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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/05/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1140/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
dott. Vittorio Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1140/2021 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 19 marzo 2025, promossa
OGGETTO: d a
[...]
di cose immobili
, c.f. con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. BARDAZZI GIOVANNI e dell'avv. BONANNI
GIOVANNI, elettivamente domiciliata in VIA SEMINTENDI, 29 -
59100 PRATO, presso i menzionati difensori.
APPELLANTE
c o n t r o
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._1
BOTTOLI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in VIA CESARE
AROLDI 52 - 46019 VIADANA (MN), presso il menzionato difensore.
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Mantova, sezione seconda civile, pubblicata il 30/09/2021 con il n. 915/2021.
CONCLUSIONI di : Controparte_1
In via preliminare: sospendere dell'impugnata sentenza per i motivi specificati in atto di appello.
Pag. 1 di 14 In via preliminare ed istruttoria: ammettere ed assumere di tutti i mezzi istruttori: prova per testi, prova per interrogatorio formale nonché CTU, richiesti da parte attrice in memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2, riproposti in sede in precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, e non ammessi, opponendosi all'ammissione e all'assunzione di quelli dedotti da parte convenuta nella sua memoria ex art. 183 VI comma n. 2 per i motivi di cui alla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
n. 3 di parte attrice;
in denegata ipotesi di loro ammissione, insistendo per Firmato Da l'audizione dei testi a controprova indicati sempre nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 3 .
Nel merito:
1) In tesi;
a) accertare e dichiarare ex art. 1453 c.c. la risoluzione per inadempimento del convenuto e promittente venditore del contratto preliminare di compravendita stipulato fra le parti in data 26/06/2018 e meglio descritto in premessa della citazione;
b) conseguentemente condannare il convenuto alla restituzione in favore della società attrice l'importo di € 10.000,00 versata a titolo di acconto oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
c) condannare il convenuto altresì al risarcimento di tutti i danni subiti da parte attrice a causa del suo inadempimento e quantificati in €
114.221,05 a titolo di danno emergente ed € 505.039,20 a titolo di lucro cessante oltre interessi moratori dalla domanda al saldo e quindi in complessivi € 619.260,25; salvo il diverso importo che sarà ritenuto accertato o di giustizia;
2 ) in denegata e non creduta ipotesi in cui si accertasse che il contratto
è divenuto inefficace per mancato avveramento della condizione si chiede che il convenuto venga condannato:
a) alla restituzione in favore della società attrice dell'importo di €
10.000,00 versata a titolo di acconto oltre interessi moratori dalla domanda al saldo
Pag. 2 di 14 b) Al pagamento dell'importo di € 102.046,55 oltre interessi moratori dalla domanda al saldo (salvo la diversa somma che sarà ritenuto accertato o di giustizia) a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041
c.c..
3) Nell'ancor più denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertata la legittimità del recesso da parte del convenuto si chiede che lo stesso sia comunque condannato al pagamento dell'importo di € 102.046,55
(salvo la diversa somma che sarà ritenuto accertata o di giustizia) oltre interessi moratori dalla domanda al saldo a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.. oltre alla restituzione dell'acconto versato.
Voglia altresì rigettare le difese ed eccezioni avversaria con integrale vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. di : CP_2
Respingersi l'appello proposto con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese e competenze del grado.
In via istruttoria: qualora ammesse quelle avversarie, In via istruttoria si chiede l'ammissione per testi dei seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che è stato pagato dal dott. per le sue competenze CP_2
professionali inerenti l'incarico tecnico di cui al disciplinare che Le si rammostra (doc. 15)”
2) “Vero che per conto della società L' di Reggio Emilia ha Pt_1
provveduto a redigere quanto indicato nel prospetto di cui al documento 17 che Le si rammostra”.
3) “Vero che i Signori Arch. e il geom. Controparte_3 CP_4
nel corso del rapporto volto all'acquisto da parte della Controparte_1
dell'immobile denominato Hotel Avion in Cinquale del dott. CP_2
hanno sempre agito nei di Lei confronti in rappresentanza della
[...]
Controparte_1
Indicandosi a teste l'Ing. con studio in Montignoso in Testimone_1
Pag. 3 di 14 via Roma 222.
Con abilitazione a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi con lo stesso teste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO il 26.6.2018 concludeva con un contratto CP_1 CP_2
preliminare con il quale prometteva di acquistare un fabbricato ad uso alberghiero in Località Cinquale, -Via Cateratte n. 160-, di Montignoso
(MS), denominato Hotel Avion, da trasformare in più appartamenti, che seguiva un precedente contratto di analogo contenuto, concluso nell'aprile 2018, risolto per mutuo dissenso.
