TRIB
Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/03/2024, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
N. 2997/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.11.2023 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
POLICASTRO GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LURASCHI STEFANO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni dinnanzi al Giudice all'udienza del 13.2.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.11.2023, ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Sassari in data 28.5.2005 (iscritto presso gli atti dello Controparte_1
Stato civile del Comune di Sassari – anno 2005, n. 56, P. 1), dalla cui unione sono nati i figli Per_1
Per_ (31.8.2005), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, (17.9.2007) e Per_2
(31.1.2010), chiedeva a questo Tribunale la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 Per_ Parte ricorrente chiedeva altresì, l'affidamento condiviso dei figli minori e a entrambi Per_2
i genitori con collocamento prevalente presso di lei nell'abitazione sita in Sassari, via Paolo Demuro n.
1/a; la regolamentazione delle visite con il padre;
la previsione a carico del padre di Controparte_1
un contributo al mantenimento dei tre figli pari ad almeno € 900,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie nonché oltre l'assegno unico.
Chiedeva, da ultimo, la regolamentazione dei rapporti di conto e di mutuo cointestati tra i coniugi nonché del pagamento della quota per la ristrutturazione della casa coniugale.
Con comparsa del 5.1.2024, si costituiva il resistente il quale aderiva alla domanda Controparte_1
di separazione di parte ricorrente, chiedendo altresì la rideterminazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
All'udienza del 13.2.2024, il Giudice relatore, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sentiva personalmente le parti e, all'esito, queste ultime trovavano un accordo per la definizione condivisa della vertenza, precisando congiuntamente le conclusioni come di seguito:
“1. Separazione personale dei coniugi;
2. i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 Per_3
collocazione prevalente presso la madre, con la quale abiteranno in Sassari, via Paolo Demuro n 1/a;
3. le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute dei minori saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
4. il padre vedrà e starà con i figli a fine settimana alternati, dalle ore 11 del sabato mattina (salvo la
che andrà da dopo la scuola) fino alle ore 19 della domenica;
il padre starà altresì con i ragazzi Per_3
due giorni a settimana dalle ore 18 alle ore 21 (il martedì e il giovedì, salvo diverso accordo in base alle esigenze dei ragazzi e alle esigenze lavorative di entrambi), salvo migliori accordi;
Le festività saranno regolate dal principio dell'alternanza nonché i minori staranno con il padre per
15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo;
5. il sig. verserà l'assegno mensile di € 600 per il mantenimento dei ragazzi, da versarsi a CP_1
favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre 50% delle spese straordinarie;
Parte_1
6. il genitore collocatario percepirà integralmente l'assegno unico erogato Parte_1 nell'interesse dei minori”.
Il procuratore di parte ricorrente insisteva altresì nelle domande di cui ai punti 11, 12 e 13 delle conclusioni;
conclusioni a cui non aderiva il procuratore di parte resistente.
pagina 2 di 4 A quel punto, il Giudice relatore assumeva i provvedimenti provvisorio in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art 473 bis. 21, co. 3 c.p.c.
*
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione dei coniugi deve essere accolta in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Sassari in data Parte_1 Controparte_1
28.5.2005 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2005, n. 56, P. 1).
Nel caso di specie, la crisi del rapporto coniugale appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, sicché si deve escludere ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione dell'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Va dunque pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art 151, co.1, c.c.
Responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli
Quanto ai punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento all'affidamento dei figli minori Per_
e nonché al mantenimento a favore dei tre figli, il Tribunale, alla luce dei dati e delle Per_2 risultanze emerse ed acquisite, ritiene di poter recepire integralmente il contenuto dell'accordo oggetto di conclusioni congiunte, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e anzi, risultando profili economici dell'accordo idonei ad assicurare ad , Per_1
Per_
e condizioni di vita funzionali alle loro esigenze. Per_2
*
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Le domande di parte ricorrente di cui ai punti 11, 12 e 13 del ricorso non sono ammissibili in questa sede in quanto riguardano questioni meramente civilistiche, estranee alla materia familiare.
