Art. 27. (Sospensione degli effetti di atti illegittimi).
1. All' articolo 2-quater del decreto- legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
1-ter. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza.
1-quater. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente puo' impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato".
Nota all'art. 27:
- Si riporta il testo dell' art. 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 , recante: "Disposizioni urgenti in materia fiscale", cosi' come da ultimo modificato dalla presente legge:
"Art. 2-quater (Autotutela). - 1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilita', degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicita' sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attivita' dell'amministrazione.
1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
1-ter. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri giudicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza.
1-quater. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente puo' impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato".
1. All' articolo 2-quater del decreto- legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
1-ter. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza.
1-quater. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente puo' impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato".
Nota all'art. 27:
- Si riporta il testo dell' art. 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 , recante: "Disposizioni urgenti in materia fiscale", cosi' come da ultimo modificato dalla presente legge:
"Art. 2-quater (Autotutela). - 1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilita', degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicita' sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attivita' dell'amministrazione.
1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
1-ter. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri giudicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza.
1-quater. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente puo' impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato".