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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 11/06/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1 VIA MATTIGHEDDAS, 29 09070 MILIS ITALIA Difeso dall'avv. BARBERIO CARLO (c.f. ) C.F._2 con studio in VIA CARDUCCI, 12 ORISTANO
– Parte principale –
(c.f. ), residente in Controparte_1 P.IVA_1 VIA PARIGI S.N.C. - ZONA INDUSTRIALE 09170 ORISTANO ITALIA Difeso dall'avv. TOLA MATTEO (c.f. ), con C.F._3 studio in VIA TIRSO N. 32 ORISTANO
[...]
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2 Difeso dall'avv. NANNI GIUSEPPE (c.f. ), C.F._4 DEMURO SIMONA ( ) VIA LAMARMORA, C.F._5
42 MILANO;
con studio in VIA LAMARMORA, 42 MILANO
– Chiamato –
Ruolo: n. 971/2024 r.g.c.c.
— 1 — Svolgimento dell'udienza
Il 11 giugno 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
NO : Pt_1 1) Accertato che la società ha consegnato al signor CP_1
un'automobile non conforme al contratto di vendita e non ha Pt_1 provveduto alla riparazione e/o sostituzione della stessa, nonostante il congruo termine concesso, dichiarare risolto il contratto, condannando la convenuta alla restituzione in favore del signor , della somma Pt_1 di € 14.686,03 (Euro quattordicimilaseicentottantasei e centesimi tre), come indicata nel contratto di finanziamento e costituita dall' importo del capitale concesso in prestito di €. 9.000,00, dagli interessi e dagli accessori del credito, spese di immatricolazione, ipt, ecc..., o di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare all' esito della causa, oltre agli interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quella della effettiva restituzione del prezzo corrisposto;
2) Condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e, quindi, al pagamento in favore dell'attore - oltre alla somma indicata al punto n. 1), la somma di € 500,00 (come da fattura n. CP_1 193/4 del 27/3/2024 - produz. n. 3), la somma di € 641,72 (come da fattura La Viola Srl, di Milis n. 194 del 25/6/2024 - produz. n. 4), la somma di € 1.037,00, (come da fattura B3 del 16/09/24 del soccorso stradale di di Milis - produz. n. 5), la somma di € 805,41, Parte_2 (spesa per riparare la Volkswagen Polo, come da fattura de La Viola Srl, di Milis n. 212 del 2/8/2024 - produz. n. 7), per un totale di €
2.984,13 (Euro duemilanovecentottantaquattro e centesimi tredici) s. e. e o., o di quella diversa, maggiore o minore che dovesse risultare all'esito della causa, oltre all'importo ritenuto equo, a titolo di risarci- mento del danno, per il mancato godimento del bene;
3) Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Controparte_1
1) dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 3 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con mod., in l. 10 novembre 2014, n. 162, per il mancato avvio ed espletamento del procedimento di ne- goziazione assistita;
2) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi
— 2 — dell'art. 163 Cpc e 164 Cpc siccome indeterminato e incerto con ri- guardo al petitum e/o causa petendi e per totale assenza di prove e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni
3) Accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice adito per essere competente per valore il giudice di Pace di Oristano a fronte di un asserito danno di euro 2297,00. Nel merito:
4) respingere, siccome infondate sia in fatto che in diritto tutte le domande formulate dal sig. nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t, mandandola CP_3 assolta da ogni avversa pretesa;
5) condannare parte attrice alle spese e competenze del giudizio, oltre che al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
6) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa.
Controparte_2
- qualora fosse accertata la perdurante validità ed efficacia del contratto di compravendita di cui è causa, dichiarare la validità del con- tratto di finanziamento stipulato tra e CP_2 Parte_1 e, per l'effetto, dichiarare lo stesso tenuto a corrispon- Parte_1 dere tutte le rate previste dal piano di rimborso, sino alla naturale estin- zione del debito, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
In ogni caso
- respingere, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, le eventuali domande avanzate dalle controparti nei confronti di successivamente alla notifica Controparte_2 dell'atto di citazione introduttivo e del verbale di udienza;
- in accoglimento della spiegata istanza ex art. 52 D. Lgs. 196/2003: a) disporre l'anonimizzazione delle generalità e/o di ogni altro dato identificativo di dalla futura sentenza Controparte_2 b) disporre che la Cancelleria provveda, ai sensi dell'art. 52 co. 3 D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm., a riportare sull'originale del provvedi- mento, all'atto del deposito, una annotazione che specifichi che in caso di riproduzione del provvedimento non può essere riportata l'indica- zione delle generalità e degli altri dati identificativi di CP_2
[...]
