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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/06/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 159/2022
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 159/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 11 febbraio 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale dell'8
gennaio 2025
OGGETTO: d a
Fideiussione
, con il patrocinio dell'avv. Bruno Parte_1
CODICE: Per_1
140061 APPELLANTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. Mario Vanzo e Controparte_1
dell'avv. Francesco Vanzo
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, in data 18 gennaio
2022, n. 88/2022.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“nel merito: in accoglimento dell'appello e per come fosse ritenuto in
relazione ai motivi di impugnazione suesposti e/o a quelli che la Ecc.ma
Corte ritenesse, accogliersi le domande proposte nell'atto di citazione
introduttivo del giudizio, revocandosi in ogni caso, e dichiarandolo privo di
ogni giuridico effetto, nei confronti della sig.ra Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 5634/2017 ord. n. 14318/2017 RG del Tribunale
civile di Brescia.
In via istruttoria: disporsi, occorrendo, rinnovo della CTU che, a mezzo di
altro consulente, indichi se sono autografe dell'appellante le firme apposte
sulla fidejussione datata 16.9.2005 azionata dalla Banca con il decreto
ingiuntivo opposto.
Con rifusione delle spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”
(conclusioni contenute nell'atto di citazione in appello).
Dell'appellata
“- in via preliminare e/o pregiudiziale, accertata l'insussistenza di
ragionevoli probabilità di accoglimento dell'appello, dichiarare
inammissibile la presente impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis e 348 ter
c.p.c.;
- In via principale e nel merito, accertata l'infondatezza in fatto ed in diritto
di tutti i motivi di impugnazione e delle domande avanzate dall'appellante,
respingere/rigettare l'appello proposto dalla signora confermando Pt_1
2 la sentenza n. 88/2022 del Tribunale di Brescia, Giudice Dott.ssa Alessia
Busato, emessa in data 13.01.2022 e pubblicata il 18.01.2022 a definizione
della causa di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 18756/2017.
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale,
delle domande avversarie e di riforma, anche parziale, della sentenza
appellata, si ripropongono le domande rassegnate nel giudizio di primo
grado, così come formulate nella memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., di
seguito ritrascritte:
- In via pregiudiziale e/o preliminare, accertata la genericità della domanda
e per i motivi dedotti in narrativa, dichiarare nullo l'atto di citazione ai sensi
e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c.;
- Sempre in via preliminare, rigettare l'istanza di revoca/sospensione
dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto in difetto dei gravi
motivi di sospensione ex art 649 c.p.c., e non essendo l'opposizione fondata
su prova scritta o di pronta soluzione;
- In via principale e nel merito, accertata l'infondatezza in fatto ed in diritto
delle domande e pretese avversarie per i motivi dedotti in narrativa, rigettare
tutte le domande proposte dall'opponente in quanto infondate in fatto ed in
diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 5634/2017 Ord. e per
l'effetto condannare in ogni caso l'opponente al pagamento della somma
ingiunta o di quella minore ritenuta di giustizia o come risulterà in corso di
causa;
- In via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi in cui venissero
3 accolte anche in parte le domande avversarie, condannare l'opponente al
pagamento in favore dell'opposta delle somme ingiunte o di quelle minori
accertate in corso di causa;
- Si chiede la verificazione giudiziale ex art 216 ss. c.p.c. dell'autenticità
della sottoscrizione disconosciuta da controparte, intendendo
[...]
valersi del documento posto a fondamento della propria Controparte_2
domanda;
- In via istruttoria, ammettersi interpello e prova testimoniale sulle
circostanze esposte in narrativa, introdotte dalla locuzione “vero che”, con
riserva di meglio capitolare ed indicare i testi nella memoria ex art. 183 VI
comma n. 2 c.p.c.
- In via istruttoria, ove ritenuto necessario, disporsi gli accertamenti tecnici
necessari, anche tramite CTU grafica e/o grafotecnica, al fine di accertare
l'autografia/autenticità delle firme disconosciute dalla opponente ed
apparenti sull'atto di fideiussione del 16.9.2005.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali maggiorate
di IVA e CPA,oltre a rimborso forfettario delle spese.
- In via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie ex adverso proposte in
particolare la rinnovazione di CTU in quanto inammissibile e superflua e,
comunque, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, maggiorati di
i.v.a. e c.p.a.” (conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e
4 risposta).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 5634/2017 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 160.000,00 oltre interessi e spese a fronte della risoluzione del contratto di finanziamento stipulato da Il Forno dei Masters di CH
UG e C. s.n.c., società di cui era fideiussore.
Ella contestava detta qualità, disconoscendo la sottoscrizione della garanzia,
deducendo di aver appreso del proprio ruolo per mezzo della raccomandata di revoca del finanziamento del 23 febbraio 2017, non avendo mai ricevuto comunicazioni da parte della banca né essendo stata avvisata della situazione debitoria, aggravatasi nel tempo, della società debitrice. Allegava che,
trascorsi due anni dalla stipula del mutuo, la banca aveva chiesto prima un ampliamento della fideiussione rilasciata da , e poi, Parte_2
sette anni dopo, la rinegoziazione del mutuo, precisando che tali circostanze,
unitamente all'ingiunzione, dimostravano il carattere risalente dell'esposizione debitoria della società, aggravatasi nel tempo, e che il comportamento tenuto dalla banca era contrario ai doveri di correttezza e buona fede. Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria di nullità/inefficacia della fideiussione.
1.1. costituendosi, chiedeva la verificazione delle scritture Controparte_1
disconosciute e contestava le pretese relative alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
5 1.2. In corso di causa, l'appellante eccepiva, altresì, la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
2. Con sentenza n. 88/2022 pubblicata in data 18 gennaio 2022, il Tribunale
di Brescia ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto monitorio.
2.1. In particolare, ha respinto l'eccezione di nullità, richiamando la pronuncia della Suprema Corte n. 13846/2019, ed evidenziandone la proposizione una volta spirati i termini di allegazione e per la richiesta di mezzi istruttori e che, pur trattandosi di nullità, dunque di eccezione rilevabile d'ufficio e quindi la tardiva deduzione dei fatti posti a suo fondamento.
2.2. Il Tribunale ha ritenuto che l'istruttoria orale abbia confermato l'autografia della sottoscrizione della fideiussione, avendo la teste
[...]
funzionario della banca, affermato che l'attrice aveva Testimone_1
sottoscritto la garanzia dinanzi a lei e che aveva provveduto ad identificarla con documento d'identità e codice fiscale. Ha, inoltre, evidenziato che l'autografia della firma è stata accertata anche attraverso l'esperita CTU
grafologica.
