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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2896/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2896/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
NE (No), via PIO X n. 17, rappresentata e difesa dall'avv. ELISA CALDERARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto in NE, corso Garibaldi 130, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. ELISA
CALDERARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto in NE, corso
Garibaldi 130, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“1) l'assegnazione della casa coniugale di NE (No), via Pio X n. 17, con tutti gli arredi che la compongono alla moglie;
2) che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori, ma sia collocato presso la madre Per_1 nella casa di via Pio X;
3) che il signor possa tenere con sè il bambino con il relativo pernottamento, 3 Controparte_1 weekend al mese dal sabato mattina alle ore 10 sino alla domenica ale ore 20,30 quando dovrà essere riportato alla mamma dopo aver cenato. In funzione degli impegni del bambino, resta salva la possibilità per il signor di tenere con sé il figlio in settimana se riuscisse occasionalmente a CP_1 rientrare a NE, in quei casi gli sarà consentito tenere il bambino dall'uscita della scuola
o dalla fine dell'impegno del bambino sino alla mattina dopo, quando sarà suo onere accompagnarlo
a scuola. Il minore trascorrerà il giorno di Natale con la mamma, mentre il giorno di Santo Stefano con il papà. Il papà festeggerà il capodanno con il bambino, mentre la mamma la festa della Befana. La festività di Pasqua ed il compleanno del bambino invece verranno festeggiati in via alternata ogni anno con entrambi i genitori. Durante le vacanze estive il bambino starà dal 1 al 15 agosto con la mamma, mentre dal 16 al 31 agosto con il papà; le modalità di frequentazione potranno venire ampliate previo accordo tra i genitori, considerate le esigenze ed i desideri del bambino, nonché gli impegni lavorativi del padre;
4) Il signor verserà la somma di € 900,00 a titolo di mantenimento del bambino entro il 5 di CP_1 ogni mese, somma comprensiva anche delle spese straordinarie, somma soggetta a rivalutazione
Istat.
5) che la signora conserverà i benefici fiscali e l'assegno unico in via esclusiva, ponendo Pt_1 fiscalmente al 100% il figlio a suo carico.
6) I coniugi si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio. Le parti dichiarano di aver definito ogni altra questione tra di essi intercorrente e di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra. 7) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”
Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
Caposele (AV), il 24/08/2001, con atto trascritto nei registri dell'ufficio di stato civile del predetto comune al n.16, parte II, Serie A, anno 2001. Per_ Dall'unione coniugale sono nati (il 2/8/2003), (il 17/6/2002), maggiorenne ed Per_3 economicamente autosufficienti, e (il 14/11/2012). Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., rispetto alla quale il P.M. non ha sollevato rilievi, merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Vi è accordo economico: l'assegno unico, invero, verrà percepito integralmente dalla sig.ra . Pt_1
All'udienza del 29/01/2025, lette le note scritte depositate dalle parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento e alla collocazione, nonché al mantenimento della prole, anche di quella economicamente non autosufficiente, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. manda la cancelleria di comunicare all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2896/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
NE (No), via PIO X n. 17, rappresentata e difesa dall'avv. ELISA CALDERARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto in NE, corso Garibaldi 130, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. ELISA
CALDERARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto in NE, corso
Garibaldi 130, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“1) l'assegnazione della casa coniugale di NE (No), via Pio X n. 17, con tutti gli arredi che la compongono alla moglie;
2) che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori, ma sia collocato presso la madre Per_1 nella casa di via Pio X;
3) che il signor possa tenere con sè il bambino con il relativo pernottamento, 3 Controparte_1 weekend al mese dal sabato mattina alle ore 10 sino alla domenica ale ore 20,30 quando dovrà essere riportato alla mamma dopo aver cenato. In funzione degli impegni del bambino, resta salva la possibilità per il signor di tenere con sé il figlio in settimana se riuscisse occasionalmente a CP_1 rientrare a NE, in quei casi gli sarà consentito tenere il bambino dall'uscita della scuola
o dalla fine dell'impegno del bambino sino alla mattina dopo, quando sarà suo onere accompagnarlo
a scuola. Il minore trascorrerà il giorno di Natale con la mamma, mentre il giorno di Santo Stefano con il papà. Il papà festeggerà il capodanno con il bambino, mentre la mamma la festa della Befana. La festività di Pasqua ed il compleanno del bambino invece verranno festeggiati in via alternata ogni anno con entrambi i genitori. Durante le vacanze estive il bambino starà dal 1 al 15 agosto con la mamma, mentre dal 16 al 31 agosto con il papà; le modalità di frequentazione potranno venire ampliate previo accordo tra i genitori, considerate le esigenze ed i desideri del bambino, nonché gli impegni lavorativi del padre;
4) Il signor verserà la somma di € 900,00 a titolo di mantenimento del bambino entro il 5 di CP_1 ogni mese, somma comprensiva anche delle spese straordinarie, somma soggetta a rivalutazione
Istat.
5) che la signora conserverà i benefici fiscali e l'assegno unico in via esclusiva, ponendo Pt_1 fiscalmente al 100% il figlio a suo carico.
6) I coniugi si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio. Le parti dichiarano di aver definito ogni altra questione tra di essi intercorrente e di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra. 7) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”
Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
Caposele (AV), il 24/08/2001, con atto trascritto nei registri dell'ufficio di stato civile del predetto comune al n.16, parte II, Serie A, anno 2001. Per_ Dall'unione coniugale sono nati (il 2/8/2003), (il 17/6/2002), maggiorenne ed Per_3 economicamente autosufficienti, e (il 14/11/2012). Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., rispetto alla quale il P.M. non ha sollevato rilievi, merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Vi è accordo economico: l'assegno unico, invero, verrà percepito integralmente dalla sig.ra . Pt_1
All'udienza del 29/01/2025, lette le note scritte depositate dalle parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento e alla collocazione, nonché al mantenimento della prole, anche di quella economicamente non autosufficiente, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. manda la cancelleria di comunicare all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin