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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Verbale di udienza del 18 febbraio 2025 della causa in grado di appello iscritta al n. 2510/2024 R.G.A.C.
Sono presenti: l'avv. Kristina Gentile per la la quale preliminarmente impugna e Controparte_1 contesta la comparsa di costituzione dell'appellato, si riporta ai motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
l'avv. Maurizio Feraudo, per l'appellato, il quale si riporta alla comparsa di costituzione, insistendo preliminarmente per il mutamento del rito, e quindi per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, in primo luogo in relazione all'inammissibilità dell'appello, siccome tardivamente proposto;
il giudice
dato atto;
ritenuto, siccome l'art. 4 d.lgs. n. 150/2011 norma applicabile al primo grado di giudizio, di non poter conseguenzialmente disporre il richiesto mutamento del rito, benché erronea la relativa scelta da parte della appellante;
CP_1
ritenuta nondimeno prima facie fondata l'eccezione di tardiva proposizione dell'appello;
invita
le parti alla discussione orale della causa e, all'esito, sul loro accordo (Cass. n. 21216/2011), pronuncia e dà lettura della seguente sentenza, allegata al presente verbale di udienza e depositata telematicamente in uno con il medesimo.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2510 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Kristina Gentile, presso il cui studio, in via G. e F. CP_1
Falcone, n. 45, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
appellante
contro rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Feraudo, presso il cui studio, in Controparte_2
Acri (CS), via Pastrengo n. 130, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
appellato
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Cosenza n. 104/2024 R. Sent. depositata il 02.02.2024 nel giudizio iscritto al n. 4664/2023 R.G.A.C. – opposizione a verbale di contestazione infrazione al C.d.S.;
conclusioni delle parti: entrambe si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis reiectis: - riformare integralmente la sentenza n. 104/2024 del 02.02.2024 RG 4664/2023 resa dal Giudice di Pace di in persona della Dott.ssa Lanzillotti e per l'effetto in CP_1 accoglimento dei motivi esposti con il presente gravame;
- dichiarare la legittimità e correttezza del verbale n. A22884/2023; - condannare l'appellato alla refusione delle spese e competenze di primo grado oltre che a quelle di secondo grado in favore della CP_1
, nonchè di lite da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc del
[...] doppio grado di giudizio, in ogni più ampia accezione”; per l'appellato: “Voglia l'On. Tribunale adìto – Giudice di Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: - preliminarmente, disporre il mutamento del rito e quindi, sul presupposto che l'atto introduttivo del giudizio è stato depositato in Cancelleria in data successiva al termine perentorio di cui all'art. 327 c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello in quanto tardivamente proposto;
- nel merito, rigettare comunque l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. In ogni caso, il verbale oggetto di impugnazione deve essere altresì dichiarato illegittimo per essere stata la rilevazione della velocità effettuata con apparecchiatura di cui la non ha dato prova della sua omologazione. Il Controparte_1 tutto con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Motivi della Decisione
Fatto e diritto
otteneva dal Giudice di Pace di Cosenza, con la sentenza in oggetto, Controparte_2
l'annullamento del verbale n. A22884/2023 elevatogli dalla Provincia di il 14.07.2023 CP_1 per violazione dei limiti di velocità, avendone eccepito l'illegittimità per difetto di omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento dell'infrazione, nonché per mancata contestazione immediata, rimanendo al riguardo illegittima l'inclusione della Strada Provinciale 234, luogo dell'infrazione, tra quelle per le quali, giusta decreto prefettizio, escluso il relativo obbligo. Con citazione iscritta a ruolo l'11 settembre 2024, nondimeno, la Controparte_1 appellava quella decisione, censurandone il travisamento delle norme sull'approvazione ed omologazione dell'apparecchiatura autovelox utilizzata, nonché l'erronea qualificazione della SP 234 quale strada extraurbana secondaria di tipo C, con conseguente disapplicazione del decreto prefettizio di inclusione tra quelle per le quali non sussistente l'obbligo di contestazione immediata;
rassegnava quindi le ritrascritte conclusioni. Costituitosi in giudizio, l' eccepiva preliminarmente l'erroneità del rito CP_2 prescelto per l'appello (citazione e non ricorso), con conseguente tardività del gravame, siccome l'atto introduttivo iscritto a ruolo oltre il termine (lungo) per appellare;
difendeva comunque, nel merito, la motivazione del giudice di pace, instando per l'accoglimento delle conclusioni epigrafate.
