Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/03/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO nella causa iscritta al n. 5520/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto Parte_1
SOGGETTIVO - INDEBITO OGGETTIVO, pendente
[...]
TRA
(numero del Parte_2 registro delle imprese ), in persona del legale rapp.te p.t., elett.te P.IVA_1 domiciliata in VIALE MARCONI, 34 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. SENATORE CIRO (C.F. ), che la rappresenta e C.F._1 difende in virtù di procura in atti APPELLANTE E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA R. BALDI 3 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. DI MAURO PAOLO (C.F. ) che, lo rappresenta e difende in C.F._3 virtù di procura in calce all'atto di citazione di I grado APPELLATO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 27/11/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_3 impugnava la sentenza n. 355/2016 del Giudice di Pace di Cava dè Tirreni, che aveva accolto dal domanda di di condanna al pagamento della somma di € Controparte_1
1118,58 a titolo di oneri assicurativi non goduti, di € 271,46 a titolo di commissioni bancarie e di € 2964,34, a titolo di commissioni di intermediazione, a seguito di estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 30410414, per un totla edi € 4382,08.. Parte appellante eccepiva l'improcedibilità della domanda dal momento che l'attore, odierno appellato, provvedeva ad attivare la procedura conciliativa ( – proc. CP_2
446/15), ma in sede di primo incontro dichiarava non esservi possibilità per “iniziare” la mediazione, sottraendo alla Banca l'occasione di addivenire ad un accordo
N.R.G. 5520/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
1.1 lett. b) erano state incassate dall' del credito SIMA, per aver svolto CP_4 attività istruttoria, amministrativa, contabile e di gestione dell'operazione finanziaria;
con riguardo poi alla richiesta di rimborso del premio assicurativo, detta voce di costo era stata incassata dalla (ora ) per aver stipulato con Parte_4 Parte_5
SIMA (e non con la apposita polizza a copertura dei rischi connessi Pt_2 all'operazione finanziaria. Eccepiva altresì l'erroneità della sentenza che aveva ritenuto fondate le pretese attoree in quanto l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010, andrebbe considerato ricognitivo della disposizione contenuta nell'art. 125, secondo comma, TUB nel testo vigente all'epoca dei fatti, mentre l'art. 125-sexies TUB era entrato in vigore il 19.09.2010, quando il contratto era già stato stipulato ed estinto e non era retroattivamente applicabile. Concludeva dunque chiedendo: in via principale, accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per sostanziale mancato esperimento del tentativo di mediazione;
accertare e dichiarare la incompetenza territoriale del GDP di Cava de' Tirreni in favore dell'Ufficio di Giudice di Pace di Salerno con ogni conseguenza di legge;
accertare e dichiarare il mancato corretto assolvimento dell'onere della prova
N.R.G. 5520/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 relativo alla estinzione anticipata e per l'effetto rigettare la domanda;
accertare e dichiarare l'accoglibilità della richiesta di chiamata in causa formulata dalla convenuta Banca e per l'effetto rigettare la domanda di restituzione di commissioni di inter- mediazione e del premio assicurativo formulate nei confronti della Banca;
accertare la irretroattività della norma di cui all'art. 125-sexies TUB, dichiarare la infondatezza del diritto alla restituzione dei costi in base alla normativa vigente e per l'effetto rigettare la domanda formulata con conseguente condanna dell'appellato alla restituzione dell'importo versato a tale titolo;
condannare, per l'effetto, l'appellato al pagamento di spese e competenze del doppio grado;
in via gradata, qualora sia considerato condivisibile l'orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito della sentenza c.d. Lexitor della Corte di Giustizia UE, e dunque ritenuta accoglibile la do-manda di rimborso dei costi non maturati, compensare le spese del doppio grado di giudizio con condanna alla restituzione di quanto versato in primo grado a titolo di spese. Si costituiva l'appellato che eccepiva l'improcedibilità dell'appello per carenza di motivi specifici ex art. 342 c.p.c. Con riguardo all'eccepita improcedibilità della domanda evidenziava che non si addiveniva all'accordo avendo la ritenuto necessario anche l'intervento della Pt_2
Compagnia Assicurativa e dell'intermediario, mentre la mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del d. lgs. 28/2010 deve essere esperita unicamente in relazione alle domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto ma non con riguardo alle domande proposte da quest'ultimo nei confronti di terzi non convenuti nel giudizio, essendo le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità di stretta interpretazione. Con riguardo all'eccepita incompetenza territoriale, parte appellata evidenziava che il primo giudice aveva correttamente ritenuto non proposta l'eccezione di incompetenza in quanto non compiutamente articolata mancando lo specifico riferimento al forum destinatae solutionis ex art.20 c.p.c. ed art. 1182 c.3 c.c. Con riguardo all'eccepita mancanza di prova, tale eccezione riULta tardivamente proposta per la prima volta in appello, non avendo in primo grado mai contestato la l'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento, ponendo in essere difese Pt_2 incompatibili con la negazione, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. Con riguardo all'eccepito difetto di legittimazione passiva della Banca, parte appellata, eccepisce essersi formato il giudicato in relazione alle commissioni bancarie alle quali comunque si applicherebbe il previgente art. 125 TUB. Con riguardo alle commissioni di intermediazione, evidenziava di aver sottoscritto il contratto di finanziamento con la soc. , in qualità di mandataria della CP_5 [...]
