TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/12/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.2045 \ 2021 introitata in decisione il 22
settembre 2025 a seguito di udienza tenuta in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA Parte_1 con sede legale in
Viale Europa 8 98123 Messina in persona del legale rappresentante protempore sig. Parte_1 CF. C.F. 1 residente in
Messina via delle Zagare, elettivamente domiciliata in Messina Via Cicerone
n.6 presso lo studio dell'Avv. Carlo Stancampiano che la rappresenta e difende per procura in atti.
opponente
Contro
SOC. Controparte_1 (GIÀ [...]
Controparte_2 società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CP_2 con sede in Roma
(RM), VIA LUIGI BOCCHERINI 15 cap 00198, p.i. P.IVA_1 in persona del suo Procuratore Speciale Dott. Controparte_3 (C.F. CP_4) in qualità di Legale rappresentante di C.F. 2
P.IVA_2 ), giusta procura del 06/04/2020, per Notaio Dott.
[...] (P.I.
Persona_1 N. 61045 di Rep. – N. 3616 Serie 1/T, registrato all'Ag. delle
,
Entrate di Roma il 07/04/2020, elettivamente domiciliata in Via Vincenzo Monti n. 2 20123 Milano, presso lo studio dell'AVV. ROBERTA
1) indirizzo di posta elettronica NZ (C.F. C.F. 3
che la rappresenta e certificata ( Email_1
difende per mandato separato ex art. 10 D. P. R. N. 123/2001 (doc. n. 2).
Dichiara altresì, di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt.
133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. all' indirizzo di posta elettronica certificata ( Email_1
Opposta
Oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
"rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la 66 esposizione delle ragioni in diritto" può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio, alle comparse di risposta ed a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in opposizione il 15.04.2021 la soc. Parte_1via pec
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 236/2021 emesso dal Tribunale di Messina il 01.03.2021 nel procedimento portante RG n.
793/2021 su ricorso di Servizio elettrico nazionale Spa, rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Messina, contrariis reiectis: 1) Rilevare e dichiarare l'inesistenza del rapporto contrattuale tra le parti 2) Revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo nr.
236/2021 del 03/2021 emesso dal Tribunale di Messina, per tutto quanto descritto in narrativa. 3) Ritenere e dichiarare la nullità del Decreto
Ingiuntivo opposto per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. 4)
Ritenere e dichiarare la prescrizione della somma presuntivamente dovuta.
5) Ritenere e dichiarare l'inammissibilità della documentazione depositata nel procedimento monitorio per mancanza della relativa attestazione di conformità. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Si costituiva l'opposto e, contestando l'assunto avversario chiedeva il rigetto della domanda.
Concessi i termini per deposito delle memorie ex art 183 comma 6 cpc,il giudice designato, stante la natura documentale differiva il procedimento de quo per la precisazione delle conclusioni.
Il presente giudizio perveniva per la prima volta innanzi a questo decidente all'udienza del 16 aprile 2024 ed ivi differito stante il carico di ruolo fino all'udienza del 16 settembre 2025 tenuta in modalità cartolare ove veniva introitato in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
Or, il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano, di per sé, la “piena prova" del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione come in ogni altro giudizio di cognizione.
Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito, in tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore-opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore-opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. "... Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'opposto creditore abbia provato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'entità dei consumi, grava sull'opponente debitore l'onere di provare la sussistenza di un fatto modificativo o estintivo della pretesa creditoria. ..." (cfr. Tribunale di Firenze, Sentenza n. 1573/2024 del
17-05-2024).
L'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla inesistenza della pretesa creditoria per carenza di prova risulta destituita di fondamento, giova osservare infatti che la giurisprudenza ha costantemente ritenuto non tassativa l'elencazione della documentazione operata dall'articolo 634 c.p.c., osservando che “ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio" e che “ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato.." (Cass. Civ. sentenza n.
12388/2000).
CP_5,e nel caso di specie è stata dimostrata la sussistenza di un contratto di fornitura di somministrazione di energia, ove le fatture risultano essere state emesse non su consumi stimati ma su consumi di energia realmente usufruita.
