Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/06/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. 1681/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 28/09/2023, promossa con atto di citazione da
(P. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore con sede legale in via Zamenhof n. 363, 36100 Vicenza Parte_2
e
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con sede legale in via Zamenhof n. 363, 36100 Vicenza
e
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_3
tempore, con sede legale in Via Zamenhof n. 363, 36100 Vicenza tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti ( ), Parte_3 C.F._1
( ), ( ) dello Parte_4 C.F._2 Parte_5 C.F._3
Studio Legale Barzanò & Zanardo, elettivamente domiciliate presso lo Studio Legale
Barzanò & Zanardo, Via Piemonte, 26 – 00187 Roma, ( Email_1
appellanti/attori in primo grado contro
(P. IVA in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_4 tempore , con sede legale in Via dei Genieri n. 20, 36040 Torri di Controparte_4
ES (VI)
e
(c.f. residente, in Via Po' n. 10/A, Thiene Controparte_4 C.F._4
(VI)
-1-
(c.f. , residente in [...], CP_5 C.F._5
Breganze (VI)
e
(c.f. ), residente in [...], CP_6 C.F._6
Breganze (VI) tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicola Cera (c.f. ; pec: C.F._7
e Stefano Peron (c.f. ; pec: Email_2 C.F._8
del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso Email_3
lo studio degli stessi, in Via Ermes Jacchia n. 115, 36100 Vicenza (VI) appellati/convenuti in primo grado
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1406/2023 del Tribunale di Vicenza, a definizione della causa civile RG 7817/2018, pubblicata il 20/07/2023 e notificata il
27/07/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parti appellanti:
“I. In via principale
A) accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1406/2023 emessa dal Tribunale ordinario di Vicenza, nell'ambito del giudizio recante R.G. 7817/2018, pubblicata in data 20 luglio 2023 e notificata in data 27 luglio 2023 dai difensori degli appellanti, accogliere le seguenti conclusioni formulate nel primo grado:
i) accertarsi e dichiararsi il compimento da parte dei signori , Controparte_4 [...]
e e/o di degli atti di concorrenza sleale e delle CP_5 CP_6 CP_7
condotte illecite indicati in atti e commessi in violazione degli obblighi di cui agli art. 2598
c.c., 2600 c.c., 2043 c.c. ai danni di e Parte_1 CP_1 CP_2
ii) accertarsi e dichiararsi che e a causa delle Parte_1 CP_1 CP_2 condotte indicate al capo precedente hanno subito un danno patrimoniale complessivo pari ad almeno euro 669.701,41 suddivisi in euro 257.943,60 per , euro Parte_1
335.465,00 per (ora fusa per incorporazione in ) ed euro 76.292,81 Pt_6 Parte_1
per CP_1
iii) conseguentemente, condannare i signori , e Controparte_4 CP_5 CP_8
[...]
