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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2407/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SS TO, Presidente
CRUCIANI ANDREA, EL
DE ANGELIS GILDO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18327/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 301352 IMU 2019
- sul ricorso n. 18414/2024 depositato il 11/12/2024 proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 301352 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1680/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con i riuniti ricorsi ritualmente e tempestivamente depositati, parte ricorrente, Ricorrente_1 S.r.l., impugnava gli avvisi di accertamento esecutivi dell'IMU, nn. 301352, 301353, tutti dell'11 settembre 2024, notificati il 13 settembre 2024, rispettivamente per gli anni d'imposta 2019, 2020, in relazione a diversi immobili siti in
Roma; per una maggiore imposta di € 13.893,65 (anno 2019), ed € 22.889,98 (anno 2020), oltre interessi e sanzioni.
Il ricorso si fonda sui seguenti motivi: “1. Violazione dell'obbligo di motivazione dell'accertamento notificato al contribuente.
2. Illegittimità dell'attività di accertamento dell'Ufficio in quanto la pretesa dovrebbe essere rivolta a soggetti diversi dalla società contribuente;
illegittimità della pretesa in quanto sfornita di prova. 3.
Violazione dello Statuto del contribuente e principio dell'affidamento.
4. Non applicabilità delle sanzioni irrogate.
5. Istanza di sospensione ex art. 47, D.Lgs. 31 n. 546/1992”.
Con il ricorso si chiede volersi: “1. accertare l'illegittimità e, previa sospensione, dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato, con rimborso di quanto eventualmente versato dall'odierna ricorrente nelle more del presente giudizio;
2. disapplicare in ogni caso le sanzioni irrogate;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio il Comune di Roma Capitale chiedendo volersi dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, stante i tempestivi provvedimenti di annullamento totale in autotutela.
La Corte, riuniti i ricorsi per connessione soggettiva, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto degli allegati provvedimenti di annullamento totale, Prot. n. QB/2024/771392 (per l'avviso di accertamento n. 301352), e Prot. n. QB/2024/771409 (per l'avviso di accertamento n. 301353), del 18 novembre 2024, va infatti dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46, commi primo e secondo, del D.lgs. n. 546/1992.
A fronte del ricorso notificato all'Ufficio il 12 novembre 2024, il Comune di Roma Capitale, in data 18 novembre
2024, emetteva i citati provvedimenti in autotutela e quindi entro il termine di 90 giorni di cui agli artt. 10- quater, 19, comma 1, lettera g-bis) e 21, comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46, commi primo e secondo, del D.lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di lite, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e 92, comma secondo, c.p.c., stante il tempestivo provvedimento in autotutela emesso dall'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SS TO, Presidente
CRUCIANI ANDREA, EL
DE ANGELIS GILDO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18327/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 301352 IMU 2019
- sul ricorso n. 18414/2024 depositato il 11/12/2024 proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 301352 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1680/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con i riuniti ricorsi ritualmente e tempestivamente depositati, parte ricorrente, Ricorrente_1 S.r.l., impugnava gli avvisi di accertamento esecutivi dell'IMU, nn. 301352, 301353, tutti dell'11 settembre 2024, notificati il 13 settembre 2024, rispettivamente per gli anni d'imposta 2019, 2020, in relazione a diversi immobili siti in
Roma; per una maggiore imposta di € 13.893,65 (anno 2019), ed € 22.889,98 (anno 2020), oltre interessi e sanzioni.
Il ricorso si fonda sui seguenti motivi: “1. Violazione dell'obbligo di motivazione dell'accertamento notificato al contribuente.
2. Illegittimità dell'attività di accertamento dell'Ufficio in quanto la pretesa dovrebbe essere rivolta a soggetti diversi dalla società contribuente;
illegittimità della pretesa in quanto sfornita di prova. 3.
Violazione dello Statuto del contribuente e principio dell'affidamento.
4. Non applicabilità delle sanzioni irrogate.
5. Istanza di sospensione ex art. 47, D.Lgs. 31 n. 546/1992”.
Con il ricorso si chiede volersi: “1. accertare l'illegittimità e, previa sospensione, dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato, con rimborso di quanto eventualmente versato dall'odierna ricorrente nelle more del presente giudizio;
2. disapplicare in ogni caso le sanzioni irrogate;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio il Comune di Roma Capitale chiedendo volersi dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, stante i tempestivi provvedimenti di annullamento totale in autotutela.
La Corte, riuniti i ricorsi per connessione soggettiva, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto degli allegati provvedimenti di annullamento totale, Prot. n. QB/2024/771392 (per l'avviso di accertamento n. 301352), e Prot. n. QB/2024/771409 (per l'avviso di accertamento n. 301353), del 18 novembre 2024, va infatti dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46, commi primo e secondo, del D.lgs. n. 546/1992.
A fronte del ricorso notificato all'Ufficio il 12 novembre 2024, il Comune di Roma Capitale, in data 18 novembre
2024, emetteva i citati provvedimenti in autotutela e quindi entro il termine di 90 giorni di cui agli artt. 10- quater, 19, comma 1, lettera g-bis) e 21, comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46, commi primo e secondo, del D.lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di lite, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e 92, comma secondo, c.p.c., stante il tempestivo provvedimento in autotutela emesso dall'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.