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente pro- cedimento
— 3 — La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
Il 29 novembre 2023 ha acquistato un Fiat Do- Parte_1 blò usato presso la al prezzo di 9.000 € coperto Controparte_4 da un finanziamento concesso da che Controparte_5 ad appena quattro mesi dall'acquisto l'auto abbia manifestato difetti gravi che hanno dapprima richiesto esborsi ulteriori per riparazione e che infine hanno comportato il fermo del veicolo.
Per questi motivi
ha convenuto chiedendo la risoluzione del contratto, il rim- CP_1 borso della somma finanziata, a sua volta in corso di restituzione a nonché il risarcimento dei danni per le spese inutilmente so- CP_2 stenute per la riparazione del veicolo e per la mancata disponibilità dello stesso. Costituitasi in giudizio, ha ricusato ogni responsabi- CP_1 lità, chiedendo il rigetto della domanda. Ha inoltre eccepito il mancato espletamento della negoziazione assistita obbligatoria, la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda e dei fatti posti a suo fon- damento e l'incompetenza per materia in favore del Giudice di pace di Oristano. Con decreto di verifiche preliminari, questo giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ritenendo CP_2 di non poter pronunciare la risoluzione di quello che all'evidenza è un contratto di credito al consumo senza la partecipazione del finanziatore. Costituitasi in giudizio, ha solamente chiesto di essere CP_2 mandata esente da ogni responsabilità.
2. Le questioni pregiudiziali.
Questo giudice già si è espresso sulle eccezioni di incompetenza e di negoziazione, rigettando la prima con decreto del 1° febbraio 2025 e la seconda con ordinanza pronunciata all'udienza del 9 aprile 2025. In questa sede, deve inoltre essere rigettata la domanda di nullità
— 4 — della citazione, in quanto sono evidentissimi sia l'oggetto della do- manda che i fatti posti a suo fondamento.
3. La difettosità del veicolo.
Nel merito, la difettosità del veicolo non è in contestazione. si è difesa sostenendo che le condizioni generali di CP_1 contratto prevedano l'esclusione della garanzia, sul presupposto che l'auto fosse usata e con un chilometraggio notevole. Il sig. ha Pt_1 negato di aver mai accettato tale pattuizione. L'art. 8 delle condizioni generali richiamate da Parte_3
che sono possibili diverse opzioni: due anni, un anno o nessuna
[...] garanzia, nessuna delle quali è stata esplicitamente selezionata. Quindi non solo non risulta convenuta alcuna esclusione della
[...]
, ma nemmeno è plausibile che ciò sia stato fatto, anche perché Pt_4 nelle vendite al consumo, anche di beni usati, la garanzia di conformità è un obbligo di legge, peraltro non passibile di esclusione, a pena di nullità (artt. 133 e 135 sexies c. cons.). Al riguardo, è del tutto infondato sostenere, da parte di che debbano applicarsi le norme pre- CP_1 viste dal codice civile, in quanto il sig. è pacificamente interve- Pt_1 nuto da consumatore nell'operazione oggetto di causa.
4. La domanda di risoluzione del contratto.
A fronte dei rilievi sopra riportati, l'inadempimento è evidente e quindi la domanda di risoluzione è fondata. Il contratto in questione, previsto dagli artt. 125 bis ss. t.u.b., è un contratto di credito al consumo, che si caratterizza per una struttura tri- laterale: il consumatore acquista un bene o un servizio;
il professionista glielo fornisce;
il prezzo o il corrispettivo sono pagati direttamente al professionista da un terzo finanziatore, con obbligo del consumatore di rimborsarlo con gli interessi. Questa struttura comporta che il consumatore che subisce l'ina- dempimento del professionista può liberarsi da ogni obbligo verso il finanziatore chiedendo la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 125 quinquies t.u.b. e, se ha versato delle somme, può chiederle diretta- mente a lui.
— 5 — È pacifico tra le parti che il sig. ha già rimborsato una parte Pt_1 del finanziamento a quindi è del tutto infondato, da parte del CP_2 finanziatore, pretendere di andare esente da ogni responsabilità. La legge stabilisce che deve essere il finanziatore a restituire quanto rice- vuto, salvo il suo diritto di regresso verso il professionista inadem- piente.