2.3. Il Tribunale ha, poi, ritenuto tempestive le contestazioni avanzate dall'attrice circa la condotta asseritamente contraria ai doveri di correttezza e buona fede tenuta dalla banca nella gestione delle obbligazioni garantite, e specificate in sede di comparsa conclusionale con riferimento all'art. 1956
c.c. Tuttavia, ha ritenuto l'eccezione infondata, evidenziando che: il credito opposto sorge da un contratto di finanziamento stipulato in data 5 ottobre
6 2005, mentre la fideiussione è stata sottoscritta il 19 giugno 2005 e l'eccezione è stata sollevata solo con riferimento alla rinegoziazione del finanziamento avvenuta nel marzo 2012; si tratta di episodi successivi alla concessione del finanziamento che non possono provare, per il periodo compreso tra giugno 2005 (rilascio della garanzia) e ottobre 2005 (stipula del finanziamento), l'aggravamento delle condizioni economiche della debitrice
“divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del
credito”; pur potendo la rinegoziazione delle clausole del finanziamento costituire una sorta di “nuova concessione di credito” valutabile in base all'art. 1956 c.c., sia necessario, per una interpretazione secondo correttezza e buona fede, confrontare l'onere conseguente alla rinegoziazione con quello conseguente all'azione giudiziaria per l'adempimento, previa eventuale decadenza dal beneficio del termine;
manchino allegazioni in merito al fatto che, a fronte dell'inadempimento del debitore garantito, il garante sarebbe stato maggiormente tutelato con l'immediata escussione dello stesso, anziché
da una rinegoziazione delle clausole;
il finanziamento è stato onorato per anni e non può ritenersi che il contegno della banca sia stato tale da determinare l'estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c.
Ha, comunque, ritenuto che non vi sia stata da parte dell'attrice allegazione sul contenuto dell'aggravamento del rischio e sulla condotta della banca che vi abbia dato causa.
Infine, il Tribunale ha rilevato che la clausola 5 della fideiussione di cui si discute prevede un onere informativo a carico del garante e l'impegno del
7 creditore di informarlo solo su sua richiesta.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_3
sulla scorta di un unico motivo.
[...]
4. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2
del gravame.
5. All'udienza del 29 giugno 2022, la Corte, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
6. All'udienza dell'8 gennaio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico articolato motivo di gravame l'appellante, a sostegno delle proprie ragioni, espone come alcuni fatti pacifici sarebbero determinanti ai fini del decidere, ossia: il rilascio della fideiussione omnibus in favore della società Il Forno di € 160.000,00 in data 16 settembre 2005; il contestuale rilascio di uguale fideiussione da parte di;
la Parte_2
stipula, in data 5 ottobre 2005, del finanziamento di € 160.000,00; l'aumento,
avvenuto circa due anni dopo, della fideiussione rilasciata da Parte_2
ad € 235.000,00 per “facilitazioni concesse alla società debitrice sul
rapporto di conto corrente”; la rinegoziazione del mutuo, in data 2 marzo
2012, “stante la difficoltà nel corrispondere gli importi alle scadenze
8 concordate” da parte della società debitrice, prevedendo il pagamento della somma di € 143.014,73 in 204 rate mensili posticipate di € 1.121,45 ciascuna;
la risoluzione del mutuo rinegoziato avvenuta il 23 febbraio 2017, con un debito residuo di € 182.905,00, essendo maturate 59 mensilità; l'iscrizione,
oltre all'ipoteca a garanzia del mutuo, come da rogito del 3 ottobre 2005, di altra ipoteca legale, iscritta in data 14 giugno 2007 a favore di per un Per_2
credito di € 18.082,87, e di un'ulteriore ipoteca iscritta il 3 marzo 2010 a favore di IT a garanzia di un credito di € 118.333,60; l'assenza di comunicazioni da parte della banca nei propri confronti, quale garante, nel periodo compreso tra il 16 settembre 2005 (rilascio della fideiussione) ed il
23 febbraio 2017 (risoluzione del mutuo).
Secondo l'appellante, il Giudice può rilevare l'esistenza di “eccezioni in senso lato”, quali fatti costitutivi, estintivi e/o modificativi del diritto azionato, non potendo solamente porle a base dell'accoglimento di un
petitum diverso da quello sottopostogli da una delle parti. Deduce che la valutazione circa il rispetto dell'art. 1957 c.c. costituirebbe un'eccezione in senso lato, in quanto il creditore agisce avverso il garante facendo valere l'esistenza di un obbligo di garanzia, obbligo che sussiste se vi è stata una tempestiva e diligente azione avverso il debitore principale, essendo l'azione il presupposto di fatto della domanda di condanna.
Inoltre, l'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. richiederebbe l'indicazione della data in cui l'obbligazione principale sarebbe scaduta.
In specie, poiché dopo il rilascio della garanzia la debitrice principale si sarebbe resa inadempiente, il rispetto dell'art. 1957 c.c. dovrebbe essere
9 valutato alla luce della risoluzione del contratto rinegoziato, considerando gli inadempimenti pregressi.
Inoltre, l'appellante critica la mancata applicazione da parte del Tribunale
dell'art. 1956 c.c. a fronte dell'assenza di prova dell'aggravamento del rischio e della condotta della banca che lo avrebbe causato;
ciò sarebbe,
tuttavia, dimostrato dai fatti poc'anzi esposti, poiché in base ad essi la banca,
dopo il rilascio della fideiussione a garanzia del mutuo, ha concesso altra
“facilitazione sul rapporto di conto corrente”, chiedendo altra garanzia di €
75.000,00 a e, nonostante gli inadempimenti Parte_2
relativi al contatto del 5 ottobre 2002 e la conoscenza di altre azioni legali avverso il mutuatario, ha comunque concesso la rinegoziazione del mutuo. Il
debito sarebbe così aumentato da € 143.014,73 ad € 182.905,00.
Al fine di valutare l'esistenza dell'aggravamento ex art. 1957 c.c.,
bisognerebbe considerare, secondo l'appellante, la situazione sussistente al 5
ottobre 2002, data di rilascio della garanza, ed evidenzia la rilevanza della concessione di ulteriori facilitazioni nel 2007, nonostante la presenza dell'ipoteca in favore di per € 18.082,87, della rinegoziazione del Per_2
mutuo del 2 marzo 2012 in presenza di altra ipoteca di € 118.333,60, iscritta sull'unico immobile della società, peraltro di valore inferiore, e dell'aumento del debito di € 39.890,27 rispetto a quello esistente il 2 marzo 2012.
