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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza all'udienza dell'11 febbraio 2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2340/24 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Marco Marazza e Domenico De Feo, pressi quali elettivamente domicilia, in Napoli, via
Stanzione n. 12
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Leopoldo Spedaliere e Luciano Controparte_1
Spedaliere, presso i quali elettivamente domicilia, in Portici, via Garibaldi n. 85
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la ha proposto tempestivo appello avverso la sent. n. 1452 del Parte_1
2024 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che l'aveva condannata al pagamento,
1 in favore di , dipendente con mansioni di operatrice telefonica Customer Care Controparte_1
“ASA” , della complessiva somma di euro 3.576,865, per la riconosciuta inclusione nell'orario di lavoro, per il periodo sino a ottobre 2022, del tempo occorrente per lo spostamento dal luogo di ingresso nella sede aziendale a quello della postazione di lavoro per lo svolgimento del servizio, ove l'inizio della prestazione veniva registrato on line sui sistemi informatici aziendali, nonché, all'inverso, del tempo necessario alla fine del turno per raggiungere, dalla postazione lavorativa, l'uscita.
Censurava la decisione del primo Giudice, per erronea interpretazione dell'art. 1419 c.c. e degli Accordi aziendali del 27 marzo 2013, sottoscritto dalle parti sociali, che avevano delineato un diverso sistema di rilevazione della presenza, che teneva conto del carattere sostanziale della prestazione che, prima di effettuare la timbratura in postazione, non implicava alcuna attività particolare e certo non richiedeva il tempo stimato di 14 minuti.
La sentenza impugnata, in ogni caso, non aveva tenuto conto delle clausole di inscindibilità espressamente stipulate in detti Accordi, che contemplavano una serie di misure anche per contenere la riduzione del personale, per cui se cadeva la previsione impugnata doveva venir meno l'intera impalcatura degli Accordi medesimi, senza la possibilità di dichiarare la nullità o l'inefficacia di una sola parte.
Censurava, poi, con ampie argomentazioni, l'erronea e falsa applicazione, compiuta dal primo Giudice, della nozione di orario di lavoro, come ricavabile dall'art. 1, comma 2, lett a) del d.l.vo n. 666 del 2003.
Concludeva, pertanto, affinchè, in riforma dell'impugnata sentenza, venisse integralmente rigettata la domanda proposta da controparte con il ricorso di primo grado.
Si costituiva , che articolatamente resisteva all'appello. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è infondato e va, pertanto, disatteso.
La S.C. ha ripetutamente chiarito (arg. ex Cass., Sez. Lav., 13.10.2021 n. 27920) che il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro deve essere considerato come lavorativo, nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione. La qual cosa si è verificata nel caso di specie, in cui lo spostamento appare correlato alla prestazione, poiché la dipendente, obbligata a presentarsi presso la sede aziendale, ove entrava nella sfera di controllo del datore di lavoro, di volta in volta doveva compiere un percorso interno per raggiungere la sua personale postazione lavorativa (per un tempo che, in assenza di concreti elementi contrari, è stato calcolato in termini ragionevoli).
Pertanto, alla luce della nozione di orario di lavoro offerta dal d.l.vo n. 66 del 2003 (di attuazione della direttiva n. 93/104/CE), rientra nell'orario di lavoro "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro,
a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività e delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni ed alle prassi nazionali". Ne discende che, quantomeno nell'ambito dei locali aziendali,
2 il tempo occorrente per raggiungere "dal luogo di lavoro quello di primo intervento e, di converso, dall'ultimo intervento al rientro in sede", essendo strettamente funzionale all'esecuzione della prestazione, si configura come corretto adempimento di un obbligo nascente dal rapporto di lavoro, in quanto attività preparatoria all'adempimento della prestazione lavorativa.
Non può, infatti, essere consentito alla contrattazione collettiva di neutralizzare, sia pure ai soli fini retributivi e contributivi, un periodo di lavoro in cui il dipendente sia stato effettivamente a disposizione del datore di lavoro e, dunque, sottoposto alla sua eterodirezione;
periodo in cui, peraltro, il lavoratore non può sottrarsi all'obbligo di eseguire la prestazione che gli compete secondo buona fede e diligenza, in quanto rientrante, appunto, anch'esso nell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Su queste basi, ha concluso la l'Accordo collettivo aziendale del 27 marzo 2013, Parte_2 Pt_1 contiene disposizioni di minore favore e, quindi, una deroga in peius rispetto alla normativa nazionale ed Europea, per cui va disapplicato.
