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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/10/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 602/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Prencipe Michele Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 602/2025 R.G.A.C.C., promossa da
, rappresentata e difesa in atti dagli avv.ti Antonella Pezzuto, Leonardo Parte_1
LL e ES IA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio;
– appellante – nei confronti di
, e non costituiti;
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
- appellati –
e
Procuratore Generale presso la CORTE di APPELLO di BARI
- interveniente -
* * * * *
OGGETTO: appello in materia di scioglimento della comunione ereditaria.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 28.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione.
Fatto.
Con atto di appello, impugnava la sentenza n. 4094/2024, pubblicata il Parte_1
07.10.2024, non notificata, con la quale il Tribunale di Bari aveva dichiarato inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria avanzata pagina 1 di 6 dall'appellante ritenendo assorbite le altre, stante l'assenza di prova della continuità delle trascrizioni degli atti di acquisto degli immobili oggetto di divisione e in ragione della presenza di irregolarità catastali per alcuni immobili del compendio ereditario, ostativa allo scioglimento della comunione, con compensazione delle spese di lite.
All'uopo, esponeva:
- che, nelle more del giudizio di divisione, introdotto dalla germana nel Parte_1
2012, il Giudice di prime cure, dopo aver verificato l'integrità del contraddittorio tra le parti, la sussistenza della documentazione necessaria, della comunione ereditaria e dello status di eredi, tra l'altro non contestato da alcuna parte, e quindi dopo aver concluso la
“fase dichiarativa” dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 785 c.p.c., aveva, con ordinanza del 16.10.2013, avviato la fase esecutiva, ex art. 789 c.p.c., con la nomina del CT e la formulazione dei relativi quesiti volti alla individuazione dei beni, dei loro valori, della sussistenza di difformità urbanistico\catastali e alla individuazione delle quote da ripartire;
- che la suddetta ordinanza ex art. 785 c.p.c., dopo 11 anni, non poteva essere posta nel nulla con una nuova pronuncia sul punto dall'organo giudicante, posto che, sebbene non avesse la efficacia di giudicato, precludeva un diverso accertamento in altra sede giudiziale, proprio per dare stabilità all'accertata legittimità della chiesta divisione;
- che nel presente giudizio, salvo estemporanee necessità difensive di uno dei coeredi, neanche aveva contestato lo status di “erede” (e non già di chiamato Controparte_3 alla eredità paterna), né v'era stata opposizione alla divisione, semmai alle modalità;
- quanto alla presunta mancanza della continuità delle trascrizioni, che il relativo capo della sentenza era basato su erronee rappresentazioni dei fatti storici ed erronee interpretazioni giuridiche;
- che, peraltro, il Giudice aveva errato nel ritenere che legittimati passivi in una causa di divisione dovessero essere solo gli eredi che avevano accettato espressamente la eredità, posto che l'art. 713 c.c. si riferiva a semplici “coeredi”, senza alcuna specificazione sulle modalità dell'acquisto di detto status, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui la mancata accettazione espressa, e quindi l'assenza di detta trascrizione, non poteva costituire motivo di inammissibilità, stante la evidente, dimostrata e non contestata accettazione tacita del germano , CP_3 sempre qualificatosi come erede, avendo compiuto atti e comportamenti concludenti inequivocabili da cui desumere la volontà di accettare l'eredità paterna;
pagina 2 di 6 - che, in sintesi, tre dei quattro “germani eredi” avevano tacitamente ed espressamente accettato la eredità paterna e, in qualche modo, le due sorelle accordandosi e il fratello non opponendosi, avevano accettato una proposta di divisione, anche CP_2 parziale;
