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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/04/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 688/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 688/2025 R.G. promosso con ricorso in data 20 marzo 2025 da parte di:
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] int. 1, c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Anna Rossini (c.f. CodiceFiscale_1
) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Riccardo Bucci (c.f. CodiceFiscale_2 [...]
), del Foro di Ferrara, presso il cui studio in Ferrara - Via Voltapaletto n.15, è C.F._3
elettivamente domiciliato, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_2
e
IRIS VILOTTA, nata Cosenza il 19.05.1972 e residente in [...] int. 1, c.f.
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Barbara Lepore (c.f. CodiceFiscale_4
), la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al CodiceFiscale_5
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: , Email_3
elettivamente domiciliata nel di lei studio in Ferrara - Via Borgo dei Leoni n.16
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
1 - Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi con adozione dei migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1- I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto.
2- La Sig.ra RI IL manterrà la propria residenza, unitamente al figlio, presso la casa coniugale sita in Ferrara Via C. Ravera n.15 int.
1, mentre il Sig. trasferirà altrove la propria residenza, rilasciando la casa familiare Parte_1
entro il 31.03.2025 e prelevando i propri beni ed effetti personali.
3- Il figlio minore verrà Per_1
affidato ad entrambi i genitori, con collocazione e stabile residenza presso la madre.
4- Ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé il figlio a settimane alterne a partire dal mercoledì e fino al mercoledì della settimana successiva, allorché il figlio, all'uscita dall'attività sportiva e/o in orario equivalente, verrà accompagnato, dal genitore che lo ha con sé in quel momento, presso l'abitazione dell'altro genitore. Inoltre, salvo diversi ed espressi accordi, ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: • durante le vacanze natalizie: sette giorni consecutivi
(comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale e, l'anno successivo, del giorno di Capodanno); • durante le vacanze pasquali: tre giorni consecutivi (comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua
e, l'anno successivo, del Lunedì dell'Angelo); • durante le vacanze estive: trenta giorni, anche non consecutivi, da trascorrere con ciascun genitore, in periodi da concordare entro il 31.05 di ogni anno;
nell'ipotesi in cui il minore si trovi presso l'abitazione materna o paterna, i genitori potranno mantenere le modalità ordinarie di incontro;
• le feste della mamma e del papà e i rispettivi compleanni: li trascorrerà con il genitore festeggiato, a prescindere dalla giornata di Per_1 competenza: • le giornate festive da calendario (a titolo esemplificativo ma non esaustivo 8 dicembre,
25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) secondo le giornate di competenza dell'uno o dell'altra; • il giorno del compleanno di , i genitori concorderanno le relative modalità in maniera che il minore possa Per_1
trascorrere con ciascun genitore una parte della giornata, salvo stabilire una diversa giornata per il festeggiamento dell'evento; in caso di disaccordo sul punto, negli anni dispari prevarrà la proposta della madre e negli anni pari quella del padre.
5- Il Sig. verserà alla Sig.ra RI IL Parte_1
l'importo di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio , mediante bonifico Per_1
bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal trasferimento dalla casa coniugale.
6- Il Sig. dichiara di rinunciare a percepire la propria quota dell'assegno unico Parte_1
universale INPS che, in forza del presente accordo, sarà riscosso nella misura del 100% dalla Sig.ra
RI IL.
7- Ciascun genitore concorrerà, in ragione del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio: a) spese mediche (da documentare) che non
2 richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby-sitter; 2) campi estivi;
3) acquisto di smartphone, computer e strumenti elettronici analoghi;
4) ricariche telefoniche;
5) patente auto e patentino motociclo. Le spese straordinarie di cui all'elenco che precede anticipate da uno dei genitori verranno in ogni caso rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa, con conteggio a fine mese e con rimborso entro il mese successivo.
