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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/04/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4761/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 4761/2023 promossa da:
, via Stabia, 699, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Gragnano alla via San Felice, 5, presso lo studio dell'avv. Sebastiano
Nastro, cf. , in virtù di mandato in atti rilasciato in calce all'atto C.F._2
di appello
-APPELLANTE contro
per tutti gli ambiti Provinciali Nazionali Controparte_1
ad esclusione del territorio della Regione Siciliana, con sede in Roma alla Via Giuseppe
Grezar n. 14, codice fiscale e P. IVA , quale succeditrice di P.IVA_1 [...]
ai sensi e per gli effetti del D. L. 22.10.2016 n. 193, Controparte_2
convertito con modificazioni dalla Legge del 01.12.2016 n. 225, in persona del legale pagina 1 di 4 rappresentante pro tempore, in questa sede rappresentata dal Sig. ra Parte_2
( ), quale Direttore Regionale Veneto, in forza di atto notarile del C.F._3
28.12.2023 (Rep. n. 180.756; Racc. n. 12.564), rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro
Fiorillo (C.F. ) del Foro di Salerno ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliata presso il suo studio in Salerno alla Piazza S. Francesco D'Assisi n. 3, giusta mandato in calce all'atto di comparsa
-APPELLATA
Oggetto: appello avverso sent. n. 3101/2023, resa dal Giudice di Pace di Gragnano;
impugnazione cartella di pagamento.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso rubricato al RG 161/23, dinanzi al Giudice di pace di Gragnano
l'appellante premetteva che gli era stata notificata cartella n. 12220220025335986000 mancato pagamento delle contravvenzioni del codice 2019, maggiorate di interessi e sanzioni.
Avverso e per l'annullamento di detto verbale proponeva opposizione deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici e la mancata dimostrazione della pretesa.
Il g.d.p. in accoglimento della domanda annullava la cartella esattoriale e compensava integralmente le spese.
Proponeva appello il lamentando l'erroneità della sentenza di primo Pt_1
grado nella parte in cui regolava le spese nel senso della compensazione delle spese.
Chiedeva pertanto: “accertare e dichiarare che le spese e le competenze di procedura andavano liquidate in primo grado, nella somma complessiva di euro 913,00 per spese pari ed euro 98,00 per contributo unificato come in narrativa meglio descritte, oltre accessori di legge. pagina 2 di 4 Ovvero nelle diverse maggiori o minori somme, anche a diverso titolo, accertate in corso di giudizio ovvero ritenute di giudizia;
Il tutto con vittoria di diritti, onorari e spese anche del secondo grado di giudizio da determinarsi ai sensi e per gli effetti del disposto artt. 91 e 92
c.p.c., nonché ai sensi e per gli effetti dei parametri di cui al Dm 55/14 come recentemente modificato dal decreto 8 marzo 2018, n. 37, e tabelle allegate, pari ad euro 462,00, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché accessori come per leggi.”
Si costituiva l concludendo nel senso di “rigettare l'appello parziale spiegato dal sig. CP_3
avverso la sentenza n. 3101/2023, resa dal Giudice di Pace di Gragnano, Parte_1
nella persona del dott. Bellecca, pubblicata in data 28.06.2023, in quanto infondato in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari.”
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Sul punto occorre approfondire che la disciplina della ripartizione delle spese di giudizio prevede la generale applicazione della regola della soccombenza ex art. 91
c.p.c., mentre l'art 92 c.p.c. prevede, in via d'eccezione, la possibilità di applicare il diverso regime della compensazione in presenza di requisiti tassativi indicati dalla norma. Orbene nel caso in esame non essendovi soccombenza reciproca né essendo stati individuati o individuabili giusti motivi la parte soccombente doveva essere condannata al pagamento delle spese processuali. Infatti, il giudice di primo grado si limita ad argomentare l'applicazione dell'art. 92 c.p.c. sulla scorta dell'equità, ipotesi che non rientra tra quelle tassativamente previste dall'articolo.
Come esplicitato poi anche per mezzo di recente pronuncia della Cassazione “Il giudice deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente indicare nella motivazione della sentenza a tenore dell'art.
92 c.p.c.”. (Corte di Cassazione sez. II civile, ord., 19 settembre 2023, n. 26847).
Nel caso di specie si rileva come il giudice di primo grado abbia disposto la compensazione delle spese argomentando scarnamente “compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio sussistendo motivi di equità”, violando così l'obbligo di motivazione ex art. 111 Cost., comma VI c.p.c. Ben vero, la motivazione "si ritiene pagina 3 di 4 opportuno compensare le spese del giudizio" sarebbe scarna ed incomprensibile, nonché priva dell'indicazione delle gravi ragioni ed eccezionali ragioni che legittimano la compensazione delle spese di lite. Pertanto la sentenza di primo grado va riformata sul punto dovendosi provvedere, in sua riforma, a regolare le spese del primo grado di giudizio in base al criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Le spese del gravame seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo sulla scorta dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014 come modificati con D.M. 147/2022 (per lo scaglione di valore da €0 ad € 1.101,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado con riferimento al capo sulle spese, condanna l alla rifusione delle spese in CP_3
favore del procuratore antistatario avv. Sebastiano Nastro liquidate in Euro
173,00 per compensi oltre accessori come per legge;
2) condanna alla refusione delle spese in favore del procuratore antistatario CP_3
dell'appellante avv. Nastro liquidate per il grado di appello in euro 332,00 per competenze ed Euro 64,50 per spese vive, oltre accessori come per legge.
Torre Annunziata, 07/04/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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