Stante la natura del presente procedimento e la formulazione di precisazioni congiunte, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni sopra riportate, così dispone:
pagina 3 di 4 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio civile in Sassari in data 28.5.2005 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2005, n. 56, P. 1);
2) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte (cfr. conclusioni congiunte di cui all'udienza del 13.2.2024);
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 7.3.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.11.2023 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
POLICASTRO GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LURASCHI STEFANO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni dinnanzi al Giudice all'udienza del 13.2.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.11.2023, ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Sassari in data 28.5.2005 (iscritto presso gli atti dello Controparte_1
Stato civile del Comune di Sassari – anno 2005, n. 56, P. 1), dalla cui unione sono nati i figli Per_1
Per_ (31.8.2005), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, (17.9.2007) e Per_2
(31.1.2010), chiedeva a questo Tribunale la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 Per_ Parte ricorrente chiedeva altresì, l'affidamento condiviso dei figli minori e a entrambi Per_2
i genitori con collocamento prevalente presso di lei nell'abitazione sita in Sassari, via Paolo Demuro n.
1/a; la regolamentazione delle visite con il padre;
la previsione a carico del padre di Controparte_1
un contributo al mantenimento dei tre figli pari ad almeno € 900,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie nonché oltre l'assegno unico.
Chiedeva, da ultimo, la regolamentazione dei rapporti di conto e di mutuo cointestati tra i coniugi nonché del pagamento della quota per la ristrutturazione della casa coniugale.
Con comparsa del 5.1.2024, si costituiva il resistente il quale aderiva alla domanda Controparte_1
di separazione di parte ricorrente, chiedendo altresì la rideterminazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
All'udienza del 13.2.2024, il Giudice relatore, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sentiva personalmente le parti e, all'esito, queste ultime trovavano un accordo per la definizione condivisa della vertenza, precisando congiuntamente le conclusioni come di seguito:
“1. Separazione personale dei coniugi;
2. i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 Per_3
collocazione prevalente presso la madre, con la quale abiteranno in Sassari, via Paolo Demuro n 1/a;
3. le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute dei minori saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
4. il padre vedrà e starà con i figli a fine settimana alternati, dalle ore 11 del sabato mattina (salvo la
che andrà da dopo la scuola) fino alle ore 19 della domenica;
il padre starà altresì con i ragazzi Per_3
due giorni a settimana dalle ore 18 alle ore 21 (il martedì e il giovedì, salvo diverso accordo in base alle esigenze dei ragazzi e alle esigenze lavorative di entrambi), salvo migliori accordi;
Le festività saranno regolate dal principio dell'alternanza nonché i minori staranno con il padre per
15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo;
5. il sig. verserà l'assegno mensile di € 600 per il mantenimento dei ragazzi, da versarsi a CP_1
favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre 50% delle spese straordinarie;
Parte_1
6. il genitore collocatario percepirà integralmente l'assegno unico erogato Parte_1 nell'interesse dei minori”.
Il procuratore di parte ricorrente insisteva altresì nelle domande di cui ai punti 11, 12 e 13 delle conclusioni;
conclusioni a cui non aderiva il procuratore di parte resistente.
pagina 2 di 4 A quel punto, il Giudice relatore assumeva i provvedimenti provvisorio in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art 473 bis. 21, co. 3 c.p.c.
*
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione dei coniugi deve essere accolta in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Sassari in data Parte_1 Controparte_1
28.5.2005 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2005, n. 56, P. 1).
Nel caso di specie, la crisi del rapporto coniugale appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, sicché si deve escludere ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione dell'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Va dunque pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art 151, co.1, c.c.
Responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli
Quanto ai punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento all'affidamento dei figli minori Per_
e nonché al mantenimento a favore dei tre figli, il Tribunale, alla luce dei dati e delle Per_2 risultanze emerse ed acquisite, ritiene di poter recepire integralmente il contenuto dell'accordo oggetto di conclusioni congiunte, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e anzi, risultando profili economici dell'accordo idonei ad assicurare ad , Per_1
Per_
e condizioni di vita funzionali alle loro esigenze. Per_2
*
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Le domande di parte ricorrente di cui ai punti 11, 12 e 13 del ricorso non sono ammissibili in questa sede in quanto riguardano questioni meramente civilistiche, estranee alla materia familiare.
Stante la natura del presente procedimento e la formulazione di precisazioni congiunte, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni sopra riportate, così dispone:
pagina 3 di 4 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio civile in Sassari in data 28.5.2005 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2005, n. 56, P. 1);
2) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte (cfr. conclusioni congiunte di cui all'udienza del 13.2.2024);
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 7.3.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
pagina 4 di 4