8- Ai fini della risoluzione della crisi coniugale e a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, i Signori e Parte_1
RI IL convengono quanto segue: A) entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Tribunale nel presente procedimento, il Sig. si Parte_1
obbliga a trasferire alla Sig.ra RI IL, che sin d'ora accetta e si obbliga ad acquistare, la quota indivisa pari al 30% dei seguenti immobili, adibiti a casa coniugale: a) porzione di fabbricato condominiale sito in Ferrara Via C. Ravera n.15 int.1 scala B costituita da un appartamento, non di lusso, ad uso civile abitazione, al piano terra, con annessa porzione di area cortiliva di proprietà esclusiva, un vano ad uso cantina e un posto auto, entrambi al primo piano sotto strada, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 161, particella 1576 sub 15 (cat. A/3, Classe 3,
Consistenza vani 6, Rendita Euro 743,70) e sub 46 (cat. C/6, Cl.4, mq.12, Rendita Euro 74,37) e b) posto auto al primo piano sotto strada del condominio sito in Ferrara, via Camilla Ravera n. 15, tutto distinto al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 161, particella 1576 sub 54 (cat. C/6, Cl.
4, mq. 12, Rendita Euro 74,37). È altresì compresa la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell'edificio. In relazione alla predetta cessione, i coniugi danno atto che: - la proprietà dei suindicati immobili è loro pervenuta, in ragione del 30% al Sig. e del 70% alla Sig.ra IL, Pt_1
3 con atto di assegnazione a rogito del Notaio Dott. in data 07.12.2011, rep. Persona_2
43581/racc. 24814 e con atto di assegnazione a rogito del Notaio Dott. in data Persona_2
07.12.2011, rep. 43582/racc. 24815 (docc. 9 e 10); -successivamente all'acquisto degli immobili da parte dei coniugi, non sono state eseguite opere né sono intervenuti mutamenti di destinazione d'uso tali da richiedere ulteriori concessioni a edificare o concessioni in sanatoria, permessi di costruire o permessi di sanatoria. La cessione verrà effettuata ai seguenti patti e condizioni: - il Sig. Parte_1
si obbliga a cedere la quota indivisa pari al 30% dei suddetti immobili nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, stato ben noto alla Sig.ra RI IL, “con ogni inerente ragione, azione, accessione, pertinenza, servitù attive e passive in particolare con le servitù di passaggio pedonale e carraio costituite sulle aree di accesso con atto a mio rogito in data 5/12/2011 di rep.43555/24791)”
(cfr. atti di assegnazione – docc. 9 e 10); - la Sig.ra RI IL si obbliga dunque ad acquistare dal
Sig. che accetta, la quota di proprietà degli immobili sopra descritti senza pagamento Parte_1 di alcun corrispettivo, ma con l'impegno ad accollarsi i mutui residui gravanti sugli immobili de quibus e contestualmente a liberare il Sig. da ogni e qualsivoglia garanzia dallo stesso prestata;
Pt_1
- il Sig. presta alla Sig.ra IL tutte le garanzie di legge e fin d'ora dichiara e garantisce che Pt_1
la quota dei beni ceduti gli spetta e appartiene in piena proprietà e disponibilità per giusti e legittimi titoli e che i medesimi beni verranno ceduti liberi da trascrizioni passive, enfiteusi, livelli, canoni, censi, oneri reali in genere, vincoli e gravami qualsiasi, prelazioni, privilegi e ipoteche, ad eccezione di (per quanto riguarda l'immobile di cui al punto a): * convenzione stipulata con il Comune CP_1
con atto a rogito del Notaio in data 25.01.2010 di rep. 41381/23175 registrato a Ferrara il Per_2
09.02.2010 al n.216; * ipoteca volontaria a garanzia del mutuo concesso dalla Cassa di Risparmio in
Bologna alla con atto a rogito del Notaio in data Controparte_2 Per_2
28.04.2010 rep.41641/23383, per il quale i GG.ri e IL si sono accollati l'intero Pt_1
ammontare in linea capitale della quota n.2 derivante dal frazionamento del mutuo (cfr. doc. 9); * ipoteca volontaria a garanzia del mutuo concesso dalla Cassa di Risparmio in Bologna alla con atto a rogito del Notaio in data 28.04.2010 Controparte_2 Per_2 rep.41642/23384, per il quale i GG.ri e IL si sono accollati l'intero ammontare in linea Pt_1
