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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/11/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1205/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Cecilia MARINO Presidente Dott. Roberto RIVELLO Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 1205/ 2022 di R.G.
PROMOSSA DA
– (C.F. ) elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 l'Avv. Vittorina Tregnago con domicilio digitale P.E.C. rdineavvocatitorino, che, unitamente e disgiuntamente agli avvocati Email_1 del Foro di Ivrea Pietro Paolo Cechin (PEC e Franca Email_2
LL (PEC , lo rappresenta e difende in virtù di procura in Email_3 calce all'atto di appello Appellante
CONTRO
- (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
- (C.F. ), entrambe Controparte_2 C.F._3 rappresentate e difese congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Silvia Rossetto (PEC
e AL ZA (PEC presso i Email_4 Email_5 quali hanno eletto domicilio, in virtù di procura in atti
Appellate
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 09 aprile 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, riformare in toto la sentenza impugnata e conseguentemente:
Nel merito Accertare e dichiarare che l'esponente ha usucapito il bene immobile sito in Burolo (TO), Piazza Umberto I n. 5, distinto al NCEU al Fg 14 mappale 418 sub 1 – Cat. A3 – Classe 1 – Vani 6,5 – P T-1-2, divenendone esclusivo proprietario. Vittoria di spese ed onorari di lite di primo e secondo grado. In via istruttoria
Ammettere prova per testi sulle circostanze di fatto di cui all'atto di citazione, alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. /capitoli 1/33) ed in prova contraria, di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. (capitoli 34, 35), con ciò richiamando le istanze istruttorie contenute nei propri atti difensivi.”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“In via principale: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 620 emessa in data 25.05.2022 Parte_1 dal Tribunale di Ivrea.
In via istruttoria:
Ammettersi le istanze istruttorie tutte di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 del
29.12.2021 e n. 3 del 18.01.2022. In ogni caso: condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa”.
FATTI DI CAUSA Con la sentenza n. 620/2022, pubblicata in data 25.05.2022 e notificata il 22.08.2022, il
Tribunale di Ivrea, pronunciando sulla domanda proposta dal signor Parte_1
nei confronti delle sorelle e , ha
[...] CP_1 Controparte_2 Parte_1 respinto la domanda attrice condannando l'attore alla rifusione delle spese processuali. La domanda del signor aveva ad oggetto l'acquisto per usucapione Parte_1 della intera proprietà esclusiva dell'immobile sito in Burolo (TO) Piazza Umberto I n. 5 che, già in capo al sig. passò, alla sua morte (13 marzo 1998), in parti Persona_1 uguali ai suoi tre figli: - attore e odierno appellante - ed alle sorelle Parte_1
e - convenute e qui appellate - avendo la CP_1 Controparte_2 moglie del de cuius e madre degli eredi, rinunciato all'eredità. L'attore ha sostenuto di abitare stabilmente nell'immobile fin dal 1973, avendolo ricevuto dal padre in comodato e, dopo la morte di questi, di avervi continuato a risiedervi con la propria famiglia in modo esclusivo ed ininterrotto, realizzando a proprie spese, opere radicali di ristrutturazione e miglioramento;
effettuando la modifica del tetto, installando nuovi impianti e serramenti ed effettuando interventi di efficientamento energetico con un investimento economico per circa 130-140 mila Euro, di cui 45.000 euro solo per gli infissi. Nel corso di questo lungo arco temporale, sempre secondo la prospettazione attorea, le sorelle non avrebbero mai utilizzato l'abitazione, non avrebbero contribuito alle spese di manutenzione straordinaria della stessa e non avrebbero interferito nel godimento esclusivo dell'immobile da parte sua. Le convenute si sono costituite in giudizio, sostenendo che l'uso dell'immobile da parte del fratello è avvenuto con il loro consenso tacito o tolleranza per ragioni di legame familiare e in vista di una futura divisione;
di aver sempre conservato copie delle chiavi di casa e di aver liberamente esercitato il passaggio in alcuni spazi pertinenziali dell'immobile stesso riferendo, più specificamente, di utilizzare un locale lavanderia e servizi in un fabbricato adiacente, accessibile attraverso il cortile comune, senza incontrare ostacoli e che le loro rispettive loro abitazioni risultano adiacenti a quella alla quale si riferisce la domanda attorea e collegate da una terrazza comune separata solo da un cancello metallico privo di lucchetto.
