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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/07/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
r.g.5647/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DO MA Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. LO AF Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5647/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MANENTI SILVIA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. MOTTOLA Controparte_1 C.F._2 EN
CONVENUTA
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni in conformità a quanto rassegnato nei rispettivi atti introduttivi. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha adito il tribunale al fine di domandare la pronuncia della cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con in Oderzo (TV) il 15.07.1979 e dalla cui Controparte_1 unione sono nati i figli (il 17.06.1983), (il 12.01.1985) e (il 2.05.1992), Per_1 Per_2 Per_3 tutti economicamente indipendenti. L'attore, premesso di essersi separato dalla coniuge con provvedimento di omologa pubblicato dal tribunale di Velletri in data 4.03.2013, ha chiesto concorsi al mantenimento della moglie con l'importo di Euro 400,00 mensili, dovendosi considerare, altresì, le attribuzioni effettuate in favore della resistente in sede di separazione (cessione a titolo gratuito della casa coniugale, dei fondi depositati sul libretto di risparmio Unicoop Tirreno del 6.07.2009 e della polizza assicurativa n. 30186885 del 7.02.2011, alimentati con i proventi derivanti dall'attività lavorativa del medesimo). La resistente, costituitasi, ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha chiesto un aumento dell'assegno di mantenimento (già innalzato dal tribunale in sede di modifica delle condizioni di separazione ad Euro 850,00 mensili) ad Euro 1.500,00 mensili, rappresentando che l'importo attualmente stabilito, al netto delle imposte è appena pari ad Euro 654,00 mensili, inadeguato rispetto al contributo fornito dalla coniuge alla vita familiare per circa trentatré anni. All'udienza presidenziale, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sono state confermate le condizioni di separazione. Il PM è regolarmente intervenuto nel giudizio. La causa, istruita in via documentale, nonché per il tramite delle prove orali (interpello formale della convenuta e prove per testi), è stata trattenuta in decisione con provvedimento dell'8.10.2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. . Tanto premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il lungo lasso temporale trascorso dalla data della separazione, unitamente all'assenza di riconciliazione e alla circostanza che l'attore abbia intrapreso una nuova relazione more uxorio, conducono il tribunale a ritenere impossibile il ripristino del consorzio familiare, ormai irreversibilmente dissolto. Sussistono, dunque, i requisiti previsti dall'art. 3 co. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970, per accogliere la domanda di divorzio. La domanda di corresponsione dell'assegno divorzile è fondata nei limiti di seguito indicati. Sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 18287/2018, al fine di fornire un'interpretazione “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, hanno ritenuto di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile nonché la c.d. concezione bifasica, che prevedeva la rigida bipartizione tra la fase del giudizio riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi dell'assegno (sicchè solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive, poteva essere compiuta la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970). Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, così valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970. In particolare, ha attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa- perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione), sebbene a quest'ultima sembri essere stata attribuita minore rilevanza, in quanto non riportata nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione. Pertanto, in concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni patrimoniali delle parti (comprensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato il matrimonio e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equi-ordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare. Quanto alla condizione patrimoniale e reddituale dei coniugi si osserva quanto segue. L'attore è un Generale dell'Esercito in pensione e percepisce un emolumento pensionistico di Euro 4.600,00 netti mensili (cfr. doc. redditi in atti); è titolare di diritti reali immobiliari per 1/8 dell'immobile sito in Nettuno, via Volturno n. 18, abitata dallo zio usufruttuario;