Priva di pregio si appalesa, altresì, il dedotto argomento dell'inscindibilità degli Accordi.
Anche sul punto ci soccorrono le del tutto condivisibili argomentazioni del Giudice di legittimità,
d'altronde già implicite nella pronuncia cit. (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Lav., 20.6.2024 n. 17094) per le quali l'art. 1419, comma 1, c.c. prevede che la nullità parziale, ossia limitata a singole clausole, si traduce in nullità totale del contratto soltanto se risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità. Un tale concetto di nullità parziale esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (cfr. Cass., III, 4.7.2023 n.18794).
Inoltre, proprio il meccanismo della sostituzione automatica, prevista dall'art. 1339 c.c. e richiamato dall'art. 1419 , comma 2, c.c., ha una valenza inderogabile. Pertanto, da un lato impedisce in radice la possibilità di estendere la nullità parziale di qualche clausola all'intero contratto;
dall'altro rende a sua volta nulle eventuali clausole “cc.dd. di inscindibilità”
La sostituzione automatica delle clausole, infatti, opera in un duplice senso: ristabilisce un determinato equilibrio contrattuale secondo una precisa scelta del legislatore che si impone alle parti private in modo inderogabile ed assicura la conservazione del contratto, impedendo al giudice la valutazione (altrimenti possibile) di essenzialità di quella clausola per il consenso di uno o di entrambi i contraenti.
3 Dunque, nell'ipotesi in esame la società si è limitata a lamentare l'inammissibilità di una nullità parziale, senza al contempo prospettare, se non limitatamente al profilo di inscindibilità, e chiedere la nullità totale dell'Accordo aziendale.
A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Le spese di lite del grado, da distrarsi ai difensori antistatari, seguono la soccombenza, nella misura, reputata congrua, ricompresa nel corrispondente scaglione di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del
2014, come aggiornata dal d.m. n. 14 del 2022.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n. 228/2012, che ha introdotto il comma 1 quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la a corrispondere alla parte appellante, con distrazione agli avv.ti Leopoldo Pt_1
Spedaliere e Luciano Spedaliere, le spese di lite del presente grado, che liquida in complessivi euro
1.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza all'udienza dell'11 febbraio 2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2340/24 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Marco Marazza e Domenico De Feo, pressi quali elettivamente domicilia, in Napoli, via
Stanzione n. 12
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Leopoldo Spedaliere e Luciano Controparte_1
Spedaliere, presso i quali elettivamente domicilia, in Portici, via Garibaldi n. 85
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la ha proposto tempestivo appello avverso la sent. n. 1452 del Parte_1
2024 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che l'aveva condannata al pagamento,
1 in favore di , dipendente con mansioni di operatrice telefonica Customer Care Controparte_1
“ASA” , della complessiva somma di euro 3.576,865, per la riconosciuta inclusione nell'orario di lavoro, per il periodo sino a ottobre 2022, del tempo occorrente per lo spostamento dal luogo di ingresso nella sede aziendale a quello della postazione di lavoro per lo svolgimento del servizio, ove l'inizio della prestazione veniva registrato on line sui sistemi informatici aziendali, nonché, all'inverso, del tempo necessario alla fine del turno per raggiungere, dalla postazione lavorativa, l'uscita.
Censurava la decisione del primo Giudice, per erronea interpretazione dell'art. 1419 c.c. e degli Accordi aziendali del 27 marzo 2013, sottoscritto dalle parti sociali, che avevano delineato un diverso sistema di rilevazione della presenza, che teneva conto del carattere sostanziale della prestazione che, prima di effettuare la timbratura in postazione, non implicava alcuna attività particolare e certo non richiedeva il tempo stimato di 14 minuti.
La sentenza impugnata, in ogni caso, non aveva tenuto conto delle clausole di inscindibilità espressamente stipulate in detti Accordi, che contemplavano una serie di misure anche per contenere la riduzione del personale, per cui se cadeva la previsione impugnata doveva venir meno l'intera impalcatura degli Accordi medesimi, senza la possibilità di dichiarare la nullità o l'inefficacia di una sola parte.
Censurava, poi, con ampie argomentazioni, l'erronea e falsa applicazione, compiuta dal primo Giudice, della nozione di orario di lavoro, come ricavabile dall'art. 1, comma 2, lett a) del d.l.vo n. 666 del 2003.
