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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 06/02/2026, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 757/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5296/2022 depositato il 18/10/2022
proposto da
Rm Società_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 368/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 05/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031700878 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, sulla base delle risultanze di cui al PVC redatto in data 17/12/2019 dalla Guardia di Finanza di Formia, emetteva, nei confronti della Società_1 srl in liquidazione, l'avviso di accertamento n. TKF031700878/2020 con il quale, ai sensi dell'art. 40 del DPR 600/73, rettificava la dichiarazione presentata dalla società per l'anno d'imposta 2018.
In particolare, l'Ufficio recuperava a tassazione ai fini IRES e IRAP l'imponibile di € 409.434,72 dato dalla somma dell'importo di € 43.643,43 relativo a costi indeducibili per carenza di requisiti stabiliti dall'art.109 del TUIR;
e dell'importo di € 365.791,00 relativo alle note di credito emesse nel corso del 2018 (la n.6 del
30/09/2018 di €123.791,00 e la n. 8 del 27/12/2018 di € 242.000,00). In considerazione di quanto sopra, era recuperata l'IVA indebitamente detratta per complessivi € 9.397,99 relativi a costi indeducibili per carenza di requisiti stabiliti dall'art.109 del TUIR.
In merito alle operazioni attive fatturate con il metodo del “reverse charge” (ex art.17 comma 6 del DPR
633/72) l'Ufficio, non ritenendo le operazioni assoggettabili a detto metodo, recuperava l'IVA dovuta applicando l'aliquota ridotta del 10% sull'imponibile complessivo di € 180.000,00 dato dalla somma della fattura n. 17 emessa in data 07/12/2018 nei confronti della società Società_2 srl di importo pari a € 120.000,00 e della fattura n.18 emessa in data 13/12/2018 nei confronti della società Società_3 srl di importo pari a
€ 60.000,00. L'Ufficio recuperava, dunque, l'importo complessivo di €18.000,00 (10% di 180.000,00).
Avverso l'indicato avviso di accertamento la società proponeva appello per i motivi, come in atti.
L'Ufficio si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso e ribadendo la legittimità del proprio operato.
La CTP di Latina con sentenza n.368/1/22, in epigrafe indicata, rigettava il ricorso ritenendo tutti i motivi di ricorso infondati;
condannava la ricorrente alle spese in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza la società proponeva appello formulando i seguenti motivi di impugnazione:
-Erroneità della sentenza in ordine alla correttezza dell'avviso di accertamento per ritenuta adeguatezza della motivazione per relationem;
-Erroneità della sentenza per carenza di motivazione delle stessa in ordine alla dedotta nullità dell'atto impugnato per mancato assolvimento dell'onere della prova in violazione all'art. 2697 c.c.;
-Nullità della sentenza in ordine al punto sul “Reverse Charge in Edilizia”;
-Erroneità della sentenza in ordine alla nullità dell'atto impugnato per l'illegittimità, l'infondatezza e/o l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate;
-Erroneità della sentenza in ordine alla condanna alla spese di lite.
Si costituiva l'Ufficio anche nel presente grado di giudizio con propria memoria e relative controdeduzioni, ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa era trattata all'udienza del 13.11.2025 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
Con il primo motivo di appello l'appellante ripropone l'eccezione di illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione. In particolare, l'Ufficio avrebbe effettuato un mero e acritico rinvio al PVC redatto nei confronti del contribuente a seguito di una verifica operata dalla Guardia di Finanza.
La censura non è fondata.
In primo luogo deve essere ribadito che il PVC al quale l'Ufficio fa riferimento era stato precedentemente consegnato alla parte che ne era, dunque, perfettamente a conoscenza. Sul punto si ricorda il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, la legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7, comma 1 (…) nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione, ponendosi altrimenti un'interpretazione puramente formalistica in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia sì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità chiaramente irragionevoli” (cfr. Corte di Cassazione sentenze nn. 20798/17 , 407/2015 e n. 18073/08). Ancora. Non solo il PVC era un atto di cui la parte era a conoscenza, ma l'Ufficio ne ha anche riprodotto il contenuto essenziale, come si evince da una mera lettura della motivazione.