- che, inoltre, il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che la richiesta di sospensione del giudizio per esperire l'actio interrogatoria fosse inammissibile per avvenuto decorso del termine, senza considerare che detta richiesta veniva fatta rinunciando alla eccezione di prescrizione;
- che il Tribunale aveva altresì omesso di considerare che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “non è condizione di ammissibilità della domanda di divisione l'omessa produzione della documentazione che l'art. 567 c.p.c. prescrive per la vendita nell'espropriazione forzata immobiliare”, per cui non poteva giustificare una
“imposizione” a pena di inammissibilità;
- che, comunque, parte attrice aveva debitamente depositato la documentazione nel presente giudizio e il CT, nel suo elaborato, aveva confermato e completato detta produzione;
- che, peraltro, il contraddittorio era completo e perfetto, posto che tutti i chiamati alla eredità\eredi erano presenti e costituiti con proprio procuratore, mentre eventuali creditori e\o altri comproprietari provenienti da altri titoli successori non erano parte necessaria del giudizio;
- che sulle riscontrate irregolarità edilizie l'assunto del Giudice di prime cure si basava sulla sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 25021/2019 che, invece, si era occupata di edifici abusivi (e quindi di violazione delle norme urbanistico-edilizie), mentre, nel caso di specie, né il Ctu né il Notaio avevano rilevato violazione di norme urbanistico edilizie, con la precisazione che, pur volendo per mera ipotesi, aderire alla tesi del provvedimento impugnato, il giudice non avrebbe dovuto dichiarare sic et sempliciter la inammissibilità di tutta la divisione della massa ereditaria, ma, semmai, del singolo bene con i presunti problemi, proseguendo con una divisione parziale, essendovi altri beni regolari;
- che, infine, il Giudice di prime cure aveva omesso di esaminare la domanda di condanna dei due germani amministratori della comunione, e CP_3 CP_2
, al pagamento, pro quota (1/8) a favore della odierna appellante di quanto
[...] risultante dalla CT, ritenendola assorbita dalla pronuncia di inammissibilità, nonostante pagina 3 di 6 la pacifica autonomia della domanda di rendicontazione rispetto alla domanda di divisione/scioglimento;
- che, a parziale riforma del capo della sentenza sulla compensazione delle spese, stante l'utilità a favore di tutti i coeredi del presente giudizio e la sua natura, era necessario porre a carico di tutti i coeredi ulteriori spese sopportate (pari ad € euro 2.736,76: iscrizione a ruolo citazione: totale € 756,00 – 660,00 + 37,00 marca + notifiche
31,28+6,6+21,88-costi trascrizione 480,00 -294,00 diritti +186,00 – relazione visure notarile 1500,00);
- che, a parziale riforma dell'ultimo punto della sentenza, era necessario disporre il pagamento dei compensi corrisposti al CT (pari ad € 7.745,00) a carico dei coeredi in ragione delle proprie quote di spettanza e dei costi sostenuti per l'atto notarile di accettazione espressa della eredità (pari ad € 1.200,00).
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:” – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza in oggetto, depositata in cancelleria in data 06/10/2024, mai notificata, dichiarare la domanda ammissibile e, quindi, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: A1) voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita procedere alla divisione giudiziale di tutti gli immobili, ai sensi dell'art.
784 c.p.c. e ss. ordinando la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante come da progetto finale di divisione con l'attribuzione nominativa dei cespiti;
- nella denegata ipotesi di non accoglimento, della domanda sub
A1, si reitera la richiesta di un termine per esperire l'Actio Interrogatoria nei confronti del chiamato alla eredità (erede per accettazione tacita, essendo da sempre stato nel possesso dei beni) sig. , ai fini della stessa procedibilità della detta Controparte_3 azione e/o un termine per la instaurazione di un endo procedimento, sempre di fissazione di un termine per l'accettazione formale, se ritenuta necessaria;
