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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/07/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 720/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di SC, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott.ssa Daniela Fedele Consigliere
Dott.ssa Lucia Cannella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E NZ A nella causa civile n. 720/2024 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 9.07.2025, promossa
OGGETTO: d a
[...] cose mobili c.f. con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. BIANCHINI GIULIANO, elettivamente domiciliato in VIA
SOLFERINO 32A 25121 BRESCIA, presso il menzionato difensore.
APPELLANTE
contro
, c.f. con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
dell'avv. LAMI LUCIA, elettivamente domiciliata in VIA
FATEBENEFRATELLI 10 20121 MILANO, presso il menzionato difensore.
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE
Pag. 1 di 11 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di SC, ogni diversa e contraria
istanza, eccezione e deduzione disattesa
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e,
per l'effetto, riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 2353/24
del Tribunale di SC, pubblicata in data 05 giugno 2024 - secondo
le conclusioni di seguito formulate:
-confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.2826/22 del
Tribunale di SC ed in ogni caso, nel merito, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore alla corresponsione in favore della Soc. Controparte_1
della complessiva somma di € 13.453,13 oltre interessi moratori
[...]
all'effettivo soddisfo.
-Rigettare tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto e diritto
per quanto esposto in narrativa di primo e secondo grado. Con vittoria
di spese e compensi del procedimento monitorio, di entrambi i gradi di
giudizio e rifusione delle spese di soccombenza di primo grado
corrisposte alla controparte.
Per parte appellata
Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni diversa domanda,
eccezione e istanza anche istruttoria, previe le declaratorie del caso:
In via principale, nel merito:
- respingere l'appello proposto da perché Controparte_1
Pag. 2 di 11 infondato, in fatto e in diritto, per tutti i motivi indicati in atti, e per
l'effetto confermare la sentenza emessa dal Tribunale di SC, n.
2353/2024 del 05/06/2024;
- in accoglimento dell'appello incidentale, revocare la sentenza emessa
dal Tribunale di SC, n. 2353/2024 del 05/06/2024, limitatamente
Contr alla sola parte in cui dispone la condanna dell'opposta a
Contr rifondere all'opponente le spese di lite, liquidando i compensi in
euro 4.077,00 anziché in euro 5.077,00, come indicato nel D.M.
55/2014 per i giudizi ordinari con valore compreso tra euro 5.200,01
ed euro 26.000,00;
In via subordinata,
nel merito:
- in subordine, per la denegata ipotesi in cui fosse accolto anche
parzialmente l'appello e, per l'effetto, fosse riformata l'impugnata
sentenza e confermato il decreto ingiuntivo n. 2826/2022 del Tribunale
Contr Contr di SC, ritenendo dovute a da parte di le somme ingiunte,
si chiede che dette somme vengano rideterminate e compensate, in tutto
o in parte, con le somme, provate in corso di causa, che l'opponente
Contr ha dovuto sostenere per far fronte agli inadempimenti
dell'opposto, pari ad euro 13.498,90, oltre Iva al 22% per un totale di
euro 16.468,65.
in via istruttoria
Pag. 3 di 11 - Si chiede, l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli
di prova:
Contr 1) Vero che la società (di seguito Controparte_1
in relazione agli ordini che mi si rammostrano (docc. da 3 a 8 fascicolo
monitorio), ha consegnato in ritardo la merce;
Contr 2) Vero che la merce consegnata da era priva dei certificati di
qualità dei prodotti forniti e dei materiali utilizzati;
Contr 3) Vero che ha subito sollecitato la consegna, attraverso
contestazioni telefoniche e copiosa corrispondenza;
Contr 4) Vero che la merce consegnata da era priva dei certificati di
qualità dei prodotti forniti e dei materiali utilizzati;
Contr Contr 5) Vero che ha precisato a contestualmente all'inoltro degli
ordini che mi si rammostrano (docc. da 3 a 8 fascicolo monitorio), la
necessità che la merce fosse consegnata insieme ai certificati del
materiale e del controllo dimensionale e dei trattamenti da certificare;
6) Vero che LCR ha ribadito tale circostanza anche per iscritto, anche
nella persona del legale rappresentante Ingegnere come da Per_1
corrispondenza che mi si rammostra (doc. 9 fascicolo monitorio).