Ciò, deducono le appellate, avrebbe reso di fatto impossibile al fratello di impedir loro Pt_1 l'accesso al bene in comunione. Sottolineano inoltre le signore e CP_1 Controparte_2 che, nel corso degli anni, tra loro ed il fratello si è più volte discusso in
[...] ordine alla futura divisione ereditaria degli immobili comuni, incluso quello che oggi il fratello pretende di aver usucapito ed a tal fine, nel 2020, incaricarono congiuntamente finanche un professionista, il geometra di Ivrea, per la stima degli immobili ereditari e la Persona_2 predisposizione di un progetto di divisione. Nella relazione peritale, il suddetto tecnico ipotizzò l'assegnazione dell'immobile in questione al signor ed altri Parte_1 immobili del compendio in comunione, alle due sorelle indicando un conguaglio a carico del primo, in ragione del diverso valore attribuito agli immobili che nel progetto risultavano assegnati, rispettivamente, in proprietà esclusiva. Non si addivenne all'accordo bonario ed il signor promosse nel Parte_1
2021 dinanzi al Tribunale di Ivrea, la presente causa, chiedendo che fosse dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione, in suo favore, delle quote di proprietà di cui erano titolari le sorelle, sull'immobile in comunione a Piazza Umberto I n. 5 nel Comune di Burolo
(TO).
La causa, come detto, è stata decisa con il rigetto della domanda attrice con la sentenza n. 620/2022 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 25 maggio 2022, La sentenza è stata qui tempestivamente impugnata dall'attore con atto di citazione in appello notificato in data 20.09.2022.
Le signore e si sono ritualmente costituite in CP_1 Controparte_2 giudizio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. All'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 09 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I punti fondanti la decisione impugnata, sono i seguenti:
- Il prolungato utilizzo esclusivo dell'immobile da parte di , di Parte_1 per sé, non esclude la contitolarità delle sorelle. Nel contesto, infatti, di un rapporto tra fratello e sorelle, è plausibile interpretare l'astensione delle coeredi dall'uso del bene comune, come frutto di mera tolleranza o consenso tacito per ragioni di solidarietà familiare, anziché come acquiescenza ad una volontà di esclusione. In altri termini l'assenza di contestazioni da parte delle sorelle per lungo tempo può trovare spiegazione con l'interesse comune tra persone legate da stretti vincoli parentali ad evitare conflitti, più che come riconoscimento di Parte_1
, quale unico proprietario.
[...]
- Nel realizzare le opere e sostenere le spese di ristrutturazione dell'immobile in comunione il tribunale ha ritenuto che l'attore potrebbe aver agito uti condominus, ossia da comproprietario diligente che mantiene e valorizza il bene comune - al più maturando un diritto di credito verso le coeredi per le migliorie - senza necessariamente manifestare la volontà di far proprio l'immobile escludendo dal godimento dello stesso le sorelle. Questa è stata considerata una presunzione iuris tantum, a fronte della quale l'attore non ha fornito elementi univoci per superarla.
(Cass. 10734/2018).
- La condotta di ER il quale, in occasione di atti amministrativi e negoziali riguardanti l'immobile, ha formalmente coinvolto le sorelle quali comproprietarie. Più specificamente nelle domande di concessione edilizia del 2002 e 2006, nonché nei Permessi di Costruire rilasciati (es. P.d.C. n. 29/2004), il signor Parte_1
dichiarò espressamente di agire quale “comproprietario” insieme alle sorelle.
[...]
Analogamente, nelle scritture private autenticate stipulate con i vicini (cfr. convenzione con la sig.ra del 6/7/2004 e con il sig. del 22/4/2005 per Pt_2 Per_3 regolare i rapporti fondiari tra confinanti) figurano tutti e tre i fratelli in qualità di comproprietari, ciascuno per la quota di 1/3. Tali dichiarazioni e firme congiunte – ha osservato il Tribunale – costituiscono un riconoscimento formale del pari diritto di proprietà delle sorelle ed appaiono incompatibili con l'animus di esclusiva proprietà vantato in giudizio dall'attore. In base a questi elementi, il Tribunale ha giudicato la situazione di fatto addotta dal signor
, un uso individuale del bene nell'ambito di una comunione non Parte_1 sciolta e non un possesso esclusivo utile ad usucapionem. Venendo all'atto di impugnazione, rileva il Collegio che, pur se formulato con una prospettazione generica e ripetitiva, lo stesso consenta comunque di individuare i punti della sentenza che la parte intende contestare;
l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto a fondamento della domanda e gli errori nei quali il primo giudice sarebbe incorso e pertanto può procedersi alla valutazione del merito della vicenda per decidere riguardo all' accoglibilità o meno del gravame.
I rilievi censorei avanzati dalla parte appellante attengono, da una parte, ad un
- travisamento del fatto;
ad una errata applicazione delle norme e dei principi in tema di usucapione tra coeredi ed una non corretta interpretazione della disciplina in merito all'onere della prova del possesso uti dominus. Dall'altra, alla
- omessa ammissione della prova orale. Quanto al primo rilievo, l'appellante sostiene che il godimento corrispondente all'esercizio della proprietà fa presumere l'esistenza dell'animus possidendi e se un soggetto utilizza il bene come farebbe un proprietario, sta agli altri dimostrare che tale uso era in realtà precario o consentito. Nel caso di specie, sottolinea l'attore, una volta provato che egli ha di fatto esercitato poteri pieni sul bene, sarebbe spettato alle convenute l'onere di provare la natura detentiva o tollerata di tale disponibilità, cosa che non è avvenuta essendosi le sorelle limitate ad allegare una generica tolleranza familiare non anche episodi concreti atti a qualificare il possesso del fratello come mera detenzione.