5. Il risarcimento delle spese di riparazione.
Nel dettaglio, il sig. sostiene che l'auto si sia guastata una Pt_1 prima volta dopo quattro mesi dall'acquisto (marzo 2024). Parti coin- volte sono state il filtro e il sensore di pressione del carburante, l'alter- natore e la puleggia. Riparazione eseguita presso al costo di CP_1 500 €. sostiene che si sia trattata di manutenzione ordinaria CP_1 non coperta da garanzia, come dimostrato dall'avvenuta percorrenza di circa 5.800 km rispetto al tempo dell'acquisto. La tesi è poco plausibile. Sia il tempo trascorso che il chilome- traggio non sono sufficienti a ritenere che fosse tempo di manutenzione ordinaria. È invece più probabile che ciò si sia reso necessario a causa del fatto che l'auto è stata venduta in un cattivo stato di manutenzione pregressa.
* * *
Due mesi dopo si sono manifestati difetti al filtro dell'olio e pro- blemi di convergenza delle ruote (giugno 2024). Costo di sostituzione: 641,72 €. si è difesa in modo analogo, evidenziando l'accumulo CP_1 di una percorrenza di 12.000 km rispetto al tempo dell'acquisto. Anche su questo punto valgono le considerazioni sopra esposte.
* * *
Successivamente, l'auto si è fermata, e il sig. ha dovuto Pt_1 inviarla via carro attrezzi ad pagando altri 1.037 € (settem- CP_1 bre 2024). Il professionista gli ha quindi proposto un preventivo di 2.297 €. A questo punto, il sig. si è rifiutato di pagare, preferendo Pt_1 far riparare una sua vecchia Volkswagen Golf al costo di 805,41 €.
— 6 — si è difesa lamentando di non aver ricevuto la comu- CP_1 nicazione del guasto e di non aver autorizzato a trasportare la vettura presso la propria sede, sostenendo che fosse dovere del sig. farla Pt_1 controllare nel luogo in cui si è fermata. Ha inoltre contestato che la Golf è stata riparata prima di questo episodio. Equivocando completa- mente il riferimento fatto dal sig. ai 2.297 €, ha sostenuto che Pt_1 non vi sia alcuna prova che il danno subito dall'auto sia di tale importo. La contestazione non pertinente sui 2.297 € rende non contestata la circostanza che abbia preventivato tale spesa per l'ulte- CP_1 riore riparazione dell'auto. Questo rende superata ogni contestazione alla condotta del sig. : formulando questa proposta, infatti, Pt_1 CP_6 ha accettato senza riserve la consegna dell'auto e il fatto che essa
[...] non sia stata portata presso altra officina nelle vicinanze (circostanze, comunque, di per sé irrilevanti). Part Infine, è vero che la Golf è stata riparata il mese prima che il
[...
si fermasse definitivamente, ma ciò deve essere ritenuto del tutto giustificabile. Avendo dovuto portare l'auto a riparare già due volte in poco tempo era più che normale che il sig. , in via prudenziale, Pt_1 facesse riparare la Golf: si è cautelato in anticipo contro il rischio, poi concretizzatosi, che il Doblò si guastasse nuovamente.
6. Il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene.
Ritiene il giudice che non siano dovute somme ulteriori per il mancato godimento del Doblò. Tali danni sono già coperti dal rimborso delle spese necessarie per far riparare la Golf e non sono stati allegati o dimostrati danni ulteriori.
7. Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa è stata di valore pari al contratto risolto, 14.686,03 €, di complessità minima. e soccombenti, dovranno rimborsare soli- CP_1 CP_2 dalmente le spese sostenute dal sig. . Nei rapporti interni le spese Pt_1 devono gravare interamente su in quanto unica responsa- CP_1 bile dell'inadempimento.
— 7 — Dispositivo
Il Tribunale: 1. pronuncia la risoluzione del contratto di credito al consumo concluso il 29 novembre 2023 tra Parte_6 e
[...] Controparte_2
2. condanna a restituire a Controparte_2 Parte_1 quanto da lui pagato in adempimento del contratto
3. condanna a risarcire a Controparte_4 Parte_1
2.984,13 €, oltre rivalutazione e interessi come da sezioni unite
[...] 1712/1995 4. condanna e in Controparte_4 Controparte_2 solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute da
[...]
, che si liquidano in 2.540 € per compensi, oltre accessori Parte_7 di legge, e spese vive per contributo unificato e marca da bollo, ponen- dole, nei rapporti interni tra loro, interamente a carico di CP_7
[...]
Si comunichi.
11 giugno 2025
Il giudice Nicolò Sesta
— 8 —