Contr 7) Vero che in mancanza dei certificati, ha immediatamente
Contr rimandato a parte della merce, ma che quest'ultima ha rifiutato
il reso, come da documento che mi si rammostra (doc. 28 fascicolo
monitorio);
Pag. 4 di 11 8) Vero che solo la documentazione relativa alla conformità del
materiale, nonché le opportune certificazioni rendono commerciabile
la merce;
9) Vero che senza i certificati di qualità dei prodotti forniti, con
particolare riferimento ai controlli dimensionali dei pezzi, che ne
attestino il rispetto delle quote del disegno e delle tolleranze previste
dagli stessi, oltre che dei materiali utilizzati, la merce viene considerata
non conforme e rifiutata;
Contr 10) Vero che nell'evasione di precedenti ordini, ha sempre
corredato la merce della documentazione e dei certificati, come da
documentazione che mi si rammostra (doc. 20 fascicolo monitorio);
Contr 11) Vero che aveva garantito l'inoltro dei certificati anche
nell'evasione degli ordini che mi si rammostrano (doc. da 3 a 8
fascicolo monitorio);
12) Vero che la mancata consegna di detta documentazione da parte
Contr di ha creato, e sta ancora creando, all'opponente serie
problematiche con i committenti finali, i quali, oltre ad avere
contestato il ritardo nella consegna di parte della merce ordinata, di
fatto annullando parzialmente gli ordini hanno, altresì, rifiutato la
merce consegnata, in quanto priva dei necessari certificati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 22.09.2022, Controparte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2862/2022 dal
Pag. 5 di 11 Tribunale di SC in favore di per la somma di Controparte_1
€ 13.454,13 oltre interessi e spese, a titolo di regolare fornitura di pezzi in metallo, come indicato nelle fatture emesse nei mesi di febbraio e marzo 2022.
Nella citazione in opposizione, eccepiva Controparte_2
l'inadempimento di controparte deducendo che quest'ultima non aveva consegnato come da accordi i certificati dei materiali utilizzati e aveva fornito della merce di materiale differente rispetto alle specifiche richieste.
si costituiva e resisteva, rilevando che l'opponente Controparte_1
non aveva provato le proprie contestazioni, che dalle condizioni del contratto non era previsto l' obbligo di consegna della merce corredata dai certificati richiesti;
che in ogni caso non aveva sollevato CP_2
alcuna doglianza relativa alla non conformità dei pezzi alle specifiche richieste.
Il Tribunale di SC, con sentenza n. 2353/24 accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali, adottando la seguente motivazione.
Era provato che in allegato agli ordini di acquisto datati luglio e ottobre
Contro 2021, ricevuti dalla erano accompagnati da e-mail in cui la committente aveva chiesto espressamente la consegna dei “certificati del materiale, di quelli del controllo dimensionale e di quelli dei vari
Pag. 6 di 11 Contro trattamenti se fatti”; non aveva mai risposto di non essere obbligata a farlo, ma di non poter “rilasciare certificato di collaudo dimensionale” e che “ diverso materiale era in magazzino da anni”
aggiungendo che avrebbe verificato se poteva recuperare euanto richiesto.
Contro Presumeva che conoscesse l'importanza delle prestazioni in discussione, dato che nei contratti conclusi in precedenza tra le parti e diversi da quelli in oggetto, l'opposta aveva sempre consegnato i certificati di collaudo.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale assumeva raggiunta la prova dell'inadempimento dell'obbligazione di consegna dei certificati lamentati dall'attrice.
La sentenza era gravata sia da Controparte_1
(appellante principale) che da Controparte_2
(appellante incidentale).
All'udienza del 09/07 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contro Appello principale di
Con unico motivo censura la sentenza per errata valutazione sul contenuto giuridico e sostanziale dell'obbligazione assuntasi, rileva che l'assenza di certificati corredanti la merce non costituisce inadempimento contrattuale giuridicamente sanzionabile, trattandosi di
Pag. 7 di 11 elemento/requisito mai indicato in ordine;
inoltre allega che la circostanza che in precedenti ordini dovessero essere consegnati i certificati non aveva alcun rilievo probatorio rispetto agli ordini successivi.