- L'appellante contesta poi la valenza di atti idonei ad interrompere l'usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c. (riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore), che egli ritiene sia stata attribuita dal primo giudice agli atti che lo hanno visto coinvolgere le sorelle come comproprietarie (firme su progetti edilizi, pagamento del progetto di divisione, ecc.). in quanto, spiega l'appellante, gli stessi furono dettati da mere finalità pratiche (evitare lungaggini burocratiche o piccoli contrasti economici), senza che ciò potesse mettere in discussione il proprio preteso diritto esclusivo. A tal ultimo proposito, l'appellante contesta altresì il valore attribuito dal Tribunale agli atti amministrativi e fiscali come riconoscimento implicito dei diritti altrui, laddove invece, gli stessi dimostrerebbero solo una regolarità formale mantenuta verso terzi, senza incidere sull'elemento volitivo del possesso esclusivo.
Secondo la prospettazione del signor , varrebbero a dimostrare il Parte_1 superamento della soglia minima richiesta per integrare un animus domini in ambito familiare, i seguenti elementi fattuali
- L'utilizzo del bene come propria abitazione esclusiva per decenni - (circostanza che
“normalmente è di per sé indicativa dell'intenzione di non condividere il godimento con altri”, giacché nessuno consente ad estranei o familiari di accedere liberamente alla propria casa di abitazione senza un preciso accordo).
- Le opere di rinnovamento e innovazione che un semplice comproprietario non eseguirebbe di sua sola iniziativa (specie senza chiedere il contributo agli altri comproprietari).
- L'essersi sempre qualificato come il padrone dell'immobile, interfacciandosi in prima persona per questioni inerenti lo stesso.
- L'aver di fatto impedito ogni utilizzo concorrente delle coeredi in quanto l'immobile, essendo completamente occupato dalla sua famiglia, non era disponibile per altre destinazioni (le sorelle, avendo casa altrove, non hanno mai potuto – né richiesto di – abitarvi o affittarlo, accettando tacitamente lo stato di fatto creatosi).
- L'uso prolungato e incontrastato e le radicali trasformazioni apportate all'immobile. Quanto al secondo rilievo, l'appellante lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste (preordinate a confermare la mancata consegna delle chiavi alle sorelle, l'assenza di un consenso esplicito di queste all'occupazione, le modalità con cui furono eseguiti i lavori di manutenzione, ecc.) consentendogli con ciò di assolvere al proprio onere probatorio. La parte reitera quindi le richieste formulate in primo grado, come da conclusioni sopra trascritte.
*** **** *** Sul primo motivo di gravame va rilevato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus” (cfr. Cass. n. 22504/2022; Cass. n. 10734/2018 Cass. n. 9100/2018 e Cass. n. 16841/2005).
Giova ricordare infatti che la detenzione di un bene da parte di un coerede non priva gli altri coeredi (non detentori) del compossesso del bene ereditario, perché costoro succedono nella stessa situazione possessoria che faceva capo al "de cuius", senza necessità di alcun atto materiale di apprensione (v. ex multis Cass. n. 17988 del 07/09/2004).
Il coerede, quindi, che dopo la morte del "de cuius" sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso comune della cosa, occorrendo invece che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziale una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus".
Tale volontà, non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario, provvedendo anche al pagamento delle opere di manutenzione (sussistendo al riguardo una presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi), ma, il coerede che invochi l'usucapione, ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario (cfr. Cass. 15.07.25 n. 19514;
Cass. 07.02.2024 n. 3493; Cass.
3.11.22 n. 32413; Cass. 8 aprile 2021, n. 9359; Cass.,16 gennaio 2019, n. 966; Cass., 4 maggio 2018, n. 10734; Cass., 25 marzo 2009, n. 7221; Cass.
25 settembre 2002, n. 13921).
Vale precisare, altresì, che laddove tra le parti sussista uno stretto legame familiare, "nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex art. 1144 c.c., e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo" (cfr. Cass.
30/07/2019, n. 20508).
Facendo applicazione dei criteri richiamati, il Collegio ritiene che non siano riscontrabili comportamenti riferibili all'appellante che, univocamente, dimostrino che egli abbia escluso le sorelle coeredi dal compossesso del bene impedendo loro di farne uso secondo il loro diritto. La domanda imponeva infatti all'attore di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva secondo l'onere probatorio stabilito dall'articolo 2697 del Codice Civile, non solo quindi del corpus ma anche dell'animus possidendi. Non solo, quindi, aver esercitato sul bene comune - per il tempo necessario ai fini dell'usucapione - un potere di fatto non violento, non clandestino e non equivoco con condotte visibili e concretamente apprezzabili dalla generalità dei soggetti, ma anche di aver esercitato tale potere con volontà di possedere come unico proprietario del bene e, quindi, in modo tale da escludere il godimento da parte degli altri coeredi. Va osservato infatti che l'aver abitato la casa di famiglia, rientra nell'ambito del compossesso consentito così come le opere compiute sull'immobile le quali, ancorchè significative, si spiegano pienamente con la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di comproprietario e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi tantopiù, abitando egli l'immobile da molti anni, considerato che di tali opere il signor se ne sarebbe direttamente giovato. Parte_1
Va considerato poi, come ha fatto la sentenza impugnata, che fin dal 2004 - le scritture private autenticate e le pratiche edilizie – addirittura – vedevano firma e consenso delle sorelle anche laddove non necessarie. (docc. 6 e 7 fasc. I° grado parti convenute), e ciò dimostra che il signor considerava le proprie sorelle contitolari del diritto di Parte_1 proprietà del bene, non solo nei confronti dei terzi ma anche nei rapporti interni tra comunisti. In tale contesto non può ritenersi che l'attore si atteggiasse univocamente come proprietario esclusivo del bene in comunione, posto che, fino all'inizio del contenzioso nel 2021, non risultano emersi contrasti formali tra le parti in quanto le sorelle non hanno mai inviato diffide né avanzato pretese di quote o indennizzi e l'appellante non aveva mai dichiarato loro di considerarsi esclusivo dominus del bene in comproprietà.
Questo lungo silenzio e la convivenza pacifica tra i germani, rivela un contesto di reciproca fiducia, conforme all'ipotesi di un uso provvisorio del bene comune da parte di un comunista in vista di una futura divisione e non con un'azione usucapiva surrettizia. Consolida il convincimento che quelli allegati siano stati comportamenti materiali conformi ad un esercizio del possesso ex art. 1102 c.c., anche l'incarico di predisporre un progetto di divisione del bene (doc. 8 fasc. I° grado parti convenute) che qui si assume usucapito, conferito alla vigilia della presente causa ad un tecnico pagato in parti uguali da tutti i partecipanti alla comunione.
Non può dunque ritenersi riconoscibile in concreto in capo al signor Parte_1 quell'“animus possidendi contra dominum” richiesto dalla legge per l'usucapione delle quote del bene in comunione. Alla luce di quanto esposto appare inconferente dolersi che il primo giudice abbia erroneamente considerato le scritture private autenticate e le pratiche edilizie in cui le parti si dichiarano comproprietarie, atti idonei ad interrompere l'usucapione ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c. e ciò in quanto la logica della decisione non è quella che vi sia stato un atto interruttivo del decorso del possesso utile al fine dell'usucapione, ma quella che l'attore non abbia soddisfatto la prova a suo carico di aver esteso il suo possesso in termini di esclusività.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta l'omessa ammissione della prova testimoniale dedotta in primo grado con la memoria ex art.183 VI co. n. 2 c.p.c. (capitoli da 1
a 33), reiterata nella precisazione delle conclusioni in primo grado e riproposta in sede di appello come da conclusioni trascritte. Anche tale doglianza è infondata. I capitoli dedotti, infatti, oltre a riferirsi a circostante non contestate, risultano comunque privi di decisività posto che, quand'anche confermati, non offrirebbero la prova del necessario connotato di esclusività che deve caratterizzare il possesso del comproprietario il quale intenda usucapire la comproprietà altrui. Conclusivamente, quindi, l'impugnazione proposta dal signor non Parte_1 merita di essere accolta. Stante il rigetto della domanda, l'appellante , ai sensi dell'art. 91 Parte_1
c.p.c., deve essere condannato al pagamento in favore delle parti appellate anche delle spese del gravame, liquidate, in applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 52.000,00 ed € 250mila, ai valori minimi tenuto conto che non si è svolta la fase istruttoria e così per la Fase di studio € 1.489,00=, introduttiva € 956,00=, decisionale € 2.552,00=, per complessivi € 4.997,00=, oltre al rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA se dovuta. Dagli atti non risultano spese vive giustificate.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del signor dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del Parte_1 comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, così decide:
- Respinge l'appello proposto dal signor nei confronti delle Parte_1 signore e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 620/2022, pubblicata il 25.05.2022, che conferma;
- Condanna l'appellante a rifondere alle signore e Controparte_1 [...] le spese del gravame liquidate, come da CP_2 Parte_1 motivazione, in complessivi € 4.997,00=, oltre al rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA se dovuta;
- Ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 28 ottobre 2025 mediante collegamento da remoto con l'ausilio di un programma di videoconferenza (“Microsoft Teams”).
