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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 8971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8971 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49537/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: Francesco Crisafulli Presidente
Francesco Frettoni Giudice
Fabrizio Molinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 49537/2023 promossa da:
(C.F. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1 03.06.1997, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Visentin;
- ricorrente -
contro
, in persona Controparte_1 del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente contumace –
OGGETTO: impugnazione del rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 03.11.2023 cittadino Parte_1 gambiano, ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Latina ha respinto la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata in data 02.09.2021.
Le amministrazioni resistenti, ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio.
* * *
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Occorre preliminarmente evidenziare che il D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020, applicabile, ratione temporis, al caso di specie – essendo la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale stata avanzata antecedentemente al 6 maggio 2023 – ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c.
Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la propria elaborazione giurisprudenziale, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di “vita privata” ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di
“vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Per_1 Per_2
Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e Per_3 CP_2 Campanelli c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, Persona_4 Per_1Per_
§ 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali ( Per_6 c. Spagna [GC], § 110; BĂ c. Romania [GC], § 71;
[...] e c. , § 42) o commerciali ( Per_7 Per_8 Per_9 [...]
e Satamedia Oy c. Finlandia GC). Parte_2 Ciò posto, nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di avere intrapreso sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa.
In particolare:
- è entrato nel territorio italiano nel 2014 da minore non accompagnato, per cui veniva aperta relativa procedura di tutela dal Tribunale di Messina;
- in data 10.12.2015 gli è stato riconosciuto il permesso di soggiorno per protezione umanitaria ex art. 5 co. 6 d.lgs. 286/98 da parte della
Commissione Territoriale di Siracusa2/Ragusa;
- nel febbraio 2016 è stato impegnato socialmente nel progetto di pulizia di strade e luoghi pubblici dello SPRAR “Un ponte per una vita migliore;
- nel mese di settembre 2022 ha lavorato come bracciante agricolo per
“L'unica Società Cooperativa Agricola”; risulta altresì essere stato assunto nel giugno 2023 con la medesima qualifica dal sig. CP_3
- dal 05.07.2023 al 10.08.2023 ha prestato attività lavorativa presso la
“Montemagno Service Srl” azienda di allestimenti fieristici;
Pag. 2 di 4 - nei mesi di settembre e ottobre 2023 ha svolto attività lavorativa per la
“A.C.G. Montico” come operaio di manovra;
- attualmente ha ricevuto una proposta di assunzione come facchino per un anno con decorrenza dal 01.06.2025 e fino al 31.05.2026 dalla società
“Roma Service Srl”;
- continua a profondere il suo impegno nell'integrazione sociale frequentando il centro servizi “One Stop Shop”, presso cui segue corsi per la cura del verde del Comune di e un corso per l'alfabetizzazione della CP_1 lingua italiana;
frequenta altresì la scuola NY TO di . Nella CP_1 relazione pervenuta dall'educatrice della cooperativa si apprezza, in particolare, come il ricorrente si sia spontaneamente recato presso il centro
“One Stop Shop” di , chiedendo informazioni per le attività di CP_1 volontariato nonché supporto legale;
- ha un contratto di locazione regolarmente registrato in Latina (LT), alla via Emanuele Filiberto n. 40, dove vive insieme ad altri due connazionali.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n.
173/2020. In forza dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, non si fa luogo a liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara il diritto di (C.F. , nato in Parte_1 C.F._1
Gambia il 03.06.1997, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- nulla sulle spese.
Roma, 26.05.2025
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: Francesco Crisafulli Presidente
Francesco Frettoni Giudice
Fabrizio Molinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 49537/2023 promossa da:
(C.F. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1 03.06.1997, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Visentin;
- ricorrente -
contro
, in persona Controparte_1 del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente contumace –
OGGETTO: impugnazione del rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 03.11.2023 cittadino Parte_1 gambiano, ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Latina ha respinto la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata in data 02.09.2021.
Le amministrazioni resistenti, ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio.
* * *
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Occorre preliminarmente evidenziare che il D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020, applicabile, ratione temporis, al caso di specie – essendo la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale stata avanzata antecedentemente al 6 maggio 2023 – ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c.
Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la propria elaborazione giurisprudenziale, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di “vita privata” ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di
“vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Per_1 Per_2
Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e Per_3 CP_2 Campanelli c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, Persona_4 Per_1Per_
§ 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali ( Per_6 c. Spagna [GC], § 110; BĂ c. Romania [GC], § 71;
[...] e c. , § 42) o commerciali ( Per_7 Per_8 Per_9 [...]
e Satamedia Oy c. Finlandia GC). Parte_2 Ciò posto, nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di avere intrapreso sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa.
In particolare:
- è entrato nel territorio italiano nel 2014 da minore non accompagnato, per cui veniva aperta relativa procedura di tutela dal Tribunale di Messina;
- in data 10.12.2015 gli è stato riconosciuto il permesso di soggiorno per protezione umanitaria ex art. 5 co. 6 d.lgs. 286/98 da parte della
Commissione Territoriale di Siracusa2/Ragusa;
- nel febbraio 2016 è stato impegnato socialmente nel progetto di pulizia di strade e luoghi pubblici dello SPRAR “Un ponte per una vita migliore;
- nel mese di settembre 2022 ha lavorato come bracciante agricolo per
“L'unica Società Cooperativa Agricola”; risulta altresì essere stato assunto nel giugno 2023 con la medesima qualifica dal sig. CP_3
- dal 05.07.2023 al 10.08.2023 ha prestato attività lavorativa presso la
“Montemagno Service Srl” azienda di allestimenti fieristici;
Pag. 2 di 4 - nei mesi di settembre e ottobre 2023 ha svolto attività lavorativa per la
“A.C.G. Montico” come operaio di manovra;
- attualmente ha ricevuto una proposta di assunzione come facchino per un anno con decorrenza dal 01.06.2025 e fino al 31.05.2026 dalla società
“Roma Service Srl”;
- continua a profondere il suo impegno nell'integrazione sociale frequentando il centro servizi “One Stop Shop”, presso cui segue corsi per la cura del verde del Comune di e un corso per l'alfabetizzazione della CP_1 lingua italiana;
frequenta altresì la scuola NY TO di . Nella CP_1 relazione pervenuta dall'educatrice della cooperativa si apprezza, in particolare, come il ricorrente si sia spontaneamente recato presso il centro
“One Stop Shop” di , chiedendo informazioni per le attività di CP_1 volontariato nonché supporto legale;
- ha un contratto di locazione regolarmente registrato in Latina (LT), alla via Emanuele Filiberto n. 40, dove vive insieme ad altri due connazionali.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n.
173/2020. In forza dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, non si fa luogo a liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara il diritto di (C.F. , nato in Parte_1 C.F._1
Gambia il 03.06.1997, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- nulla sulle spese.
Roma, 26.05.2025
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli
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