Concludeva, pertanto, affinchè, in riforma dell'impugnata sentenza, venisse integralmente rigettata la domanda proposta da controparte con il ricorso di primo grado.
Si costituiva , che articolatamente resisteva all'appello. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è infondato e va, pertanto, disatteso.
La S.C. ha ripetutamente chiarito (arg. ex Cass., Sez. Lav., 13.10.2021 n. 27920) che il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro deve essere considerato come lavorativo, nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione. La qual cosa si è verificata nel caso di specie, in cui lo spostamento appare correlato alla prestazione, poiché la dipendente, obbligata a presentarsi presso la sede aziendale, ove entrava nella sfera di controllo del datore di lavoro, di volta in volta doveva compiere un percorso interno per raggiungere la sua personale postazione lavorativa (per un tempo che, in assenza di concreti elementi contrari, è stato calcolato in termini ragionevoli).
Pertanto, alla luce della nozione di orario di lavoro offerta dal d.l.vo n. 66 del 2003 (di attuazione della direttiva n. 93/104/CE), rientra nell'orario di lavoro "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro,
a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività e delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni ed alle prassi nazionali". Ne discende che, quantomeno nell'ambito dei locali aziendali,
2 il tempo occorrente per raggiungere "dal luogo di lavoro quello di primo intervento e, di converso, dall'ultimo intervento al rientro in sede", essendo strettamente funzionale all'esecuzione della prestazione, si configura come corretto adempimento di un obbligo nascente dal rapporto di lavoro, in quanto attività preparatoria all'adempimento della prestazione lavorativa.
Non può, infatti, essere consentito alla contrattazione collettiva di neutralizzare, sia pure ai soli fini retributivi e contributivi, un periodo di lavoro in cui il dipendente sia stato effettivamente a disposizione del datore di lavoro e, dunque, sottoposto alla sua eterodirezione;
periodo in cui, peraltro, il lavoratore non può sottrarsi all'obbligo di eseguire la prestazione che gli compete secondo buona fede e diligenza, in quanto rientrante, appunto, anch'esso nell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Su queste basi, ha concluso la l'Accordo collettivo aziendale del 27 marzo 2013, Parte_2 Pt_1 contiene disposizioni di minore favore e, quindi, una deroga in peius rispetto alla normativa nazionale ed Europea, per cui va disapplicato.
Priva di pregio si appalesa, altresì, il dedotto argomento dell'inscindibilità degli Accordi.
Anche sul punto ci soccorrono le del tutto condivisibili argomentazioni del Giudice di legittimità,
d'altronde già implicite nella pronuncia cit. (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Lav., 20.6.2024 n. 17094) per le quali l'art. 1419, comma 1, c.c. prevede che la nullità parziale, ossia limitata a singole clausole, si traduce in nullità totale del contratto soltanto se risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità. Un tale concetto di nullità parziale esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (cfr. Cass., III, 4.7.2023 n.18794).
Inoltre, proprio il meccanismo della sostituzione automatica, prevista dall'art. 1339 c.c. e richiamato dall'art. 1419 , comma 2, c.c., ha una valenza inderogabile. Pertanto, da un lato impedisce in radice la possibilità di estendere la nullità parziale di qualche clausola all'intero contratto;
dall'altro rende a sua volta nulle eventuali clausole “cc.dd. di inscindibilità”
La sostituzione automatica delle clausole, infatti, opera in un duplice senso: ristabilisce un determinato equilibrio contrattuale secondo una precisa scelta del legislatore che si impone alle parti private in modo inderogabile ed assicura la conservazione del contratto, impedendo al giudice la valutazione (altrimenti possibile) di essenzialità di quella clausola per il consenso di uno o di entrambi i contraenti.
3 Dunque, nell'ipotesi in esame la società si è limitata a lamentare l'inammissibilità di una nullità parziale, senza al contempo prospettare, se non limitatamente al profilo di inscindibilità, e chiedere la nullità totale dell'Accordo aziendale.
A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Le spese di lite del grado, da distrarsi ai difensori antistatari, seguono la soccombenza, nella misura, reputata congrua, ricompresa nel corrispondente scaglione di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del
2014, come aggiornata dal d.m. n. 14 del 2022.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n. 228/2012, che ha introdotto il comma 1 quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la a corrispondere alla parte appellante, con distrazione agli avv.ti Leopoldo Pt_1
Spedaliere e Luciano Spedaliere, le spese di lite del presente grado, che liquida in complessivi euro
1.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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