Giova osservare che la giurisprudenza ha affermato che: "I contratti di somministrazione di energia elettrica stipulati dall' CP_2 non richiedono la forma scritta (nè "ad substantiam" nè "ad probationem"), onde possono perfezionarsi anche "per facta concludentia" (Cass. civ. Sez. III, 16/10/1998,
n. 10249).
Ed ancora con recente ordinanza n. 20267 del 2023, i giudici di legittimità si sono espressi affermando che "il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad probationem né ad substantiam;
la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici".
Nell'ambito dell'odierno giudizio mediante Controparte_1
tutta la documentazione allegata ha, dunque, fornito in via presuntiva la prova dell'esistenza di un contratto di somministrazione di energia elettrica tra le parti del presente giudizio, pur in assenza della prova di un accordo, che, come sopra precisato, non è necessaria, e che abbia allegato l'inadempimento dell'opponente.
Nel caso di specie le bollette risultano emesse su consumi stimati nell'arco temporale 31 maggio 2017 al 10 luglio 2017, risultando per gli altri periodi il conteggio eseguito su energia realmente usufruita dall'opponente. La fattura portante n 836302154103887 del 10 luglio 2017 risulta emessa su dati di consumo ricostruiti dal Distributore di rete, ove la missiva di servizio recante data 25/06/2018 illustra la ricostruzione dei consumi operata dall'opposta.
La funzionalità del contatore mai è stata contestata e dalla documentazione versata in atti si evince la corrispondenza tra gli addebiti di consumo indicati nel contatore e quelli trascritti dal gestore nel tabulato.
In ordine all'eccepita prescrizione della pretesa creditoria,si evidenzia che detta doglianza risulta destituita di fondamento, posto che il decorso del termine prescrizionale quinquennale risulta non trascorso.
Giova a tal uopo rilevare che la legge di Bilancio del 2018 ha introdotto una disciplina più favorevole al debitore riducendo il termine prescrizionale, al verificarsi di determinare condizioni, da cinque a due anni. In particolare, all'articolo 1 comma 10 della predetta legge, sono delimitati i campi di operatività dell'innovazione, ovverosia è previsto che la disciplina più favorevole al debitore di cui ai precedenti commi 4 e 5 si applichi esclusivamente alle fatture la cui scadenza di pagamento è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio
2019. Orbene per le fatture emesse dal 2 marzo 2018 il termine prescrizionale è di 2 annni, mentre per le fatture emesse in data antecedente al 2 marzo 2018 il termine di prescrizione è quinquennale.
Riguardo la contestazione nel merito, premesso che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è una impugnazione volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (ex multis Cass. 22.02.2002 n.2573), si osserva che nella specie l'opponente non ha fornito prova idonea a paralizzare la pretesa creditoria avanzata. La correttezza del metodo seguito dal Distributore nella fattispecie è confermato, dalla pronuncia dei giudici di legittimità ( Cass 15771/2022), che ha affermato “in tema di contratti di somministrazione, se è vero che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, Ord. 24 giugno 2021, n. 18195, Rv.
661676-01, Cass. Sez. 3, Ord. 19 luglio 2018, n. 19154),
La fatturapercui è causa è stata emessa sulla base dei dati comunicati dal
Distributore territorialmente che ha provveduto alla ricostruzione dei consumi nel pieno rispetto della normativa di settore,.
L'opposta ha provato la validità della ricostruzione dei consumi operata
L'opposizione risulta infondata e pertanto va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, rigetta l' opposizione proposta da [...]