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Cecilia MARINO Presidente Dott. Roberto RIVELLO Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 1205/ 2022 di R.G.
PROMOSSA DA
– (C.F. ) elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 l'Avv. Vittorina Tregnago con domicilio digitale P.E.C. rdineavvocatitorino, che, unitamente e disgiuntamente agli avvocati Email_1 del Foro di Ivrea Pietro Paolo Cechin (PEC e Franca Email_2
LL (PEC , lo rappresenta e difende in virtù di procura in Email_3 calce all'atto di appello Appellante
CONTRO
- (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
- (C.F. ), entrambe Controparte_2 C.F._3 rappresentate e difese congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Silvia Rossetto (PEC
e AL ZA (PEC presso i Email_4 Email_5 quali hanno eletto domicilio, in virtù di procura in atti
Appellate
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 09 aprile 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, riformare in toto la sentenza impugnata e conseguentemente:
Nel merito Accertare e dichiarare che l'esponente ha usucapito il bene immobile sito in Burolo (TO), Piazza Umberto I n. 5, distinto al NCEU al Fg 14 mappale 418 sub 1 – Cat. A3 – Classe 1 – Vani 6,5 – P T-1-2, divenendone esclusivo proprietario. Vittoria di spese ed onorari di lite di primo e secondo grado. In via istruttoria
Ammettere prova per testi sulle circostanze di fatto di cui all'atto di citazione, alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. /capitoli 1/33) ed in prova contraria, di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. (capitoli 34, 35), con ciò richiamando le istanze istruttorie contenute nei propri atti difensivi.”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“In via principale: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 620 emessa in data 25.05.2022 Parte_1 dal Tribunale di Ivrea.
In via istruttoria:
Ammettersi le istanze istruttorie tutte di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 del
29.12.2021 e n. 3 del 18.01.2022. In ogni caso: condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa”.
FATTI DI CAUSA Con la sentenza n. 620/2022, pubblicata in data 25.05.2022 e notificata il 22.08.2022, il
Tribunale di Ivrea, pronunciando sulla domanda proposta dal signor Parte_1
nei confronti delle sorelle e , ha
[...] CP_1 Controparte_2 Parte_1 respinto la domanda attrice condannando l'attore alla rifusione delle spese processuali. La domanda del signor aveva ad oggetto l'acquisto per usucapione Parte_1 della intera proprietà esclusiva dell'immobile sito in Burolo (TO) Piazza Umberto I n. 5 che, già in capo al sig. passò, alla sua morte (13 marzo 1998), in parti Persona_1 uguali ai suoi tre figli: - attore e odierno appellante - ed alle sorelle Parte_1
e - convenute e qui appellate - avendo la CP_1 Controparte_2 moglie del de cuius e madre degli eredi, rinunciato all'eredità. L'attore ha sostenuto di abitare stabilmente nell'immobile fin dal 1973, avendolo ricevuto dal padre in comodato e, dopo la morte di questi, di avervi continuato a risiedervi con la propria famiglia in modo esclusivo ed ininterrotto, realizzando a proprie spese, opere radicali di ristrutturazione e miglioramento;
effettuando la modifica del tetto, installando nuovi impianti e serramenti ed effettuando interventi di efficientamento energetico con un investimento economico per circa 130-140 mila Euro, di cui 45.000 euro solo per gli infissi. Nel corso di questo lungo arco temporale, sempre secondo la prospettazione attorea, le sorelle non avrebbero mai utilizzato l'abitazione, non avrebbero contribuito alle spese di manutenzione straordinaria della stessa e non avrebbero interferito nel godimento esclusivo dell'immobile da parte sua. Le convenute si sono costituite in giudizio, sostenendo che l'uso dell'immobile da parte del fratello è avvenuto con il loro consenso tacito o tolleranza per ragioni di legame familiare e in vista di una futura divisione;
di aver sempre conservato copie delle chiavi di casa e di aver liberamente esercitato il passaggio in alcuni spazi pertinenziali dell'immobile stesso riferendo, più specificamente, di utilizzare un locale lavanderia e servizi in un fabbricato adiacente, accessibile attraverso il cortile comune, senza incontrare ostacoli e che le loro rispettive loro abitazioni risultano adiacenti a quella alla quale si riferisce la domanda attorea e collegate da una terrazza comune separata solo da un cancello metallico privo di lucchetto.
