TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3368/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice relatore est.
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3368/2024 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CA
RICORRENTE contro
(C.F. ), sia in proprio che in qualità di CP_1 C.F._1 curatore dell'inabilitato (C.F. ) con il Persona_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Matteo Troni e dell'Avv. Gian Luca Santini, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Camaiore (LU)-Fraz. Lido di Camaiore, via Enrico De Nicola n. 171, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
RESISTENTE
Con l'intervento di
(C.F. ), anch'ella con il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'Avv. Matteo Troni e dell'Avv. Gian Luca Santini ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi
Oggetto: revoca inabilitazione. CONCLUSIONI: Per il Pubblico Ministero-sede: “chiede per il sig. , nato a [...] il Persona_1 07/02/1965, ivi residente, in Via degli Abeti n.4 la REVOCA DELLA CURATETA e la contestuale NOMINA Dl UN AMMINISTRATORE Dl SOSTEGNO, per le decisioni da prendersi alla luce della segnalazione e degli atti allegati al presente ricorso”
Per , sia in proprio che quale curatore speciale del sig. e CP_1 Persona_1 : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, revocare la curatela per inabilitazione Controparte_2 di e sottoporre il medesimo ad amministrazione di sostegno, nominando quale Persona_1 amministratrice la sig.ra nata il [...] a [...] c.f. CP_1
”. C.F._1
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.11.2024 e ritualmente notificato, la
[...]
DI CA ha chiesto la revoca della misura di inabilitazione Parte_1
disposta con sentenza n. 574/2011 del Tribunale di Lucca e la nomina di un amministratore di sostegno in favore di ritenendo essere venute Persona_1 meno le cause che avevano legittimato l'adozione della misura, deducendo un progressivo peggioramento della situazione fisica e psicologica dell'inabilitato, tale che lo stesso necessita di assistenza continuativa per tutti gli atti inerenti la vita quotidiana, comprensivi della cura della persona e non più limitati alla gestione economica.
Con comparsa depositata il 4.3.2025, si è costituito in giudizio in Persona_1
persona del curatore speciale nonché la medesima in proprio ed è CP_1
intervenuta volontariamente anche nipote ex fratre del Controparte_2 Per_1
e parente in vita più prossima allo stesso, che si sono associati alla richiesta di
[...] revoca della misura dell'inabilitazione, con apertura dell'amministrazione di sostegno.
Hanno confermato un progressivo peggioramento delle condizioni psico-fisiche del
, evidenziando che lo stesso non è in grado di poter vivere da solo, non Persona_1
provvede neanche in minima parte alla cura della propria persona ed ai propri bisogni, cui integralmente sopperisce il curatore e che la malattia psichiatrica di cui è affetto
(psicosi schizofrenica) e della quale ha scarsa consapevolezza, non gli consente alcuna occupazione lavorativa né inoltre può gestire il proprio denaro e curare i propri interessi patrimoniali a causa della prodigalità patologica di cui soffre.
All'udienza del 5.3.2025 si è proceduto all'audizione dell'inabilitato e della curatrice;
le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata al
Collegio per la decisione senza termini per memorie.
Pag. 2 di 4 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dalla certificazione medica aggiornata versata in atti (da ultimo in data 25.10.2024 ed
8.11.2024), risulta che è affetto da psicosi schizofrenica in cura Persona_1
con terapia dai trenta anni di età, è un forte fumatore, inconsapevole della gravità della malattia che lo affligge;
a causa di tale patologia non può svolgere attività lavorativa ed ha un grave impoverimento cognitivo/ideativo e volitivo associato a deliri di grandezza.
Dall'esame dell'inabilitato è emerso che lo stesso appare incapace di compiere, in modo autonomo scelte consapevoli sia in ambito sanitario che patrimoniale;
ed infatti, non si è mostrato pienamente consapevole delle proprie risorse economiche e del valore del denaro, nonché delle proprie condizioni di salute e patologie, atteso che tutti i rapporti con i sanitari sono curati dalla cognata (già nominata curatore), che provvede a gestire ogni aspetto sanitario e patrimoniale dell'inabilitato.
Ciò posto, ad avviso del Collegio, la necessità di graduare le specifiche esigenze di tutela dell'inabilitato con modalità più consone alle sue esigenze e ai suoi bisogni
(anche tenuto conto della necessità di gestire la pensione di cui è oggi titolare, stante l'inadeguatezza dell'interessato, emersa nel corso del giudizio) può essere adeguatamente soddisfatta mediante l'apertura, in luogo dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno che risulta misura più idonea a garantire a Per_1
a necessaria protezione nella gestione delle più importanti scelte personali,
[...]
sanitarie e patrimoniali, contestualmente garantendone, stante la duttilità che la contraddistingue, i residui spazi di autonomia.
Conseguentemente il fascicolo deve essere trasmesso al Giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.
A norma degli artt. 423 e 430 c.c., la sentenza deve inoltre essere annotata nell'apposito registro e comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Viareggio per gli adempimenti di competenza e al Giudice tutelare in sede ai sensi dell'art. 42 disp.att.
c.c.
Non si fa luogo a statuizione in punto di spese di lite, in difetto di soccombenza in senso proprio ed in ragione dell'avvio del procedimento da parte della in sede, Pt_1
nell'interesse del resistente.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca l'inabilitazione di nato a [...] il Persona_1
7.2.1965;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile di Viareggio per gli adempimenti di competenza e al Giudice Tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 11.3.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Dott.ssa Anna Martelli
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice relatore est.
