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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 05/06/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
DA nata il [...] in Parte_1
Uruburetama (Brasile)
E
nato il Parte_2
19.08.1974 in Fortaleza (Brasile)
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Alberta Francescotti e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda (TN) in Viale Prati, 20, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 10.03.2003 in Fortaleza (Brasile) preso atto che all'udienza del 29.04.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e Parte_2 [...]
alle seguenti condizioni: Parte_3
1. Il figlio verrà affidato ad Persona_1
entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la residenza della madre da trasferirsi entro e non oltre il mese di giugno 2025 e con diritto – dovere del padre di tenerlo presso di sé a fine settimana alterni a partire dal venerdì dopo scuola sino al lunedì mattina quando il padre lo porterà a scuola dove verrà poi ritirato dalla madre con la quale farà rientro presso la sua abitazione, oltre due giorni infrasettimanali alternati con ciascun genitore in relazione ai relativi week end.
2. Le vacanze Natalizie e Pasquali verranno trascorse metà con ciascun genitore, ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al
30 dicembre con un genitore e dal 31/12 al 6/1 con l'altro, oltre al giorno della Vigilia di Natale e viceversa, salvo diversi accordi ed idem quelle pasquali. Tutte le Festività da calendario e i correlati
“ponti” scolastici (Ognissanti, 8 dicembre, carnevale, 25 aprile 1° maggio, 2 giugno, Santo Patrono, Ferragosto) saranno trascorse dal minore per metà presso ciascun genitore.
pag. 2 di 7 A tal fine, le parti, in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico, suddivideranno tra loro in maniera equilibrata le singole festività da considerarsi unitariamente, in modo da consentire al figlio di trascorrere ogni periodo/giorno di sospensione scolastica/ponte presso un genitore, evitando così di frammentare le singole festività/ponti.
Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi entro il mese di aprile di ciascun anno. Ciascun genitore dovrà informare l'altro sul luogo in cui si recherà unitamente al figlio. Le parti concordano, in ogni caso, come detto, che il periodo di vacanza potrà essere ridotto o aumentato in base ai reciproci impegni lavorativi e quelli del figlio, previo accordo tra le stesse.
Le parti concordano che eventuali viaggi in Brasile con il figlio , Per_1
presso le rispettive famiglie d'origine, dovranno essere previamente concordati tra le parti.
3. L'automobile Ford Puma targata GP 261 HC di proprietà di entrambi i coniugi verrà posta in vendita ad un prezzo non inferiore al debito residuo verso la società finanziaria. Qualora tuttavia non si riesca a vendere a tale prezzo minimo entro in mese di giugno 2025, le parti concorderanno la modalità di divisione del bene ed il saldo del debito residuo.
4. L'immobile condotto in locazione ed adibito a casa familiare rimarrà assegnato al SI. mentre la SI. si è trasferita, di Parte_1 Pt_3
comune accordo con il SI. , presso l'appartamento sito Parte_1
Ceniga di Dro, via Giovanni Pascoli, nr. 2 che viene da Lei condotto in locazione come da contratto di locazione che si allega (all.5) ed in cui risiederà con il figlio . Persona_1
pag. 3 di 7 5. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto nessun assegno di mantenimento è dovuto reciprocamente in favore l'uno dell'altro.
6. A partire dal mese di aprile 2025, il SI. corrisponderà Parte_1
alla SI.ra , quale contributo al mantenimento per il figlio la Pt_3
somma di euro 100,00 (cento/00) mensili, da versare entro il giorno
15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI.ra con Pt_3
adeguamenti ISTAT annuali.
7. Il IG. rimborserà, infine, alla IG.ra il 50% Parte_1 Pt_3
(cinquanta per cento), e viceversa, di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio.
In particolare, i ricorrenti recepiscono al riguardo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli sottoscritto dal
Contro in data 29/11/2017:
Spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privata;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
pag. 4 di 7 • Scolastiche: iscrizioni e rette di scuola private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove furi sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post-universitari; frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo-scuola; servizio di baby-sitting laddove l'eSIenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
• Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese d'acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private.
• Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
• Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
• Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
pag. 5 di 7 Rimborso al genitore anticipatario in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di un formale richiesta scritta avanza dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese delle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrete dalla richiesta.
8. Provvidenze pubbliche familiari: l'assegno per il nucleo familiare, sia statale che provinciale ed ogni eventuale altra provvidenza pubblica in favore del nucleo familiare verrà percepita ed incassata in via esclusiva dalla madre, in aggiunta all'assegno di mantenimento. Resta inteso che i rimborsi/detrazioni relativi alle spese straordinarie sostenute per i figli saranno invece suddivisi dalle parti al 50% ciascuno.
9. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio sia propri che del figlio.