In secondo luogo, sempre con il primo motivo di censura, si sostiene conseguentemente che l'Ufficio avrebbe violato il disposto di cui all'art. 12 dello Statuto del Contribuente non instaurando con il contribuente alcun contraddittorio.
Anche tale censura è infondata.
Occorre, infatti, evidenziare che l'avviso di accertamento segue una precedente verifica fiscale e questa è stata effettuata in contraddittorio con la parte. Né l'Ufficio aveva l'obbligo di replicare nuovamente l'istruttoria.
Sul punto è bene ribadire l'orientamento secondo il quale l'avviso di accertamento che nella motivazione faccia rinvio “per relationem” alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria non è illegittimo per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti. Piuttosto detto rinvio va interpretato nel senso che l'Ufficio, condividendo le conclusioni dell'atto cui fa riferimento, “ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio” (Corte di Cassazione ord. n.19381/2020) . Tale motivazione è sufficiente a individuare la causa giustificativa del recupero a tassazione in relazione al contenuto dell'atto richiamato, senza che da ciò derivi una lesione del diritto di difesa del contribuente, diritto che può esplicitarsi
“sia negando i fatti costitutivi della pretesa fiscale, sia contrastando le risultanze dell'atto impositivo mediante acquisizione di ulteriore documentazione e di altri elementi probatori idonei a dimostrare la insussistenza della pretesa fiscale” (Corte di Cassazione ord. n.19381/2020) . Occorre ancora evidenziare che, nel caso di specie, l'Ufficio non ha effettuato un mero acritico rinvio al PVC, ma nell'emissione dell'avviso di accertamento ha tenuto conto delle memorie ex art. 12 proposte dalla parte tanto che a fronte dell'aliquota del 22% contestata nel PVC ha applicato l'aliquota del 10% prevista in materia edilizia. E' bene ancora evidenziare che, anche dopo l'art. 7 della l. 212/2000, la giurisprudenza, ritiene l'avviso di accertamento correttamente motivato mediante il riferimento al PVC della Guardia di finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato (Cass., n. 7278/2022; n. 2780030/2019). Applicando tali coordinate al caso di specie, non è ravvisabile il denunziato vizio motivazionale. In particolare, l'accertamento impugnato fa immediatamente riferimento al “Processo Verbale di Constatazione redatto in data 17/12/2019 dalla Guardia di Finanza – Compagnia Formia”, che si intende “richiamato nel presente atto opportunamente integrato” specificando inoltre che dello stesso “la parte possiede copia”, affermazione non confutata dall'interessata.
Con il secondo motivo di appello il contribuente censura la statuizione dei giudici di prime cure affermando che gli stessi non avrebbero fornito adeguata motivazione in merito al mancato accoglimento del secondo motivo di ricorso riferito ad un presunto mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio.
Il motivo è del tutto infondato.
I giudici di primo grado hanno idoneamente motivato la loro decisione anche facendo riferimento a quanto statuito in merito al primo motivo visto che il contribuente proponeva una eccezione che non teneva conto della distinzione tra motivazione e prova. Da quanto sopra riportato appare chiaro come, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non si possa in alcun modo censurare l'Amministrazione che condivida le risultanze contenute nel verbale istruttorio redatto dalla Guardia di Finanza in sede di verifica, non costituendo alcun vizio il recepimento non accompagnato da argomentazioni nuove, originali, autonome e diverse. Senza considerare, peraltro, che nel caso di specie l'Ufficio nell'emissione dell'avviso di accertamento ha adottato delle soluzioni parzialmente diverse rispetto a quelle proposte dai verificatori (cfr. pag. 4 avviso di accertamento: applicazione aliquota IVA del 10% in luogo di quella ordinaria del 22%).
Con il terzo motivo di appello l'appellante ritiene che i giudici di prime cure non avrebbero motivato il mancato accoglimento del terzo motivo di ricorso relativo al recupero dell'IVA effettuato con riferimento alle fatture emesse nei confronti della Società_3 Srl. Sul punto l'appellante ribadisce che trattandosi di lavori di ristrutturazione edilizia era applicabile il regime del “reverse charge”. Sostiene, altresì, che anche a non voler considerare applicabile il regime del “reverse charge” l'aliquota da applicare era del 10% e non del 22%.