Inoltre, deduce che, a fronte delle argomentazioni esposte, il Tribunale
avrebbe errato nel ritenere che l'unica contestazione specifica da essa riguardasse l'omessa informazione da parte della banca circa le condizioni economiche del debitore principale. Ribadisce, comunque, come il contegno
10 tenuto dalla banca sia contrario ai doveri di buona fede e correttezza, avendo essa: erogato il mutuo in seguito all'ottenimento della garanzia, in aggiunta alla responsabilità di cui i soci erano gravati;
chiesto ad una socia l'aumento della garanzia prestata dopo la richiesta di concessione di ulteriori facilitazioni;
riscontrato difficoltà nell'adempimento nei primi 5 anni successivi alla stipulazione del mutuo;
concesso ulteriore credito, nonostante la presenza di garanzie ipotecarie di altri creditori;
aumentato l'esposizione debitoria fino ad € 182.905,00.
L'appellante deduce che la banca, pur essendo a conoscenza delle manifestazioni di insolvenza della società debitrice, non abbia agito per il recupero del credito, bensì lo abbia “rinegoziato” a sua insaputa, aumentando l'esposizione debitoria della debitrice principale.
Inoltre, deduce che le argomentazioni esposte potrebbero far ritenere assorbita l'eccezione di nullità della garanzia prestata per conformità allo schema ABI, precisando, comunque, che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere tale eccezione inammissibile, poiché si tratterebbe di eccezione rilevabile d'ufficio, se fondata su fatti provati o per lo meno allegati, come in specie avvenuto.
Ancora, contesta la ritenuta autografia della firma apposta al testo della garanzia sulla base della testimonianza fornita da la Testimone_1
teste, secondo l'appellante, non sarebbe attendibile, in quanto la stessa, pur non ricordando quando il suo rapporto di lavoro con la banca sarebbe cessato,
avrebbe precisamente ricordato quanto riguardava il contratto stipulato con la cliente.
11 L'appellante, inoltre, contesta la CTU espletata, in quanto il proprio CTP
avrebbe evidenziato una serie di “aspetti di discordanza dei segni grafici
presenti nelle firme contestate rispetto a segni grafici presenti nelle firme di
comparazione”, mentre il CTU, pur riconoscendo le singole discordanze,
avrebbe affermato la loro non risolutività anche in alcune scritture di comparazione, senza, però motivare su quanto osservato dal CTP, nonostante ciò fosse determinante ai fini del riscontro di una eventuale contraffazione.
2. L'appello è infondato.
3. Con riferimento al tema dell'eccezione ex art. 1957 ed al tema della violazione della normativa antitrust si impongono le seguenti considerazioni.
3.1. La questione posta è quella della presenza nel testo della fideiussione in questione di clausole corrispondenti o assimilabili a quelle contestate dal provvedimento di Banca d'Italia ovvero l'art. 2 “clausola di reviviscenza”,
l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di sopravvivenza”
presenti nello schema ABI risultato contrario alla normativa antitrust.
Il Collegio osserva che, sul punto, il motivo è inammissibile, in quanto parte appellante non censura la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto quanto segue: <
corso dell'udienza del 17 ottobre 2019 pertanto in data successiva alla scadenza dei termini di allegazione e per la richiesta di mezzi istruttori. E'
vero che l'eccezione di nullità, in quanto rilevabile d'ufficio, non sottostà ai termini di cui all'art. 167 cod. proc. civ. ma è altresì vero che “il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole
12 che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte,
tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito” (cfr. C. Cass. 36353/21). Poiché i fatti sostanziai dai quali dovrebbe evincersi la nullità del contratto (redazione del contratto in conformità al modello ABI, adozione di tale modello in violazione della normativa antitrust) non sono stati tempestivamente allegati e provati l'eccezione non può trovare accoglimento>>.
L'appellante ripropone in questa sede la questione senza argomentare sulla carenza assertiva e probatoria rilevata dal Giudice, limitandosi a dedurre la conformità delle clausole contenute nella garanzia prestata a quelle contenute nello schema ABI.
Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è,
infatti, necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; <
testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da
13 contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>> (Cass. S.U.
27199/2017 e da ultimo Cass. SU 36481/2022).
3.2. In ogni caso, l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema
ABI del 2003 dichiarato in violazione della disciplina antitrust comporta unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione (si veda Cass. Sez. Un. n. 41994/2021),
che, comunque, sarebbe irrilevante nel caso di specie in quanto, anche nell'ipotesi in cui essa fosse fondata, ciò non comporterebbe la inoperatività
della garanzia prestata rispetto al credito azionato dall'istituto bancario in quanto l'eccezione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. è
stata posta solamente nel presente grado, dunque tardivamente.
Trattandosi di eccezione in senso stretto, essa avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con l'atto di citazione in opposizione, né
emergendo che in relazione alla pretesa della banca vengano in rilievo le ulteriori clausole in questione.
La Suprema Corte ha ribadito che ai fini della <
nullità delle clausole conformi al modello ABI>> << si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa>> (Cass. n. 1851/2025).
14 4., Con riferimento alla tema dell'aggravamento del rischio e della situazione economica della debitrice, in correlazione con l'invocata applicazione dell'art. 1956 c.c., va rilevato che la garanzia di cui si discute è una fideiussione omnibus, dunque una garanzia prestata per obbligazioni future,
cui ha fatto seguito, a distanza di pochi mesi, la stipulazione del contratto di finanziamento fondiario in favore della società garantita per importo capitale di € 160.000,00 pari a quello massimo garantito: tale circostanza appare del tutto compatibile con la natura della garanzia prestata, la quale, per definizione viene prestata allo scopo di garantire un determinato soggetto per tutte le obbligazioni che dal momento della stipulazione della garanzia in avanti verranno contratte, entro il limite prefissato.
In questa sede, non sono state offerte al Collegio ragioni tali da contrastare quanto affermato dal Tribunale circa il dedotto aggravamento del rischio.
L'appellante ha nuovamente ribadito la sussistenza di due circostanze fattuali, quali quella dell'ampliamento del limite di importo garantito attraverso la fideiussione, in origine analoga alla propria, prestata dalla socia
, nonché la rinegoziazione del finanziamento, avvenuta 7 anni Parte_2
dopo. Tali circostanze sono state già esaminate dal Tribunale, che, sul punto,
ha statuito che: <
dell'allegazione secondo la quale il creditore avrebbe concesso credito in violazione dell'art. 1956 cod. civ. o comunque del più generale principio di buona fede sono costituiti da un'integrazione in data 7 dicembre 2007 di una
- diversa - fideiussione e nella rinegoziazione del contratto di finanziamento intervenuta nel marzo del 2012 nel quale si dà atto di rate impagate per un
15 anno. E' evidente che si tratta di episodi successivi alla concessione del finanziamento la cui collocazione temporale è tale, rispetto alla data di concessione del finanziamento per cui è causa, da non poter neppure essere presi in considerazione come prova che nel periodo tra il giugno del 2005
(rilascio della fideiussione) e l'ottobre 2005 (conclusione del contratto di finanziamento) le condizioni economiche della debitrice siano “divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”>>.
In appello, vengono evidenziate ulteriori circostanze, che, a detta dell'appellante, comproverebbero l'aggravamento del rischio: la concessione di nuove facilitazioni sul conto corrente e l'esistenza di due ipoteche legali,
iscritte rispettivamente nel 2007 e nel 2010. Riguardo alla prima, va rilevato che tale circostanza è tratta dalla comparsa di risposta in primo grado di controparte, senza che siano state effettuate da parte dell'appellante maggiori specificazioni sul punto per consentire l'apprezzamento in termini di erogazione di nuovo credito ed aggravamento del rischio;
quanto alle ipoteche, la loro esistenza non era posta a fondamento dell'eccezione ex art. 1956 c.c. in primo grado;
di esse si dà atto nell'atto di rinegoziazione, da cui si ricava che la relativa iscrizione è successiva alla stipulazione del contratto di mutuo, di cui nel citato atto viene esclusa ogni novazione.
In ogni caso, il Tribunale non si è sottratto alla valutazione della rinegoziazione in termini di nuova concessione di credito (pur se finalizzata a riscadenziare il debito residuo relativo al mutuo fondiario, ampliando il piano di ammortamento sino al 28 febbraio 2029), ma ha evidenziato la necessità di una valutazione comparativa della posizione del garante tra
16 l'immediata escussione del credito e la dilazione del pagamento, rilevando un difetto di allegazione rispetto al quale il motivo non costituisce adeguata censura.
Al riguardo, va evidenziato che al momento della stipula dell'atto di rinegoziazione non risultava alcun inadempimento nel pagamento delle rate,
ma solo “la difficoltà nel corrispondere gli importi alle scadenze
concordate”, di cui dà atto il rogito notarile. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che il nuovo piano di ammortamento ha trovato esecuzione per alcuni anni (circa 5). È, quindi, ragionevole ritenere che la società fosse in grado di adempiere al nuovo piano di restituzione e, di fatto, per alcuni anni,
lo è stata.
Solo il sopravvenire, in concomitanza dell'erogazione del credito, di un notevole aumento della difficoltà di suo soddisfacimento, per mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, determina, ai sensi dell'art. 1956
c.c., la liberazione del fideiussore.
L'appellante, in questa sede, reitera l'argomentazione per cui, a causa della rinegoziazione del finanziamento, l'entità del debito sarebbe aumentata di circa € 39.000,00, non deducendo, però, in che modo tale circostanza abbia inciso in maniera negativa sulla condizione economica della società, al punto da aggravarla, considerato che, se la rinegoziazione, per un verso, può aver incrementato il debito contratto, per altro verso, ha certamente determinato la concessione ad essa di un termine maggiore per il suo adempimento. La
società debitrice principale ha beneficiato di una dilazione di pagamento e i maggiori oneri economici che ne sono conseguiti non corrispondono, di per
17 sé, all'esistenza di un maggior rischio di soddisfacimento del credito, rischio di cui non vi è stata allegazione, prima ancora che la prova.
L'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano notevolmente peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi,
negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta,
senza sua colpa, più gravosa.
Detta disposizione è assolutamente chiara nel porre un limite al divieto della concessione di nuova finanza al debitore principale, le cui condizioni patrimoniali si siano aggravate al punto tale da rendere incerto, o comunque più difficile, il soddisfacimento del credito, tracciato dall'accettazione del fideiussore, definita “speciale autorizzazione”, purché non preventiva (che,
altrimenti, si risolverebbe in una preventiva rinuncia ad avvalersi della liberazione, invalida secondo il disposto di cui al capoverso di tale articolo).
Va, peraltro, osservato che, quanto all'omessa informazione al garante circa le condizioni economiche del debitore principale, il Tribunale ha richiamato l'art. 5 delle condizioni del contratto di fideiussione, ove è previsto che “Il
fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del
debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento
dei suoi rapporti con la banca”, e che “Indipendentemente da quanto
disposto al precedente comma, la banca è comunque tenuta, a richiesta del
fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito,
l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al
18 momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore
del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni
concernenti l'esposizione stessa”.
Sul punto alcuna censura viene svolta dall'appellante.
5. In merito alle risultanze dell'istruttoria svolta in primo grado circa l'autografia della sottoscrizione della fideiussione, il Collegio osserva come l'appellante si sia limitata in questa sede a riproporre le osservazioni avanzate dal proprio CT all'esito della CTU espletata in primo grado e che in quella sede hanno trovato compiuta risposta da parte del consulente tecnico d'ufficio, il quale, sulla base delle considerazioni analiticamente espresse nella relazione, ha affermato con certezza l'autografia della firma apposta alla garanzia prestata: <
delle operazioni bancarie di data 16.09.05 (banca cooperativa valsabbina),
sono autografe;
in quanto riconducibili alla mano scrivente di
[...]
. Parte_1
Il Tribunale ha dato atto che il CTU ha adeguatamente risposto alle analitiche osservazioni del consulente di parte nella propria relazione e che la mera riproposizione delle medesime osservazioni già svolte dal proprio consulente, senza confrontarsi con le risposte e integrazioni svolte dal CTU
in replica esime da qualsiasi ulteriore disamina. L'appellante omette di specificare a quali tra osservazioni e richieste di chiarimenti tempestivamente formulate non sia stata data integrale ed esaustiva risposta da parte del CTU,
che, a pagine 44 e ss. della relazione, risulta, per converso, aver risposto ad esse, evidenziando in maniera analitica gli elementi di concordanza
19 ravvisabili nelle firme in valutazione rispetto a quelle autografe ed al saggio grafico e la natura meramente formale degli aspetti di discordanza rilevati dal ctp, che “non annullano il valore quantitativo delle concordanze sostanziali,
dinamiche” da essa “citate e visualizzate”.
Non sono offerti al Collegio elementi obiettivi che possano indurre motivatamente a dissociarsi da tali conclusioni ovvero a ritenere la replica del CTU non esaustiva.
5.1. Inoltre, anche le argomentazioni svolte con riferimento all'escussione testimoniale non sono suscettibili di scalfire l'attendibilità, corroborata dall'espletata CTU, della teste dal momento che non Testimone_1
forniscono elementi a ciò idonei.
6. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
7. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano come da nota, in quanto conforme ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 52.001,00 ed €
260.000,00,00).
8. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
20 1) rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Brescia n. 88/2022 pubblicata in data 18 gennaio
2022;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la
“fase introduttiva”, € 4.326,00 per la “fase istruttoria/di trattazione”, €
5.103,00 per la “fase decisionale”
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Vittoria Gabriele dott. Giuseppe Magnoli
21
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 159/2022
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 159/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 11 febbraio 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale dell'8
gennaio 2025
OGGETTO: d a
Fideiussione
, con il patrocinio dell'avv. Bruno Parte_1
CODICE: Per_1
140061 APPELLANTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. Mario Vanzo e Controparte_1
dell'avv. Francesco Vanzo
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, in data 18 gennaio
2022, n. 88/2022.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“nel merito: in accoglimento dell'appello e per come fosse ritenuto in
relazione ai motivi di impugnazione suesposti e/o a quelli che la Ecc.ma
Corte ritenesse, accogliersi le domande proposte nell'atto di citazione
introduttivo del giudizio, revocandosi in ogni caso, e dichiarandolo privo di
ogni giuridico effetto, nei confronti della sig.ra Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 5634/2017 ord. n. 14318/2017 RG del Tribunale
civile di Brescia.
In via istruttoria: disporsi, occorrendo, rinnovo della CTU che, a mezzo di
altro consulente, indichi se sono autografe dell'appellante le firme apposte
sulla fidejussione datata 16.9.2005 azionata dalla Banca con il decreto
ingiuntivo opposto.
Con rifusione delle spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”
(conclusioni contenute nell'atto di citazione in appello).
Dell'appellata
“- in via preliminare e/o pregiudiziale, accertata l'insussistenza di
ragionevoli probabilità di accoglimento dell'appello, dichiarare
inammissibile la presente impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis e 348 ter
c.p.c.;
- In via principale e nel merito, accertata l'infondatezza in fatto ed in diritto
di tutti i motivi di impugnazione e delle domande avanzate dall'appellante,
respingere/rigettare l'appello proposto dalla signora confermando Pt_1
2 la sentenza n. 88/2022 del Tribunale di Brescia, Giudice Dott.ssa Alessia
Busato, emessa in data 13.01.2022 e pubblicata il 18.01.2022 a definizione
della causa di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 18756/2017.
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale,
delle domande avversarie e di riforma, anche parziale, della sentenza
appellata, si ripropongono le domande rassegnate nel giudizio di primo
grado, così come formulate nella memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., di
seguito ritrascritte:
- In via pregiudiziale e/o preliminare, accertata la genericità della domanda
e per i motivi dedotti in narrativa, dichiarare nullo l'atto di citazione ai sensi
e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c.;
- Sempre in via preliminare, rigettare l'istanza di revoca/sospensione
dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto in difetto dei gravi
motivi di sospensione ex art 649 c.p.c., e non essendo l'opposizione fondata
su prova scritta o di pronta soluzione;
- In via principale e nel merito, accertata l'infondatezza in fatto ed in diritto
delle domande e pretese avversarie per i motivi dedotti in narrativa, rigettare
tutte le domande proposte dall'opponente in quanto infondate in fatto ed in
diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 5634/2017 Ord. e per
l'effetto condannare in ogni caso l'opponente al pagamento della somma
ingiunta o di quella minore ritenuta di giustizia o come risulterà in corso di
causa;
- In via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi in cui venissero
3 accolte anche in parte le domande avversarie, condannare l'opponente al
pagamento in favore dell'opposta delle somme ingiunte o di quelle minori
accertate in corso di causa;
- Si chiede la verificazione giudiziale ex art 216 ss. c.p.c. dell'autenticità
della sottoscrizione disconosciuta da controparte, intendendo
[...]
valersi del documento posto a fondamento della propria Controparte_2
domanda;
- In via istruttoria, ammettersi interpello e prova testimoniale sulle
circostanze esposte in narrativa, introdotte dalla locuzione “vero che”, con
riserva di meglio capitolare ed indicare i testi nella memoria ex art. 183 VI
comma n. 2 c.p.c.
- In via istruttoria, ove ritenuto necessario, disporsi gli accertamenti tecnici
necessari, anche tramite CTU grafica e/o grafotecnica, al fine di accertare
l'autografia/autenticità delle firme disconosciute dalla opponente ed
apparenti sull'atto di fideiussione del 16.9.2005.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali maggiorate
di IVA e CPA,oltre a rimborso forfettario delle spese.
- In via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie ex adverso proposte in
particolare la rinnovazione di CTU in quanto inammissibile e superflua e,
comunque, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, maggiorati di
i.v.a. e c.p.a.” (conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e
4 risposta).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 5634/2017 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 160.000,00 oltre interessi e spese a fronte della risoluzione del contratto di finanziamento stipulato da Il Forno dei Masters di CH
UG e C. s.n.c., società di cui era fideiussore.
Ella contestava detta qualità, disconoscendo la sottoscrizione della garanzia,
deducendo di aver appreso del proprio ruolo per mezzo della raccomandata di revoca del finanziamento del 23 febbraio 2017, non avendo mai ricevuto comunicazioni da parte della banca né essendo stata avvisata della situazione debitoria, aggravatasi nel tempo, della società debitrice. Allegava che,
trascorsi due anni dalla stipula del mutuo, la banca aveva chiesto prima un ampliamento della fideiussione rilasciata da , e poi, Parte_2
sette anni dopo, la rinegoziazione del mutuo, precisando che tali circostanze,
unitamente all'ingiunzione, dimostravano il carattere risalente dell'esposizione debitoria della società, aggravatasi nel tempo, e che il comportamento tenuto dalla banca era contrario ai doveri di correttezza e buona fede. Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria di nullità/inefficacia della fideiussione.
1.1. costituendosi, chiedeva la verificazione delle scritture Controparte_1
disconosciute e contestava le pretese relative alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
5 1.2. In corso di causa, l'appellante eccepiva, altresì, la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
2. Con sentenza n. 88/2022 pubblicata in data 18 gennaio 2022, il Tribunale
di Brescia ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto monitorio.
2.1. In particolare, ha respinto l'eccezione di nullità, richiamando la pronuncia della Suprema Corte n. 13846/2019, ed evidenziandone la proposizione una volta spirati i termini di allegazione e per la richiesta di mezzi istruttori e che, pur trattandosi di nullità, dunque di eccezione rilevabile d'ufficio e quindi la tardiva deduzione dei fatti posti a suo fondamento.
2.2. Il Tribunale ha ritenuto che l'istruttoria orale abbia confermato l'autografia della sottoscrizione della fideiussione, avendo la teste
[...]
funzionario della banca, affermato che l'attrice aveva Testimone_1
sottoscritto la garanzia dinanzi a lei e che aveva provveduto ad identificarla con documento d'identità e codice fiscale. Ha, inoltre, evidenziato che l'autografia della firma è stata accertata anche attraverso l'esperita CTU
grafologica.