10. Le spese del presente giudizio saranno a carico esclusivo della IG.ra
. Parte_3
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di ConSIlio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
pag. 6 di 7 Dott. Adilardi Giulio
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
DA nata il [...] in Parte_1
Uruburetama (Brasile)
E
nato il Parte_2
19.08.1974 in Fortaleza (Brasile)
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Alberta Francescotti e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda (TN) in Viale Prati, 20, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 10.03.2003 in Fortaleza (Brasile) preso atto che all'udienza del 29.04.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e Parte_2 [...]
alle seguenti condizioni: Parte_3
1. Il figlio verrà affidato ad Persona_1
entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la residenza della madre da trasferirsi entro e non oltre il mese di giugno 2025 e con diritto – dovere del padre di tenerlo presso di sé a fine settimana alterni a partire dal venerdì dopo scuola sino al lunedì mattina quando il padre lo porterà a scuola dove verrà poi ritirato dalla madre con la quale farà rientro presso la sua abitazione, oltre due giorni infrasettimanali alternati con ciascun genitore in relazione ai relativi week end.
2. Le vacanze Natalizie e Pasquali verranno trascorse metà con ciascun genitore, ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al
30 dicembre con un genitore e dal 31/12 al 6/1 con l'altro, oltre al giorno della Vigilia di Natale e viceversa, salvo diversi accordi ed idem quelle pasquali. Tutte le Festività da calendario e i correlati
“ponti” scolastici (Ognissanti, 8 dicembre, carnevale, 25 aprile 1° maggio, 2 giugno, Santo Patrono, Ferragosto) saranno trascorse dal minore per metà presso ciascun genitore.
pag. 2 di 7 A tal fine, le parti, in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico, suddivideranno tra loro in maniera equilibrata le singole festività da considerarsi unitariamente, in modo da consentire al figlio di trascorrere ogni periodo/giorno di sospensione scolastica/ponte presso un genitore, evitando così di frammentare le singole festività/ponti.
Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi entro il mese di aprile di ciascun anno. Ciascun genitore dovrà informare l'altro sul luogo in cui si recherà unitamente al figlio. Le parti concordano, in ogni caso, come detto, che il periodo di vacanza potrà essere ridotto o aumentato in base ai reciproci impegni lavorativi e quelli del figlio, previo accordo tra le stesse.
Le parti concordano che eventuali viaggi in Brasile con il figlio , Per_1
presso le rispettive famiglie d'origine, dovranno essere previamente concordati tra le parti.
3. L'automobile Ford Puma targata GP 261 HC di proprietà di entrambi i coniugi verrà posta in vendita ad un prezzo non inferiore al debito residuo verso la società finanziaria. Qualora tuttavia non si riesca a vendere a tale prezzo minimo entro in mese di giugno 2025, le parti concorderanno la modalità di divisione del bene ed il saldo del debito residuo.
4. L'immobile condotto in locazione ed adibito a casa familiare rimarrà assegnato al SI. mentre la SI. si è trasferita, di Parte_1 Pt_3
comune accordo con il SI. , presso l'appartamento sito Parte_1
Ceniga di Dro, via Giovanni Pascoli, nr. 2 che viene da Lei condotto in locazione come da contratto di locazione che si allega (all.5) ed in cui risiederà con il figlio . Persona_1
pag. 3 di 7 5. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto nessun assegno di mantenimento è dovuto reciprocamente in favore l'uno dell'altro.
6. A partire dal mese di aprile 2025, il SI. corrisponderà Parte_1
alla SI.ra , quale contributo al mantenimento per il figlio la Pt_3
somma di euro 100,00 (cento/00) mensili, da versare entro il giorno
15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI.ra con Pt_3
adeguamenti ISTAT annuali.
7. Il IG. rimborserà, infine, alla IG.ra il 50% Parte_1 Pt_3
(cinquanta per cento), e viceversa, di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio.
In particolare, i ricorrenti recepiscono al riguardo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli sottoscritto dal
Contro in data 29/11/2017:
Spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privata;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
pag. 4 di 7 • Scolastiche: iscrizioni e rette di scuola private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove furi sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post-universitari; frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo-scuola; servizio di baby-sitting laddove l'eSIenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
• Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese d'acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private.
• Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
• Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
• Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
pag. 5 di 7 Rimborso al genitore anticipatario in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di un formale richiesta scritta avanza dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese delle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrete dalla richiesta.
8. Provvidenze pubbliche familiari: l'assegno per il nucleo familiare, sia statale che provinciale ed ogni eventuale altra provvidenza pubblica in favore del nucleo familiare verrà percepita ed incassata in via esclusiva dalla madre, in aggiunta all'assegno di mantenimento. Resta inteso che i rimborsi/detrazioni relativi alle spese straordinarie sostenute per i figli saranno invece suddivisi dalle parti al 50% ciascuno.
9. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio sia propri che del figlio.
10. Le spese del presente giudizio saranno a carico esclusivo della IG.ra
. Parte_3
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di ConSIlio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
pag. 6 di 7 Dott. Adilardi Giulio
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