L'eccezione è infondata.
I giudici hanno idoneamente motivato la loro statuizione. Si rammenta che la giurisprudenza, rilevato che la finalità del meccanismo del “reverse charge” per le prestazioni di servizi del settore edilizio è quella di contrastare le possibili frodi dovute al mancato versamento dell'imposta da parte delle imprese edili, dopo che queste ne hanno addebitato l'importo ai committenti, afferma che qualora l'Amministrazione finanziaria contesti l'esistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'assolvimento dell'Iva mediante tale regime, spetta al contribuente fornire elementi idonei a dimostrarne la sussistenza e la natura delle operazioni, in conformità al principio di vicinanza della prova (Cass., n. 14999/2020). L'applicazione della regola del
“reverse charge” richiede, infatti, il rispetto di alcuni requisiti che la società non è stata in grado di dimostrare, neanche in sede di ricorso. Le fatture, infatti, non fanno riferimento ad alcun contratto di appalto e la documentazione extracontabile è del tutto carente. Né in sede di ricorso in primo grado né tantomeno in appello tali lacune documentali sono state sopperite. Quanto alla contestazione dell'aliquota da applicare l'Ufficio in sede di accertamento ha accolto l'eccezione sollevata con le memorie al PVC e ha applicato l'aliquota ridotta del 10% in luogo di quella ordinaria del 22%.
Con il quarto motivo di appello l'appellante contesta l'applicazione delle sanzioni ritenendole infondate e del tutto immotivata la statuizione dei giudici di prime cure sul punto.
La censura è infondata.
E' evidente, infatti, che alla legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento segue la legittima applicazione delle sanzioni, ma anche perché non è stato commesso alcun errore nella loro determinazione.
Con il quinto motivo di appello l'appellante eccepisce l'illegittimità della condanna alle spese in favore dell'Ufficio.
L'eccezione è priva di fondamento. Invero, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 la condanna alle spese segue la soccombenza. Quanto alla misura della stessa si osserva che si tratta di un importo nettamente inferiore rispetto a quello indicato nella nota spese depositata dall'Ufficio.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in euro 2500,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5296/2022 depositato il 18/10/2022
proposto da
Rm Società_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 368/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 05/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031700878 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, sulla base delle risultanze di cui al PVC redatto in data 17/12/2019 dalla Guardia di Finanza di Formia, emetteva, nei confronti della Società_1 srl in liquidazione, l'avviso di accertamento n. TKF031700878/2020 con il quale, ai sensi dell'art. 40 del DPR 600/73, rettificava la dichiarazione presentata dalla società per l'anno d'imposta 2018.
In particolare, l'Ufficio recuperava a tassazione ai fini IRES e IRAP l'imponibile di € 409.434,72 dato dalla somma dell'importo di € 43.643,43 relativo a costi indeducibili per carenza di requisiti stabiliti dall'art.109 del TUIR;
e dell'importo di € 365.791,00 relativo alle note di credito emesse nel corso del 2018 (la n.6 del
30/09/2018 di €123.791,00 e la n. 8 del 27/12/2018 di € 242.000,00). In considerazione di quanto sopra, era recuperata l'IVA indebitamente detratta per complessivi € 9.397,99 relativi a costi indeducibili per carenza di requisiti stabiliti dall'art.109 del TUIR.
In merito alle operazioni attive fatturate con il metodo del “reverse charge” (ex art.17 comma 6 del DPR
633/72) l'Ufficio, non ritenendo le operazioni assoggettabili a detto metodo, recuperava l'IVA dovuta applicando l'aliquota ridotta del 10% sull'imponibile complessivo di € 180.000,00 dato dalla somma della fattura n. 17 emessa in data 07/12/2018 nei confronti della società Società_2 srl di importo pari a € 120.000,00 e della fattura n.18 emessa in data 13/12/2018 nei confronti della società Società_3 srl di importo pari a
€ 60.000,00. L'Ufficio recuperava, dunque, l'importo complessivo di €18.000,00 (10% di 180.000,00).
Avverso l'indicato avviso di accertamento la società proponeva appello per i motivi, come in atti.
L'Ufficio si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso e ribadendo la legittimità del proprio operato.
