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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2024, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE riunito in composizione collegiale in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Laura De Simone Presidente
Dott.ssa Luisa Vasile Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. nel procedimento
R.G. N. 305/2024 P.U. ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
19.08.1968, residente in [...], assistita nel deposito del ricorso dall'Avv. Paolo Montanari, C.F. , nella sua CodiceFiscale_2
qualità di professionista con compiti e funzioni di O.C.C. ai sensi degli art. 268 e segg. CCII, nominato dalla a.s.c. ( CP_1 Controparte_2
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
[...]
SOVRAINDEBITAMENTO iscritto nella sezione A - N. 309, del registro CP_2
istituito presso il Ministero della Giustizia, con studio professionale in Milano, Corso di Porta
Vittoria n. 46, ove la ricorrente elegge domicilio, dichiarando di voler ricevere comunicazioni e notificazioni di Cancelleria al numero tel 02 54100089 fax 02 54121452 – Posta Elettronica
Certificata: Email_1
visto il ricorso depositato per via telematica il 8.3.2024, con il quale la predetta ricorrente ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;
vista la documentazione prodotta;
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che parte ricorrente ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune
1 ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano, essendo la ricorrente residente in [...];
B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (tutte le imprese individuali a suo nome sono cancellate da oltre un anno dal registro imprese);
C) al ricorso al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall' Controparte_3
avv. PAOLO MONTANARI, che espone una valutazione sulla completezza e
[...]
l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
E) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dal ricorso, riconducibile a debiti complessivi pari a circa € 199.000, oltre le spese di procedura, debiti cui oggi la ricorrente non riesce ad adempiere col flusso finanziario libero derivante dai redditi mensili derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa di circa € 1800, considerata l'esiguità delle uniche entrate derivanti da lavoro dipendente;
quanto alle cause del sovraindebitamento, sono esposte nel ricorso dell'OCC (pagine 4-5) “…La situazione debitoria pregressa, generata a seguito delle sfortunate esperienze personali, di salute e lavorative, rapportata alla propria capacità reddituale, pari a circa € 1.660,00 mensili lordi per 14 mensilità (Allegato 10), ha costretto la IG.ra
ad una situazione di evidente sovraindebitamento in conseguenza della Pt_1
quale la stessa chiede di poter accedere alla procedura di liquidazione controllata di cui agli artt. 268 ess. di cui al d.lgs 14/2019.”;
In ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità della ricorrente, il relativo provvedimento sarà demandato al GD, previa apposita istanza e su motivato parere del liquidatore.
Si ritiene che – una volta determinata tale somma con provvedimento del GD - debba infine essere disposto che il datore di lavoro del ricorrente provveda a versare alla procedura la differenza tra gli emolumenti dovuti e l'importo che sarà fissato a norma dell'art. 268, comma
4, lettera b), CC.II. con le modalità che saranno specificate dal Liquidatore.
2 Si ritiene poi che il liquidatore possa essere autorizzato, con le modalità di cui agli articoli 155- quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, stante il rinvio operato dall'art. 270, comma 5, CC.II. alle disposizioni del procedimento unitario di cui al Titolo III, ivi compreso il disposto dell'art. 49 CC.II., ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari.
Sulla inopponibilità della quota pari a un quinto di cessione del credito operante sullo stipendio mensile del ricorrente, occorre dare atto in motivazione che ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura liquidatoria, con ogni conseguente effetto di legge sui pignoramenti e cessioni del quinto in essere gravanti sullo stipendio del debitore;
in tal senso, anche ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, va precisato che ogni pignoramento del quinto dello stipendio o le cessioni di credito su di esso operanti sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso anche da questo Tribunale sul punto sotto il vigore della legge n. 3/12, in ragione del fatto che il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza, dopo l'apertura del concorso, e dell'espresso richiamo da parte del CCII delle norme sullo spossessamento e sull'obbligo del concorso formale e sostanziale per i creditori (vedi anche Trib. Verona del
20.9.2022, in Diritto della Crisi).
Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI., confermando quale liquidatore il Gestore della Crisi iscritto all'albo pubblico dei gestori della crisi di impresa.
PQM
visti gli artt. 2, 66, 269 e 270 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata della debitrice ricorrente , Parte_1
C.F. , nata a [...], il [...], residente in CodiceFiscale_1
Cernusco sul Naviglio (MI), Piazza Vecchia Filanda n. 22;
NOMINA
Giudice delegato il dott. Francesco Pipicelli;
NOMINA liquidatore l'avv. PAOLO MONTANARI;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
3 assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ordina al liquidatore ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e quindi trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione;
ORDINA al liquidatore di comunicare al datore di lavoro del ricorrente la cessazione
(dalla mensilità successiva alla notifica al medesimo del presente provvedimento) dell'onere dei pagamenti esecutivi dei pignoramenti presso terzi e cessioni di credito e del quinto dello stipendio;
ORDINA al liquidatore di comunicare ad eventuali creditori assegnatari e ad eventuali terzi pignorati l'inefficacia nei confronti della massa di eventuali assegnazioni e di eventuali pagamenti (esecutivi di pignoramenti presso terzi) o cessioni di credito effettuati in data successiva al presente provvedimento;
DISPONE che il datore di lavoro del ricorrente provveda a versare alla procedura la differenza tra gli emolumenti dovuti e l'importo fissato ai sensi dell'art. 268, comma 4, lettera b), CC.II., con le modalità che saranno specificate dal Liquidatore;
dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della II Seconda Civile il 14 marzo 2024.
Il giudice rel. est. Il Presidente dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Laura De Simone
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