stipula di un contratto locativo con il proprietario, ha eccepito l'insussistenza del lamentato spoglio violento e clandestino, sul presupposto che la ricorrente avesse dismesso il suo possesso allontanandosi dall'appartamento a fine ottobre rendendosi irreperibile e costringendolo finanche a inscatolare i residui effetti personali ivi lasciati.
A seguito dell'audizione di un sommario informatore comune alle parti, con provvedimento del 29.1.2025 il Giudice ordinava al resistente l'immediata reintegrazione della ricorrente nel possesso della casa, condannandolo alla refusione delle spese legali.
Avverso l'ordinanza proponeva reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. il sig. Pt_1 denunciando la violazione dei principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio e di valutazione della prova commessi dal Giudice di prime cure, ritenendo per un verso che la non avesse dimostrato d'aver mantenuto un interesse all'esercizio CP_1 del potere di fatto sull'immobile in epoca posteriore alla sua dipartita e, comunque, all'accordo raggiunto con la nuova inquilina, e per altro verso di aver egli invece fornito prova della dismissione della detenzione da parte della ricorrente attraverso l'audizione dell'unico informatore sentito;
ad ogni modo, eccepiva l'inattuabilità dell'ordinata reintegrazione della nella detenzione dell'immobile, stante la CP_1 sua occupazione da parte della coinquilina subentrata per effetto di un valido contratto locatizio.
Resisteva al reclamo la , per chiederne il rigetto. CP_1
All'udienza del 20.3.2025, in assenza di istanze istruttorie, il Collegio riservava la decisione.
*****
Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che il reclamo è infondato e va respinto.
Alcun dubbio può sussistere in ordine alla qualità di detentore qualificato e/o di possessore della sig.ra sull'immobile del sig. posto in Grosseto, CP_1 Pt_1
Piazza Istria n. 7, attribuitale dalla rispettiva consegna in virtù di contratti scritti risalenti quantomeno all'anno 2021.
Pagina 2 Detta qualità, per il vero, è riconosciuta dallo stesso reclamante, la cui unica difesa processuale - rispetto alla ricostruzione fattuale illustrata dalla ricorrente - è consistita nell'eccepire l'inesistenza del lamentato spoglio violento e clandestino, sul presupposto che la ricorrente avesse volontariamente dismesso il suo possesso dall'appartamento a fine ottobre 2023.
In particolare, il reclamante ha dedotto che:
• malgrado la si fosse opposta a dar vita a un formale rapporto CP_1 locatizio, gli avesse comunque rappresentato l'intenzione di lasciare l'abitazione alla fine del mese di ottobre, presentandogli una connazionale interessata a ottenere in locazione il bene da inizio novembre (persona che, in realtà, era già ospitata a sua insaputa da mesi dalla dietro pagamento di una somma mensile); CP_1
• rimessa alle due donne ogni decisione circa la liberazione dell'immobile dagli oggetti della e ogni altro occorrente, egli si sarebbe limitato a predisporre e CP_1 consegnare alla subentrante una bozza del contratto di locazione, successivamente firmato;
• solo in seguito avrebbe appreso che la non avesse, come promesso, CP_1 liberato l'appartamento, e non riuscendo più a contattarla e dovendo consentire alla nuova inquilina di poter usufruire della casa, avrebbe acceduto alla stessa, cambiandone la serratura, e inscatolato gli effetti personali della . CP_1
Ad avviso del Collegio l'eccezione del reclamante è priva di pregio.
Come rivelano chiaramente le versioni delle parti e le dichiarazioni rese dalla sig.ra all'udienza del 16.4.2024, il sig. decise di reimpossessarsi fisicamente Tes_1 Pt_1 dell'abitazione, cambiandone la serratura, nel momento in cui era pienamente consapevole che al suo interno non vi fosse né la sig.ra né suo figlio, CP_1 quest'ultimo visto scendere per le scale il giorno stesso o qualche giorno prima per recarsi in ospedale.
Già il ritrovamento nella casa di beni personali della reclamata lasciava presagire una volontà contraria della stessa di dismetterne il possesso;
in caso contrario (ove detta presenza fosse stata intesa quale mero inadempimento della conduttrice di liberazione integrale dell'appartamento), può presumersi che l'unico motivo che spinse il proprietario a sostituire la serratura della porta d'ingresso fosse quello di interdirne l'accesso alla , nella contezza di un suo possibile ritorno. CP_1
L'apposizione di una nuova serratura alla porta d'accesso di un'abitazione da parte del proprietario intenzionato a escluderne il detentore costituisce spoglio ed è quindi pienamente ammissibile l'esperimento dell'azione di reintegrazione.
Pagina 3 Legittimato a ricorrere alla tutela possessoria, ex art. 1168 c.c., co. 2 c.c., è peraltro anche il conduttore che mantenga la disponibilità dell'immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto, in quanto detentore qualificato, ancorché inadempiente all'obbligo di restituzione (cfr. ex plurimis Cass. n. 25135/2015).
La ratio storica della tutela possessoria risponde, infatti, a esigenze di ordine pubblico, essendo diretta a evitare che i cittadini si facciano ragione da sé, con la conseguenza che il ricorso del concedente alla tutela giurisdizionale esecutiva costituisce l'unico modo per ottenere la disponibilità dell'immobile, mentre l'intervento finalizzato a interrompere il rapporto tra il conduttore e la res, con azioni violente o clandestine, integra attività di spoglio (cfr. ex multis Cass. n. 18486/2014).
Nel caso concreto, la sostituzione della serratura da parte della ha integrato Pt_1 certamente gli estremi di uno spoglio violento e clandestino, perché commesso con atti arbitrari perpetrati contro la volontà del possessore al fine di privarlo del possesso sulla cosa e nell'ignoranza di quest'ultimo, trovatosi nell'impossibilità di avere conoscenza del fatto costituente spoglio nel momento in cui questo fu attuato.
Contrariamente a quanto eccepito dal ricorre altresì l'elemento soggettivo dello Pt_1 spoglio, cioè l'animus spoliandi, inteso quale coscienza e volontà dell'autore di compiere l'atto materiale nel quale si sostanzia lo spoglio, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto.
Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'animus spoliandi deve ritenersi insito nel fatto di privare altri del possesso in modo violento o clandestino, implicando la violenza o la clandestinità la consapevolezza, da parte dell'autore dello spoglio di agire contro la volontà (espressa o presunta) del possessore o del detentore, onde privarlo del potere di fatto sulla cosa, cosicché, una volta accertato che vi sia stato un consapevole sovvertimento della situazione possessoria, null'altro occorre per ritenere la sussistenza dell'animus spoliandi (cfr. ex multis Cass. n. 2667/2001).
Ne consegue che la ricorrenza dell'elemento soggettivo può essere esclusa solo quando risulti provato - ma il relativo onere grava sul convenuto e non sullo spogliato
- il ragionevole convincimento dell'autore dello spoglio dell'esistenza di un consenso del possessore alla modifica o alla privazione del suo possesso, il che deve desumersi da circostanze univoche e concludenti, incompatibili con la volontà di far valere il proprio diritto o il fatto illecito altrui (cfr. Cass. n. 2957/2005, Cass. n. 2525/2001 e
Cass. n. 8486/2000 e Cass. n. 3291/1996)
Pagina 4 Nel caso concreto, sono proprio le citate modalità con cui avvenne lo spoglio a palesarne l'elemento soggettivo in capo al proprietario dell'abitazione.
Del tutto irrilevante, in questa sede, è poi l'eccepita inattuabilità dell'ordinata reintegrazione della nella detenzione dell'immobile - stante l'intervenuta CP_1 concessione in godimento ad altri -, non potendo ovviamente l'iniziativa convenzionale del neutralizzare l'azione di reintegrazione. Pt_1
Il reclamo, pertanto, dev'essere respinto.
Le spese di lite della fase del reclamo seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore dell'ER (vista l'ammissione della reclamata al gratuito patrocinio) ai sensi del D.M. 55/2014, escludendo la fase istruttoria e decisionale che non hanno avuto luogo.
Sussistono, infine, i requisiti di cui all'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. 115/2002 per condannare il reclamante a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, letto l'art. 669-terdecies c.p.c., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna il reclamante a rifondere all'ER le spese di lite della fase del reclamo, che liquida in € 2.026,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali
(15%) come per legge;
3) condanna parte reclamante, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. n.
115/2002, a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 20.3.2025.
Il Presidente
Mario Venditti
Pagina 5
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Mario Venditti Presidente rel.
Dott. Giulio Bovicelli Giudice
Dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
letti gli atti del reclamo iscritto al R.G. n. 234/2025 tra
(C.F.: ), patrocinato dall'avv. Luca Parte_1 C.F._1
Montemaggi;
RECLAMANTE contro
(C.F.: ), patrocinata dall'avv. Francesca Controparte_1 C.F._2
Tancredi;
RECLAMATA
a scioglimento della riserva assunta nella camera di consiglio del 20.3.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 703 c.p.c. il 28.11.2023 la sig.ra , CP_1 premesso d'aver abitato per circa tre anni in una casa del sig. sita in Grosseto, Pt_1
Piazza Istria n. 7, in forza di un contratto di comodato dissimulante una locazione, e denunciando che all'inizio del mese di novembre 2023 questi ne avesse arbitrariamente cambiato la serratura, sfruttando l'assenza della conduttrice, recatasi in Ucraina per visitare i parenti, e di suo figlio ricoverato in ospedale, ha chiesto al
Tribunale di Grosseto, ex art. 1168 c.c., di essere immediatamente reintegrata nel possesso dell'appartamento e di tutti gli effetti personali ivi lasciati.