Con atto di citazione del 20.9.2019 nel frattempo postasi in CP_1
liquidazione, conveniva in giudizio proponendo queste CP_2
domande:
I) di risoluzione del contratto per inadempimento del promittente venditore che, dopo aver concesso una proroga di un termine sino al
30.11.2018, vigente la condizione sospensiva dell'ottenimento di un mutuo da parte di un istituto bancario scelto da aveva concluso CP_1
con un terzo, tale un preliminare di vendita dell'Hotel Avion, Pt_1
trascrivendolo, così rendendolo opponibile alla prima promissaria acquirente;
con conseguente condanna del convenuto alla restituzione della caparra ed il risarcimento dei danni patiti che quantificava in €
114.221,05 per danno emergente ed € 505.039,20 per lucro cessante;
II) in subordine, nel caso in cui il Tribunale avesse dichiarato l'inefficacia del contratto per il mancato avveramento della condizione sospensiva, di condanna alla restituzione della caparra versata ed al pagamento € 102.046,55 a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041
c.c.;
III) in via gradata, laddove ritenuto legittimo il recesso del convenuto, di condanna al pagamento di € 102.046,55 a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per le spese sostenute da per CP_1
ottenere il permesso di costruire, delle quali si era avvantaggiato il
Pag. 4 di 14 proprietario.
A sostegno delle domande osteneva che, decorso inutilmente il CP_1
termine per la stipula del contratto definitivo, consensualmente prorogato al 30/11/2018 per ottenere il rilascio del permesso di costruire, si mostrava ancora interessato alla stipula del definitivo CP_2 tramite l'invio di mail in data 03/12/2018.
Ciononostante, il 29 marzo 2019 informava di aver CP_2 CP_1
stipulato con estranea al presente giudizio, un preliminare Parte_1
di vendita dell'Hotel Avion ritenendo risolto di diritto, ex art. 1457 c.c., il preliminare precedentemente stipulato con per non aver CP_1
adempiuto all'obbligo di pervenire alla stipula del contratto definitivo entro il termine essenziale (30/11/2018) a lei intimato con la raccomandata del 6/11/2018.
Ne derivava, secondo la prospettazione attrice, il grave inadempimento di all'obbligo imposto alle parti dall'art. 1358 c.c. CP_2
di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione sospensiva. si costituiva chiedendo il rigetto delle domande. CP_2
Ritenuta la causa documentale, con sentenza n. 915/2021 del
30/09/2021, il Tribunale di Mantova rigettava le domande proposte da condannandola all'integrale rifusione delle spese di lite. CP_1
Questa, per quanto ancora rileva, la motivazione adottata.
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del promittente venditore non poteva essere accolta.
Il 6.11.2018, quando aveva inviato a a proroga del termine CP_2 CP_1
sino al 30.11.2018, il promittente venditore non era inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto.
Contrariamente a quanto dedotto da il termine del 31/10/2018 CP_1
pattiziamente individuato per la stipula del contratto definitivo di vendita era da considerarsi essenziale, nonostante la formula utilizzata nella sua formulazione, “entro e non oltre” non indicasse di per sé che
Pag. 5 di 14 si trattava di un termine definitivo.
Tuttavia, questi altri elementi consentivano al primo giudice di qualificare il termine contenuto nel contratto essenziale.
Si trattava, segnatamente: I) della richiesta di proroga di un mese, al
30/11/2018, formalizzata da che aveva un senso solo se al CP_1
termine originariamente era collegata una conseguenza;
II) del fatto che nella lettera del 6.11.2018, dopo aver concesso a a proroga, CP_2 CP_1
aveva esplicitato la volontà di considerare risolto il vincolo contrattuale nel caso il termine fosse spirato infruttuosamente, con ciò rendendo palese che il termine originariamente stabilito era stato già pattiziamente considerato essenziale;
III) si era già resa CP_1 inadempiente all'obbligo di consegnare una fideiussione bancaria, che si era assunta nel preliminare concluso in aprile, circostanza che rendeva comprensibile il motivo che aveva indotto il promissario venditore a volersi svincolare dal contratto in un tempo bene determinato. non era inadempiente neppure in relazione al mancato CP_2
avveramento dell'unica condizione sospensiva prevista nel contratto, ovvero dell'ottenimento del mutuo da parte di poiché detta CP_1
società non aveva provato di aver richiesto il mutuo ed era pacifico che non avesse ottenuto il finanziamento necessario per l'avveramento della condizione.