Ciò, deducono le appellate, avrebbe reso di fatto impossibile al fratello di impedir loro Pt_1 l'accesso al bene in comunione. Sottolineano inoltre le signore e CP_1 Controparte_2 che, nel corso degli anni, tra loro ed il fratello si è più volte discusso in
[...] ordine alla futura divisione ereditaria degli immobili comuni, incluso quello che oggi il fratello pretende di aver usucapito ed a tal fine, nel 2020, incaricarono congiuntamente finanche un professionista, il geometra di Ivrea, per la stima degli immobili ereditari e la Persona_2 predisposizione di un progetto di divisione. Nella relazione peritale, il suddetto tecnico ipotizzò l'assegnazione dell'immobile in questione al signor ed altri Parte_1 immobili del compendio in comunione, alle due sorelle indicando un conguaglio a carico del primo, in ragione del diverso valore attribuito agli immobili che nel progetto risultavano assegnati, rispettivamente, in proprietà esclusiva. Non si addivenne all'accordo bonario ed il signor promosse nel Parte_1
2021 dinanzi al Tribunale di Ivrea, la presente causa, chiedendo che fosse dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione, in suo favore, delle quote di proprietà di cui erano titolari le sorelle, sull'immobile in comunione a Piazza Umberto I n. 5 nel Comune di Burolo
(TO).
La causa, come detto, è stata decisa con il rigetto della domanda attrice con la sentenza n. 620/2022 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 25 maggio 2022, La sentenza è stata qui tempestivamente impugnata dall'attore con atto di citazione in appello notificato in data 20.09.2022.
Le signore e si sono ritualmente costituite in CP_1 Controparte_2 giudizio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. All'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 09 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I punti fondanti la decisione impugnata, sono i seguenti:
- Il prolungato utilizzo esclusivo dell'immobile da parte di , di Parte_1 per sé, non esclude la contitolarità delle sorelle. Nel contesto, infatti, di un rapporto tra fratello e sorelle, è plausibile interpretare l'astensione delle coeredi dall'uso del bene comune, come frutto di mera tolleranza o consenso tacito per ragioni di solidarietà familiare, anziché come acquiescenza ad una volontà di esclusione. In altri termini l'assenza di contestazioni da parte delle sorelle per lungo tempo può trovare spiegazione con l'interesse comune tra persone legate da stretti vincoli parentali ad evitare conflitti, più che come riconoscimento di Parte_1
, quale unico proprietario.
[...]
- Nel realizzare le opere e sostenere le spese di ristrutturazione dell'immobile in comunione il tribunale ha ritenuto che l'attore potrebbe aver agito uti condominus, ossia da comproprietario diligente che mantiene e valorizza il bene comune - al più maturando un diritto di credito verso le coeredi per le migliorie - senza necessariamente manifestare la volontà di far proprio l'immobile escludendo dal godimento dello stesso le sorelle. Questa è stata considerata una presunzione iuris tantum, a fronte della quale l'attore non ha fornito elementi univoci per superarla.
(Cass. 10734/2018).
- La condotta di ER il quale, in occasione di atti amministrativi e negoziali riguardanti l'immobile, ha formalmente coinvolto le sorelle quali comproprietarie. Più specificamente nelle domande di concessione edilizia del 2002 e 2006, nonché nei Permessi di Costruire rilasciati (es. P.d.C. n. 29/2004), il signor Parte_1
dichiarò espressamente di agire quale “comproprietario” insieme alle sorelle.
[...]
Analogamente, nelle scritture private autenticate stipulate con i vicini (cfr. convenzione con la sig.ra del 6/7/2004 e con il sig. del 22/4/2005 per Pt_2 Per_3 regolare i rapporti fondiari tra confinanti) figurano tutti e tre i fratelli in qualità di comproprietari, ciascuno per la quota di 1/3. Tali dichiarazioni e firme congiunte – ha osservato il Tribunale – costituiscono un riconoscimento formale del pari diritto di proprietà delle sorelle ed appaiono incompatibili con l'animus di esclusiva proprietà vantato in giudizio dall'attore. In base a questi elementi, il Tribunale ha giudicato la situazione di fatto addotta dal signor
, un uso individuale del bene nell'ambito di una comunione non Parte_1 sciolta e non un possesso esclusivo utile ad usucapionem. Venendo all'atto di impugnazione, rileva il Collegio che, pur se formulato con una prospettazione generica e ripetitiva, lo stesso consenta comunque di individuare i punti della sentenza che la parte intende contestare;
l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto a fondamento della domanda e gli errori nei quali il primo giudice sarebbe incorso e pertanto può procedersi alla valutazione del merito della vicenda per decidere riguardo all' accoglibilità o meno del gravame.
I rilievi censorei avanzati dalla parte appellante attengono, da una parte, ad un
- travisamento del fatto;
ad una errata applicazione delle norme e dei principi in tema di usucapione tra coeredi ed una non corretta interpretazione della disciplina in merito all'onere della prova del possesso uti dominus. Dall'altra, alla
- omessa ammissione della prova orale. Quanto al primo rilievo, l'appellante sostiene che il godimento corrispondente all'esercizio della proprietà fa presumere l'esistenza dell'animus possidendi e se un soggetto utilizza il bene come farebbe un proprietario, sta agli altri dimostrare che tale uso era in realtà precario o consentito. Nel caso di specie, sottolinea l'attore, una volta provato che egli ha di fatto esercitato poteri pieni sul bene, sarebbe spettato alle convenute l'onere di provare la natura detentiva o tollerata di tale disponibilità, cosa che non è avvenuta essendosi le sorelle limitate ad allegare una generica tolleranza familiare non anche episodi concreti atti a qualificare il possesso del fratello come mera detenzione.