Alla odierna udienza, il Tribunale, ritenuto di non dover disporre il mutamento del rito in ragione della applicabilità dell'art. 4 d.lgs. n. 150/2011 esclusivamente al primo grado di giudizio, e ritenuta nondimeno la palese fondatezza dell'eccezione preliminare, ha invitato le parti alla discussione del gravame, pronunciando di seguito la presente sentenza. Tanto premesso in fatto, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, le opposizioni avverso i verbali di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada sono assoggettate al rito del lavoro, dovendo quindi essere proposte, in primo grado, come peraltro correttamente avvenuto nel caso di specie, con ricorso, e non con citazione. Anche l'appello, di conseguenza, va proposto con la forma del ricorso. Ed invero, secondo ormai unanime giurisprudenza di legittimità, efficacemente riassunto da Cass. ord. n. 13736/2018, “il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. Sez. U. n. 2907 del 2014), e la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi dell'art. 4, comma 5, del citato d.lgs. n. 150 del 2011, che si riferisce esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado (Cass. 02/08/2017, n. 19298)” (conforme, da ultimo, Cass. n. 19754/2024). Nel caso in esame, sull'ovvia premessa che il giudizio è stato introdotto dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n 150 del 2011, e rimaneva pertanto interamente assoggettato al rito del lavoro, anche in grado di appello, il gravame è stato invece introdotto con atto di citazione che, a fronte del deposito della sentenza di prime cure pacificamente avvenuto il 2 febbraio 2024 [si deve invero guardare alla data di deposito, e non a quella del successivo 5 febbraio 2024, di comunicazione del deposito da parte della cancelleria (Cass. n. 12978/2020)], è stata notificata a mezzo PEC il 2 settembre 2024, ed iscritta a ruolo il successivo 11 settembre 2024, quindi ben oltre il termine semestrale (c.d. lungo) utile per l'appello, di cui all'art. 327 c.p.c., che scadeva il 2 settembre 2024. L'appello va quindi dichiarato inammissibile, siccome tardivo, con ogni conseguenza in ordine al governo delle spese di lite, in dispositivo, secondo soccombenza;
sussistono altresì i presupposti per disporre l'obbligo dell'appellante di versare, ai sensi dell'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, nella causa in grado di appello in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile, siccome tardivo, l'appello proposto dalla;
Controparte_1
- condanna la ridetta appellante alla refusione, in favore dell'appellato, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 337,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario, in ragione della semplicità della controversia, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maurizio Feraudo, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; - dà atto dell'obbligo dell'appellante di versamento, ai sensi dell'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
Così deciso in Cosenza all'udienza del 18 febbraio 2025
Il giudice
Gino Bloise
Provvedimento letto in udienza e successivamente depositato in uno con il relativo verbale.
Sono presenti: l'avv. Kristina Gentile per la la quale preliminarmente impugna e Controparte_1 contesta la comparsa di costituzione dell'appellato, si riporta ai motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
l'avv. Maurizio Feraudo, per l'appellato, il quale si riporta alla comparsa di costituzione, insistendo preliminarmente per il mutamento del rito, e quindi per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, in primo luogo in relazione all'inammissibilità dell'appello, siccome tardivamente proposto;
il giudice
dato atto;
ritenuto, siccome l'art. 4 d.lgs. n. 150/2011 norma applicabile al primo grado di giudizio, di non poter conseguenzialmente disporre il richiesto mutamento del rito, benché erronea la relativa scelta da parte della appellante;
CP_1
ritenuta nondimeno prima facie fondata l'eccezione di tardiva proposizione dell'appello;
invita
le parti alla discussione orale della causa e, all'esito, sul loro accordo (Cass. n. 21216/2011), pronuncia e dà lettura della seguente sentenza, allegata al presente verbale di udienza e depositata telematicamente in uno con il medesimo.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2510 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Kristina Gentile, presso il cui studio, in via G. e F. CP_1
Falcone, n. 45, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
appellante
contro rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Feraudo, presso il cui studio, in Controparte_2
Acri (CS), via Pastrengo n. 130, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
appellato
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Cosenza n. 104/2024 R. Sent. depositata il 02.02.2024 nel giudizio iscritto al n. 4664/2023 R.G.A.C. – opposizione a verbale di contestazione infrazione al C.d.S.;
conclusioni delle parti: entrambe si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis reiectis: - riformare integralmente la sentenza n. 104/2024 del 02.02.2024 RG 4664/2023 resa dal Giudice di Pace di in persona della Dott.ssa Lanzillotti e per l'effetto in CP_1 accoglimento dei motivi esposti con il presente gravame;
- dichiarare la legittimità e correttezza del verbale n. A22884/2023; - condannare l'appellato alla refusione delle spese e competenze di primo grado oltre che a quelle di secondo grado in favore della CP_1
, nonchè di lite da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc del