Parte_1 e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 236/2021 emesso dal Tribunale di Messina il 01.03.2021 nel procedimento portante RG n. 793/2021, dichiarato esecutivo
Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 1.499,000 per compensi ed euro 145,50 per spese vive oltre iva cpa e spese generali
Così deciso in Messina il 15 dicembre 2025
Il GOP
dott.ssa Rosa Aricò
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.2045 \ 2021 introitata in decisione il 22
settembre 2025 a seguito di udienza tenuta in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA Parte_1 con sede legale in
Viale Europa 8 98123 Messina in persona del legale rappresentante protempore sig. Parte_1 CF. C.F. 1 residente in
Messina via delle Zagare, elettivamente domiciliata in Messina Via Cicerone
n.6 presso lo studio dell'Avv. Carlo Stancampiano che la rappresenta e difende per procura in atti.
opponente
Contro
SOC. Controparte_1 (GIÀ [...]
Controparte_2 società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CP_2 con sede in Roma
(RM), VIA LUIGI BOCCHERINI 15 cap 00198, p.i. P.IVA_1 in persona del suo Procuratore Speciale Dott. Controparte_3 (C.F. CP_4) in qualità di Legale rappresentante di C.F. 2
P.IVA_2 ), giusta procura del 06/04/2020, per Notaio Dott.
[...] (P.I.
Persona_1 N. 61045 di Rep. – N. 3616 Serie 1/T, registrato all'Ag. delle
,
Entrate di Roma il 07/04/2020, elettivamente domiciliata in Via Vincenzo Monti n. 2 20123 Milano, presso lo studio dell'AVV. ROBERTA
1) indirizzo di posta elettronica NZ (C.F. C.F. 3
che la rappresenta e certificata ( Email_1
difende per mandato separato ex art. 10 D. P. R. N. 123/2001 (doc. n. 2).
Dichiara altresì, di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt.
133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. all' indirizzo di posta elettronica certificata ( Email_1
Opposta
Oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
"rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la 66 esposizione delle ragioni in diritto" può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio, alle comparse di risposta ed a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in opposizione il 15.04.2021 la soc. Parte_1via pec
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 236/2021 emesso dal Tribunale di Messina il 01.03.2021 nel procedimento portante RG n.
793/2021 su ricorso di Servizio elettrico nazionale Spa, rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Messina, contrariis reiectis: 1) Rilevare e dichiarare l'inesistenza del rapporto contrattuale tra le parti 2) Revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo nr.
236/2021 del 03/2021 emesso dal Tribunale di Messina, per tutto quanto descritto in narrativa. 3) Ritenere e dichiarare la nullità del Decreto
Ingiuntivo opposto per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. 4)
Ritenere e dichiarare la prescrizione della somma presuntivamente dovuta.
5) Ritenere e dichiarare l'inammissibilità della documentazione depositata nel procedimento monitorio per mancanza della relativa attestazione di conformità. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Si costituiva l'opposto e, contestando l'assunto avversario chiedeva il rigetto della domanda.
Concessi i termini per deposito delle memorie ex art 183 comma 6 cpc,il giudice designato, stante la natura documentale differiva il procedimento de quo per la precisazione delle conclusioni.
Il presente giudizio perveniva per la prima volta innanzi a questo decidente all'udienza del 16 aprile 2024 ed ivi differito stante il carico di ruolo fino all'udienza del 16 settembre 2025 tenuta in modalità cartolare ove veniva introitato in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
Or, il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano, di per sé, la “piena prova" del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione come in ogni altro giudizio di cognizione.
Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito, in tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore-opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore-opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. "... Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'opposto creditore abbia provato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'entità dei consumi, grava sull'opponente debitore l'onere di provare la sussistenza di un fatto modificativo o estintivo della pretesa creditoria. ..." (cfr. Tribunale di Firenze, Sentenza n. 1573/2024 del
17-05-2024).
L'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla inesistenza della pretesa creditoria per carenza di prova risulta destituita di fondamento, giova osservare infatti che la giurisprudenza ha costantemente ritenuto non tassativa l'elencazione della documentazione operata dall'articolo 634 c.p.c., osservando che “ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio" e che “ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato.." (Cass. Civ. sentenza n.
12388/2000).
CP_5,e nel caso di specie è stata dimostrata la sussistenza di un contratto di fornitura di somministrazione di energia, ove le fatture risultano essere state emesse non su consumi stimati ma su consumi di energia realmente usufruita.