Pagina 1 Si costituiva in giudizio il sig. il quale, nel premettere d'aver accolto la Pt_1 ricorrente e il figlio per ragioni di solidarietà e che la stessa si fosse poi CP_1 negata alla formalizzazione di un rapporto locatizio, con impegno di restituire l'abitazione entro la fine di ottobre 2023, accordandosi con una connazionale affinché subentrasse nel godimento tramite stipula di un contratto locativo con il proprietario, ha eccepito l'insussistenza del lamentato spoglio violento e clandestino, sul presupposto che la ricorrente avesse dismesso il suo possesso allontanandosi dall'appartamento a fine ottobre rendendosi irreperibile e costringendolo finanche a inscatolare i residui effetti personali ivi lasciati.
A seguito dell'audizione di un sommario informatore comune alle parti, con provvedimento del 29.1.2025 il Giudice ordinava al resistente l'immediata reintegrazione della ricorrente nel possesso della casa, condannandolo alla refusione delle spese legali.
Avverso l'ordinanza proponeva reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. il sig. Pt_1 denunciando la violazione dei principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio e di valutazione della prova commessi dal Giudice di prime cure, ritenendo per un verso che la non avesse dimostrato d'aver mantenuto un interesse all'esercizio CP_1 del potere di fatto sull'immobile in epoca posteriore alla sua dipartita e, comunque, all'accordo raggiunto con la nuova inquilina, e per altro verso di aver egli invece fornito prova della dismissione della detenzione da parte della ricorrente attraverso l'audizione dell'unico informatore sentito;
ad ogni modo, eccepiva l'inattuabilità dell'ordinata reintegrazione della nella detenzione dell'immobile, stante la CP_1 sua occupazione da parte della coinquilina subentrata per effetto di un valido contratto locatizio.
Resisteva al reclamo la , per chiederne il rigetto. CP_1
All'udienza del 20.3.2025, in assenza di istanze istruttorie, il Collegio riservava la decisione.
*****
Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che il reclamo è infondato e va respinto.
Alcun dubbio può sussistere in ordine alla qualità di detentore qualificato e/o di possessore della sig.ra sull'immobile del sig. posto in Grosseto, CP_1 Pt_1
Piazza Istria n. 7, attribuitale dalla rispettiva consegna in virtù di contratti scritti risalenti quantomeno all'anno 2021.
Pagina 2 Detta qualità, per il vero, è riconosciuta dallo stesso reclamante, la cui unica difesa processuale - rispetto alla ricostruzione fattuale illustrata dalla ricorrente - è consistita nell'eccepire l'inesistenza del lamentato spoglio violento e clandestino, sul presupposto che la ricorrente avesse volontariamente dismesso il suo possesso dall'appartamento a fine ottobre 2023.
In particolare, il reclamante ha dedotto che:
• malgrado la si fosse opposta a dar vita a un formale rapporto CP_1 locatizio, gli avesse comunque rappresentato l'intenzione di lasciare l'abitazione alla fine del mese di ottobre, presentandogli una connazionale interessata a ottenere in locazione il bene da inizio novembre (persona che, in realtà, era già ospitata a sua insaputa da mesi dalla dietro pagamento di una somma mensile); CP_1
• rimessa alle due donne ogni decisione circa la liberazione dell'immobile dagli oggetti della e ogni altro occorrente, egli si sarebbe limitato a predisporre e CP_1 consegnare alla subentrante una bozza del contratto di locazione, successivamente firmato;
• solo in seguito avrebbe appreso che la non avesse, come promesso, CP_1 liberato l'appartamento, e non riuscendo più a contattarla e dovendo consentire alla nuova inquilina di poter usufruire della casa, avrebbe acceduto alla stessa, cambiandone la serratura, e inscatolato gli effetti personali della . CP_1
Ad avviso del Collegio l'eccezione del reclamante è priva di pregio.
Come rivelano chiaramente le versioni delle parti e le dichiarazioni rese dalla sig.ra all'udienza del 16.4.2024, il sig. decise di reimpossessarsi fisicamente Tes_1 Pt_1 dell'abitazione, cambiandone la serratura, nel momento in cui era pienamente consapevole che al suo interno non vi fosse né la sig.ra né suo figlio, CP_1 quest'ultimo visto scendere per le scale il giorno stesso o qualche giorno prima per recarsi in ospedale.