2.3. Il Tribunale ha, poi, ritenuto tempestive le contestazioni avanzate dall'attrice circa la condotta asseritamente contraria ai doveri di correttezza e buona fede tenuta dalla banca nella gestione delle obbligazioni garantite, e specificate in sede di comparsa conclusionale con riferimento all'art. 1956
c.c. Tuttavia, ha ritenuto l'eccezione infondata, evidenziando che: il credito opposto sorge da un contratto di finanziamento stipulato in data 5 ottobre
6 2005, mentre la fideiussione è stata sottoscritta il 19 giugno 2005 e l'eccezione è stata sollevata solo con riferimento alla rinegoziazione del finanziamento avvenuta nel marzo 2012; si tratta di episodi successivi alla concessione del finanziamento che non possono provare, per il periodo compreso tra giugno 2005 (rilascio della garanzia) e ottobre 2005 (stipula del finanziamento), l'aggravamento delle condizioni economiche della debitrice
“divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del
credito”; pur potendo la rinegoziazione delle clausole del finanziamento costituire una sorta di “nuova concessione di credito” valutabile in base all'art. 1956 c.c., sia necessario, per una interpretazione secondo correttezza e buona fede, confrontare l'onere conseguente alla rinegoziazione con quello conseguente all'azione giudiziaria per l'adempimento, previa eventuale decadenza dal beneficio del termine;
manchino allegazioni in merito al fatto che, a fronte dell'inadempimento del debitore garantito, il garante sarebbe stato maggiormente tutelato con l'immediata escussione dello stesso, anziché
da una rinegoziazione delle clausole;
il finanziamento è stato onorato per anni e non può ritenersi che il contegno della banca sia stato tale da determinare l'estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c.
Ha, comunque, ritenuto che non vi sia stata da parte dell'attrice allegazione sul contenuto dell'aggravamento del rischio e sulla condotta della banca che vi abbia dato causa.
Infine, il Tribunale ha rilevato che la clausola 5 della fideiussione di cui si discute prevede un onere informativo a carico del garante e l'impegno del
7 creditore di informarlo solo su sua richiesta.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_3
sulla scorta di un unico motivo.
[...]
4. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2
del gravame.
5. All'udienza del 29 giugno 2022, la Corte, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
6. All'udienza dell'8 gennaio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico articolato motivo di gravame l'appellante, a sostegno delle proprie ragioni, espone come alcuni fatti pacifici sarebbero determinanti ai fini del decidere, ossia: il rilascio della fideiussione omnibus in favore della società Il Forno di € 160.000,00 in data 16 settembre 2005; il contestuale rilascio di uguale fideiussione da parte di;
la Parte_2
stipula, in data 5 ottobre 2005, del finanziamento di € 160.000,00; l'aumento,
avvenuto circa due anni dopo, della fideiussione rilasciata da Parte_2
ad € 235.000,00 per “facilitazioni concesse alla società debitrice sul
rapporto di conto corrente”; la rinegoziazione del mutuo, in data 2 marzo
2012, “stante la difficoltà nel corrispondere gli importi alle scadenze
8 concordate” da parte della società debitrice, prevedendo il pagamento della somma di € 143.014,73 in 204 rate mensili posticipate di € 1.121,45 ciascuna;
la risoluzione del mutuo rinegoziato avvenuta il 23 febbraio 2017, con un debito residuo di € 182.905,00, essendo maturate 59 mensilità; l'iscrizione,
oltre all'ipoteca a garanzia del mutuo, come da rogito del 3 ottobre 2005, di altra ipoteca legale, iscritta in data 14 giugno 2007 a favore di per un Per_2
credito di € 18.082,87, e di un'ulteriore ipoteca iscritta il 3 marzo 2010 a favore di IT a garanzia di un credito di € 118.333,60; l'assenza di comunicazioni da parte della banca nei propri confronti, quale garante, nel periodo compreso tra il 16 settembre 2005 (rilascio della fideiussione) ed il
23 febbraio 2017 (risoluzione del mutuo).
Secondo l'appellante, il Giudice può rilevare l'esistenza di “eccezioni in senso lato”, quali fatti costitutivi, estintivi e/o modificativi del diritto azionato, non potendo solamente porle a base dell'accoglimento di un
petitum diverso da quello sottopostogli da una delle parti. Deduce che la valutazione circa il rispetto dell'art. 1957 c.c. costituirebbe un'eccezione in senso lato, in quanto il creditore agisce avverso il garante facendo valere l'esistenza di un obbligo di garanzia, obbligo che sussiste se vi è stata una tempestiva e diligente azione avverso il debitore principale, essendo l'azione il presupposto di fatto della domanda di condanna.
Inoltre, l'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. richiederebbe l'indicazione della data in cui l'obbligazione principale sarebbe scaduta.
In specie, poiché dopo il rilascio della garanzia la debitrice principale si sarebbe resa inadempiente, il rispetto dell'art. 1957 c.c. dovrebbe essere
9 valutato alla luce della risoluzione del contratto rinegoziato, considerando gli inadempimenti pregressi.
Inoltre, l'appellante critica la mancata applicazione da parte del Tribunale
dell'art. 1956 c.c. a fronte dell'assenza di prova dell'aggravamento del rischio e della condotta della banca che lo avrebbe causato;
ciò sarebbe,
tuttavia, dimostrato dai fatti poc'anzi esposti, poiché in base ad essi la banca,
dopo il rilascio della fideiussione a garanzia del mutuo, ha concesso altra
“facilitazione sul rapporto di conto corrente”, chiedendo altra garanzia di €
75.000,00 a e, nonostante gli inadempimenti Parte_2
relativi al contatto del 5 ottobre 2002 e la conoscenza di altre azioni legali avverso il mutuatario, ha comunque concesso la rinegoziazione del mutuo. Il
debito sarebbe così aumentato da € 143.014,73 ad € 182.905,00.
Al fine di valutare l'esistenza dell'aggravamento ex art. 1957 c.c.,
bisognerebbe considerare, secondo l'appellante, la situazione sussistente al 5
ottobre 2002, data di rilascio della garanza, ed evidenzia la rilevanza della concessione di ulteriori facilitazioni nel 2007, nonostante la presenza dell'ipoteca in favore di per € 18.082,87, della rinegoziazione del Per_2
mutuo del 2 marzo 2012 in presenza di altra ipoteca di € 118.333,60, iscritta sull'unico immobile della società, peraltro di valore inferiore, e dell'aumento del debito di € 39.890,27 rispetto a quello esistente il 2 marzo 2012.