[...] doppio grado di giudizio, in ogni più ampia accezione”; per l'appellato: “Voglia l'On. Tribunale adìto – Giudice di Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: - preliminarmente, disporre il mutamento del rito e quindi, sul presupposto che l'atto introduttivo del giudizio è stato depositato in Cancelleria in data successiva al termine perentorio di cui all'art. 327 c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello in quanto tardivamente proposto;
- nel merito, rigettare comunque l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. In ogni caso, il verbale oggetto di impugnazione deve essere altresì dichiarato illegittimo per essere stata la rilevazione della velocità effettuata con apparecchiatura di cui la non ha dato prova della sua omologazione. Il Controparte_1 tutto con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Motivi della Decisione
Fatto e diritto
otteneva dal Giudice di Pace di Cosenza, con la sentenza in oggetto, Controparte_2
l'annullamento del verbale n. A22884/2023 elevatogli dalla Provincia di il 14.07.2023 CP_1 per violazione dei limiti di velocità, avendone eccepito l'illegittimità per difetto di omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento dell'infrazione, nonché per mancata contestazione immediata, rimanendo al riguardo illegittima l'inclusione della Strada Provinciale 234, luogo dell'infrazione, tra quelle per le quali, giusta decreto prefettizio, escluso il relativo obbligo. Con citazione iscritta a ruolo l'11 settembre 2024, nondimeno, la Controparte_1 appellava quella decisione, censurandone il travisamento delle norme sull'approvazione ed omologazione dell'apparecchiatura autovelox utilizzata, nonché l'erronea qualificazione della SP 234 quale strada extraurbana secondaria di tipo C, con conseguente disapplicazione del decreto prefettizio di inclusione tra quelle per le quali non sussistente l'obbligo di contestazione immediata;
rassegnava quindi le ritrascritte conclusioni. Costituitosi in giudizio, l' eccepiva preliminarmente l'erroneità del rito CP_2 prescelto per l'appello (citazione e non ricorso), con conseguente tardività del gravame, siccome l'atto introduttivo iscritto a ruolo oltre il termine (lungo) per appellare;
difendeva comunque, nel merito, la motivazione del giudice di pace, instando per l'accoglimento delle conclusioni epigrafate.
Alla odierna udienza, il Tribunale, ritenuto di non dover disporre il mutamento del rito in ragione della applicabilità dell'art. 4 d.lgs. n. 150/2011 esclusivamente al primo grado di giudizio, e ritenuta nondimeno la palese fondatezza dell'eccezione preliminare, ha invitato le parti alla discussione del gravame, pronunciando di seguito la presente sentenza. Tanto premesso in fatto, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, le opposizioni avverso i verbali di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada sono assoggettate al rito del lavoro, dovendo quindi essere proposte, in primo grado, come peraltro correttamente avvenuto nel caso di specie, con ricorso, e non con citazione. Anche l'appello, di conseguenza, va proposto con la forma del ricorso. Ed invero, secondo ormai unanime giurisprudenza di legittimità, efficacemente riassunto da Cass. ord. n. 13736/2018, “il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. Sez. U. n. 2907 del 2014), e la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi dell'art. 4, comma 5, del citato d.lgs. n. 150 del 2011, che si riferisce esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado (Cass. 02/08/2017, n. 19298)” (conforme, da ultimo, Cass. n. 19754/2024). Nel caso in esame, sull'ovvia premessa che il giudizio è stato introdotto dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n 150 del 2011, e rimaneva pertanto interamente assoggettato al rito del lavoro, anche in grado di appello, il gravame è stato invece introdotto con atto di citazione che, a fronte del deposito della sentenza di prime cure pacificamente avvenuto il 2 febbraio 2024 [si deve invero guardare alla data di deposito, e non a quella del successivo 5 febbraio 2024, di comunicazione del deposito da parte della cancelleria (Cass. n. 12978/2020)], è stata notificata a mezzo PEC il 2 settembre 2024, ed iscritta a ruolo il successivo 11 settembre 2024, quindi ben oltre il termine semestrale (c.d. lungo) utile per l'appello, di cui all'art. 327 c.p.c., che scadeva il 2 settembre 2024. L'appello va quindi dichiarato inammissibile, siccome tardivo, con ogni conseguenza in ordine al governo delle spese di lite, in dispositivo, secondo soccombenza;
sussistono altresì i presupposti per disporre l'obbligo dell'appellante di versare, ai sensi dell'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, nella causa in grado di appello in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile, siccome tardivo, l'appello proposto dalla;
Controparte_1
- condanna la ridetta appellante alla refusione, in favore dell'appellato, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 337,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario, in ragione della semplicità della controversia, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maurizio Feraudo, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; - dà atto dell'obbligo dell'appellante di versamento, ai sensi dell'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
Così deciso in Cosenza all'udienza del 18 febbraio 2025
Il giudice
Gino Bloise
Provvedimento letto in udienza e successivamente depositato in uno con il relativo verbale.