- L'appellante contesta poi la valenza di atti idonei ad interrompere l'usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c. (riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore), che egli ritiene sia stata attribuita dal primo giudice agli atti che lo hanno visto coinvolgere le sorelle come comproprietarie (firme su progetti edilizi, pagamento del progetto di divisione, ecc.). in quanto, spiega l'appellante, gli stessi furono dettati da mere finalità pratiche (evitare lungaggini burocratiche o piccoli contrasti economici), senza che ciò potesse mettere in discussione il proprio preteso diritto esclusivo. A tal ultimo proposito, l'appellante contesta altresì il valore attribuito dal Tribunale agli atti amministrativi e fiscali come riconoscimento implicito dei diritti altrui, laddove invece, gli stessi dimostrerebbero solo una regolarità formale mantenuta verso terzi, senza incidere sull'elemento volitivo del possesso esclusivo.
Secondo la prospettazione del signor , varrebbero a dimostrare il Parte_1 superamento della soglia minima richiesta per integrare un animus domini in ambito familiare, i seguenti elementi fattuali
- L'utilizzo del bene come propria abitazione esclusiva per decenni - (circostanza che
“normalmente è di per sé indicativa dell'intenzione di non condividere il godimento con altri”, giacché nessuno consente ad estranei o familiari di accedere liberamente alla propria casa di abitazione senza un preciso accordo).
- Le opere di rinnovamento e innovazione che un semplice comproprietario non eseguirebbe di sua sola iniziativa (specie senza chiedere il contributo agli altri comproprietari).
- L'essersi sempre qualificato come il padrone dell'immobile, interfacciandosi in prima persona per questioni inerenti lo stesso.
- L'aver di fatto impedito ogni utilizzo concorrente delle coeredi in quanto l'immobile, essendo completamente occupato dalla sua famiglia, non era disponibile per altre destinazioni (le sorelle, avendo casa altrove, non hanno mai potuto – né richiesto di – abitarvi o affittarlo, accettando tacitamente lo stato di fatto creatosi).
- L'uso prolungato e incontrastato e le radicali trasformazioni apportate all'immobile. Quanto al secondo rilievo, l'appellante lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste (preordinate a confermare la mancata consegna delle chiavi alle sorelle, l'assenza di un consenso esplicito di queste all'occupazione, le modalità con cui furono eseguiti i lavori di manutenzione, ecc.) consentendogli con ciò di assolvere al proprio onere probatorio. La parte reitera quindi le richieste formulate in primo grado, come da conclusioni sopra trascritte.
*** **** *** Sul primo motivo di gravame va rilevato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus” (cfr. Cass. n. 22504/2022; Cass. n. 10734/2018 Cass. n. 9100/2018 e Cass. n. 16841/2005).
Giova ricordare infatti che la detenzione di un bene da parte di un coerede non priva gli altri coeredi (non detentori) del compossesso del bene ereditario, perché costoro succedono nella stessa situazione possessoria che faceva capo al "de cuius", senza necessità di alcun atto materiale di apprensione (v. ex multis Cass. n. 17988 del 07/09/2004).
Il coerede, quindi, che dopo la morte del "de cuius" sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso comune della cosa, occorrendo invece che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziale una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus".
Tale volontà, non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario, provvedendo anche al pagamento delle opere di manutenzione (sussistendo al riguardo una presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi), ma, il coerede che invochi l'usucapione, ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario (cfr. Cass. 15.07.25 n. 19514;
Cass. 07.02.2024 n. 3493; Cass.
3.11.22 n. 32413; Cass. 8 aprile 2021, n. 9359; Cass.,16 gennaio 2019, n. 966; Cass., 4 maggio 2018, n. 10734; Cass., 25 marzo 2009, n. 7221; Cass.
25 settembre 2002, n. 13921).
Vale precisare, altresì, che laddove tra le parti sussista uno stretto legame familiare, "nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex art. 1144 c.c., e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo" (cfr. Cass.
30/07/2019, n. 20508).