Inoltre, deduce che, a fronte delle argomentazioni esposte, il Tribunale
avrebbe errato nel ritenere che l'unica contestazione specifica da essa riguardasse l'omessa informazione da parte della banca circa le condizioni economiche del debitore principale. Ribadisce, comunque, come il contegno
10 tenuto dalla banca sia contrario ai doveri di buona fede e correttezza, avendo essa: erogato il mutuo in seguito all'ottenimento della garanzia, in aggiunta alla responsabilità di cui i soci erano gravati;
chiesto ad una socia l'aumento della garanzia prestata dopo la richiesta di concessione di ulteriori facilitazioni;
riscontrato difficoltà nell'adempimento nei primi 5 anni successivi alla stipulazione del mutuo;
concesso ulteriore credito, nonostante la presenza di garanzie ipotecarie di altri creditori;
aumentato l'esposizione debitoria fino ad € 182.905,00.
L'appellante deduce che la banca, pur essendo a conoscenza delle manifestazioni di insolvenza della società debitrice, non abbia agito per il recupero del credito, bensì lo abbia “rinegoziato” a sua insaputa, aumentando l'esposizione debitoria della debitrice principale.
Inoltre, deduce che le argomentazioni esposte potrebbero far ritenere assorbita l'eccezione di nullità della garanzia prestata per conformità allo schema ABI, precisando, comunque, che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere tale eccezione inammissibile, poiché si tratterebbe di eccezione rilevabile d'ufficio, se fondata su fatti provati o per lo meno allegati, come in specie avvenuto.
Ancora, contesta la ritenuta autografia della firma apposta al testo della garanzia sulla base della testimonianza fornita da la Testimone_1
teste, secondo l'appellante, non sarebbe attendibile, in quanto la stessa, pur non ricordando quando il suo rapporto di lavoro con la banca sarebbe cessato,
avrebbe precisamente ricordato quanto riguardava il contratto stipulato con la cliente.
11 L'appellante, inoltre, contesta la CTU espletata, in quanto il proprio CTP
avrebbe evidenziato una serie di “aspetti di discordanza dei segni grafici
presenti nelle firme contestate rispetto a segni grafici presenti nelle firme di
comparazione”, mentre il CTU, pur riconoscendo le singole discordanze,
avrebbe affermato la loro non risolutività anche in alcune scritture di comparazione, senza, però motivare su quanto osservato dal CTP, nonostante ciò fosse determinante ai fini del riscontro di una eventuale contraffazione.
2. L'appello è infondato.
3. Con riferimento al tema dell'eccezione ex art. 1957 ed al tema della violazione della normativa antitrust si impongono le seguenti considerazioni.
3.1. La questione posta è quella della presenza nel testo della fideiussione in questione di clausole corrispondenti o assimilabili a quelle contestate dal provvedimento di Banca d'Italia ovvero l'art. 2 “clausola di reviviscenza”,
l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di sopravvivenza”
presenti nello schema ABI risultato contrario alla normativa antitrust.
Il Collegio osserva che, sul punto, il motivo è inammissibile, in quanto parte appellante non censura la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto quanto segue: <
corso dell'udienza del 17 ottobre 2019 pertanto in data successiva alla scadenza dei termini di allegazione e per la richiesta di mezzi istruttori. E'
vero che l'eccezione di nullità, in quanto rilevabile d'ufficio, non sottostà ai termini di cui all'art. 167 cod. proc. civ. ma è altresì vero che “il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole
12 che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte,
tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito” (cfr. C. Cass. 36353/21). Poiché i fatti sostanziai dai quali dovrebbe evincersi la nullità del contratto (redazione del contratto in conformità al modello ABI, adozione di tale modello in violazione della normativa antitrust) non sono stati tempestivamente allegati e provati l'eccezione non può trovare accoglimento>>.
L'appellante ripropone in questa sede la questione senza argomentare sulla carenza assertiva e probatoria rilevata dal Giudice, limitandosi a dedurre la conformità delle clausole contenute nella garanzia prestata a quelle contenute nello schema ABI.
Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è,
infatti, necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; <
testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da
13 contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>> (Cass. S.U.
27199/2017 e da ultimo Cass. SU 36481/2022).
3.2. In ogni caso, l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema
ABI del 2003 dichiarato in violazione della disciplina antitrust comporta unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione (si veda Cass. Sez. Un. n. 41994/2021),
che, comunque, sarebbe irrilevante nel caso di specie in quanto, anche nell'ipotesi in cui essa fosse fondata, ciò non comporterebbe la inoperatività
della garanzia prestata rispetto al credito azionato dall'istituto bancario in quanto l'eccezione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. è
stata posta solamente nel presente grado, dunque tardivamente.
Trattandosi di eccezione in senso stretto, essa avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con l'atto di citazione in opposizione, né
emergendo che in relazione alla pretesa della banca vengano in rilievo le ulteriori clausole in questione.
La Suprema Corte ha ribadito che ai fini della <
nullità delle clausole conformi al modello ABI>> << si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa>> (Cass. n. 1851/2025).
14 4., Con riferimento alla tema dell'aggravamento del rischio e della situazione economica della debitrice, in correlazione con l'invocata applicazione dell'art. 1956 c.c., va rilevato che la garanzia di cui si discute è una fideiussione omnibus, dunque una garanzia prestata per obbligazioni future,
cui ha fatto seguito, a distanza di pochi mesi, la stipulazione del contratto di finanziamento fondiario in favore della società garantita per importo capitale di € 160.000,00 pari a quello massimo garantito: tale circostanza appare del tutto compatibile con la natura della garanzia prestata, la quale, per definizione viene prestata allo scopo di garantire un determinato soggetto per tutte le obbligazioni che dal momento della stipulazione della garanzia in avanti verranno contratte, entro il limite prefissato.
In questa sede, non sono state offerte al Collegio ragioni tali da contrastare quanto affermato dal Tribunale circa il dedotto aggravamento del rischio.
L'appellante ha nuovamente ribadito la sussistenza di due circostanze fattuali, quali quella dell'ampliamento del limite di importo garantito attraverso la fideiussione, in origine analoga alla propria, prestata dalla socia
, nonché la rinegoziazione del finanziamento, avvenuta 7 anni Parte_2
dopo. Tali circostanze sono state già esaminate dal Tribunale, che, sul punto,
ha statuito che: <
dell'allegazione secondo la quale il creditore avrebbe concesso credito in violazione dell'art. 1956 cod. civ. o comunque del più generale principio di buona fede sono costituiti da un'integrazione in data 7 dicembre 2007 di una
- diversa - fideiussione e nella rinegoziazione del contratto di finanziamento intervenuta nel marzo del 2012 nel quale si dà atto di rate impagate per un
15 anno. E' evidente che si tratta di episodi successivi alla concessione del finanziamento la cui collocazione temporale è tale, rispetto alla data di concessione del finanziamento per cui è causa, da non poter neppure essere presi in considerazione come prova che nel periodo tra il giugno del 2005
(rilascio della fideiussione) e l'ottobre 2005 (conclusione del contratto di finanziamento) le condizioni economiche della debitrice siano “divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”>>.