capitale della quota n.2 derivante dal frazionamento del mutuo (cfr. doc. 9); B) Il trasferimento indicato al precedente punto A) sarà effettuato - entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Tribunale nel presente procedimento - con rogito del Notaio che verrà scelto e a tale scopo incaricato dalla Sig.ra IL, la quale si farà carico, integralmente e in via esclusiva, delle relative e conseguenti spese (ivi compreso il rilascio dell'attestazione APE). C) A fronte della cessione di cui sopra, la Sig.ra RI IL si obbliga ad ottenere dagli Istituti di credito mutuanti, nel termine di sessanta giorni dalla stipula, la definitiva liberazione del Sig. da ogni obbligazione nascente dai contratti di mutuo cointestati. Parte_1
4 Dalla data di deposito del presente ricorso, sino al formale perfezionamento dell'accollo e alla conseguente liberazione del cointestatario, la Sig.ra RI IL si obbliga a farsi carico integralmente e in via esclusiva del pagamento delle rate dei mutui – i cui importi residui ad oggi ammontano complessivamente a € 80.000,00 circa –, nonché a tenere indenne e manlevare il Sig. Parte_1
da ogni e qualsivoglia pretesa avanzata dalla banca mutuante in relazione ai predetti mutui, dichiarando sin d'ora la stessa Sig.ra RI IL di rinunciare ad agire in regresso nei confronti del cointestatario sia in relazione alle rate versate, sia a quelle che verranno a scadere sino Parte_1 all'estinzione e dichiarando di aver così regolato, anche per il pregresso, ogni rapporto economico in riferimento a tali esborsi e di nulla avere più a che pretendere dal Sig. a tale titolo. D) L'atto Pt_1
notarile di trasferimento avverrà senza corrispettivo in danaro o altro rispetto a quanto infra, trovando causa esclusivamente nella separazione personale dei coniugi ed in esecuzione del provvedimento per cui è ricorso;
le sottoscritte parti ricorrenti dichiarano, assumendosene ogni relativa responsabilità, che il qui convenuto trasferimento di quota immobiliare si è reso necessario per addivenire all'accordo di separazione consensuale tra i coniugi e RI IL talchè Parte_1
senza accordo su detto trasferimento non si sarebbe addivenuti a separazione consensuale. All'uopo,
i GG.ri e IL danno atto e dichiarano che il predetto accordo patrimoniale deve essere Pt_1 ricondotto nell'ambito dei contratti della “crisi coniugale” e che esso deve intendersi funzionale ed indispensabile alla regolamentazione complessiva e definitiva dei rapporti giuridici, patrimoniali ed economici anche conseguenti allo scioglimento della comunione nonché alla riorganizzazione dell'assetto patrimoniale a seguito della intercorsa separazione. Il trasferimento sarà formalizzato con separato atto notarile in esenzione di imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali giusta l'art.19 della Legge 74/87 pubblicata in G.U. l'11 marzo 1987 n.58 e la sentenza della Corte Costituzionale
n.154 del 10 maggio 1999 n.154, pubblicata in G.U. il 19 maggio 1999 al n.20. E) Le parti si impegnano, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comparizione dinnanzi al Tribunale nel presente procedimento, a richiedere la chiusura dei conti correnti cointestati e, segnatamente del conto corrente n. 200973 e del conto corrente Intesa San Paolo n. 7384; il relativo saldo verrà CP_3 ripartito come segue: - la Sig.ra IL tratterrà per sé l'intero saldo del c/c n. 200973; - CP_3 il Sig. tratterrà per sé l'intero saldo del c/c Intesa San Paolo n. 7384. F) Contestualmente alla Pt_1
chiusura dei conti correnti cointestati di cui sopra, la Sig.ra IL procederà a trasferire sul proprio conto personale la domiciliazione delle rate dei finanziamenti dalla stessa accesi ai fini dell'acquisto dell'aspirapolvere marca Vorwerk, dell'automobile Toyota Yaris tg. GK619EH e dello smartphone di proprietà della stessa Sig.ra IL. G) Contestualmente alla chiusura dei conti correnti cointestati di cui sopra, la Sig.ra IL effettuerà la voltura a proprio nome delle utenze relative alla casa coniugale e attualmente intestate al Sig. H) Le parti concordano che le autovetture acquistate Pt_1
in costanza di matrimonio – rispettivamente, l'automobile Hyundai tg. GA957BZ, in uso esclusivo al
5 Sig. e l'automobile Toyota Yaris tg. GK619EH, in uso esclusivo alla Sig.ra RI IL, Parte_1
cfr. docc. 11 e 12 – resteranno nelle rispettive disponibilità, concordando espressamente i coniugi di nulla avere a che pretendere reciprocamente rispetto a tali beni. I) Quanto al deposito a risparmio n.
