Versione
1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
>
Versione
30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 171. Trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante 1. Il trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprieta', con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334;
b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprieta', previo l'eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprieta', l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
3. La garanzia e' valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalita' previste dal regolamento adottato, su proposta dell' ((IVASS)) , dal ((Ministro dello sviluppo economico)) .
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprieta', con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334;
b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprieta', previo l'eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprieta', l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
3. La garanzia e' valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalita' previste dal regolamento adottato, su proposta dell' ((IVASS)) , dal ((Ministro dello sviluppo economico)) .
Commentario • 1
- 1. Lo scioglimento del contratto di assicurazione non consente la restituzione della polizza non godutaDi Luca De Laurentiis · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 13 ottobre 2026 · 10.892906
[…] Per tali ragioni, il collegio assicurativo non ha ravveduto un comportamento scorretto dell'operatore dell'intermediario nel proporre al ricorrente la risoluzione del contratto e non la sospensione della polizza che non era possibile attivare, dato che era l'unica soluzione possibile, anche alla luce di una lettura delle condizioni generali del contratto. ______________________________________________________________________ [1] Cfr. l'art. 171 del Codice delle Assicurazioni Private, rubricato «Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante», il quale stabilisce che: “1. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 13/09/2021, n. 33831Provvedimento: […] Nell'interesse del Di ES è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo - di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - con il quale si lamenta erronea applicazione della legge penale, rilevando che la condotta posta in essere era inidonea a trarre in inganno i pubblici ufficiali, dal momento che la quietanza prodotta, al pari del contratto di assicurazione, era intestata alla società che aveva ceduto il veicolo alla società della quale l'imputato era legale rappresentante, con la conseguenza che era destinato a trovare applicazione l'art. 171 cod. ass. (d. […]Leggi di più...
- Cassa delle Ammende·
- inammissibilità ricorso·
- art. 171 cod. ass.·
- induzione in errore del pubblico ufficiale·
- art. 48 e 479 cod. pen.·
- spese processuali·
- falso ideologico in atto pubblico