-in ulteriore subordine, nel caso si ritengano alcuni dei cespiti relativi alle quote dei germani
e non assegnabili per carenza della consequenzialità delle CP_3 Controparte_2 trascrizioni catastali e/o per difformità catastali e\o non assegnabili al sig. CP_3
per mancanza di trascrizione della relativa accettazione: A2) ordinare e
[...] dichiarare la divisione parziale (solo per le quote delle due sorelle) e l'assegnazione nello specifico dei seguenti beni alla parte attrice sig.ra : -appartamenti siti in Parte_1
Bari alla via Ettore Fieramosca civico 87, 1) primo piano, fg 25, part 767, sub 5, cat A4, cl 3, 2,5 vani, rendita 167,85, e 2) secondo piano, sub 8, cat A4, Cl 5, 2 vani, rendita
pagina 4 di 6 286,63; - locale terraneo sempre sito in Bari alla via Bovio 84/B, fg 25, p.lla 744, sub 2,
Cat C/2, Cl 7, 18 mq rendita 213,81 con conguaglio a carico dei due germani e CP_3
di euro 723,69; e per la sig.ra : - appartamenti siti in Controparte_2 Controparte_1
Bari, alla via Ettore Fieramosca 87, primo piano, fg 25, p.lla767, sub 3, Cat A/4, cl 4 2 vani, rendita 160,10 e primo piano, fg 25, p.lla 767, sub 4, Cat A/4, Cl 5, vani 2,5, rendita 238,86, - locale posti al piano terra sempre in Bari alla via Bovio 84/B, 1) fg 25,
p.l - la 744, sub 1, Cat. C/2, Cl 7, 20mq, rendita 257,57; 2) fg25, p.lla744, sub 3, Cat
C/2, Cl 7, 18 mq, rendita 213,81; 3) fg 25, p.lla 744, sub 4, Cat C/2, Cl 7, 13 mq, rendita 154,42 con conguaglio a carico dei due germani e , di CP_3 Controparte_2 euro 2.282,85. A3) In ulteriore subordine, se ritenuto impossibile effettuare la suddetta di - visione parziale, voglia l'Ill.mo sig. Giudice procedere alla divisione parziale a favore dei coeredi, relativa ai beni ritenuti trasferibili, con riformulazione delle quote (previa nuova CT); il tutto con ordine al Conservatore di trascrizione ex art.2646 c.c.. B) condannare, ai fini della rendicontazione e conto di gestione della eredi - tà, i convenuti, sigg.ri e , in solido tra loro, al pagamento di euro 45.407,55 CP_3 Controparte_2 oltre ad euro 262,46 per ogni mese e/o frazione, decorrente dal 30/04/2024, sino alla consegna dei beni sub A2), nonché interessi e svalutazione decorrenti dalle varie scadenze mensili sino all'effettivo pagamento e/o di quella somma ritenuta di giustizia;
C) condannare le parti convenute\appellate, al pagamento dei 7/8 delle spese vive anticipate nel totale di euro 2.736,76, ciascuno per la propria quota, quindi, per euro
1.026,00 (3/8) il coerede sig. ; € 1.026,00 (3/8) il coerede sig. Controparte_3
e di euro 342,10 la coerede, sig.ra ; D) Condannare, Controparte_2 Controparte_1 altresì, per la espletata CT, al rimborso di euro 754,88 da porre a carico dei due fratelli
a favore della sorella , mentre per l'accettazione espressa il rimborso di Parte_1 euro 250,00 a carico del solo germano . E) Condannare al pagamento delle CP_3 competenze legali pari ad euro 39.000,00 (scaglione medi del valore della sola quota della erede di euro 130.000,00, da 52.000,00/260.000,00), gli eredi Parte_1
e , per intero, stante il loro atteggiamento processuale ed CP_3 Controparte_2 opposizione sostanziale alla divisione, e/o a quella somma ritenuta di giustizia Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA.”
, e non si costituivano, rimanendo Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 contumaci.
pagina 5 di 6 All'udienza di trattazione del 15.07.2025, la Corte di Appello, dopo aver verificato la rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e riscontrato l'omesso deposito delle note di trattazione scritta, ha provveduto ai sensi dell'art. 348, co. 2 c.p.c.
Alla successiva udienza del 28.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Orbene, poiché l'appellante non è comparso alla nuova udienza fissata ai sensi dell'art. 348, co. 2 c.p.c., né ha depositato le note di trattazione scritta (condotta inerte equivalente alla sua mancata comparizione), l'impugnazione è improcedibile.
Nulla deve disporsi per le spese del giudizio.