[...] personalmente e/o in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] CP_7
a risarcire, solidalmente tra loro, a a e a in Parte_1 CP_1 CP_2
persona dei legali rappresentanti pro tempore i danni patrimoniali subiti e subendi per effetto delle suddette condotte e pari ad almeno complessivi euro 669.701,41 suddivisi in euro 257.943,60 per , euro 335.465,00 per (ora fusa per Parte_1 Pt_6 incorporazione in ) ed euro 76.292,81 per ovvero la diversa maggiore Parte_1 CP_1
o minore somma che risulterà di giustizia, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo, nonché ogni ulteriore danno anche di natura non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa;
iv) per l'effetto condannare gli appellanti al risarcimento del danno pari ad € 662.054,74
o, in subordine, nella somma ritenuta di giustizia che si chiede di quantificare attraverso una CTU contabile o, in subordine, in via equitativa ex art. 1226 c.c., con riserva di diversa quantificazione nel corso del procedimento;
v) ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna;
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga che i danni patrimoniali subiti e subendi da e dalle sue controllate e non ammontino ad Parte_1 Parte_7 CP_1 euro 669.701,41 e/o non siano quantificabili si chiede che lo stesso, accertato e dichiarato il compimento da parte dei signori , e Controparte_4 CP_5 CP_6
e/o di degli atti di concorrenza e delle condotte illecite indicati in
[...] CP_7
narrativa e commessi in violazione degli obblighi di cui agli artt. 2598 c.c., 2600 c.c.,
2043 c.c., ai danni di determini l'ammontare del Parte_1 CP_1 CP_2 risarcimento per tutti i danni subiti e subendi – anche a causa della confusione generata dalla denominazione sociale del resistente - da in proprio in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore e da in persona del legale Parte_7
rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore e in persona del legale rappresentante pro tempore in via equitativa CP_2
ex artt. 1226 c.c. e 2056 c.c. con conseguente condanna di in persona del CP_7 legale rappresentante pro tempore e/o dei signori , Controparte_4
B) conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni, le istanze e le domande sollevate dalle appellate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto nonché le eventuali proponende eccezioni ed istanze in sede di appello;
II. In via istruttoria
-3- C) disporre la trasmissione del fascicolo di ufficio di primo grado recante R.G. 7817/2018
Tribunale di Vicenza, Dott. Per_1
D) disporre CTU contabile per l'accertamento del quantum del risarcimento se la somma richiesta dall'appellante non viene ritenuta congrua dalla Corte;
E) si insiste per l'ammissione delle richieste di ordine di esibizione non ammesse in primo grado
III. In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze e onorari, rimborso forfettario per spese generali, IVA
e CPA come per legge, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”
Per parti appellate/convenute in primo grado:
“Nel merito
1. Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1406/2023 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 20.07.2023 nella causa civile n. 7817/2018 R.G.;
2. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre a rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
In via istruttoria
a- si chiede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo del procedimento di primo grado n.
7817/2018 R.G. Tribunale di Vicenza -Dott.sa Per_1
b- si contesta e si chiede il rigetto della richiesta di CTU avversaria, in quanto palesemente esplorativa, oltre che generica, e, comunque, evidentemente funzionale a supplire alle carenze di allegazioni e prove che le ricorrenti odierne appellanti avevano
l'onere di fornire e non hanno fornito, dovendosi in particolare rilevare la carenza di prova nell'an delle domande risarcitorie avversarie;
al riguardo, va sottolineato che
l'istanza di CTU avversaria, apparentemente volta alla sola quantificazione del danno
(quasi come a presumere l'esistenza di un danno risarcibile da illecito concorrenziale, che però non è assolutamente dimostrato), verrebbe, in realtà, ad assumere rilevanza dirimente nell'accertamento dei contestati illeciti, che -allo stato delle prove assunte – non possono in alcun modo ritenersi provati, nemmeno per presunzioni;
in subordine, nel denegato caso di sua ammissione si chiede che sia tenuto conto, nell'eventuale quesito, di tutte le contestazioni, eccezioni e argomentazioni contenute nei capitoli dedicati al quantum del risarcimento di cui agli atti depositati in primo grado da questa difesa;
-4- c- si contesta e si chiede il rigetto dell'istanza avversaria di ammissione delle richieste di ordine di esibizione non ammesse in primo grado, in quanto irrilevanti ai fini del decidere, in mancanza di prova di un'effettiva attività di sviamento della clientela in corso di rapporto di lavoro;
in subordine, nel denegato caso di ammissione delle stesse, si chiede che l'Autorità adita voglia disporre la secretazione dei documenti richiesti in esibizione
(contenenti informazioni riservate della resistente appellata di cui è CP_3
doveroso garantire la riservatezza, anche tenuto conto che le parti in causa sono concorrenti nello stesso comparto), mediante ordine di deposito all'interno di busta sigillata da depositarsi in cassaforte della cancelleria, apribile solo su ordine del Giudice
e con tutte le modalità atte a garantirne la riservatezza;
[…]”
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con ricorso depositato in data 04.08.2017, Parte_1 Parte_7
(successivamente incorporata per fusione a , e Parte_1 CP_1 CP_2 adivano il Giudice del Lavoro, chiedendo fosse accertato il compimento, a loro danni, di atti di concorrenza sleale e di condotte illecite poste in essere in violazione degli obblighi di cui agli artt. 2105, 2598, 2600, 2043, 1175,1176 e 1575 c.c., con conseguente condanna dei medesimi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti e quantificati in complessivi € 2.174.352,00, con contestuale pubblicazione della sentenza. In subordine, le ricorrenti chiedevano il risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., unitamente alla condanna di alla Controparte_4 restituzione della somma di €3.500,00, indebitamente percepita a fronte di asserita stipulazione di patto di non concorrenza.