1901467 – 06140418/13, intestato al figlio minore presso Emil Banca, le parti concordano di Per_1 sostituirlo mediante l'apertura presso – entro e non oltre sessanta giorni dall'avvenuta CP_3
comparizione delle parti davanti al Tribunale nel presente procedimento – di un conto corrente “Conto
Generazione BCC Junior” intestato al figlio , sul quale verrà trasferito il saldo esistente nel Per_1
detto deposito alla data di sottoscrizione del presente ricorso, pari a € 12.266,95, e sul quale dovranno essere accreditati i successivi importi derivanti al figlio minore a titolo di indennità di frequenza – o comunque a titolo di prestazioni erogate dall'INPS.
9- i coniugi dichiarano di essere allo stato economicamente autonomi e di non richiedere reciprocamente alcun contributo al mantenimento;
10- ad esito del corretto adempimento delle obbligazioni assunte, i coniugi danno atto di avere definito tutti i rapporti patrimoniali relativi alla separazione ed alla cessata convivenza;
11- le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 16 aprile 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
6 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a Parte_1
FERRARA, e VILOTTA IRIS, nata il [...] a [...], unitisi in matrimonio a
Ferrara il 29 giugno 2013 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Ferrara: Atto
n. 66 Parte II Serie A - Anno 2013).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 688/2025 R.G. promosso con ricorso in data 20 marzo 2025 da parte di:
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] int. 1, c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Anna Rossini (c.f. CodiceFiscale_1
) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Riccardo Bucci (c.f. CodiceFiscale_2 [...]
), del Foro di Ferrara, presso il cui studio in Ferrara - Via Voltapaletto n.15, è C.F._3
elettivamente domiciliato, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_2
e
IRIS VILOTTA, nata Cosenza il 19.05.1972 e residente in [...] int. 1, c.f.
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Barbara Lepore (c.f. CodiceFiscale_4
), la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al CodiceFiscale_5
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: , Email_3
elettivamente domiciliata nel di lei studio in Ferrara - Via Borgo dei Leoni n.16
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
1 - Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi con adozione dei migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1- I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto.
2- La Sig.ra RI IL manterrà la propria residenza, unitamente al figlio, presso la casa coniugale sita in Ferrara Via C. Ravera n.15 int.
1, mentre il Sig. trasferirà altrove la propria residenza, rilasciando la casa familiare Parte_1
entro il 31.03.2025 e prelevando i propri beni ed effetti personali.
3- Il figlio minore verrà Per_1
affidato ad entrambi i genitori, con collocazione e stabile residenza presso la madre.
4- Ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé il figlio a settimane alterne a partire dal mercoledì e fino al mercoledì della settimana successiva, allorché il figlio, all'uscita dall'attività sportiva e/o in orario equivalente, verrà accompagnato, dal genitore che lo ha con sé in quel momento, presso l'abitazione dell'altro genitore. Inoltre, salvo diversi ed espressi accordi, ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: • durante le vacanze natalizie: sette giorni consecutivi
(comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale e, l'anno successivo, del giorno di Capodanno); • durante le vacanze pasquali: tre giorni consecutivi (comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua
e, l'anno successivo, del Lunedì dell'Angelo); • durante le vacanze estive: trenta giorni, anche non consecutivi, da trascorrere con ciascun genitore, in periodi da concordare entro il 31.05 di ogni anno;
nell'ipotesi in cui il minore si trovi presso l'abitazione materna o paterna, i genitori potranno mantenere le modalità ordinarie di incontro;
• le feste della mamma e del papà e i rispettivi compleanni: li trascorrerà con il genitore festeggiato, a prescindere dalla giornata di Per_1 competenza: • le giornate festive da calendario (a titolo esemplificativo ma non esaustivo 8 dicembre,
25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) secondo le giornate di competenza dell'uno o dell'altra; • il giorno del compleanno di , i genitori concorderanno le relative modalità in maniera che il minore possa Per_1
trascorrere con ciascun genitore una parte della giornata, salvo stabilire una diversa giornata per il festeggiamento dell'evento; in caso di disaccordo sul punto, negli anni dispari prevarrà la proposta della madre e negli anni pari quella del padre.
5- Il Sig. verserà alla Sig.ra RI IL Parte_1
l'importo di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio , mediante bonifico Per_1
bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal trasferimento dalla casa coniugale.
6- Il Sig. dichiara di rinunciare a percepire la propria quota dell'assegno unico Parte_1
universale INPS che, in forza del presente accordo, sarà riscosso nella misura del 100% dalla Sig.ra
RI IL.
7- Ciascun genitore concorrerà, in ragione del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio: a) spese mediche (da documentare) che non
2 richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby-sitter; 2) campi estivi;
3) acquisto di smartphone, computer e strumenti elettronici analoghi;
4) ricariche telefoniche;
5) patente auto e patentino motociclo. Le spese straordinarie di cui all'elenco che precede anticipate da uno dei genitori verranno in ogni caso rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa, con conteggio a fine mese e con rimborso entro il mese successivo.
8- Ai fini della risoluzione della crisi coniugale e a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, i Signori e Parte_1
RI IL convengono quanto segue: A) entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Tribunale nel presente procedimento, il Sig. si Parte_1
obbliga a trasferire alla Sig.ra RI IL, che sin d'ora accetta e si obbliga ad acquistare, la quota indivisa pari al 30% dei seguenti immobili, adibiti a casa coniugale: a) porzione di fabbricato condominiale sito in Ferrara Via C. Ravera n.15 int.1 scala B costituita da un appartamento, non di lusso, ad uso civile abitazione, al piano terra, con annessa porzione di area cortiliva di proprietà esclusiva, un vano ad uso cantina e un posto auto, entrambi al primo piano sotto strada, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 161, particella 1576 sub 15 (cat. A/3, Classe 3,
Consistenza vani 6, Rendita Euro 743,70) e sub 46 (cat. C/6, Cl.4, mq.12, Rendita Euro 74,37) e b) posto auto al primo piano sotto strada del condominio sito in Ferrara, via Camilla Ravera n. 15, tutto distinto al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 161, particella 1576 sub 54 (cat. C/6, Cl.