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. . CP_4
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 4094/2024, pubblicata il 07.10.2024, pronunciata dal Tribunale di Bari, nell'ambito nel giudizio iscritto al n. 6601/2012 R.G., così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla per le spese del giudizio;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Consigliere est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Prencipe Michele Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 602/2025 R.G.A.C.C., promossa da
, rappresentata e difesa in atti dagli avv.ti Antonella Pezzuto, Leonardo Parte_1
LL e ES IA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio;
– appellante – nei confronti di
, e non costituiti;
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
- appellati –
e
Procuratore Generale presso la CORTE di APPELLO di BARI
- interveniente -
* * * * *
OGGETTO: appello in materia di scioglimento della comunione ereditaria.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 28.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione.
Fatto.
Con atto di appello, impugnava la sentenza n. 4094/2024, pubblicata il Parte_1
07.10.2024, non notificata, con la quale il Tribunale di Bari aveva dichiarato inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria avanzata pagina 1 di 6 dall'appellante ritenendo assorbite le altre, stante l'assenza di prova della continuità delle trascrizioni degli atti di acquisto degli immobili oggetto di divisione e in ragione della presenza di irregolarità catastali per alcuni immobili del compendio ereditario, ostativa allo scioglimento della comunione, con compensazione delle spese di lite.
All'uopo, esponeva:
- che, nelle more del giudizio di divisione, introdotto dalla germana nel Parte_1
2012, il Giudice di prime cure, dopo aver verificato l'integrità del contraddittorio tra le parti, la sussistenza della documentazione necessaria, della comunione ereditaria e dello status di eredi, tra l'altro non contestato da alcuna parte, e quindi dopo aver concluso la
“fase dichiarativa” dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 785 c.p.c., aveva, con ordinanza del 16.10.2013, avviato la fase esecutiva, ex art. 789 c.p.c., con la nomina del CT e la formulazione dei relativi quesiti volti alla individuazione dei beni, dei loro valori, della sussistenza di difformità urbanistico\catastali e alla individuazione delle quote da ripartire;
- che la suddetta ordinanza ex art. 785 c.p.c., dopo 11 anni, non poteva essere posta nel nulla con una nuova pronuncia sul punto dall'organo giudicante, posto che, sebbene non avesse la efficacia di giudicato, precludeva un diverso accertamento in altra sede giudiziale, proprio per dare stabilità all'accertata legittimità della chiesta divisione;
- che nel presente giudizio, salvo estemporanee necessità difensive di uno dei coeredi, neanche aveva contestato lo status di “erede” (e non già di chiamato Controparte_3 alla eredità paterna), né v'era stata opposizione alla divisione, semmai alle modalità;
- quanto alla presunta mancanza della continuità delle trascrizioni, che il relativo capo della sentenza era basato su erronee rappresentazioni dei fatti storici ed erronee interpretazioni giuridiche;
- che, peraltro, il Giudice aveva errato nel ritenere che legittimati passivi in una causa di divisione dovessero essere solo gli eredi che avevano accettato espressamente la eredità, posto che l'art. 713 c.c. si riferiva a semplici “coeredi”, senza alcuna specificazione sulle modalità dell'acquisto di detto status, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui la mancata accettazione espressa, e quindi l'assenza di detta trascrizione, non poteva costituire motivo di inammissibilità, stante la evidente, dimostrata e non contestata accettazione tacita del germano , CP_3 sempre qualificatosi come erede, avendo compiuto atti e comportamenti concludenti inequivocabili da cui desumere la volontà di accettare l'eredità paterna;
pagina 2 di 6 - che, in sintesi, tre dei quattro “germani eredi” avevano tacitamente ed espressamente accettato la eredità paterna e, in qualche modo, le due sorelle accordandosi e il fratello non opponendosi, avevano accettato una proposta di divisione, anche CP_2 parziale;
- che, inoltre, il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che la richiesta di sospensione del giudizio per esperire l'actio interrogatoria fosse inammissibile per avvenuto decorso del termine, senza considerare che detta richiesta veniva fatta rinunciando alla eccezione di prescrizione;
- che il Tribunale aveva altresì omesso di considerare che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “non è condizione di ammissibilità della domanda di divisione l'omessa produzione della documentazione che l'art. 567 c.p.c. prescrive per la vendita nell'espropriazione forzata immobiliare”, per cui non poteva giustificare una
“imposizione” a pena di inammissibilità;
- che, comunque, parte attrice aveva debitamente depositato la documentazione nel presente giudizio e il CT, nel suo elaborato, aveva confermato e completato detta produzione;
- che, peraltro, il contraddittorio era completo e perfetto, posto che tutti i chiamati alla eredità\eredi erano presenti e costituiti con proprio procuratore, mentre eventuali creditori e\o altri comproprietari provenienti da altri titoli successori non erano parte necessaria del giudizio;
- che sulle riscontrate irregolarità edilizie l'assunto del Giudice di prime cure si basava sulla sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 25021/2019 che, invece, si era occupata di edifici abusivi (e quindi di violazione delle norme urbanistico-edilizie), mentre, nel caso di specie, né il Ctu né il Notaio avevano rilevato violazione di norme urbanistico edilizie, con la precisazione che, pur volendo per mera ipotesi, aderire alla tesi del provvedimento impugnato, il giudice non avrebbe dovuto dichiarare sic et sempliciter la inammissibilità di tutta la divisione della massa ereditaria, ma, semmai, del singolo bene con i presunti problemi, proseguendo con una divisione parziale, essendovi altri beni regolari;
- che, infine, il Giudice di prime cure aveva omesso di esaminare la domanda di condanna dei due germani amministratori della comunione, e CP_3 CP_2
, al pagamento, pro quota (1/8) a favore della odierna appellante di quanto
[...] risultante dalla CT, ritenendola assorbita dalla pronuncia di inammissibilità, nonostante pagina 3 di 6 la pacifica autonomia della domanda di rendicontazione rispetto alla domanda di divisione/scioglimento;
- che, a parziale riforma del capo della sentenza sulla compensazione delle spese, stante l'utilità a favore di tutti i coeredi del presente giudizio e la sua natura, era necessario porre a carico di tutti i coeredi ulteriori spese sopportate (pari ad € euro 2.736,76: iscrizione a ruolo citazione: totale € 756,00 – 660,00 + 37,00 marca + notifiche
31,28+6,6+21,88-costi trascrizione 480,00 -294,00 diritti +186,00 – relazione visure notarile 1500,00);
- che, a parziale riforma dell'ultimo punto della sentenza, era necessario disporre il pagamento dei compensi corrisposti al CT (pari ad € 7.745,00) a carico dei coeredi in ragione delle proprie quote di spettanza e dei costi sostenuti per l'atto notarile di accettazione espressa della eredità (pari ad € 1.200,00).
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:” – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza in oggetto, depositata in cancelleria in data 06/10/2024, mai notificata, dichiarare la domanda ammissibile e, quindi, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: A1) voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita procedere alla divisione giudiziale di tutti gli immobili, ai sensi dell'art.
784 c.p.c. e ss. ordinando la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante come da progetto finale di divisione con l'attribuzione nominativa dei cespiti;
- nella denegata ipotesi di non accoglimento, della domanda sub
A1, si reitera la richiesta di un termine per esperire l'Actio Interrogatoria nei confronti del chiamato alla eredità (erede per accettazione tacita, essendo da sempre stato nel possesso dei beni) sig. , ai fini della stessa procedibilità della detta Controparte_3 azione e/o un termine per la instaurazione di un endo procedimento, sempre di fissazione di un termine per l'accettazione formale, se ritenuta necessaria;
-in ulteriore subordine, nel caso si ritengano alcuni dei cespiti relativi alle quote dei germani
e non assegnabili per carenza della consequenzialità delle CP_3 Controparte_2 trascrizioni catastali e/o per difformità catastali e\o non assegnabili al sig. CP_3