1.1. Il Giudice del Lavoro, a fronte dell'eccezione sollevata dai convenuti, rilevava la propria competenza a decidere in merito alle sole domande afferenti alle condotte asseritamente poste in essere dai convenuti persone fisiche in costanza di rapporto di lavoro, in asserita violazione dei rapporti di fedeltà imposti dall'art. 2105 c.c., dovendo essere trattate attraverso il rito ordinario le domande promosse nei confronti di CP_7
e dei restanti convenuti ai sensi degli artt. 2043 e 2598 c.c.
[...]
Il Presidente del Tribunale disponeva quindi la separazione della causa avente a oggetto fatti successivi alla data di risoluzione dei rapporti di lavoro intercorrenti all'epoca tra gli
-5- ex dipendenti di ( e ) e le rispettive società datrici di Parte_1 CP_4 CP_5 CP_6
lavoro dalla causa di lavoro.
1.2. Con memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., le società attrici, insistevano affinché fosse accertata l'illiceità delle condotte poste in essere dai convenuti, in violazione dell'art. 2598 c.c. Nella specie, secondo la ricostruzione attorea, tali condotte si riferivano a: i) sviamento di clientela appartenente al Gruppo Sicura, una volta cessato il loro rapporto lavorativo;
ii) storno illecito di dipendenti e agenti del Gruppo Sicura;
iii) confusione derivante dalla sovrapponibilità della denominazione sociale scelta ( CP_7
rispetto a quella utilizzata nel Gruppo ( ; iv) imitazione servile da parte
[...] CP_2
di di moduli e schemi contrattuali utilizzati da e dalle controllate CP_7 Parte_1 ed Parte_7 CP_1
Le attrici chiedevano, in conseguenza, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in complessivi 669.701,41 euro, ovvero la diversa maggiore o minor somma risultante di giustizia, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza del saldo, nonché ogni altro danno anche di natura non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa. In ogni caso, in caso rimettendo la liquidazione del danno alla valutazione equitativa del giudice, nel caso di indeterminabilità del danno patrimoniale.
1.2. Con memoria ex art. 183, c. 6, n. 1) c.p.c., , CP_7 Controparte_4 [...]
, precisavano le rispettive domande ed eccezioni, circoscrivendole CP_5 CP_6
ai soli fatti oggetto del giudizio, ovvero successivi alla risoluzione del rapporto lavorativo.
In diritto, eccepivano il difetto di legittimazione passiva in capo a , Controparte_4
e rispetto alla pretesa risarcitoria invocata da parte attrice, CP_5 CP_6 ritenendo che le condotte anticoncorrenziali ex adverso contestate dovessero semmai riferirsi alla e non ai suoi soci, in ragione del rapporto organico intercorrente CP_7
tra i medesimi. Contestavano la ricostruzione fattuale avversaria, nonché la fondatezza di tutte le argomentazioni avversarie volte a qualificare come anticoncorrenziali le condotte poste in essere da In via subordinata, contestavano i presupposti Controparte_7 del quantum risarcitorio, chiedendone riduzione.
2. Con sentenza n. 1406/2023, il Tribunale di Vicenza, espletata prova testimoniale e disposto ordini di esibizione, ha rigettato le domande attoree, condannando la parte attrice a rifondere le spese di lite, liquidate in 10.860,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.
-6- Il tribunale non ha ravvisato comportamenti anticoncorrenziali, in violazione dell'art. 2598
c.c. nelle condotte tenute dei convenuti, sotto il profilo:
i) del contestato uso di nomi e segni confondibili e/o della contestata condotta confusoria in relazione alla denominazione della società resistente CP_7
rispetto alla denominazione di una società del gruppo,
[...] CP_2
ii) della denunciata imitazione servile di moduli e documenti contrattuali già in uso a
; Pt_1
iii) delle lamentate condotte di storno di personale e di denigrazione, sotto il profilo della diffusione di notizie false, finalizzate all'avvicendamento del personale;
iv) del contestato illecito sviamento di clientela.
3. Avverso tale sentenza, , e hanno proposto Parte_1 CP_1 CP_2 appello, articolato in tre motivi.
3.1. Con primo motivo di appello lamentano l'errata valutazione delle circostanze relative alla scelta del nome e la violazione/falsa applicazione dell'art. 2598, c.1, n. 1, CP_7
c.c., l'omessa considerazione della costituzione di una società in concorrenza col proprio datore di lavoro, quale condotta di concorrenza sleale ex. art. 2598, n. 3.
In primo luogo, deducono che il nome “ ”, diversamente da quanto affermato dal CP_2 giudice di prime cure, non sarebbe privo del carattere di distintività, contestando la solidità degli elementi probatori a fondamento della pronuncia e, nella specie, del documento n. 14 prodotto da parte appellata, recante una pagina non datata, con l'elenco dei risultati di una ricerca in internet ove sono elencate le imprese con denominazione simile.
Evidenziano, inoltre, il mancato esame delle circostanze concrete relative alla scelta e all'uso del nome “ ” da parte degli appellati, tali da produrre confusione nella CP_7
clientela, avendo gli appellati costituito la nuova società in data 7 giugno 2016, prima della cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta a fine giugno), e rapportandosi agli stessi clienti con cui per anni si erano interfacciati, quali referenti della Parte_1
Quindi, ingenerando nei clienti la confusione che la società alla stregua di CP_7
non fosse altro che una nuova società del gruppo o la stessa . CP_2 CP_2
Deducono, infine, che la pronuncia del primo giudice avrebbe omesso di considerare che già la semplice costituzione di una società in concorrenza del proprio datore di lavoro è un atto di concorrenza sleale, per scorrettezza professionale, ex. art. 2598, n. 3 c.c.
-7- 3.2. Con secondo motivo, lamentano la violazione/falsa applicazione dell'art. 2598, c. 1,
n. 3 c.c., rispetto alla condotta contestata degli appellati di copia/imitazione dei documenti contrattuali.
Rilevano che il Tribunale sarebbe ricorso alla propria scienza privata per stabilire che i contratti in questione sarebbero largamente reperibili nel i, ciò senza neppure tenere in considerazione il fatto che i documenti contrattuali di sarebbero stati copiati in Pt_1
alcune parti anche integralmente, come dimostrato dalla presenza, nei contratti di dei medesimi refusi e di clausole contrattuali dall'identica formulazione. CP_7
Inoltre, deducono l'irrilevanza, ai fini del perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 2598, c. 1, n. 3 c.c., dell'idoneità dell'operazione di copiatura a creare un rischio di confusione nei clienti, essendo già la mera copia pedissequa dei contratti una scorrettezza professionale sanzionabile quale forma di concorrenza sleale.