è proprietario per ¼ di un magazzino ubicato in Nettuno (foglio 22, particella n. 925, sub 2); i suddetti immobili hanno un valore reddituale estremamente modesto in relazione all'esigua quota proprietaria, nonché alla diminuzione del valore proprietario derivante dal diritto di usufrutto. Egli è poi titolare di un portafoglio mobiliare con valore pari a circa 127.000,00 Euro. La resistente è interamente proprietaria (per aver beneficiato della cessione a titolo gratuito da parte del marito in sede di separazione) della casa coniugale sita in Nettuno, via Lubriano n. 4, il cui valore, secondo la ricostruzione dell'attore è pari ad Euro 136.000,00 (cfr. relazione di stima in atti) mentre per la sig.ra sarebbe lungamente inferiore a causa della presenza di abusi edilizi (che di CP_1 per sé non escludono la commerciabilità dell'immobile ove sanabili, ovvero mediante la riduzione in pristino); percepisce, attualmente, l'assegno di mantenimento nella misura di Euro 850,00 mensili;
è titolare di un conto corrente BCC con circa 18.000,00 euro, nonché cointestataria insieme alla madre e alla sorella di altro conto corrente Unicredit, chiuso nel 2021 (filiale di Oderzo) con circa 30.000,00 Euro (sul punto, la resistente ha allegato una mera dichiarazione della di lei madre, attestante la riferibilità degli importi ivi giacenti a quest'ultima, priva di prova, dovendosi quindi applicare la presunzione di cui all'art. 1298 c.c.); ha beneficiato di importi per circa 60.000,00 euro, poi trasfusi in una polizza assicurativa e smobilizzata in favore dei figli, per scelta individuale e non comune, non risultando provato che ciò fosse oggetto di specifica pattuizione in sede separatizia (il teste Tes_1
infatti, ha dichiarato non essere a conoscenza di un accordo in tal senso da parte dei genitori:
[...] cfr. dich. udienza del 6.06.2022 “sul cap. 5, si è vero, credo ciò sia avvenuta in data successiva;
penso che anche in tal caso abbia provveduto con bonifico ma non ne sono certo;
specifico che non so se ci fosse un accordo tra i miei genitori e credo che tali donazioni siano state fatte per un discorso di equità; non ho captato un segnale diverso sul punto”). Ritiene il tribunale che, allo stato, permanga un oggettivo squilibrio della condizione patrimoniale e reddituale dei coniugi in danno della resistente. Sebbene, infatti, ella abbia potuto beneficiare degli importi giacenti sul conto corrente al momento della separazione (circa 60.000,00 Euro), nonché dell'acquisto, a titolo gratuito della casa coniugale, deve evidenziarsi che la suddetta liquidità e il relativo patrimonio immobiliare, in assenza di ulteriori introiti, se non quelli derivanti dal riconoscimento di un assegno divorzile, non consenta alla stessa di conservare un livello reddituale parametrato al contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio. E' pacifico, infatti, che la vita coniugale, durata per ben trentatré anni e caratterizzata da vari spostamenti in ragione dell'attività lavorativa dell'attore, ha rivelato una distinzione dei ruoli ben definita, consistente, quanto al marito, nella dedizione all'attività lavorativa e nel sostentamento economico del nucleo familiare e, quanto alla moglie, nella cura della famiglia e nella crescita dei tre figli avuti dall'unione. La coniuge (sposatasi all'età di 23 anni), dunque, non ha svolto durante la fase della vita ordinariamente deputata all'intraprendimento dell'attività lavorativa e alla costruzione di una stabilità economica, alcuna attività suscettibile di produzione reddituale, mentre ha seguito il marito negli spostamenti di volta in volta resisi necessari dalle esigenze di servizio di costui e ha impegnato le proprie energie giovanili dedicandosi al ménage familiare, impiego che assume dignità e riconoscimento, nell'ambito della collaborazione nell'interesse della famiglia, al pari dello svolgimento di altra attività lavorativa professionale e costituisce un indubbio apporto alla formazione del patrimonio comune e del marito, il quale ha potuto profondere le energie lavorative sino al raggiungimento del massimo grado in carriera e del corrispettivo riconoscimento stipendiale (cfr. art. 143 c.c. “entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”; art. 5 co. VI l. 898/1970 “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico data da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune ..”). Che trattasi di scelta endofamiliare è desumibile, oltre che dalla lunga durata di tale assetto familiare, anche dalle stesse allegazioni del marito, il quale, mostrandosi disponibile alla corresponsione di un contributo (sebbene in misura molto più contenuta, rispetto a quanto richiesto dalla moglie), ha implicitamente riconosciuto i presupposti in fatto per la somministrazione dell'assegno di divorzio con assenza di integrale soddisfazione, rispetto alle elargizioni effettuate in sede di separazione, della componente compensativa dell'assegno divorzile. Infatti, eventuali forme di perequazione effettuate spontaneamente dai coniugi, sia nel corso della vita familiare (cfr. Cass. n. 21296/2021) che in sede di separazione (ad esempio per effetto dello scioglimento della comunione legale, cfr. Cass. n. 23756/2024), escludono l'insorgenza dell'assegno divorzile ove lo squilibrio reddituale, nella misura in cui fosse sussistente per ragioni legate alla conduzione della vita coniugale, sia stato interamente riappianato. Né rilevano i presunti ingiustificati prelevamenti (dal 2007 al 2012), avvenuti peraltro in costanza di matrimonio e la cui utilizzazione, in difetto di prova contraria, deve ritenersi effettuata per esigenze di carattere familiare, non emergendo alcun forma di risparmio indebitamente accumulata o occultata dalla moglie in relazione all'ammontare contestato dal marito. Nel caso in esame, l'utilizzazione dei fondi messi a disposizione della moglie, unitamente al modesto valore dell'immobile adibito a casa coniugale e che rileva, anche in termini assistenziali, posto che garantisce l'esigenza abitativa, non consente di ritenere esaurito lo squilibrio oggettivamente esistente dai coniugi e maturato durante la lunga permanenza del vincolo coniugale. L'attore, infatti, può contare su solidi e periodici introiti in grado di consentirgli, non solo di provvedere adeguatamente al proprio mantenimento, ma anche di garantire, in forza della solidarietà post-coniugale, un'esistenza dignitosa all'ex coniuge, la quale, al netto delle imposte, conta su un'entrata netta dell'assegno pari a circa 650,00 euro mensili (mentre egli, al netto dell'assegno oggi versato – e deducibile dalla dichiarazione dei redditi - può giovarsi di entrate per circa 3.750,00 Euro mensili), importo da ritenersi non adeguato sia valorizzando la componente assistenziale, che quella compensativo perequativa. Osserva, poi il tribunale che non vi è preclusione affinché l'assegno divorzile abbia un importo anche pari o superiore a quello riconosciuto in sede di mantenimento, se valutati i mutamenti di circostanze e i parametri di cui all'art. 5 co. VI l. 898/1970, ciò sia funzionale a garantire, non il medesimo tenore di vita, bensì la conduzione di uno stile di vita comunque adeguato all'apporto fornito (cfr. Cass. n. 26520/2024). Inoltre, il giudizio di adeguatezza, non guarda solo al passato, bensì contiene una valutazione prognostica sulla concreta possibilità, per il coniuge, di recuperare il pregiudizio professionale ed economico. Nel caso in esame, l'età e le condizioni di salute della moglie (cfr. doc. sanitaria in atti), non consentono di addivenire ad una valutazione positiva. Pertanto, ritiene il collegio che debba ritenersi adeguato (valutate anche le percezioni ricevute in fase di separazione che assicurano alla moglie stabilita abitativa e un piccolo risparmio), riconoscere alla resistente, in virtù della lunga durata del vincolo coniugale, della dedizione profusa nella crescita dei figli senza potersi dedicare ad altra attività suscettibile di produrre reddito, dello squilibrio reddituale tuttora esistente, un assegno divorzile pari ad Euro 1.000,00 (a far data dalla pubblicazione della presente sentenza) oltre rivalutazione istat, da porsi a carico dell'attore e da versarsi alla convenuta entro il 5 di ogni mese. Spese di lite compensate stante la parziale reciproca soccombenza.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Oderzo (Treviso) il 15.07.1979 e, per l'effetto, ordina l'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 49, parte II, serie A, anno 1979).
- Pone a carico dell'attore il pagamento di un assegno divorzile in favore della convenuta (con decorrenza a far data dalla pubblicazione della sentenza) di Euro 1.000,00, oltre rivalutazione istat, da corrispondersi alla convenuta entro il 5 di ogni mese.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 9.07.2025.
Il giudice rel.
LO AF
Il Presidente
DO MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DO MA Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. LO AF Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5647/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MANENTI SILVIA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. MOTTOLA Controparte_1 C.F._2 EN
CONVENUTA
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni in conformità a quanto rassegnato nei rispettivi atti introduttivi. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha adito il tribunale al fine di domandare la pronuncia della cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con in Oderzo (TV) il 15.07.1979 e dalla cui Controparte_1 unione sono nati i figli (il 17.06.1983), (il 12.01.1985) e (il 2.05.1992), Per_1 Per_2 Per_3 tutti economicamente indipendenti. L'attore, premesso di essersi separato dalla coniuge con provvedimento di omologa pubblicato dal tribunale di Velletri in data 4.03.2013, ha chiesto concorsi al mantenimento della moglie con l'importo di Euro 400,00 mensili, dovendosi considerare, altresì, le attribuzioni effettuate in favore della resistente in sede di separazione (cessione a titolo gratuito della casa coniugale, dei fondi depositati sul libretto di risparmio Unicoop Tirreno del 6.07.2009 e della polizza assicurativa n. 30186885 del 7.02.2011, alimentati con i proventi derivanti dall'attività lavorativa del medesimo). La resistente, costituitasi, ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha chiesto un aumento dell'assegno di mantenimento (già innalzato dal tribunale in sede di modifica delle condizioni di separazione ad Euro 850,00 mensili) ad Euro 1.500,00 mensili, rappresentando che l'importo attualmente stabilito, al netto delle imposte è appena pari ad Euro 654,00 mensili, inadeguato rispetto al contributo fornito dalla coniuge alla vita familiare per circa trentatré anni. All'udienza presidenziale, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sono state confermate le condizioni di separazione. Il PM è regolarmente intervenuto nel giudizio. La causa, istruita in via documentale, nonché per il tramite delle prove orali (interpello formale della convenuta e prove per testi), è stata trattenuta in decisione con provvedimento dell'8.10.2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. . Tanto premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il lungo lasso temporale trascorso dalla data della separazione, unitamente all'assenza di riconciliazione e alla circostanza che l'attore abbia intrapreso una nuova relazione more uxorio, conducono il tribunale a ritenere impossibile il ripristino del consorzio familiare, ormai irreversibilmente dissolto. Sussistono, dunque, i requisiti previsti dall'art. 3 co. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970, per accogliere la domanda di divorzio. La domanda di corresponsione dell'assegno divorzile è fondata nei limiti di seguito indicati. Sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 18287/2018, al fine di fornire un'interpretazione “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, hanno ritenuto di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile nonché la c.d. concezione bifasica, che prevedeva la rigida bipartizione tra la fase del giudizio riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi dell'assegno (sicchè solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive, poteva essere compiuta la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970). Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, così valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970. In particolare, ha attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa- perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione), sebbene a quest'ultima sembri essere stata attribuita minore rilevanza, in quanto non riportata nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione. Pertanto, in concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni patrimoniali delle parti (comprensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato il matrimonio e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equi-ordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare. Quanto alla condizione patrimoniale e reddituale dei coniugi si osserva quanto segue. L'attore è un Generale dell'Esercito in pensione e percepisce un emolumento pensionistico di Euro 4.600,00 netti mensili (cfr. doc. redditi in atti); è titolare di diritti reali immobiliari per 1/8 dell'immobile sito in Nettuno, via Volturno n. 18, abitata dallo zio usufruttuario;
