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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3075 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
ANTONELLA FORT
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come in ricorso.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Sacile (PN) in data 25/07/1998 e dalla loro unione sono nati i figli il 14/12/2002 e il 10/01/2004. Per_1 Per_2
1 2. I coniugi si sono separati consensualmente comparendo all'udienza del 07/09/2007 e la separazione
è stata omologata dal Tribunale di Urbino il successivo 25/09/2007.
3. Con ricorso del 14/06/2024, la moglie ha chiesto dichiararsi cessati gli effetti civili del matrimonio e un contributo di euro 350,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
4. Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace, nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
5. All'esito dell'udienza del giorno 11/03/2025, presente solo la parte ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del successivo 13/03/2025.
§
A) La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n.
2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto, che risulta irreperibile, di non costituirsi in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
B) Viene poi accolta la domanda della madre di ricevere dal padre un contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne studentessa universitaria incolpevolmente non autosufficiente sul Per_1
piano economico.
La misura di tale contributo è fissata in euro 250,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, considerato che non si hanno notizie precise sull'attuale attività del padre, tuttavia giovane uomo in salute in pieno possesso di capacità lavorativa che non contribuisce in alcun modo al sostentamento diretto della ragazza, dato che non la frequenta.
C) Per il principio di causalità, oltre che per la sua soccombenza, le spese di lite sono poste in capo al convenuto (art. 91, primo comma, c.p.c.).
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
2 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 25/07/1998 in
AC (PN) da (nata a [...] il [...]) con Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...]), matrimonio trascritto nei registri dello
[...]
Stato Civile del Comune di AC (PN), atto n. 22, parte 2, serie A, anno 1998;
2. obbliga il padre a versare alla madre euro 250,00 mensili, con decorrenza dal 14/06/2024, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia maggiorenne in via anticipata Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo
3 all'esibizione;
3. condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati;
4. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AC (PN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 13/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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