3.3. Con terzo motivo d'appello, lamentano la non corretta valutazione dello sviamento illecito della clientela. In particolare, ribadiscono il rinvenimento nel palmare aziendale dello nel giorno di cessazione del suo rapporto di lavoro, di files contenenti la CP_4 copia di contratti che lo stesso aveva concluso in qualità di legale rappresentante della recanti postdatazione. Tale elemento comproverebbe che lo Controparte_9 stesso aveva concluso l'attività contrattuale, o perlomeno l'attività prodromica di negoziazione, quando ancora era alle dipendenze di e che, pertanto, la , Pt_1 CP_7 compiendo concorrenza sleale, si sarebbe avvalsa dell'opera dei propri soci, nell'attività negoziale, quando questi erano alle dipendenze delle appellanti.
Inoltre, sostengono che l'esiguo numero di contratti conclusi nel periodo a cavallo tra la cessazione del rapporto di lavoro di con e la costituzione della nuova CP_4 Pt_1 società non poteva valere ad escludere la violazione delle regole della correttezza professionale, essendo anche un singolo atto o episodio sufficiente a costituire concorrenza sleale, in presenza di idoneità dannosa.
Deducono, infine, l'utilizzo da parte degli appellati di strumenti non conformi all'etica imprenditoriale nelle modalità di contatto e sottrazione dei clienti, ciò a prescindere dalla possibilità di ricavare o meno dalla propria personale memoria i nominativi dei clienti.
3.4. Gli appellanti ripropongono quanto dedotto in primo grado in merito al quantum risarcitorio, sottolineando, per i profili attinenti al lucro cessante, l'avvenuta disdetta da parte di almeno 51 clienti, divenuti clienti di nei mesi successivi. In subordine, CP_7
rimettendo la quantificazione al giudice, in via equitativa.
-8- 4. Con comparsa di risposta si sono costituiti gli appellati, rilevando, anzitutto, che oggetto di giudizio dovrebbero essere solo le condotte successive alla cessazione del rapporto di lavoro, essendo le condotte antecedenti esaminate nel diverso procedimento, conclusosi con sentenza n. 144/2023 del Giudice del Lavoro, che ha rigettato le domande di ed è stata oggetto di impugnazione. Pt_1
4.1. Rispetto al primo motivo di appello, deducono la non confondibilità delle denominazioni delle due società, stante la natura di marchio “debole” del termine , CP_2
privo di capacità distintiva e considerato che, trattandosi di denominazioni sociali, le stesse devono essere valutate con l'occhio esperto dell'imprenditore medio, escludendo ogni ipotesi di astratta confondibilità tra i prodotti e le prestazioni delle parti. Rilevano che il documento prodotto in giudizio, relativo all'elenco di una ventina di società aventi denominazione simile a quella di e attive nel settore della sicurezza, riporterebbe CP_2
anche gli indirizzi internet delle società ed, inoltre, sarebbe stato prodotto con specifica allegazione di un fatto non contestato dagli appellanti, ovverosia la presenza sul territorio nazionale di numerose società operanti nel medesimo settore e con denominazione identica.
Deducono l'irrilevanza delle “circostanze concrete” della scelta ed uso del nome CP_7 lamentate da controparte, essendosi e affidati ad uno studio di un CP_10 CP_6 professionista per l'individuazione della nuova denominazione ed avendo il logo della nuova società aspetto diverso da quello di . Affermano l'insufficienza di prove in CP_2
ordine alla confondibilità della provenienza del prodotto, avendo i convenuti sempre agito in piena trasparenza.
4.1.1. Ribadiscono, inoltre, le argomentazioni spese in primo grado, secondo cui non vi potrebbe essere confusione, considerato che le società si rivolgono a segmenti di mercato differenti, rivolgendosi la ai produttori di macchine utensili per fornire CP_2
parti destinate ad essere inglobate nei macchinari e la agli utilizzatori per fornire CP_7
servizi in materia di sicurezza, non producendo o vendendo macchine utensili ai produttori di macchinari.