Passando all'esame della domanda subordinata, di condanna per indebito arricchimento del promittente venditore, il Tribunale concludeva che non aveva tratto alcuna utilità dalle attività CP_2 preliminari svolte da er l'ottenimento del permesso di costruire, CP_1
in quanto le spese eventualmente sostenute rientravano nel rischio di impresa;
di esse, semmai, si era avvantaggiato il nuovo acquirente.
Avverso la sentenza interponeva appello CP_1
resisteva all'impugnazione. CP_2
All'udienza del 26/06/2024 la causa veniva trattenuta una prima volta
Pag. 6 di 14 in decisione;
con ordinanza del 22/10/2024 la causa veniva rimessa in istruttoria per l'assunzione della prova per testi delegata al Tribunale di
Mantova.
All'udienza del 19/03/2025 la causa passava in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto nadempiente all'obbligo di garantire l'intero prezzo CP_1
di vendita mediante fideiussione bancaria, mentre l'art. 2 del contratto prevede l'obbligo di garanzia solo in relazione al valore dei due appartamenti promessi in permuta, dell'iniziale ed indicativo valore di
€ 760.000,00, con fideiussione da fornire solo al momento del definitivo.
Con il secondo motivo si duole della mancata ammissione delle prove orali e dell'errata interpretazione della prova documentale (in particolare dei documenti sub. 41, 42, 43, 44) dalle quali si ricava che i era attivata perché la condizione sospensiva si avverasse. CP_1
Deduce di aver richiesto il mutuo bancario e di aver posto in essere tutte le attività necessarie per consentirne l'istruttoria ivi compreso l'ottenimento del permesso di costruire che era, al pari della concessione del mutuo, condizione necessaria dell'esecuzione del contratto o, in ogni caso, un suo presupposto imprescindibile poiché, in sua mancanza, sarebbe stato impossibile sia ottenere il finanziamento stesso, sia procedere con il pagamento del corrispettivo in parte pattuito tramite la permuta di due appartamenti.
Inoltre, il Tribunale non ha tenuto conto che, in pendenza della condizione, ha stipulato con un soggetto terzo un distinto CP_2
contratto preliminare, trascritto ed opponibile all'appellante, promettendo in vendita l'Hotel Avion, così violando il principio di correttezza e buona fede disciplinato dall'art. 1358 c.c.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale
Pag. 7 di 14 ha ritenuto essenziale il termine del 30.10.2018, apposto nel contratto preliminare per la stipula del definitivo, argomentando sulla condotta delle parti e sulla proroga concessa da fino al 30.11.2018, poiché CP_2
proprio dalla condotta postuma tenuta da doveva ricavarsi che il CP_2
termine era ordinatorio.
Ulteriore censura è mossa alla qualificazione della condizione sospensiva come meramente potestativa laddove, al contrario, avrebbe dovuto essere considerata di natura mista tenendo conto, una volta ammesse le prove orali, che era la banca che subordinava la concessione del mutuo all'ottenimento del permesso di costruire e che, dunque, il mancato avveramento della condizione sospensiva non era imputabile a CP_1
Su quest'ultimo aspetto, era onere, non assolto, di fornire la CP_2
prova che l'appellante si era comportato con dolo o colpa nel mancato avveramento della condizione.
Da ultimo, chiede la restituzione di € 10.000,00 versati al momento della stipula del preliminare poiché pagati a titolo di acconto prezzo e non di caparra.
Con il quarto motivo si duole del rigetto della domanda di risarcimento dei danni patiti per danno emergente e lucro cessante ovvero di quella di indennizzo a titolo di ingiusto arricchimento atteso che si è avvantaggiato di tutta l'attività tecnico-professionale CP_2
svolta tra luglio 2018 e febbraio 2019 dai professionisti incaricati da er la pratica edilizia che, al momento della vendita ad un CP_1
terzo, era arrivata quasi al compimento con il rilascio del permesso di costruire.
Con il quinto motivo ripropone, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda di risarcimento dei danni patiti.
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Il primo, il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente.
Pag. 8 di 14 Con la scrittura privata del 26 giugno 2018, a promesso di CP_1
acquistare da che ha promesso di vendere, il diritto di piena CP_2
proprietà di un fabbricato ad uso alberghiero -l'Hotel Avion- nel
Comune di Montignoso, condizionando l'acquisto “al buon esito del mutuo che la società ha richiesto presso Istituto bancario CP_1 di fiducia” (art. 7 rubricato “EFFETTI -CONDIZIONE
SOSPENSIVA”).
È principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che nell'ipotesi in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, tale condizione è qualificabile come “mista”, dipendendo il suo avveramento non solo dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la pratica, ma anche del terzo nel concedere il mutuo (Cass. 243/2025).