4, mq. 12, Rendita Euro 74,37). È altresì compresa la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell'edificio. In relazione alla predetta cessione, i coniugi danno atto che: - la proprietà dei suindicati immobili è loro pervenuta, in ragione del 30% al Sig. e del 70% alla Sig.ra IL, Pt_1
3 con atto di assegnazione a rogito del Notaio Dott. in data 07.12.2011, rep. Persona_2
43581/racc. 24814 e con atto di assegnazione a rogito del Notaio Dott. in data Persona_2
07.12.2011, rep. 43582/racc. 24815 (docc. 9 e 10); -successivamente all'acquisto degli immobili da parte dei coniugi, non sono state eseguite opere né sono intervenuti mutamenti di destinazione d'uso tali da richiedere ulteriori concessioni a edificare o concessioni in sanatoria, permessi di costruire o permessi di sanatoria. La cessione verrà effettuata ai seguenti patti e condizioni: - il Sig. Parte_1
si obbliga a cedere la quota indivisa pari al 30% dei suddetti immobili nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, stato ben noto alla Sig.ra RI IL, “con ogni inerente ragione, azione, accessione, pertinenza, servitù attive e passive in particolare con le servitù di passaggio pedonale e carraio costituite sulle aree di accesso con atto a mio rogito in data 5/12/2011 di rep.43555/24791)”
(cfr. atti di assegnazione – docc. 9 e 10); - la Sig.ra RI IL si obbliga dunque ad acquistare dal
Sig. che accetta, la quota di proprietà degli immobili sopra descritti senza pagamento Parte_1 di alcun corrispettivo, ma con l'impegno ad accollarsi i mutui residui gravanti sugli immobili de quibus e contestualmente a liberare il Sig. da ogni e qualsivoglia garanzia dallo stesso prestata;
Pt_1
- il Sig. presta alla Sig.ra IL tutte le garanzie di legge e fin d'ora dichiara e garantisce che Pt_1
la quota dei beni ceduti gli spetta e appartiene in piena proprietà e disponibilità per giusti e legittimi titoli e che i medesimi beni verranno ceduti liberi da trascrizioni passive, enfiteusi, livelli, canoni, censi, oneri reali in genere, vincoli e gravami qualsiasi, prelazioni, privilegi e ipoteche, ad eccezione di (per quanto riguarda l'immobile di cui al punto a): * convenzione stipulata con il Comune CP_1
con atto a rogito del Notaio in data 25.01.2010 di rep. 41381/23175 registrato a Ferrara il Per_2
09.02.2010 al n.216; * ipoteca volontaria a garanzia del mutuo concesso dalla Cassa di Risparmio in
Bologna alla con atto a rogito del Notaio in data Controparte_2 Per_2
28.04.2010 rep.41641/23383, per il quale i GG.ri e IL si sono accollati l'intero Pt_1
ammontare in linea capitale della quota n.2 derivante dal frazionamento del mutuo (cfr. doc. 9); * ipoteca volontaria a garanzia del mutuo concesso dalla Cassa di Risparmio in Bologna alla con atto a rogito del Notaio in data 28.04.2010 Controparte_2 Per_2 rep.41642/23384, per il quale i GG.ri e IL si sono accollati l'intero ammontare in linea Pt_1
capitale della quota n.2 derivante dal frazionamento del mutuo (cfr. doc. 9); B) Il trasferimento indicato al precedente punto A) sarà effettuato - entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Tribunale nel presente procedimento - con rogito del Notaio che verrà scelto e a tale scopo incaricato dalla Sig.ra IL, la quale si farà carico, integralmente e in via esclusiva, delle relative e conseguenti spese (ivi compreso il rilascio dell'attestazione APE). C) A fronte della cessione di cui sopra, la Sig.ra RI IL si obbliga ad ottenere dagli Istituti di credito mutuanti, nel termine di sessanta giorni dalla stipula, la definitiva liberazione del Sig. da ogni obbligazione nascente dai contratti di mutuo cointestati. Parte_1
4 Dalla data di deposito del presente ricorso, sino al formale perfezionamento dell'accollo e alla conseguente liberazione del cointestatario, la Sig.ra RI IL si obbliga a farsi carico integralmente e in via esclusiva del pagamento delle rate dei mutui – i cui importi residui ad oggi ammontano complessivamente a € 80.000,00 circa –, nonché a tenere indenne e manlevare il Sig. Parte_1
da ogni e qualsivoglia pretesa avanzata dalla banca mutuante in relazione ai predetti mutui, dichiarando sin d'ora la stessa Sig.ra RI IL di rinunciare ad agire in regresso nei confronti del cointestatario sia in relazione alle rate versate, sia a quelle che verranno a scadere sino Parte_1 all'estinzione e dichiarando di aver così regolato, anche per il pregresso, ogni rapporto economico in riferimento a tali esborsi e di nulla avere più a che pretendere dal Sig. a tale titolo. D) L'atto Pt_1
notarile di trasferimento avverrà senza corrispettivo in danaro o altro rispetto a quanto infra, trovando causa esclusivamente nella separazione personale dei coniugi ed in esecuzione del provvedimento per cui è ricorso;
le sottoscritte parti ricorrenti dichiarano, assumendosene ogni relativa responsabilità, che il qui convenuto trasferimento di quota immobiliare si è reso necessario per addivenire all'accordo di separazione consensuale tra i coniugi e RI IL talchè Parte_1
senza accordo su detto trasferimento non si sarebbe addivenuti a separazione consensuale. All'uopo,
i GG.ri e IL danno atto e dichiarano che il predetto accordo patrimoniale deve essere Pt_1 ricondotto nell'ambito dei contratti della “crisi coniugale” e che esso deve intendersi funzionale ed indispensabile alla regolamentazione complessiva e definitiva dei rapporti giuridici, patrimoniali ed economici anche conseguenti allo scioglimento della comunione nonché alla riorganizzazione dell'assetto patrimoniale a seguito della intercorsa separazione. Il trasferimento sarà formalizzato con separato atto notarile in esenzione di imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali giusta l'art.19 della Legge 74/87 pubblicata in G.U. l'11 marzo 1987 n.58 e la sentenza della Corte Costituzionale
n.154 del 10 maggio 1999 n.154, pubblicata in G.U. il 19 maggio 1999 al n.20. E) Le parti si impegnano, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comparizione dinnanzi al Tribunale nel presente procedimento, a richiedere la chiusura dei conti correnti cointestati e, segnatamente del conto corrente n. 200973 e del conto corrente Intesa San Paolo n. 7384; il relativo saldo verrà CP_3 ripartito come segue: - la Sig.ra IL tratterrà per sé l'intero saldo del c/c n. 200973; - CP_3 il Sig. tratterrà per sé l'intero saldo del c/c Intesa San Paolo n. 7384. F) Contestualmente alla Pt_1
chiusura dei conti correnti cointestati di cui sopra, la Sig.ra IL procederà a trasferire sul proprio conto personale la domiciliazione delle rate dei finanziamenti dalla stessa accesi ai fini dell'acquisto dell'aspirapolvere marca Vorwerk, dell'automobile Toyota Yaris tg. GK619EH e dello smartphone di proprietà della stessa Sig.ra IL. G) Contestualmente alla chiusura dei conti correnti cointestati di cui sopra, la Sig.ra IL effettuerà la voltura a proprio nome delle utenze relative alla casa coniugale e attualmente intestate al Sig. H) Le parti concordano che le autovetture acquistate Pt_1
in costanza di matrimonio – rispettivamente, l'automobile Hyundai tg. GA957BZ, in uso esclusivo al
5 Sig. e l'automobile Toyota Yaris tg. GK619EH, in uso esclusivo alla Sig.ra RI IL, Parte_1
cfr. docc. 11 e 12 – resteranno nelle rispettive disponibilità, concordando espressamente i coniugi di nulla avere a che pretendere reciprocamente rispetto a tali beni. I) Quanto al deposito a risparmio n.
1901467 – 06140418/13, intestato al figlio minore presso Emil Banca, le parti concordano di Per_1 sostituirlo mediante l'apertura presso – entro e non oltre sessanta giorni dall'avvenuta CP_3
comparizione delle parti davanti al Tribunale nel presente procedimento – di un conto corrente “Conto
Generazione BCC Junior” intestato al figlio , sul quale verrà trasferito il saldo esistente nel Per_1
detto deposito alla data di sottoscrizione del presente ricorso, pari a € 12.266,95, e sul quale dovranno essere accreditati i successivi importi derivanti al figlio minore a titolo di indennità di frequenza – o comunque a titolo di prestazioni erogate dall'INPS.
9- i coniugi dichiarano di essere allo stato economicamente autonomi e di non richiedere reciprocamente alcun contributo al mantenimento;
10- ad esito del corretto adempimento delle obbligazioni assunte, i coniugi danno atto di avere definito tutti i rapporti patrimoniali relativi alla separazione ed alla cessata convivenza;
11- le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 16 aprile 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
6 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a Parte_1
FERRARA, e VILOTTA IRIS, nata il [...] a [...], unitisi in matrimonio a
Ferrara il 29 giugno 2013 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Ferrara: Atto
n. 66 Parte II Serie A - Anno 2013).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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