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3368/2024 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CA
RICORRENTE contro
(C.F. ), sia in proprio che in qualità di CP_1 C.F._1 curatore dell'inabilitato (C.F. ) con il Persona_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Matteo Troni e dell'Avv. Gian Luca Santini, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Camaiore (LU)-Fraz. Lido di Camaiore, via Enrico De Nicola n. 171, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
RESISTENTE
Con l'intervento di
(C.F. ), anch'ella con il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'Avv. Matteo Troni e dell'Avv. Gian Luca Santini ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi
Oggetto: revoca inabilitazione. CONCLUSIONI: Per il Pubblico Ministero-sede: “chiede per il sig. , nato a [...] il Persona_1 07/02/1965, ivi residente, in Via degli Abeti n.4 la REVOCA DELLA CURATETA e la contestuale NOMINA Dl UN AMMINISTRATORE Dl SOSTEGNO, per le decisioni da prendersi alla luce della segnalazione e degli atti allegati al presente ricorso”
Per , sia in proprio che quale curatore speciale del sig. e CP_1 Persona_1 : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, revocare la curatela per inabilitazione Controparte_2 di e sottoporre il medesimo ad amministrazione di sostegno, nominando quale Persona_1 amministratrice la sig.ra nata il [...] a [...] c.f. CP_1
”. C.F._1
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.11.2024 e ritualmente notificato, la
[...]
DI CA ha chiesto la revoca della misura di inabilitazione Parte_1
disposta con sentenza n. 574/2011 del Tribunale di Lucca e la nomina di un amministratore di sostegno in favore di ritenendo essere venute Persona_1 meno le cause che avevano legittimato l'adozione della misura, deducendo un progressivo peggioramento della situazione fisica e psicologica dell'inabilitato, tale che lo stesso necessita di assistenza continuativa per tutti gli atti inerenti la vita quotidiana, comprensivi della cura della persona e non più limitati alla gestione economica.
Con comparsa depositata il 4.3.2025, si è costituito in giudizio in Persona_1
persona del curatore speciale nonché la medesima in proprio ed è CP_1
intervenuta volontariamente anche nipote ex fratre del Controparte_2 Per_1
e parente in vita più prossima allo stesso, che si sono associati alla richiesta di
[...] revoca della misura dell'inabilitazione, con apertura dell'amministrazione di sostegno.
Hanno confermato un progressivo peggioramento delle condizioni psico-fisiche del
, evidenziando che lo stesso non è in grado di poter vivere da solo, non Persona_1
provvede neanche in minima parte alla cura della propria persona ed ai propri bisogni, cui integralmente sopperisce il curatore e che la malattia psichiatrica di cui è affetto
(psicosi schizofrenica) e della quale ha scarsa consapevolezza, non gli consente alcuna occupazione lavorativa né inoltre può gestire il proprio denaro e curare i propri interessi patrimoniali a causa della prodigalità patologica di cui soffre.
All'udienza del 5.3.2025 si è proceduto all'audizione dell'inabilitato e della curatrice;
le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata al
Collegio per la decisione senza termini per memorie.
Pag. 2 di 4 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dalla certificazione medica aggiornata versata in atti (da ultimo in data 25.10.2024 ed
8.11.2024), risulta che è affetto da psicosi schizofrenica in cura Persona_1
con terapia dai trenta anni di età, è un forte fumatore, inconsapevole della gravità della malattia che lo affligge;
a causa di tale patologia non può svolgere attività lavorativa ed ha un grave impoverimento cognitivo/ideativo e volitivo associato a deliri di grandezza.
Dall'esame dell'inabilitato è emerso che lo stesso appare incapace di compiere, in modo autonomo scelte consapevoli sia in ambito sanitario che patrimoniale;
ed infatti, non si è mostrato pienamente consapevole delle proprie risorse economiche e del valore del denaro, nonché delle proprie condizioni di salute e patologie, atteso che tutti i rapporti con i sanitari sono curati dalla cognata (già nominata curatore), che provvede a gestire ogni aspetto sanitario e patrimoniale dell'inabilitato.
Ciò posto, ad avviso del Collegio, la necessità di graduare le specifiche esigenze di tutela dell'inabilitato con modalità più consone alle sue esigenze e ai suoi bisogni
(anche tenuto conto della necessità di gestire la pensione di cui è oggi titolare, stante l'inadeguatezza dell'interessato, emersa nel corso del giudizio) può essere adeguatamente soddisfatta mediante l'apertura, in luogo dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno che risulta misura più idonea a garantire a Per_1
a necessaria protezione nella gestione delle più importanti scelte personali,
[...]
sanitarie e patrimoniali, contestualmente garantendone, stante la duttilità che la contraddistingue, i residui spazi di autonomia.
Conseguentemente il fascicolo deve essere trasmesso al Giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.
A norma degli artt. 423 e 430 c.c., la sentenza deve inoltre essere annotata nell'apposito registro e comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Viareggio per gli adempimenti di competenza e al Giudice tutelare in sede ai sensi dell'art. 42 disp.att.
c.c.
Non si fa luogo a statuizione in punto di spese di lite, in difetto di soccombenza in senso proprio ed in ragione dell'avvio del procedimento da parte della in sede, Pt_1
nell'interesse del resistente.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca l'inabilitazione di nato a [...] il Persona_1
7.2.1965;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile di Viareggio per gli adempimenti di competenza e al Giudice Tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 11.3.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Dott.ssa Anna Martelli
Pag. 4 di 4