TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. RA MI Presidente dott.ssa LL NA Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2554/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. RA Menallo, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 27 novembre 2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/5/2025 i ricorrenti – premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 21/5/2009, unione dalla quale era nata la figlia (il Per_1
26/10/2012) – hanno dedotto che, dalla comparizione dinanzi al Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione, definito con decreto di omologa del 28/5-
6/6/2019, non si erano più riconciliati ed hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra gli stessi concordate e indicate in ricorso.
All'udienza del 28/10/2025 il Giudice delegato ha rinviato la causa, invitando le parti ad
1 integrare l'accordo nella parte riguardante il contributo al mantenimento per la figlia minore e l'assegno unico.
Quindi, scaduto il termine del 27/11/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate in seno al ricorso introduttivo, come integrate con le note scritte depositate in sostituzione di udienza e personalmente sottoscritte.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
21/5/2009;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione personale definito decreto di omologa del 28/5-6/6/2019.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, di seguito integralmente trasposte:
“a) Il sig. si obbliga a corrispondere un importo pari al 50% delle bollette Controparte_1 per le utenze (unicamente luce e gas, con esclusione dell'acqua e internet) della sig.ra per Parte_1 la gestione della casa ove abita con la minore dietro presentazione del documento contabile trasmesso dalle Società fornitrici. Il pagamento avverrà entro la scadenza indicato sul documento contabile, o comunque entro 14 giorni dalla presentazione dello stesso;
b) Il sig. corrisponderà il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per CP_1 la minore, ivi incluse quelle mediche e quelle per la sua istruzione, dietro presentazione del relativo documento contabile;
c) Il sig. corrisponderà, altresì, un assegno divorzile – al fine di integrare le lettere a) e CP_1
b) – alla coniuge pari a € 50,00 al mese, oltre l'intero assegno unico per la minore;
d) Il sig. si obbliga a corrispondere in favore della minore un assegno di € 100,00 fino al CP_1 raggiungimento dell'indipendenza economica.
I ricorrenti intendono invece regolare i rapporti personali tra di loro e la minore come puntualmente espresso nel piano genitoriale in allegato”.
2 Il piano genitoriale allegato prevede quanto segue:
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 21/5/2009 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato CP_1
civile del predetto Comune dell'anno 2009, al n. 90, parte II, serie A, alle condizioni
3 concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 1 dicembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LL NA RA MI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. RA MI Presidente dott.ssa LL NA Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2554/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. RA Menallo, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 27 novembre 2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/5/2025 i ricorrenti – premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 21/5/2009, unione dalla quale era nata la figlia (il Per_1
26/10/2012) – hanno dedotto che, dalla comparizione dinanzi al Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione, definito con decreto di omologa del 28/5-
6/6/2019, non si erano più riconciliati ed hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra gli stessi concordate e indicate in ricorso.
All'udienza del 28/10/2025 il Giudice delegato ha rinviato la causa, invitando le parti ad
1 integrare l'accordo nella parte riguardante il contributo al mantenimento per la figlia minore e l'assegno unico.
Quindi, scaduto il termine del 27/11/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate in seno al ricorso introduttivo, come integrate con le note scritte depositate in sostituzione di udienza e personalmente sottoscritte.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
21/5/2009;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione personale definito decreto di omologa del 28/5-6/6/2019.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, di seguito integralmente trasposte:
“a) Il sig. si obbliga a corrispondere un importo pari al 50% delle bollette Controparte_1 per le utenze (unicamente luce e gas, con esclusione dell'acqua e internet) della sig.ra per Parte_1 la gestione della casa ove abita con la minore dietro presentazione del documento contabile trasmesso dalle Società fornitrici. Il pagamento avverrà entro la scadenza indicato sul documento contabile, o comunque entro 14 giorni dalla presentazione dello stesso;
b) Il sig. corrisponderà il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per CP_1 la minore, ivi incluse quelle mediche e quelle per la sua istruzione, dietro presentazione del relativo documento contabile;
c) Il sig. corrisponderà, altresì, un assegno divorzile – al fine di integrare le lettere a) e CP_1
b) – alla coniuge pari a € 50,00 al mese, oltre l'intero assegno unico per la minore;
d) Il sig. si obbliga a corrispondere in favore della minore un assegno di € 100,00 fino al CP_1 raggiungimento dell'indipendenza economica.
I ricorrenti intendono invece regolare i rapporti personali tra di loro e la minore come puntualmente espresso nel piano genitoriale in allegato”.
2 Il piano genitoriale allegato prevede quanto segue:
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 21/5/2009 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato CP_1
civile del predetto Comune dell'anno 2009, al n. 90, parte II, serie A, alle condizioni
3 concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 1 dicembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LL NA RA MI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
4