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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1114/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1/2025 depositato il 01/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Adrano - Casa Comunale 95031 Adrano CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240049300570 IMU 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando la cartella di pagamento n. 293 2024
0049300570 notificata in data 02.11.2024 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in base all'iscrizione a ruolo eseguita dall'Ufficio Tributi del Comune di Adrano ai fini I.M.U. per il periodo d'imposta dell'anno 2014, ha lamentato la nullità dell'atto opposto per la mancata indicazione della data di notifica, l'intervenuta prescrizione della pretesa, la decadenza dell'Ufficio impositore, l'omessa notifica dell'atto prodromico ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e compensi con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L'Ufficio impositore si è costituito in giudizio insistendo sul proprio operato e chiedendone la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva, sui motivi del ricorso relativi all'omessa notifica dell'atto prodromico ed alla decadenza dell'Ufficio dal proprio potere impositivo, che l'Ufficio impositore, costituendosi in giudizio, ha prodotto la relata di notifica dell'avviso di accertamento n. 20066 che è stato regolarmente notificato in data 30.05.2019 mediante la consegna dell'atto a mani dell'odierna ricorrente. Tuttavia il successivo ruolo risulta essere stato emesso oltre il termine previsto dall'art. 1, comma
163, della L. 27.12.2006 n. 296 che riguarda l'iscrizione a ruolo relativi ai tributi definitivamente accertati che vanno iscritti a ruolo e devono "essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12. del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo". Quindi l'accertamento, non essendo stato impugnato, si è reso definitivo nel 2019 e la relativa cartella andava notificata entro il 31.12.2022. Considerato ancora che, per l'effetto dell'art. 67 del D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito dalla L. 24.04.2020 n. 27, i termini relativi alla riscossione da parte degli enti impositori, compresi gli enti locali, sono stati sospesi dall'8.03.2020 al
31.05.2020. Nel caso in esame il ruolo, cui si riferisce la cartella di pagamento impugnata, è stato consegnato, da parte dell'Ufficio Tributi del Comune di Adrano, all'A.D.E.R. in data 25.04.2024 oltre la sospensione di 85 giorni prevista dalla norma citata e conseguentemente la notifica, della cartella opposta, è stata eseguita in data 02.11.2024. In conseguenza risulta fondato il motivo di ricorso sulla decadenza per l'Ufficio impositore avendo lo stesso consegnato l'atto in data 25.04.2024 oltre il termine stabilito dall'art. 1, comma 163, citato e tenuto della proroga a seguito dell'emergenza Covid - 19. Pertanto il motivo del ricorso va accolto ritenendosi assorbiti i restanti motivi esposti nell'atto introduttivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il
Comune di Adrano al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 400,00 oltre oneri di legge con distrazione in favore del procuratore costituito per la ricorrente. Compensa le spese per l'A.D.E.R.
Catania, 14.gennaio.2026 Il Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1/2025 depositato il 01/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Adrano - Casa Comunale 95031 Adrano CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240049300570 IMU 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando la cartella di pagamento n. 293 2024
0049300570 notificata in data 02.11.2024 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in base all'iscrizione a ruolo eseguita dall'Ufficio Tributi del Comune di Adrano ai fini I.M.U. per il periodo d'imposta dell'anno 2014, ha lamentato la nullità dell'atto opposto per la mancata indicazione della data di notifica, l'intervenuta prescrizione della pretesa, la decadenza dell'Ufficio impositore, l'omessa notifica dell'atto prodromico ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e compensi con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L'Ufficio impositore si è costituito in giudizio insistendo sul proprio operato e chiedendone la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva, sui motivi del ricorso relativi all'omessa notifica dell'atto prodromico ed alla decadenza dell'Ufficio dal proprio potere impositivo, che l'Ufficio impositore, costituendosi in giudizio, ha prodotto la relata di notifica dell'avviso di accertamento n. 20066 che è stato regolarmente notificato in data 30.05.2019 mediante la consegna dell'atto a mani dell'odierna ricorrente. Tuttavia il successivo ruolo risulta essere stato emesso oltre il termine previsto dall'art. 1, comma
163, della L. 27.12.2006 n. 296 che riguarda l'iscrizione a ruolo relativi ai tributi definitivamente accertati che vanno iscritti a ruolo e devono "essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12. del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo". Quindi l'accertamento, non essendo stato impugnato, si è reso definitivo nel 2019 e la relativa cartella andava notificata entro il 31.12.2022. Considerato ancora che, per l'effetto dell'art. 67 del D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito dalla L. 24.04.2020 n. 27, i termini relativi alla riscossione da parte degli enti impositori, compresi gli enti locali, sono stati sospesi dall'8.03.2020 al
31.05.2020. Nel caso in esame il ruolo, cui si riferisce la cartella di pagamento impugnata, è stato consegnato, da parte dell'Ufficio Tributi del Comune di Adrano, all'A.D.E.R. in data 25.04.2024 oltre la sospensione di 85 giorni prevista dalla norma citata e conseguentemente la notifica, della cartella opposta, è stata eseguita in data 02.11.2024. In conseguenza risulta fondato il motivo di ricorso sulla decadenza per l'Ufficio impositore avendo lo stesso consegnato l'atto in data 25.04.2024 oltre il termine stabilito dall'art. 1, comma 163, citato e tenuto della proroga a seguito dell'emergenza Covid - 19. Pertanto il motivo del ricorso va accolto ritenendosi assorbiti i restanti motivi esposti nell'atto introduttivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il
Comune di Adrano al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 400,00 oltre oneri di legge con distrazione in favore del procuratore costituito per la ricorrente. Compensa le spese per l'A.D.E.R.
Catania, 14.gennaio.2026 Il Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo