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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 21/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 1710/'13 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “contratti”
TRA
, rappresentata e Parte_1 CP_1
difesa dall'Avv. Stefano CRUDELE ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio;
-attore -
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ada COLESANTI ed Controparte_2
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in alla Piazza Marconi n. 1; CP_2
-convenuto-
NONCHE'
rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta IANNONE ed CP_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla Via Libero Testa n. 27; CP_2
-convenuto- NONCHE'
, residente in [...], contumace;
Controparte_4
-convenuto-
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele RAZZANTE ed CP_5
elettivamente domiciliato presso il suo studio in al Corso Risorgimento n. 166; CP_2
-convenuto-
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'Avv. Distrettuale dello Stato CP_6
domiciliata in Campobasso alla Via Garibaldi n. 124;
-chiamata in causa-
* * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la
2 motivazione.
E' necessario in limine, decidere in ordine alla fondatezza o meno dell'eccezione di incompetenza territoriale cosi come spiegata da parte chiamata in causa, . CP_6
La chiamata in causa, si costituiva nel presente giudizio CP_6
eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Giudice adito, deducendo che nel caso in esame risultava essere competente il Tribunale di Campobasso, in virtù
dell'art. 6 r. d. 1611/1993 che statuisce: “quando un'amministrazione dello stato è
chiamata in garanzia, la cognizione della causa principale come della azione di
garanzia è devoluta, sulla semplice richiesta dell'amministrazione, con ordinanza del
Presidente, all'Autorità Giudiziaria competente a norma del comma precedente” .
La suddetta eccezione è fondata e merita accoglimento.
Questo Giudice osserva che nel caso in esame l'Avvocatura dello stato è ente difensore della , la quale ha determinato di avvalersi dell'opportunità di CP_6
patrocinio con delibera del Consiglio regionale n. 368/1998 emessa in virtù di quanto previsto dall'art. 10 Legge n. 103/1979, la quale ha stabilito che le funzioni dell'avvocatura dello Stato nei riguardi delle amministrazioni statali sono estese alle
Regioni che decidono di avvalersene con apposita deliberazione. In definitiva,
quando la stabilisce di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello CP_6
Stato, quest'ultimo è esercitato con il regime tipico di un'amministrazione dello Stato, nei vari aspetti che lo connotano relativi al domicilio legale, alle notificazioni e alla competenza, con conseguente applicazione del regime
3 previsto dagli artt. 25 e 144 c.p.c. (cfr. Cass. civ. sez III, ord. 28.6.2005 n. 13893).
Pertanto, nel caso in esame, vanno applicate le norme sul foro erariale,
essendosi avvalsa la con apposita delibera del patrocinio CP_6
erariale con tutte le caratteristiche che lo connotano e con conseguente applicazione delle regole di competenza sul foro erariale.
Questo Giudice ritiene, pertanto, la sollevata eccezione meritevole di accoglimento e dichiara conseguentemente la competenza a del Tribunale di
Campobasso
P.Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 1710/2013 R. G. A. C. C. vertente tra Parte_1
e contro ,
[...] CP_1 Controparte_2 CP_3
, e concernente opposizione a Controparte_4 CP_5 CP_6
decreto ingiuntivo, cosi provvede:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Isernia alla trattazione della controversia de qua;
2) assegna alle parti il termine di 45 giorni per la riassunzione del giudizio innanzi il Tribunale di Campobasso.
3) spese in uno al merito.
4 4) dichiara estinto il giudizio de quo.
Così deciso in Isernia, lì 18 Febbraio 2025.
5
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 1710/'13 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “contratti”
TRA
, rappresentata e Parte_1 CP_1
difesa dall'Avv. Stefano CRUDELE ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio;
-attore -
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ada COLESANTI ed Controparte_2
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in alla Piazza Marconi n. 1; CP_2
-convenuto-
NONCHE'
rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta IANNONE ed CP_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla Via Libero Testa n. 27; CP_2
-convenuto- NONCHE'
, residente in [...], contumace;
Controparte_4
-convenuto-
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele RAZZANTE ed CP_5
elettivamente domiciliato presso il suo studio in al Corso Risorgimento n. 166; CP_2
-convenuto-
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'Avv. Distrettuale dello Stato CP_6
domiciliata in Campobasso alla Via Garibaldi n. 124;
-chiamata in causa-
* * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la
2 motivazione.
E' necessario in limine, decidere in ordine alla fondatezza o meno dell'eccezione di incompetenza territoriale cosi come spiegata da parte chiamata in causa, . CP_6
La chiamata in causa, si costituiva nel presente giudizio CP_6
eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Giudice adito, deducendo che nel caso in esame risultava essere competente il Tribunale di Campobasso, in virtù
dell'art. 6 r. d. 1611/1993 che statuisce: “quando un'amministrazione dello stato è
chiamata in garanzia, la cognizione della causa principale come della azione di
garanzia è devoluta, sulla semplice richiesta dell'amministrazione, con ordinanza del
Presidente, all'Autorità Giudiziaria competente a norma del comma precedente” .
La suddetta eccezione è fondata e merita accoglimento.
Questo Giudice osserva che nel caso in esame l'Avvocatura dello stato è ente difensore della , la quale ha determinato di avvalersi dell'opportunità di CP_6
patrocinio con delibera del Consiglio regionale n. 368/1998 emessa in virtù di quanto previsto dall'art. 10 Legge n. 103/1979, la quale ha stabilito che le funzioni dell'avvocatura dello Stato nei riguardi delle amministrazioni statali sono estese alle
Regioni che decidono di avvalersene con apposita deliberazione. In definitiva,
quando la stabilisce di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello CP_6
Stato, quest'ultimo è esercitato con il regime tipico di un'amministrazione dello Stato, nei vari aspetti che lo connotano relativi al domicilio legale, alle notificazioni e alla competenza, con conseguente applicazione del regime
3 previsto dagli artt. 25 e 144 c.p.c. (cfr. Cass. civ. sez III, ord. 28.6.2005 n. 13893).
Pertanto, nel caso in esame, vanno applicate le norme sul foro erariale,
essendosi avvalsa la con apposita delibera del patrocinio CP_6
erariale con tutte le caratteristiche che lo connotano e con conseguente applicazione delle regole di competenza sul foro erariale.
Questo Giudice ritiene, pertanto, la sollevata eccezione meritevole di accoglimento e dichiara conseguentemente la competenza a del Tribunale di
Campobasso
P.Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 1710/2013 R. G. A. C. C. vertente tra Parte_1
e contro ,
[...] CP_1 Controparte_2 CP_3
, e concernente opposizione a Controparte_4 CP_5 CP_6
decreto ingiuntivo, cosi provvede:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Isernia alla trattazione della controversia de qua;
2) assegna alle parti il termine di 45 giorni per la riassunzione del giudizio innanzi il Tribunale di Campobasso.
3) spese in uno al merito.
4 4) dichiara estinto il giudizio de quo.
Così deciso in Isernia, lì 18 Febbraio 2025.
5
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE