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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/12/2025, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ON Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. UD DA MA Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 18037/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa con ricorso congiunto
DA
, nata a [...] il [...] (C.F: ) Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...] (C.F: Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti REVERSI DANIELE e DONA' ANNA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 18.11.2025 le parti hanno confermato le condizioni depositate telematicamente in data 23/12/2024 che qui di seguito vengono riportate:
CONCLUSIONI
A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Verona il giorno
11.06.2011, come da atto di matrimonio n. 131/p.2/s.A/2011, dai coniugi e Parte_1
, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
Parte_2
B) Omologare le condizioni sotto riportate:
1) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti pagina 1 di 5 reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
2) i coniugi vivranno separati, mantenendo un comportamento di reciproco rispetto e determinando liberamente la loro residenza, impegnandosi a comunicarne ogni mutamento entro dieci giorni dalla variazione;
3) l'abitazione familiare, sita in Verona, Via Mameli 120, di proprietà della NO , rimarrà Pt_1 nella disponibilità della stessa;
4) i figli minori verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli, restando salvo che tutte le decisioni più importanti relative ai minori saranno di volta in volta preventivamente e congiuntamente vagliate dai genitori (a titolo esemplificativo: scelte scolastiche, lavorative, religiose, sportive ecc.), mentre le scelte di ordinaria rilevanza saranno assunte dagli stessi in modo separato e disgiunto. I coniugi riconoscono reciprocamente l'importanza del loro ruolo di genitori nei confronti dei minori e si impegnano a collaborare insieme per mantenere con i figli l'equilibrio e l'armonia familiare anche in assenza di convivenza;
5) i genitori di comune accordo avranno il diritto/dovere di tenere con sé i figli minori con le seguenti modalità:
- ogni lunedì e martedì con la NO , mercoledì e giovedì con il IG , mentre i Pt_1 Pt_2 weekend, dal venerdì alla domenica, saranno alternati.
- un fine settimana a settimane alterne, dal venerdì alle ore 14.00 al lunedì alle ore 8.00;
- per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo da accordare tra le parti entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno con obbligo reciproco di comunicare la località e il luogo del pernottamento;
- per metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno con la madre il periodo dal 24/12 al
31/12, ovvero dal pomeriggio del 31/12 sino alla sera precedente alla ripesa della scuola;
- tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno con la madre la festività di Pasqua
e Pasquetta;
- per metà delle vacanze di carnevale;
- alternatamente in occasione di tutte le altre festività religiose o nazionali (1novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) che dovessero cadere durante l'anno, eventualmente congiungendole, se coincidono, con il ponte per il fine settimana;
In ogni caso, i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il recapito delle eventuali vacanze che pagina 2 di 5 trascorreranno fuori dai comuni di residenza con i figli, acconsentendo alle comunicazioni con l'altro genitore;
6) per quanto attiene il contributo economico, i IGi e hanno istituito un conto Pt_1 Pt_2 corrente a loro cointestato con il quale saranno sostenute le spese ordinarie dei figli (sport, scuola, vestiti). Su questo conto verrà canalizzato mensilmente l'assegno unico universale per i figli proveniente dall'INPS. Sullo stesso conto i coniugi verseranno un contributo mensile di Euro 100,00 ciascuno;
7) i genitori concorreranno in misura del 50% ciascuno alle spese accessorie necessarie per il minore, così come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona e siglato in data 03.12.2018, che per semplicità si trascrive qui di seguito:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati,
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e pagina 3 di 5 vacanze senza i genitori;
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane l'obbligo di rispetto della reciproca tempestiva informazione tra coniugi.
Il rimborso delle spese accessorie avverrà entro 15 giorni dalla richiesta, previa esibizione delle pezze giustificative delle spese;
8) I coniugi convengono che l'assegno unico verrà versato sul conto cointestato come specificato al precedente punto 6), mentre la detrazione fiscale spetterà al 50% ad entrambi i coniugi;
9) I coniugi dichiarano che ogni altro rapporto patrimoniale pregresso è stato fra loro regolato e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione, titolo o causale dedotta o deducibile e si dichiarano reciprocamente autosufficienti. I coniugi rinunciano pertanto vicendevolmente alla richiesta di contributo al mantenimento;
10) I coniugi, reciprocamente, prestano il loro consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità (anche ai fini dell'espatrio) e consentono al rilascio del passaporto per i figli minori.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 289/2025 pubblicata il 10/02/2025 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 4 di 5 Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti hanno confermato le condizioni di divorzio, di cui al ricorso ed in epigrafe indicate, rassegnando le sopra scritte conclusioni congiunte.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento dei figli minori. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
1. Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...] Parte_2
ON (atto n. 131/p.2/s.A/) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
La Presidente est.
UD DA MA
pagina 5 di 5
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. UD DA MA Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 18037/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa con ricorso congiunto
DA
, nata a [...] il [...] (C.F: ) Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...] (C.F: Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti REVERSI DANIELE e DONA' ANNA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 18.11.2025 le parti hanno confermato le condizioni depositate telematicamente in data 23/12/2024 che qui di seguito vengono riportate:
CONCLUSIONI
A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Verona il giorno
11.06.2011, come da atto di matrimonio n. 131/p.2/s.A/2011, dai coniugi e Parte_1
, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
Parte_2
B) Omologare le condizioni sotto riportate:
1) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti pagina 1 di 5 reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
2) i coniugi vivranno separati, mantenendo un comportamento di reciproco rispetto e determinando liberamente la loro residenza, impegnandosi a comunicarne ogni mutamento entro dieci giorni dalla variazione;
3) l'abitazione familiare, sita in Verona, Via Mameli 120, di proprietà della NO , rimarrà Pt_1 nella disponibilità della stessa;
4) i figli minori verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli, restando salvo che tutte le decisioni più importanti relative ai minori saranno di volta in volta preventivamente e congiuntamente vagliate dai genitori (a titolo esemplificativo: scelte scolastiche, lavorative, religiose, sportive ecc.), mentre le scelte di ordinaria rilevanza saranno assunte dagli stessi in modo separato e disgiunto. I coniugi riconoscono reciprocamente l'importanza del loro ruolo di genitori nei confronti dei minori e si impegnano a collaborare insieme per mantenere con i figli l'equilibrio e l'armonia familiare anche in assenza di convivenza;
5) i genitori di comune accordo avranno il diritto/dovere di tenere con sé i figli minori con le seguenti modalità:
- ogni lunedì e martedì con la NO , mercoledì e giovedì con il IG , mentre i Pt_1 Pt_2 weekend, dal venerdì alla domenica, saranno alternati.
- un fine settimana a settimane alterne, dal venerdì alle ore 14.00 al lunedì alle ore 8.00;
- per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo da accordare tra le parti entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno con obbligo reciproco di comunicare la località e il luogo del pernottamento;
- per metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno con la madre il periodo dal 24/12 al
31/12, ovvero dal pomeriggio del 31/12 sino alla sera precedente alla ripesa della scuola;
- tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno con la madre la festività di Pasqua
e Pasquetta;
- per metà delle vacanze di carnevale;
- alternatamente in occasione di tutte le altre festività religiose o nazionali (1novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) che dovessero cadere durante l'anno, eventualmente congiungendole, se coincidono, con il ponte per il fine settimana;
In ogni caso, i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il recapito delle eventuali vacanze che pagina 2 di 5 trascorreranno fuori dai comuni di residenza con i figli, acconsentendo alle comunicazioni con l'altro genitore;
6) per quanto attiene il contributo economico, i IGi e hanno istituito un conto Pt_1 Pt_2 corrente a loro cointestato con il quale saranno sostenute le spese ordinarie dei figli (sport, scuola, vestiti). Su questo conto verrà canalizzato mensilmente l'assegno unico universale per i figli proveniente dall'INPS. Sullo stesso conto i coniugi verseranno un contributo mensile di Euro 100,00 ciascuno;
7) i genitori concorreranno in misura del 50% ciascuno alle spese accessorie necessarie per il minore, così come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona e siglato in data 03.12.2018, che per semplicità si trascrive qui di seguito:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati,
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e pagina 3 di 5 vacanze senza i genitori;
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane l'obbligo di rispetto della reciproca tempestiva informazione tra coniugi.
Il rimborso delle spese accessorie avverrà entro 15 giorni dalla richiesta, previa esibizione delle pezze giustificative delle spese;
8) I coniugi convengono che l'assegno unico verrà versato sul conto cointestato come specificato al precedente punto 6), mentre la detrazione fiscale spetterà al 50% ad entrambi i coniugi;
9) I coniugi dichiarano che ogni altro rapporto patrimoniale pregresso è stato fra loro regolato e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione, titolo o causale dedotta o deducibile e si dichiarano reciprocamente autosufficienti. I coniugi rinunciano pertanto vicendevolmente alla richiesta di contributo al mantenimento;
10) I coniugi, reciprocamente, prestano il loro consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità (anche ai fini dell'espatrio) e consentono al rilascio del passaporto per i figli minori.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 289/2025 pubblicata il 10/02/2025 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 4 di 5 Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti hanno confermato le condizioni di divorzio, di cui al ricorso ed in epigrafe indicate, rassegnando le sopra scritte conclusioni congiunte.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento dei figli minori. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
1. Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...] Parte_2
ON (atto n. 131/p.2/s.A/) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
La Presidente est.
UD DA MA
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