Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3714/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3714/2024 R.G. promossa da
Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BONGO TIZIANA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Pisa, Via R. Fucini n. 49;
i quali hanno contratto matrimonio in Dakahlia (Egitto), in data 26.01.2004, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Abbiategrasso in data 10.10.2017 alla Parte II, Serie C, n. 97; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Abbiategrasso (MI), in via Cascina Nuova Bassano snc e dalla quale il marito si è già allontanato da quasi un anno, è assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con i figli. Pers 3) I figli minori (quasi diciasettenne) /di anni 15) (di quasi 14) e (di Per_1 Per_3 Per_4 anni 12) sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella già casa coniugale.
4) Come sta avvenendo da circa un anno, il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé i figli durante i giorni infrasettimanali, ma sempre previo avviso alla madre e compatibilmente con
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà i minori nei periodi appresso indicati:
- un giorno infrasettimanale, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà i minori, individuato in ogni caso compatibilmente con le esigenze dei minori;
- a weekend alternati, più specificatamente dalle ore del sabato sino alle ore della domenica.
4.1) Durante le festività scolastiche infrannuali i genitori raggiungeranno un accordo di volta in volta tenendo conto dei desideri dei figli;
in caso di disaccordo i figli staranno metà del periodo delle vacanze con un genitore e metà con l'altro.
4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, i minori staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie.
5) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio dei figli, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti dei figli saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario.
6) Rilevato che la madre convivente con i figli è pienamente soddisfatta degli accordi per il mantenimento dei figli raggiunti durante la separazione di fatto - di circa un anno- essi coniugi ritengono equo che il padre continui a provvedere nella stessa misura concordata durante la separazione di fatto, ossia per il mantenimento ordinario dei figli il signor Parte_3 cederà alla signora la propria quota parte di assegno unico per i Parte_2 figli mensilmente pari ad euro 650 e verserà l'ulteriore somma mensile pari ad euro 600 a titolo di assegno di mantenimento, entro il 5 di ogni mese.
6.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
7) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, la gravosità o la voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi pag. 2 di 6 obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori a condizione che si tratti di spese ancora sostenibili.
7.1) Al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria per fare accertare la natura della spesa in difetto di altri accordi, i coniugi si danno atto che avranno come riferimento il Protocollo del
Tribunale di Pavia, che indica quali sono le “spese extra assegno” o “spese extramantenimento” che devono essere previamente concordate.
Conseguentemente sono:
1-A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
1-B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
2-A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2-B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3-A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo pag. 3 di 6 tra i genitori;
d) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3-B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi d'istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 3 A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile e moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
7.2) Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il preventivo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica WhatsApp o simili); l'altro genitore avrò sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
7.3) Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc.) che dimostrino il pagamento.
In difetto di altri accordi, il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente.
7.4) I genitori si danno atto di essere consapevoli che il Tribunale potrebbe accrescere l'importo dell'assegno di mantenimento nei casi di precedenti, protratti, inadempimenti all'obbligo di rimborso pro quota delle spese, o di protratti e pretestuosi dinieghi di accordo per spese comunque opportune e sostenibili da parte del genitore che oppone il rifiuto.
8) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta in ragione del 100% alla madre.
9) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 4 di 6 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.09.2024, successivamente integrato con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio Parte_2 il 26.01.2004, in Dakahlia (Egitto), il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Abbiategrasso alla Parte II, Serie C, n. 97;
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 16.12.2024
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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