L'obbligo giuridico delle parti di comportarsi secondo buona fede durante la pendenza della condizione, ai sensi dell'art. 1358 c.c., opera anche in presenza di una condizione “mista” (Cass. SSUU
18450/2005), pertanto, assume rilevanza, nel caso di specie, l'esame della condotta di in relazione al segmento della condizione CP_1
avente natura potestativa: l'approntamento della pratica di mutuo.
Dall'istruttoria orale svolta in questo grado e dalla documentazione in atti si ricava che la promissaria acquirente aveva fatto redigere un business plan dallo (doc. 45) che era stato presentato CP_5
agli istituti di credito contattati per la concessione del mutuo.
Il teste capace di testimoniare per non avere Testimone_2
alcun interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al presente giudizio, ed il teste hanno concordemente riferito CP_4 che “dal febbraio 2018 in poi […] per conto di contattarono CP_1
vari istituti di credito per avere la loro disponibilità per la concessione di un mutuo finalizzato a finanziare l'operazione immobiliare
Pag. 9 di 14 finalizzata all'acquisto dell'immobile denominato “Hotel Avion”.
Emerge, in particolare, che le richieste di finanziamento erano state presentate a: Banca Monte Paschi di Siena S.p.a. Agenzia di Prato via
Bologna, Banca Unipol filiale di Prato viale Montegrappa, Banco
B.P.M. di Prato con sede via Roma e Cassa di Risparmio di Firenze.
Di queste, le prime tre avviarono l'istruttoria, (a conferma vi è in atti la perizia estimativa preliminare redatta il 5/2/2018 dal tecnico Contr incaricato da doc. 44) e Banco B.P.M. di Prato Persona_1
“ad ottobre/novembre 2018 disse espressamente che l'istruttoria era stata completata” e, “ad aprile 2019 avrebbe rilasciato il finanziamento” (teste . CP_4
La circostanza è stata confermata anche dal teste che Testimone_3 aveva personalmente seguito, per conto di “la pratica di CP_1
finanziamento con Banco BPM” riferendo che nel 2019 l'istruttoria si era “conclusa positivamente”.
Deve, pertanto, ritenersi che i sia comportata secondo buona CP_1
fede compiendo tutte le attività che da lei dipendevano per l'avveramento della condizione sospensiva dedotta in contratto.
Di senso opposto la condotta di che, pendente la condizione CP_2
sospensiva, con atto pubblico del 29/03/2019 ha promesso in vendita l'Hotel Avion ad un terzo, nonché trascritto il contratto, che è divenuto opponibile alla precedente promissaria acquirente.
A tal riguardo, non può condividersi la prospettazione dell'appellato secondo la quale il contratto con si era risolto di diritto il CP_1
31/11/2018, ai sensi dell'art. 1457 c.c., per il mancato rispetto del termine essenziale intimato alla promissaria acquirente con la raccomandata del 6/11/2018.
Invero, non può applicarsi l'art. 1457 c.c. poiché nessuno dei due termini individuati dalle parti per la stipula del definitivo di vendita può ritenersi essenziale: quanto al primo termine del 31/10/2018 in virtù della sua proroga;
quanto al secondo termine del 30/11/2018 poiché, dal
Pag. 10 di 14 contegno tenuto e dalle espressioni adoperate dai contraenti nei giorni e mesi successivi al suo spirare, non può desumersi l'intenzione delle stesse di considerare ormai venuta meno l'utilità perseguita con la stipula del definitivo oltre tale termine.
Infatti, nella e-mail del 3/12/2018 (tre giorni dopo la scadenza della proroga) scrive “rimane la disponibilità a trattare sulle basi CP_2
discusse, decise, determinanti, che fin dai primi incontri sono state decise”; inoltre, fino al 29 marzo 2019, il promittente venditore si è relazionato con i tecnici di impegnati ad ottenere il rilascio del CP_1 permesso di costruire, documento necessario per l'erogazione del finanziamento, tenendo comportamenti incompatibili con la volontà di ritenere risolto il contratto.
Ne deriva che, allorquando ha concluso il diverso preliminare di CP_2
vendita con il contratto preliminare stipulato con ra Parte_1 CP_1
valido e la condizione sospensiva era ancora pendente.
In definitiva ha violato l'obbligo imposto dall'art. 1358 c.c. di CP_2
comportarsi secondo buona fede, il che legittima chiedere ed CP_1
ottenere la risoluzione del contratto, la restituzione dell'acconto prezzo a suo tempo versato ed il risarcimento dei danni patrimoniali, da danno emergente e lucro cessante, subiti in conseguenza dell'inadempimento del promittente venditore e dalla conseguente lesione della situazione di aspettativa attribuita dal contratto.