In appello, vengono evidenziate ulteriori circostanze, che, a detta dell'appellante, comproverebbero l'aggravamento del rischio: la concessione di nuove facilitazioni sul conto corrente e l'esistenza di due ipoteche legali,
iscritte rispettivamente nel 2007 e nel 2010. Riguardo alla prima, va rilevato che tale circostanza è tratta dalla comparsa di risposta in primo grado di controparte, senza che siano state effettuate da parte dell'appellante maggiori specificazioni sul punto per consentire l'apprezzamento in termini di erogazione di nuovo credito ed aggravamento del rischio;
quanto alle ipoteche, la loro esistenza non era posta a fondamento dell'eccezione ex art. 1956 c.c. in primo grado;
di esse si dà atto nell'atto di rinegoziazione, da cui si ricava che la relativa iscrizione è successiva alla stipulazione del contratto di mutuo, di cui nel citato atto viene esclusa ogni novazione.
In ogni caso, il Tribunale non si è sottratto alla valutazione della rinegoziazione in termini di nuova concessione di credito (pur se finalizzata a riscadenziare il debito residuo relativo al mutuo fondiario, ampliando il piano di ammortamento sino al 28 febbraio 2029), ma ha evidenziato la necessità di una valutazione comparativa della posizione del garante tra
16 l'immediata escussione del credito e la dilazione del pagamento, rilevando un difetto di allegazione rispetto al quale il motivo non costituisce adeguata censura.
Al riguardo, va evidenziato che al momento della stipula dell'atto di rinegoziazione non risultava alcun inadempimento nel pagamento delle rate,
ma solo “la difficoltà nel corrispondere gli importi alle scadenze
concordate”, di cui dà atto il rogito notarile. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che il nuovo piano di ammortamento ha trovato esecuzione per alcuni anni (circa 5). È, quindi, ragionevole ritenere che la società fosse in grado di adempiere al nuovo piano di restituzione e, di fatto, per alcuni anni,
lo è stata.
Solo il sopravvenire, in concomitanza dell'erogazione del credito, di un notevole aumento della difficoltà di suo soddisfacimento, per mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, determina, ai sensi dell'art. 1956
c.c., la liberazione del fideiussore.
L'appellante, in questa sede, reitera l'argomentazione per cui, a causa della rinegoziazione del finanziamento, l'entità del debito sarebbe aumentata di circa € 39.000,00, non deducendo, però, in che modo tale circostanza abbia inciso in maniera negativa sulla condizione economica della società, al punto da aggravarla, considerato che, se la rinegoziazione, per un verso, può aver incrementato il debito contratto, per altro verso, ha certamente determinato la concessione ad essa di un termine maggiore per il suo adempimento. La
società debitrice principale ha beneficiato di una dilazione di pagamento e i maggiori oneri economici che ne sono conseguiti non corrispondono, di per
17 sé, all'esistenza di un maggior rischio di soddisfacimento del credito, rischio di cui non vi è stata allegazione, prima ancora che la prova.
L'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano notevolmente peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi,
negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta,
senza sua colpa, più gravosa.
Detta disposizione è assolutamente chiara nel porre un limite al divieto della concessione di nuova finanza al debitore principale, le cui condizioni patrimoniali si siano aggravate al punto tale da rendere incerto, o comunque più difficile, il soddisfacimento del credito, tracciato dall'accettazione del fideiussore, definita “speciale autorizzazione”, purché non preventiva (che,
altrimenti, si risolverebbe in una preventiva rinuncia ad avvalersi della liberazione, invalida secondo il disposto di cui al capoverso di tale articolo).
Va, peraltro, osservato che, quanto all'omessa informazione al garante circa le condizioni economiche del debitore principale, il Tribunale ha richiamato l'art. 5 delle condizioni del contratto di fideiussione, ove è previsto che “Il
fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del
debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento
dei suoi rapporti con la banca”, e che “Indipendentemente da quanto
disposto al precedente comma, la banca è comunque tenuta, a richiesta del
fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito,
l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al
18 momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore
del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni
concernenti l'esposizione stessa”.
Sul punto alcuna censura viene svolta dall'appellante.
5. In merito alle risultanze dell'istruttoria svolta in primo grado circa l'autografia della sottoscrizione della fideiussione, il Collegio osserva come l'appellante si sia limitata in questa sede a riproporre le osservazioni avanzate dal proprio CT all'esito della CTU espletata in primo grado e che in quella sede hanno trovato compiuta risposta da parte del consulente tecnico d'ufficio, il quale, sulla base delle considerazioni analiticamente espresse nella relazione, ha affermato con certezza l'autografia della firma apposta alla garanzia prestata: <
delle operazioni bancarie di data 16.09.05 (banca cooperativa valsabbina),
sono autografe;
in quanto riconducibili alla mano scrivente di
[...]
. Parte_1
Il Tribunale ha dato atto che il CTU ha adeguatamente risposto alle analitiche osservazioni del consulente di parte nella propria relazione e che la mera riproposizione delle medesime osservazioni già svolte dal proprio consulente, senza confrontarsi con le risposte e integrazioni svolte dal CTU
in replica esime da qualsiasi ulteriore disamina. L'appellante omette di specificare a quali tra osservazioni e richieste di chiarimenti tempestivamente formulate non sia stata data integrale ed esaustiva risposta da parte del CTU,
che, a pagine 44 e ss. della relazione, risulta, per converso, aver risposto ad esse, evidenziando in maniera analitica gli elementi di concordanza
19 ravvisabili nelle firme in valutazione rispetto a quelle autografe ed al saggio grafico e la natura meramente formale degli aspetti di discordanza rilevati dal ctp, che “non annullano il valore quantitativo delle concordanze sostanziali,
dinamiche” da essa “citate e visualizzate”.
Non sono offerti al Collegio elementi obiettivi che possano indurre motivatamente a dissociarsi da tali conclusioni ovvero a ritenere la replica del CTU non esaustiva.
5.1. Inoltre, anche le argomentazioni svolte con riferimento all'escussione testimoniale non sono suscettibili di scalfire l'attendibilità, corroborata dall'espletata CTU, della teste dal momento che non Testimone_1
forniscono elementi a ciò idonei.
6. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
7. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano come da nota, in quanto conforme ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 52.001,00 ed €
260.000,00,00).
8. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
20 1) rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Brescia n. 88/2022 pubblicata in data 18 gennaio
2022;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la
“fase introduttiva”, € 4.326,00 per la “fase istruttoria/di trattazione”, €
5.103,00 per la “fase decisionale”
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Vittoria Gabriele dott. Giuseppe Magnoli
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