per mancanza di trascrizione della relativa accettazione: A2) ordinare e
[...] dichiarare la divisione parziale (solo per le quote delle due sorelle) e l'assegnazione nello specifico dei seguenti beni alla parte attrice sig.ra : -appartamenti siti in Parte_1
Bari alla via Ettore Fieramosca civico 87, 1) primo piano, fg 25, part 767, sub 5, cat A4, cl 3, 2,5 vani, rendita 167,85, e 2) secondo piano, sub 8, cat A4, Cl 5, 2 vani, rendita
pagina 4 di 6 286,63; - locale terraneo sempre sito in Bari alla via Bovio 84/B, fg 25, p.lla 744, sub 2,
Cat C/2, Cl 7, 18 mq rendita 213,81 con conguaglio a carico dei due germani e CP_3
di euro 723,69; e per la sig.ra : - appartamenti siti in Controparte_2 Controparte_1
Bari, alla via Ettore Fieramosca 87, primo piano, fg 25, p.lla767, sub 3, Cat A/4, cl 4 2 vani, rendita 160,10 e primo piano, fg 25, p.lla 767, sub 4, Cat A/4, Cl 5, vani 2,5, rendita 238,86, - locale posti al piano terra sempre in Bari alla via Bovio 84/B, 1) fg 25,
p.l - la 744, sub 1, Cat. C/2, Cl 7, 20mq, rendita 257,57; 2) fg25, p.lla744, sub 3, Cat
C/2, Cl 7, 18 mq, rendita 213,81; 3) fg 25, p.lla 744, sub 4, Cat C/2, Cl 7, 13 mq, rendita 154,42 con conguaglio a carico dei due germani e , di CP_3 Controparte_2 euro 2.282,85. A3) In ulteriore subordine, se ritenuto impossibile effettuare la suddetta di - visione parziale, voglia l'Ill.mo sig. Giudice procedere alla divisione parziale a favore dei coeredi, relativa ai beni ritenuti trasferibili, con riformulazione delle quote (previa nuova CT); il tutto con ordine al Conservatore di trascrizione ex art.2646 c.c.. B) condannare, ai fini della rendicontazione e conto di gestione della eredi - tà, i convenuti, sigg.ri e , in solido tra loro, al pagamento di euro 45.407,55 CP_3 Controparte_2 oltre ad euro 262,46 per ogni mese e/o frazione, decorrente dal 30/04/2024, sino alla consegna dei beni sub A2), nonché interessi e svalutazione decorrenti dalle varie scadenze mensili sino all'effettivo pagamento e/o di quella somma ritenuta di giustizia;
C) condannare le parti convenute\appellate, al pagamento dei 7/8 delle spese vive anticipate nel totale di euro 2.736,76, ciascuno per la propria quota, quindi, per euro
1.026,00 (3/8) il coerede sig. ; € 1.026,00 (3/8) il coerede sig. Controparte_3
e di euro 342,10 la coerede, sig.ra ; D) Condannare, Controparte_2 Controparte_1 altresì, per la espletata CT, al rimborso di euro 754,88 da porre a carico dei due fratelli
a favore della sorella , mentre per l'accettazione espressa il rimborso di Parte_1 euro 250,00 a carico del solo germano . E) Condannare al pagamento delle CP_3 competenze legali pari ad euro 39.000,00 (scaglione medi del valore della sola quota della erede di euro 130.000,00, da 52.000,00/260.000,00), gli eredi Parte_1
e , per intero, stante il loro atteggiamento processuale ed CP_3 Controparte_2 opposizione sostanziale alla divisione, e/o a quella somma ritenuta di giustizia Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA.”
, e non si costituivano, rimanendo Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 contumaci.
pagina 5 di 6 All'udienza di trattazione del 15.07.2025, la Corte di Appello, dopo aver verificato la rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e riscontrato l'omesso deposito delle note di trattazione scritta, ha provveduto ai sensi dell'art. 348, co. 2 c.p.c.
Alla successiva udienza del 28.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Orbene, poiché l'appellante non è comparso alla nuova udienza fissata ai sensi dell'art. 348, co. 2 c.p.c., né ha depositato le note di trattazione scritta (condotta inerte equivalente alla sua mancata comparizione), l'impugnazione è improcedibile.
Nulla deve disporsi per le spese del giudizio.
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. . CP_4
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 4094/2024, pubblicata il 07.10.2024, pronunciata dal Tribunale di Bari, nell'ambito nel giudizio iscritto al n. 6601/2012 R.G., così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla per le spese del giudizio;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Consigliere est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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