giusta procura Dr. di Controparte_6 Persona_1 CP_6 del 07/03/1991 atto n. 101577 Rep 23623, contrattualmente incaricata della gestione del prestito, dell'incasso delle rate, della emissione del conteggio estintivo e della consequenziale dichiarazione liberatoria. Evidenziava che le somme richieste a titolo di commissioni di intermediazione, erano state corrisposte direttamente ed unicamente alla da considerarsi quale accipiens Pt_2
che, a fronte di un Capitale Lordo Mutuato, ha erogato una somma minore trattenendo tutti i costi, ivi compresa la commissione della mandataria (Sima), nei
N.R.G. 5520/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 confronti della quale, trattandosi di rapporti contrattuali ai quali è estraneo il consumatore, la può agire con autonomo giudizio. Pt_2
Con riguardo al premio assicurativo, eccepiva l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e la polizza assicurativa, con vincolo di reciproca interdipendenza, con la naturale conseguenza che, in caso di anticipata estinzione del finanziamento viene meno anche la causa che la polizza assicurativa che tende in concreto a realizzare, con conseguente sorgere del diritto alla restituzione della quota parte del premio assicurativo versato. Ai fini della legittimazione della parte appellata riteneva sussistente un cumulo Pt_2 di responsabilità con conseguente legittimità della richiesta di rimborso dei premi assicurativi nei confronti della Pt_2
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa dell'appellato, per la pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c. Al riguardo, giova rammentare che la Cassazione a Sezioni Unite, più volte intervenuta ULl'argomento, ha di recente ribadito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 134, vanno interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante “ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017). Nell'atto di appello in oggetto, invero, emergono con chiarezza i capi della sentenza impugnata ed i motivi di appello, le censure prospettate e la rilevanza delle questioni ai fini di una diversa decisione della controversia, oltre ad essere indicata la modifica richiesta. Deve, quindi, ritenersi che l'atto di appello sia stato proposto nel rispetto dell'art. 342 c.p.c.
2. Sul merito. Il presente giudizio può essere deciso in base al principio della ragione più liquida. Parte appellante ha infatti eccepito il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente ULl'attore che agisce per la ripetizione dell'indebito, per non avere lo stesso provato di aver versato l'importo quantificato nel conteggio estintivo oggetto di
N.R.G. 5520/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 contestazioni. Non corrisponde al vero l'eccezione sollevata dall'appellato secondo cui tale eccezione sarebbe stata sollevata per la prima volta in appello dal momento che nelle conclusioni della costituzione in giudizio della si legge testualmente: rigettare la domanda per Pt_2 carenza di prova documentale ULl'effettivo pagamento delle somme oggetto della domanda relative alla presunta anticipata estinzione attesa la discordanza delle firme e la mancata qualificazione del soggetto firmatario nei documenti qualificati richiesta di estinzione e conteggio stante, altresì, la mancata prova del versamento eseguito dal per la estinzione del finanziamento. CP_1
Nel caso di specie parte attrice, odierna appellata, si è limitata a produrre copia del conto estintivo e a dedurre, senza però provare, l'avvenuto versamento delle somme in esso indicate. L'appello va pertanto accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
3. Sulle spese processuali. Tenuto conto della peculiarità della questione sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5520/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto MUTUO, pendente tra
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, ogni contraria istanza disattesa Parte_6 così provvede:
1. accoglie, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio Così deciso in Nocera Inferiore, il 20/03/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
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