4.1.2. Rispetto alla doglianza di parte appellante sull'omessa considerazione della costituzione di una società in concorrenza con il datore di lavoro, in corso del rapporto lavorativo, evidenziano che la giurisprudenza citata da controparte fa riferimento non tanto alla fattispecie di concorrenza sleale, quanto agli obblighi di fedeltà del lavoratore, di cui all'art. 2105 c.c., evidenziando che le condotte antecedenti alla cessazione del
-9- rapporto di lavoro sono già state oggetto d'esame nel giudizio separato 1105/17 R.L. del
Tribunale di Venezia, che si è concluso con sentenza n. 144/2021 con reiezione delle domande delle attrici.
Rilevano, infine, che l'attività di sarebbe in ogni caso pacificamente e CP_7 lecitamente iniziata dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
4.2. Sul secondo motivo di appello, rilevano la mancata contestazione di parti appellanti dell'accertamento della differenza dei contratti in termini di lunghezza, layout, format ed impaginazione, elemento che varrebbe ad escludere la slealtà della condotta.
Evidenziano l'inesistenza di allegazione, circa il pregiudizio che avrebbero subito le appellanti dall'utilizzo di clausole consimili a quelle dalle stesse utilizzate nella documentazione contrattuale. Rilevano che costituisce fatto notorio la reperibilità sul web di formulari contrattuali.
4.3.1. Sul terzo motivo d'appello, rilevano che la postdatazione dei contratti costituisce circostanza pacificamente ammessa dallo avendo scelto di apporre data CP_4 coincidente con l'inizio dell'attività di . Deducono che le condotte antecedenti alla CP_7 cessazione del rapporto di lavoro sono già state oggetto di giudizio separato davanti al giudice del lavoro, che ha ritenuto più plausibile la spiegazione secondo cui l'immagine presente nel tablet sarebbe stata caricata successivamente alla riconsegna dello stesso, per effetto dell'aggiornamento automatico tramite cloud. Evidenziano l'inesistenza di riscontri probatori sul fatto che o abbiano negoziato i contratti con i CP_10 CP_6
clienti in corso di rapporto di lavoro con . Pt_1
4.3.2. Evidenziano inoltre che le doglianze relative alla presunta negoziazione di tre contratti da parte dello mentre era in corso il rapporto di lavoro sono già state CP_4 oggetto di giudizio nel separato processo davanti il giudice del Lavoro, essendosi il
Tribunale ordinario pronunciato solo incidentalmente sull'esiguità del numero di contratti conclusi, quale ulteriore motivo di rigetto, assorbito nell'accertamento di non illiceità della condotta.
4.3.3. Da ultimo, deducono che le parti appellate non hanno in alcun modo provato che i contratti stipulati con i nuovi clienti di , migrati da (di numero limitato CP_7 Pt_1 rispetto a quelli rimasti presso quest'ultima), siano avvenuti con modalità “scorrette” o per iniziativa dei convenuti, non essendo state accertate condotte o mezzi illeciti e rientrando lo sviamento di clientela, ove effettuato in conformità ai principi di correttezza professionale, nel normale gioco concorrenziale.
-10- 4.4. Sul quantum risarcitorio, si richiamano a quanto esposto in primo grado.
5. Precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come in epigrafe ritrascritte, e depositate le scritture difensive conclusionali, la causa è stata rimessa in decisione, per l'udienza del 05/06/2025.
6. Con nota congiunta depositata in data 12 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo di composizione della controversia, dichiarando l'appellante di rinunciare agli atti del processo e accettando la parte appellata detta rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
7. Rilevata la regolarità della rinuncia, siccome proveniente dai difensori muniti dei necessari poteri, come da procure dimesse in atti, non sussistono motivi per non prendere atto della rinuncia agli atti del processo degli appellanti e dell'accettazione della parte appellata, con accordo anche sulla compensazione delle spese, e per non pronunciare conseguentemente la dichiarazione di estinzione del processo, come congiuntamente richiesto da tutte le parti.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'estinzione del processo;
spese compensate.
Venezia, 13 giugno 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-11-