La CTP di Latina con sentenza n.368/1/22, in epigrafe indicata, rigettava il ricorso ritenendo tutti i motivi di ricorso infondati;
condannava la ricorrente alle spese in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza la società proponeva appello formulando i seguenti motivi di impugnazione:
-Erroneità della sentenza in ordine alla correttezza dell'avviso di accertamento per ritenuta adeguatezza della motivazione per relationem;
-Erroneità della sentenza per carenza di motivazione delle stessa in ordine alla dedotta nullità dell'atto impugnato per mancato assolvimento dell'onere della prova in violazione all'art. 2697 c.c.;
-Nullità della sentenza in ordine al punto sul “Reverse Charge in Edilizia”;
-Erroneità della sentenza in ordine alla nullità dell'atto impugnato per l'illegittimità, l'infondatezza e/o l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate;
-Erroneità della sentenza in ordine alla condanna alla spese di lite.
Si costituiva l'Ufficio anche nel presente grado di giudizio con propria memoria e relative controdeduzioni, ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa era trattata all'udienza del 13.11.2025 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
Con il primo motivo di appello l'appellante ripropone l'eccezione di illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione. In particolare, l'Ufficio avrebbe effettuato un mero e acritico rinvio al PVC redatto nei confronti del contribuente a seguito di una verifica operata dalla Guardia di Finanza.
La censura non è fondata.
In primo luogo deve essere ribadito che il PVC al quale l'Ufficio fa riferimento era stato precedentemente consegnato alla parte che ne era, dunque, perfettamente a conoscenza. Sul punto si ricorda il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, la legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7, comma 1 (…) nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione, ponendosi altrimenti un'interpretazione puramente formalistica in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia sì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità chiaramente irragionevoli” (cfr. Corte di Cassazione sentenze nn. 20798/17 , 407/2015 e n. 18073/08). Ancora. Non solo il PVC era un atto di cui la parte era a conoscenza, ma l'Ufficio ne ha anche riprodotto il contenuto essenziale, come si evince da una mera lettura della motivazione.
In secondo luogo, sempre con il primo motivo di censura, si sostiene conseguentemente che l'Ufficio avrebbe violato il disposto di cui all'art. 12 dello Statuto del Contribuente non instaurando con il contribuente alcun contraddittorio.
Anche tale censura è infondata.
Occorre, infatti, evidenziare che l'avviso di accertamento segue una precedente verifica fiscale e questa è stata effettuata in contraddittorio con la parte. Né l'Ufficio aveva l'obbligo di replicare nuovamente l'istruttoria.
Sul punto è bene ribadire l'orientamento secondo il quale l'avviso di accertamento che nella motivazione faccia rinvio “per relationem” alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria non è illegittimo per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti. Piuttosto detto rinvio va interpretato nel senso che l'Ufficio, condividendo le conclusioni dell'atto cui fa riferimento, “ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio” (Corte di Cassazione ord. n.19381/2020) . Tale motivazione è sufficiente a individuare la causa giustificativa del recupero a tassazione in relazione al contenuto dell'atto richiamato, senza che da ciò derivi una lesione del diritto di difesa del contribuente, diritto che può esplicitarsi
“sia negando i fatti costitutivi della pretesa fiscale, sia contrastando le risultanze dell'atto impositivo mediante acquisizione di ulteriore documentazione e di altri elementi probatori idonei a dimostrare la insussistenza della pretesa fiscale” (Corte di Cassazione ord. n.19381/2020) . Occorre ancora evidenziare che, nel caso di specie, l'Ufficio non ha effettuato un mero acritico rinvio al PVC, ma nell'emissione dell'avviso di accertamento ha tenuto conto delle memorie ex art. 12 proposte dalla parte tanto che a fronte dell'aliquota del 22% contestata nel PVC ha applicato l'aliquota del 10% prevista in materia edilizia. E' bene ancora evidenziare che, anche dopo l'art. 7 della l. 212/2000, la giurisprudenza, ritiene l'avviso di accertamento correttamente motivato mediante il riferimento al PVC della Guardia di finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato (Cass., n. 7278/2022; n. 2780030/2019). Applicando tali coordinate al caso di specie, non è ravvisabile il denunziato vizio motivazionale. In particolare, l'accertamento impugnato fa immediatamente riferimento al “Processo Verbale di Constatazione redatto in data 17/12/2019 dalla Guardia di Finanza – Compagnia Formia”, che si intende “richiamato nel presente atto opportunamente integrato” specificando inoltre che dello stesso “la parte possiede copia”, affermazione non confutata dall'interessata.