È evidente dal testo contrattuale (art.
2-PREZZO) che alla firma del preliminare la promissaria acquirente aveva corrisposto al promittente venditore la somma di € 10.000,00 come parte del prezzo di acquisto, il che impone a la sua restituzione con la maggiorazione CP_2
degli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma IV c.c. conteggiati dalla data della domanda (20.9.2019) fino al saldo.
Quanto sopra comporta la parziale fondatezza del quarto motivo e la fondatezza del quinto, che possono essere trattati congiuntamente essendo accomunati dall'intento di ottenere il risarcimento del danno.
Pag. 11 di 14 In pendenza della condizione ha sostenuto costi di CP_1
progettazione, rilascio autorizzazioni amministrative e concessione del mutuo funzionali alla stipula del contratto definitivo che costituiscono voci di danno risarcibili essendo conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento di CP_2
La perdita patrimoniale provata, subita dalla promissaria acquirente, ammonta a complessivi € 30.633,10 di cui: € 5.000 per le prestazioni professionali dell'Ing. 57-; € 687,50 per i render Controparte_7
creati dall'Ing. . 13-; € 16.000 per la nuova costruzione di Per_2
una struttura prefabbricata realizzata da 15-; € Controparte_8
7.481,60 per spese legali -doc. 14-; € 1.464 per la perizia immobiliare necessaria per l'ottenimento del mutuo -doc. 16-.
Non possono essere riconosciute le ulteriori voci di danno richieste per le prestazioni professionali dello studio dell'Arch e del Geom. CP_3 per € 89.564,95, perché credito litigioso, e € 756 per il rilievo CP_4
strumentale del Geom. mancando la prova del pagamento. CP_9
Quanto al lucro cessante conseguente alla perdita dell'affare, i due appartamenti richiesti in vendita (doc. 36 e 37) non consentono di quantificare il danno, neppure in via equitativa, essendosi basato sul costo di costruzione al metro quadro rispetto al prezzo di vendita dei singoli appartamenti oggetto di preliminare senza specificare la metratura.
L'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce un debito di valore, pertanto, spettano alla danneggiata la rivalutazione monetaria del credito e gli interessi. va, dunque, condannato al risarcimento del danno di € CP_2
30.633,10 oltre gli interessi al tasso legale ( art. 1284 comma I c.c.) da calcolarsi sulla somma anno per anno rivalutata, previa devalutazione alla data dei pagamenti, al saldo.
La domanda proposta da i risarcimento dei danni subiti per CP_1
l'inadempimento altrui era articolata su un unico capo, per cui il suo
Pag. 12 di 14 accoglimento, seppur in misura sensibilmente ridotta, comporta la soccombenza dell'appellato con il conseguente obbligo di rimborso delle spese a favore dell'appellante (Cass. SSUU 32061/2022).
Dall'accoglimento dell'appello segue la condanna di CP_2
soccombente, al rimborso delle spese di entrambi i gradi in favore di
, liquidate in dispositivo in conformità ai Controparte_1
criteri di cui al D.M. 55/14 secondo i valori medi dello scaglione di valore del decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 915/2021, emessa dal Controparte_1
Tribunale di Mantova in data 30/09/2021, così provvede, in riforma della sentenza impugnata: accoglie l'appello, in riforma della sentenza impugnata dichiara risolto per inadempimento di il contratto preliminare stipulato il CP_2
26/06/2018; condanna alla restituzione in favore di CP_2 Controparte_1
di € 10.000,00 versato, maggiorato degli interessi dal
[...] pagamento (26/06/2018) all'effettivo soddisfo;
condanna a pagare a a titolo di CP_2 Controparte_1 risarcimento del danno la somma di € 30.633,10 oltre gli interessi legali da calcolarsi come indicato in parte motiva;
condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite dei due gradi liquidate: quanto al primo grado in complessivi € 7.616 (di cui € 1.701 per la fase di studio, € 1.204 per la fase introduttiva, € 1.806 per la fase istruttoria e di trattazione, € 2.905 per la fase decisoria), oltre esborsi € 1.736,20 ed oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e
C.P.A.; quanto al secondo grado in complessivi € 9.991 (di cui € 2.058 per
Pag. 13 di 14 la fase di studio, € 1.418 per la fase introduttiva, € 3.045 per la fase istruttoria, € 3.470 per la fase decisoria), oltre esborsi € 2.556 ed oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
Pag. 14 di 14