Giova osservare che la giurisprudenza ha affermato che: "I contratti di somministrazione di energia elettrica stipulati dall' CP_2 non richiedono la forma scritta (nè "ad substantiam" nè "ad probationem"), onde possono perfezionarsi anche "per facta concludentia" (Cass. civ. Sez. III, 16/10/1998,
n. 10249).
Ed ancora con recente ordinanza n. 20267 del 2023, i giudici di legittimità si sono espressi affermando che "il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad probationem né ad substantiam;
la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici".
Nell'ambito dell'odierno giudizio mediante Controparte_1
tutta la documentazione allegata ha, dunque, fornito in via presuntiva la prova dell'esistenza di un contratto di somministrazione di energia elettrica tra le parti del presente giudizio, pur in assenza della prova di un accordo, che, come sopra precisato, non è necessaria, e che abbia allegato l'inadempimento dell'opponente.
Nel caso di specie le bollette risultano emesse su consumi stimati nell'arco temporale 31 maggio 2017 al 10 luglio 2017, risultando per gli altri periodi il conteggio eseguito su energia realmente usufruita dall'opponente. La fattura portante n 836302154103887 del 10 luglio 2017 risulta emessa su dati di consumo ricostruiti dal Distributore di rete, ove la missiva di servizio recante data 25/06/2018 illustra la ricostruzione dei consumi operata dall'opposta.
La funzionalità del contatore mai è stata contestata e dalla documentazione versata in atti si evince la corrispondenza tra gli addebiti di consumo indicati nel contatore e quelli trascritti dal gestore nel tabulato.
In ordine all'eccepita prescrizione della pretesa creditoria,si evidenzia che detta doglianza risulta destituita di fondamento, posto che il decorso del termine prescrizionale quinquennale risulta non trascorso.
Giova a tal uopo rilevare che la legge di Bilancio del 2018 ha introdotto una disciplina più favorevole al debitore riducendo il termine prescrizionale, al verificarsi di determinare condizioni, da cinque a due anni. In particolare, all'articolo 1 comma 10 della predetta legge, sono delimitati i campi di operatività dell'innovazione, ovverosia è previsto che la disciplina più favorevole al debitore di cui ai precedenti commi 4 e 5 si applichi esclusivamente alle fatture la cui scadenza di pagamento è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio
2019. Orbene per le fatture emesse dal 2 marzo 2018 il termine prescrizionale è di 2 annni, mentre per le fatture emesse in data antecedente al 2 marzo 2018 il termine di prescrizione è quinquennale.
Riguardo la contestazione nel merito, premesso che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è una impugnazione volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (ex multis Cass. 22.02.2002 n.2573), si osserva che nella specie l'opponente non ha fornito prova idonea a paralizzare la pretesa creditoria avanzata. La correttezza del metodo seguito dal Distributore nella fattispecie è confermato, dalla pronuncia dei giudici di legittimità ( Cass 15771/2022), che ha affermato “in tema di contratti di somministrazione, se è vero che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, Ord. 24 giugno 2021, n. 18195, Rv.
661676-01, Cass. Sez. 3, Ord. 19 luglio 2018, n. 19154),
La fatturapercui è causa è stata emessa sulla base dei dati comunicati dal
Distributore territorialmente che ha provveduto alla ricostruzione dei consumi nel pieno rispetto della normativa di settore,.
L'opposta ha provato la validità della ricostruzione dei consumi operata
L'opposizione risulta infondata e pertanto va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, rigetta l' opposizione proposta da [...]
Parte_1 e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 236/2021 emesso dal Tribunale di Messina il 01.03.2021 nel procedimento portante RG n. 793/2021, dichiarato esecutivo
Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 1.499,000 per compensi ed euro 145,50 per spese vive oltre iva cpa e spese generali
Così deciso in Messina il 15 dicembre 2025
Il GOP
dott.ssa Rosa Aricò