Con il secondo motivo di appello il contribuente censura la statuizione dei giudici di prime cure affermando che gli stessi non avrebbero fornito adeguata motivazione in merito al mancato accoglimento del secondo motivo di ricorso riferito ad un presunto mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio.
Il motivo è del tutto infondato.
I giudici di primo grado hanno idoneamente motivato la loro decisione anche facendo riferimento a quanto statuito in merito al primo motivo visto che il contribuente proponeva una eccezione che non teneva conto della distinzione tra motivazione e prova. Da quanto sopra riportato appare chiaro come, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non si possa in alcun modo censurare l'Amministrazione che condivida le risultanze contenute nel verbale istruttorio redatto dalla Guardia di Finanza in sede di verifica, non costituendo alcun vizio il recepimento non accompagnato da argomentazioni nuove, originali, autonome e diverse. Senza considerare, peraltro, che nel caso di specie l'Ufficio nell'emissione dell'avviso di accertamento ha adottato delle soluzioni parzialmente diverse rispetto a quelle proposte dai verificatori (cfr. pag. 4 avviso di accertamento: applicazione aliquota IVA del 10% in luogo di quella ordinaria del 22%).
Con il terzo motivo di appello l'appellante ritiene che i giudici di prime cure non avrebbero motivato il mancato accoglimento del terzo motivo di ricorso relativo al recupero dell'IVA effettuato con riferimento alle fatture emesse nei confronti della Società_3 Srl. Sul punto l'appellante ribadisce che trattandosi di lavori di ristrutturazione edilizia era applicabile il regime del “reverse charge”. Sostiene, altresì, che anche a non voler considerare applicabile il regime del “reverse charge” l'aliquota da applicare era del 10% e non del 22%.
L'eccezione è infondata.
I giudici hanno idoneamente motivato la loro statuizione. Si rammenta che la giurisprudenza, rilevato che la finalità del meccanismo del “reverse charge” per le prestazioni di servizi del settore edilizio è quella di contrastare le possibili frodi dovute al mancato versamento dell'imposta da parte delle imprese edili, dopo che queste ne hanno addebitato l'importo ai committenti, afferma che qualora l'Amministrazione finanziaria contesti l'esistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'assolvimento dell'Iva mediante tale regime, spetta al contribuente fornire elementi idonei a dimostrarne la sussistenza e la natura delle operazioni, in conformità al principio di vicinanza della prova (Cass., n. 14999/2020). L'applicazione della regola del
“reverse charge” richiede, infatti, il rispetto di alcuni requisiti che la società non è stata in grado di dimostrare, neanche in sede di ricorso. Le fatture, infatti, non fanno riferimento ad alcun contratto di appalto e la documentazione extracontabile è del tutto carente. Né in sede di ricorso in primo grado né tantomeno in appello tali lacune documentali sono state sopperite. Quanto alla contestazione dell'aliquota da applicare l'Ufficio in sede di accertamento ha accolto l'eccezione sollevata con le memorie al PVC e ha applicato l'aliquota ridotta del 10% in luogo di quella ordinaria del 22%.
Con il quarto motivo di appello l'appellante contesta l'applicazione delle sanzioni ritenendole infondate e del tutto immotivata la statuizione dei giudici di prime cure sul punto.
La censura è infondata.
E' evidente, infatti, che alla legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento segue la legittima applicazione delle sanzioni, ma anche perché non è stato commesso alcun errore nella loro determinazione.
Con il quinto motivo di appello l'appellante eccepisce l'illegittimità della condanna alle spese in favore dell'Ufficio.
L'eccezione è priva di fondamento. Invero, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 la condanna alle spese segue la soccombenza. Quanto alla misura della stessa si osserva che si tratta di un importo nettamente inferiore rispetto a quello indicato nella nota spese depositata dall'Ufficio.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in euro 2500,00, oltre accessori di legge.