Appello incidentale di LCR
Con unico motivo LCR impugna la sentenza per le spese, laddove il giudice di primo grado ha liquidato la somma di € 4.077,00 a fronte dell'importo di € 5.077,00 richiesto nella nota spesa depositata in data
8 maggio 2024 da LCR e redatta secondo quanto indicato nel D.M.
55/2014 per i giudizi ordinari con valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
L'appello principale è infondato.
Risulta provato dai documenti versati in atti che gli ordini,
Contr Contro commissionati da a dovessero essere corredati dai certificati
Contr dimensionali e di collaudo, necessari alla committente per vendere i propri pezzi ai clienti finali.
Contro
Contr Il rapporto tra e rientra nell'alveo dell'appalto.
Contr Basti considerare che ha allegato a ciascun ordine i disegni tecnici nei quali erano indicate le misure e le qualità dei materiali da utilizzare
Contro e che doveva rispettare, con evidente prevalenza dell'obbligazione di fare, tipica de contratto d'appalto ex art. 1655 c.c.,
rispetto a quella di dare, tipica del contratto di compravendita ex art.1470 c.c. (Doc. 3-8). Pag. 8 di 11 Contro Tale circostanza non è mai stata contestata da nel corso di giudizio, ragion per cui è logico ritenere che i pezzi in questione andassero realizzati su misura e che al momento della consegna
Contro dovevano essere allegati da i certificati dimensionali e di collaudo, circostanza, quest'ultima, che non si è verificata nemmeno
Contr dopo la consegna nonostante i numerosi solleciti da parte di .
Contr Si deve considerare che , in tutte le e-mail inviate, aveva
Contro espressamente specificato a che tali ordini dovevano essere corredati dai certificati del materiale, di quelli del controllo
dimensionale e di quelli dei vari trattamenti se fatti, contestualmente
alla consegna dei pezzi. (docc. 12 e 24 attrice).
Tutti i fornitori di LCR hanno sempre allegato, alla consegna della merce, i certificati dimensionali e di collaudo. (doc. 19)
Contro La stessa era consapevole della propria obbligazione: nella corrispondenza prodotta, infatti, non ha mai dichiarato di non essere tenuta alla consegna dei certificati, nei contratti stipulati precedentemente aveva sempre consegnato i certificati di collaudo e dichiarazioni di conformità (doc.20).
Contro L'inadempimento di in merito alla mancata consegna dei certificati risulta provato.
L'appello incidentale va accolto.
La Corte può limitarsi alla correzione dell' errore materiale commesso dal Tribunale nella liquidazione delle spese processuali, laddove ha Pag. 9 di 11 determinato in euro 4.077,00 invece che in euro 5.077,00 i compensi,
redatti secondo quanto indicato nel D.M. 55/2014 per i giudizi ordinari con valore compreso tra 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Attesa la sua soccombenza, l'appellante principale va condannata a rifondere le spese del grado all'appellata che la Corte liquida in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14 ( sullo scaglione di valore dichiarato).
Ricorrono i presupposti per dichiarare l' appellante principale al versamento dell'importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di SC, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale proposti avverso la sentenza n.2353/2024 emessa dal Tribunale di SC, così
provvede:
Contro
-rigetta l'appello principale proposto da
Contr
-accoglie l'appello incidentale proposto da , dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 2353/24 del Tribunale
di SC , disponendo che a pagina 5, dal rigo 17 al rigo 19, si legga
“ condanna l'opposta rifondere all'opponente le spese di lite, che si liquidano in euro 118,50 per esborsi, euro 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge”,
Contro
Contr
- condanna a rifondere a le spese del presente grado di Pag. 10 di 11 giudizio che liquida in complessivi € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre ad anticipazioni,
rimborso forfettario del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A.;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13
comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 9/7/2025
LA CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Lucia Cannella Giuseppe Serao
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