Facendo applicazione dei criteri richiamati, il Collegio ritiene che non siano riscontrabili comportamenti riferibili all'appellante che, univocamente, dimostrino che egli abbia escluso le sorelle coeredi dal compossesso del bene impedendo loro di farne uso secondo il loro diritto. La domanda imponeva infatti all'attore di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva secondo l'onere probatorio stabilito dall'articolo 2697 del Codice Civile, non solo quindi del corpus ma anche dell'animus possidendi. Non solo, quindi, aver esercitato sul bene comune - per il tempo necessario ai fini dell'usucapione - un potere di fatto non violento, non clandestino e non equivoco con condotte visibili e concretamente apprezzabili dalla generalità dei soggetti, ma anche di aver esercitato tale potere con volontà di possedere come unico proprietario del bene e, quindi, in modo tale da escludere il godimento da parte degli altri coeredi. Va osservato infatti che l'aver abitato la casa di famiglia, rientra nell'ambito del compossesso consentito così come le opere compiute sull'immobile le quali, ancorchè significative, si spiegano pienamente con la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di comproprietario e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi tantopiù, abitando egli l'immobile da molti anni, considerato che di tali opere il signor se ne sarebbe direttamente giovato. Parte_1
Va considerato poi, come ha fatto la sentenza impugnata, che fin dal 2004 - le scritture private autenticate e le pratiche edilizie – addirittura – vedevano firma e consenso delle sorelle anche laddove non necessarie. (docc. 6 e 7 fasc. I° grado parti convenute), e ciò dimostra che il signor considerava le proprie sorelle contitolari del diritto di Parte_1 proprietà del bene, non solo nei confronti dei terzi ma anche nei rapporti interni tra comunisti. In tale contesto non può ritenersi che l'attore si atteggiasse univocamente come proprietario esclusivo del bene in comunione, posto che, fino all'inizio del contenzioso nel 2021, non risultano emersi contrasti formali tra le parti in quanto le sorelle non hanno mai inviato diffide né avanzato pretese di quote o indennizzi e l'appellante non aveva mai dichiarato loro di considerarsi esclusivo dominus del bene in comproprietà.
Questo lungo silenzio e la convivenza pacifica tra i germani, rivela un contesto di reciproca fiducia, conforme all'ipotesi di un uso provvisorio del bene comune da parte di un comunista in vista di una futura divisione e non con un'azione usucapiva surrettizia. Consolida il convincimento che quelli allegati siano stati comportamenti materiali conformi ad un esercizio del possesso ex art. 1102 c.c., anche l'incarico di predisporre un progetto di divisione del bene (doc. 8 fasc. I° grado parti convenute) che qui si assume usucapito, conferito alla vigilia della presente causa ad un tecnico pagato in parti uguali da tutti i partecipanti alla comunione.
Non può dunque ritenersi riconoscibile in concreto in capo al signor Parte_1 quell'“animus possidendi contra dominum” richiesto dalla legge per l'usucapione delle quote del bene in comunione. Alla luce di quanto esposto appare inconferente dolersi che il primo giudice abbia erroneamente considerato le scritture private autenticate e le pratiche edilizie in cui le parti si dichiarano comproprietarie, atti idonei ad interrompere l'usucapione ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c. e ciò in quanto la logica della decisione non è quella che vi sia stato un atto interruttivo del decorso del possesso utile al fine dell'usucapione, ma quella che l'attore non abbia soddisfatto la prova a suo carico di aver esteso il suo possesso in termini di esclusività.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta l'omessa ammissione della prova testimoniale dedotta in primo grado con la memoria ex art.183 VI co. n. 2 c.p.c. (capitoli da 1
a 33), reiterata nella precisazione delle conclusioni in primo grado e riproposta in sede di appello come da conclusioni trascritte. Anche tale doglianza è infondata. I capitoli dedotti, infatti, oltre a riferirsi a circostante non contestate, risultano comunque privi di decisività posto che, quand'anche confermati, non offrirebbero la prova del necessario connotato di esclusività che deve caratterizzare il possesso del comproprietario il quale intenda usucapire la comproprietà altrui. Conclusivamente, quindi, l'impugnazione proposta dal signor non Parte_1 merita di essere accolta. Stante il rigetto della domanda, l'appellante , ai sensi dell'art. 91 Parte_1
c.p.c., deve essere condannato al pagamento in favore delle parti appellate anche delle spese del gravame, liquidate, in applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 52.000,00 ed € 250mila, ai valori minimi tenuto conto che non si è svolta la fase istruttoria e così per la Fase di studio € 1.489,00=, introduttiva € 956,00=, decisionale € 2.552,00=, per complessivi € 4.997,00=, oltre al rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA se dovuta. Dagli atti non risultano spese vive giustificate.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del signor dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del Parte_1 comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, così decide:
- Respinge l'appello proposto dal signor nei confronti delle Parte_1 signore e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 620/2022, pubblicata il 25.05.2022, che conferma;
- Condanna l'appellante a rifondere alle signore e Controparte_1 [...] le spese del gravame liquidate, come da CP_2 Parte_1 motivazione, in complessivi € 4.997,00=, oltre al rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA se dovuta;
- Ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 28 ottobre 2025 mediante collegamento da remoto con l'ausilio di un programma di videoconferenza (“Microsoft Teams”).
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Cecilia Marino