Già il ritrovamento nella casa di beni personali della reclamata lasciava presagire una volontà contraria della stessa di dismetterne il possesso;
in caso contrario (ove detta presenza fosse stata intesa quale mero inadempimento della conduttrice di liberazione integrale dell'appartamento), può presumersi che l'unico motivo che spinse il proprietario a sostituire la serratura della porta d'ingresso fosse quello di interdirne l'accesso alla , nella contezza di un suo possibile ritorno. CP_1
L'apposizione di una nuova serratura alla porta d'accesso di un'abitazione da parte del proprietario intenzionato a escluderne il detentore costituisce spoglio ed è quindi pienamente ammissibile l'esperimento dell'azione di reintegrazione.
Pagina 3 Legittimato a ricorrere alla tutela possessoria, ex art. 1168 c.c., co. 2 c.c., è peraltro anche il conduttore che mantenga la disponibilità dell'immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto, in quanto detentore qualificato, ancorché inadempiente all'obbligo di restituzione (cfr. ex plurimis Cass. n. 25135/2015).
La ratio storica della tutela possessoria risponde, infatti, a esigenze di ordine pubblico, essendo diretta a evitare che i cittadini si facciano ragione da sé, con la conseguenza che il ricorso del concedente alla tutela giurisdizionale esecutiva costituisce l'unico modo per ottenere la disponibilità dell'immobile, mentre l'intervento finalizzato a interrompere il rapporto tra il conduttore e la res, con azioni violente o clandestine, integra attività di spoglio (cfr. ex multis Cass. n. 18486/2014).
Nel caso concreto, la sostituzione della serratura da parte della ha integrato Pt_1 certamente gli estremi di uno spoglio violento e clandestino, perché commesso con atti arbitrari perpetrati contro la volontà del possessore al fine di privarlo del possesso sulla cosa e nell'ignoranza di quest'ultimo, trovatosi nell'impossibilità di avere conoscenza del fatto costituente spoglio nel momento in cui questo fu attuato.
Contrariamente a quanto eccepito dal ricorre altresì l'elemento soggettivo dello Pt_1 spoglio, cioè l'animus spoliandi, inteso quale coscienza e volontà dell'autore di compiere l'atto materiale nel quale si sostanzia lo spoglio, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto.
Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'animus spoliandi deve ritenersi insito nel fatto di privare altri del possesso in modo violento o clandestino, implicando la violenza o la clandestinità la consapevolezza, da parte dell'autore dello spoglio di agire contro la volontà (espressa o presunta) del possessore o del detentore, onde privarlo del potere di fatto sulla cosa, cosicché, una volta accertato che vi sia stato un consapevole sovvertimento della situazione possessoria, null'altro occorre per ritenere la sussistenza dell'animus spoliandi (cfr. ex multis Cass. n. 2667/2001).
Ne consegue che la ricorrenza dell'elemento soggettivo può essere esclusa solo quando risulti provato - ma il relativo onere grava sul convenuto e non sullo spogliato
- il ragionevole convincimento dell'autore dello spoglio dell'esistenza di un consenso del possessore alla modifica o alla privazione del suo possesso, il che deve desumersi da circostanze univoche e concludenti, incompatibili con la volontà di far valere il proprio diritto o il fatto illecito altrui (cfr. Cass. n. 2957/2005, Cass. n. 2525/2001 e
Cass. n. 8486/2000 e Cass. n. 3291/1996)
Pagina 4 Nel caso concreto, sono proprio le citate modalità con cui avvenne lo spoglio a palesarne l'elemento soggettivo in capo al proprietario dell'abitazione.
Del tutto irrilevante, in questa sede, è poi l'eccepita inattuabilità dell'ordinata reintegrazione della nella detenzione dell'immobile - stante l'intervenuta CP_1 concessione in godimento ad altri -, non potendo ovviamente l'iniziativa convenzionale del neutralizzare l'azione di reintegrazione. Pt_1
Il reclamo, pertanto, dev'essere respinto.
Le spese di lite della fase del reclamo seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore dell'ER (vista l'ammissione della reclamata al gratuito patrocinio) ai sensi del D.M. 55/2014, escludendo la fase istruttoria e decisionale che non hanno avuto luogo.
Sussistono, infine, i requisiti di cui all'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. 115/2002 per condannare il reclamante a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, letto l'art. 669-terdecies c.p.c., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna il reclamante a rifondere all'ER le spese di lite della fase del reclamo, che liquida in € 2.026,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali
(15%) come per legge;
3) condanna parte reclamante, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. n.
115/2002, a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 20.3.2025.
Il Presidente
Mario Venditti
Pagina 5