è proprietario per ¼ di un magazzino ubicato in Nettuno (foglio 22, particella n. 925, sub 2); i suddetti immobili hanno un valore reddituale estremamente modesto in relazione all'esigua quota proprietaria, nonché alla diminuzione del valore proprietario derivante dal diritto di usufrutto. Egli è poi titolare di un portafoglio mobiliare con valore pari a circa 127.000,00 Euro. La resistente è interamente proprietaria (per aver beneficiato della cessione a titolo gratuito da parte del marito in sede di separazione) della casa coniugale sita in Nettuno, via Lubriano n. 4, il cui valore, secondo la ricostruzione dell'attore è pari ad Euro 136.000,00 (cfr. relazione di stima in atti) mentre per la sig.ra sarebbe lungamente inferiore a causa della presenza di abusi edilizi (che di CP_1 per sé non escludono la commerciabilità dell'immobile ove sanabili, ovvero mediante la riduzione in pristino); percepisce, attualmente, l'assegno di mantenimento nella misura di Euro 850,00 mensili;
è titolare di un conto corrente BCC con circa 18.000,00 euro, nonché cointestataria insieme alla madre e alla sorella di altro conto corrente Unicredit, chiuso nel 2021 (filiale di Oderzo) con circa 30.000,00 Euro (sul punto, la resistente ha allegato una mera dichiarazione della di lei madre, attestante la riferibilità degli importi ivi giacenti a quest'ultima, priva di prova, dovendosi quindi applicare la presunzione di cui all'art. 1298 c.c.); ha beneficiato di importi per circa 60.000,00 euro, poi trasfusi in una polizza assicurativa e smobilizzata in favore dei figli, per scelta individuale e non comune, non risultando provato che ciò fosse oggetto di specifica pattuizione in sede separatizia (il teste Tes_1
infatti, ha dichiarato non essere a conoscenza di un accordo in tal senso da parte dei genitori:
[...] cfr. dich. udienza del 6.06.2022 “sul cap. 5, si è vero, credo ciò sia avvenuta in data successiva;
penso che anche in tal caso abbia provveduto con bonifico ma non ne sono certo;
specifico che non so se ci fosse un accordo tra i miei genitori e credo che tali donazioni siano state fatte per un discorso di equità; non ho captato un segnale diverso sul punto”). Ritiene il tribunale che, allo stato, permanga un oggettivo squilibrio della condizione patrimoniale e reddituale dei coniugi in danno della resistente. Sebbene, infatti, ella abbia potuto beneficiare degli importi giacenti sul conto corrente al momento della separazione (circa 60.000,00 Euro), nonché dell'acquisto, a titolo gratuito della casa coniugale, deve evidenziarsi che la suddetta liquidità e il relativo patrimonio immobiliare, in assenza di ulteriori introiti, se non quelli derivanti dal riconoscimento di un assegno divorzile, non consenta alla stessa di conservare un livello reddituale parametrato al contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio. E' pacifico, infatti, che la vita coniugale, durata per ben trentatré anni e caratterizzata da vari spostamenti in ragione dell'attività lavorativa dell'attore, ha rivelato una distinzione dei ruoli ben definita, consistente, quanto al marito, nella dedizione all'attività lavorativa e nel sostentamento economico del nucleo familiare e, quanto alla moglie, nella cura della famiglia e nella crescita dei tre figli avuti dall'unione. La coniuge (sposatasi all'età di 23 anni), dunque, non ha svolto durante la fase della vita ordinariamente deputata all'intraprendimento dell'attività lavorativa e alla costruzione di una stabilità economica, alcuna attività suscettibile di produzione reddituale, mentre ha seguito il marito negli spostamenti di volta in volta resisi necessari dalle esigenze di servizio di costui e ha impegnato le proprie energie giovanili dedicandosi al ménage familiare, impiego che assume dignità e riconoscimento, nell'ambito della collaborazione nell'interesse della famiglia, al pari dello svolgimento di altra attività lavorativa professionale e costituisce un indubbio apporto alla formazione del patrimonio comune e del marito, il quale ha potuto profondere le energie lavorative sino al raggiungimento del massimo grado in carriera e del corrispettivo riconoscimento stipendiale (cfr. art. 143 c.c. “entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”; art. 5 co. VI l. 898/1970 “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico data da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune ..”). Che trattasi di scelta endofamiliare è desumibile, oltre che dalla lunga durata di tale assetto familiare, anche dalle stesse allegazioni del marito, il quale, mostrandosi disponibile alla corresponsione di un contributo (sebbene in misura molto più contenuta, rispetto a quanto richiesto dalla moglie), ha implicitamente riconosciuto i presupposti in fatto per la somministrazione dell'assegno di divorzio con assenza di integrale soddisfazione, rispetto alle elargizioni effettuate in sede di separazione, della componente compensativa dell'assegno divorzile. Infatti, eventuali forme di perequazione effettuate spontaneamente dai coniugi, sia nel corso della vita familiare (cfr. Cass. n. 21296/2021) che in sede di separazione (ad esempio per effetto dello scioglimento della comunione legale, cfr. Cass. n. 23756/2024), escludono l'insorgenza dell'assegno divorzile ove lo squilibrio reddituale, nella misura in cui fosse sussistente per ragioni legate alla conduzione della vita coniugale, sia stato interamente riappianato. Né rilevano i presunti ingiustificati prelevamenti (dal 2007 al 2012), avvenuti peraltro in costanza di matrimonio e la cui utilizzazione, in difetto di prova contraria, deve ritenersi effettuata per esigenze di carattere familiare, non emergendo alcun forma di risparmio indebitamente accumulata o occultata dalla moglie in relazione all'ammontare contestato dal marito. Nel caso in esame, l'utilizzazione dei fondi messi a disposizione della moglie, unitamente al modesto valore dell'immobile adibito a casa coniugale e che rileva, anche in termini assistenziali, posto che garantisce l'esigenza abitativa, non consente di ritenere esaurito lo squilibrio oggettivamente esistente dai coniugi e maturato durante la lunga permanenza del vincolo coniugale. L'attore, infatti, può contare su solidi e periodici introiti in grado di consentirgli, non solo di provvedere adeguatamente al proprio mantenimento, ma anche di garantire, in forza della solidarietà post-coniugale, un'esistenza dignitosa all'ex coniuge, la quale, al netto delle imposte, conta su un'entrata netta dell'assegno pari a circa 650,00 euro mensili (mentre egli, al netto dell'assegno oggi versato – e deducibile dalla dichiarazione dei redditi - può giovarsi di entrate per circa 3.750,00 Euro mensili), importo da ritenersi non adeguato sia valorizzando la componente assistenziale, che quella compensativo perequativa. Osserva, poi il tribunale che non vi è preclusione affinché l'assegno divorzile abbia un importo anche pari o superiore a quello riconosciuto in sede di mantenimento, se valutati i mutamenti di circostanze e i parametri di cui all'art. 5 co. VI l. 898/1970, ciò sia funzionale a garantire, non il medesimo tenore di vita, bensì la conduzione di uno stile di vita comunque adeguato all'apporto fornito (cfr. Cass. n. 26520/2024). Inoltre, il giudizio di adeguatezza, non guarda solo al passato, bensì contiene una valutazione prognostica sulla concreta possibilità, per il coniuge, di recuperare il pregiudizio professionale ed economico. Nel caso in esame, l'età e le condizioni di salute della moglie (cfr. doc. sanitaria in atti), non consentono di addivenire ad una valutazione positiva. Pertanto, ritiene il collegio che debba ritenersi adeguato (valutate anche le percezioni ricevute in fase di separazione che assicurano alla moglie stabilita abitativa e un piccolo risparmio), riconoscere alla resistente, in virtù della lunga durata del vincolo coniugale, della dedizione profusa nella crescita dei figli senza potersi dedicare ad altra attività suscettibile di produrre reddito, dello squilibrio reddituale tuttora esistente, un assegno divorzile pari ad Euro 1.000,00 (a far data dalla pubblicazione della presente sentenza) oltre rivalutazione istat, da porsi a carico dell'attore e da versarsi alla convenuta entro il 5 di ogni mese. Spese di lite compensate stante la parziale reciproca soccombenza.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Oderzo (Treviso) il 15.07.1979 e, per l'effetto, ordina l'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 49, parte II, serie A, anno 1979).
- Pone a carico dell'attore il pagamento di un assegno divorzile in favore della convenuta (con decorrenza a far data dalla pubblicazione della sentenza) di Euro 1.000,00, oltre rivalutazione istat, da corrispondersi alla convenuta entro il 5 di ogni mese.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 9.07.2025.
Il giudice rel.
LO AF
Il Presidente
DO MA