CA
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/08/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1566/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII;
TRA
(c.f. ), costituitasi in persona Parte_1 P.IVA_1 del Sig. , dichiaratosi legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, in virtù di procura rilasciata e trasmessa con le modalità di cui agli artt. 83 comma
3° c.p.c. e 18 comma 5° d.m. 44/2011, dall'Avv. Domenico Di Micco (c.f.
); C.F._1
RECLAMANTE
E
(c.f. Controparte_2
), in persona del curatore fallimentare;
P.IVA_1
INTIMATO NON COSTITUITO
NONCHÉ
c.f. , nato a [...] l'[...]; CP_3 C.F._2
INTIMATO NON COSTITUITO
_______________________________________________________________________ n. 1566/2025 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7/1/2025, chiedeva al Tribunale di Napoli CP_3
Nord di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
esponendo che:
[...]
- era creditore dell'importo di € 20.203,22 per spettanze derivanti da rapporto di lavoro, in virtù di sentenza 785/2018 del Tribunale di Napoli Nord;
- aveva notificato la predetta sentenza unitamente all'atto di precetto in data
27/12/2018;
- il pignoramento presso terzi eseguito nei confronti della Controparte_4 aveva avuto esito negativo;
- l'insolvenza si desumeva dall'inadempimento, nonché dal fatto che la società non pubblicava i bilanci da lungo tempo in quanto l'ultimo era quello relativo al 2016 depositato il 20/9/2017.
La società debitrice non si costituiva.
Con sentenza n. 30/2025 del 5-7/3/2025, il Tribunale di Napoli Nord dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della osservando Parte_1 che:
- la società debitrice, che non si era costituita, non aveva dimostrato, com'era suo onere, di essere impresa minore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d, del nuovo CCII;
in ogni caso, dalla documentazione acquisita presso l'Agenzia dele Entrate – Riscossione, risultava che la società aveva debiti scaduti per oltre 500.000 €;
- lo stato d'insolvenza era reso manifesto “dal mancato adempimento del credito vantato dal ricorrente, recato da sentenza n. 785/2018 del Tribunale di Napoli nord –
Sezione lavoro, di condanna della resistente al pagamento di euro 20.203,22, rimasto insoddisfatto nonostante la tentata esecuzione;
lo stato di decozione risulta inoltre confermato dalla sussistenza di debiti iscritti a ruolo a carico della resistente per euro
507.086,45, nonché da dall'irreperibilità della società resistente presso la sede legale, riscontrata dall'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare su iniziativa dell'odierna ricorrente, oltreché dall'omessa produzione di qualsiasi documento utile in causa (ultimi tre bilanci e situazione patrimoniale aggiornata) a prova della solvibilità della resistente a tanto onerata. Gli elementi quantitativi e qualitativi indicati nel loro
_______________________________________________________________________ n. 1566/2025 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
insieme, pertanto, portano a ritenere la sussistenza della incapacità patrimoniale della resistente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in modo non transitorio”.
Avverso tale sentenza ha proposto reclamo, con ricorso depositato il 6/4/2025, la deducendo che: Parte_1
- il Sig. , legale rappresentante della società, era affetto da Controparte_1 diverse patologie di tipo neuropsichiatrico e fisico che gli avevano impedito di costituirsi nel procedimento per la dichiarazione di fallimento;
- la società aveva esercitato l'attività di raccolta di scommesse sportive dal 5/9/1997 al 20/1/2014, quando il TAR Lazio, dopo aver sospeso il provvedimento dell'
[...]
di decadenza della convenzione del 16/4/2007 per la raccolta di Controparte_5 scommesse nel comune di Frattamaggiore, aveva rigettato il ricorso della società avverso il predetto provvedimento che era così divenuto definitivo;
- gli altri punti di raccolta scommesse erano stati ceduti in precedenza a causa dell'aggravarsi delle patologie dell' Pt_1
- dal 2014, di fatto, era cessata ogni attività della società;
- si era formato il giudicato in ordine alla natura di impresa minore della reclamante a seguito del decreto del 5/10/2017 del Tribunale di Napoli Nord che aveva accertato tale circostanza rigettando il ricorso per la dichiarazione di fallimento proposto dai creditori
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
- molti tra i crediti indicati dall' erano ultradecennali e dunque prescritti;
CP_6
- “la è del tutto priva di attivo e con i termini per la Parte_1 proposizione di azioni recuperatorie e revocatorie da lungo tempo scaduti;
oltre al fatto che il sig. è soggetto monoreddito percipiente esclusivamente assegno Controparte_1
d'invalidità civile, di talché anche un'eventuale ed ipotetica azione di responsabilità si rivelerebbe del tutto sconveniente, alla luce delle plurime patologie, prima ancora che infruttuosa e tale da comportare la chiusura anticipata per previsione di insufficiente realizzo di cui all'art. 233, comma 1 lett. d) del C.C.I.I.”.
Non si sono costituiti la curatela ed il creditore ricorrente.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 27/5/2025, la Corte, rilevata la tardività della notifica del ricorso e del decreto alle controparti, ne ha disposto la rinnovazione, rinviando all'udienza del 22/7/2025 e disponendo la sostituzione di quest'ultima con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
_______________________________________________________________________ n. 1566/2025 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Neppure a seguito della rinnovazione della notifica si sono costituite le altre parti.
All'esito dell'udienza del 22/7/2025 la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
1. Va osservato innanzi tutto che è principio consolidato (cfr., ex multis, Cass.
19446/2011; Cass. 6683/2015; Cass. 20297/2015; Cass. 5069/2017) quello dell'inidoneità al giudicato del decreto di rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento (oggi per l'apertura della liquidazione controllata). Ed infatti, anche nella massima richiamata dal reclamante si afferma che “Il provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento è privo di attitudine al giudicato e non è configurabile una preclusione da cosa giudicata, bensì una mera preclusione di fatto, in ordine al credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore ed allo stato di insolvenza dello stesso, di modo che è possibile, dopo il rigetto, dichiarare il fallimento sulla base della medesima situazione, su istanza di un diverso creditore, ovvero sulla base di elementi sopravvenuti, preesistenti ma non dedotti, e anche di una prospettazione identica a quella respinta, su istanza dello stesso creditore” (Cass. 16411/2018).
Peraltro, anche ove volesse seguirsi la tesi del reclamante, dovrebbe comunque escludersi ogni preclusione anche di fatto in ordine alla natura di impresa minore della società reclamante, in quanto:
- il creditore ricorrente è diverso da quelli che avevano promosso il precedente procedimento conclusosi don il decreto di rigetto nel 2017;
- il decorso del tempo (nel caso di specie otto anni) è già di per sé un elemento sopravvenuto che esclude ogni preclusione;
- i debiti risultanti dai documenti acquisiti presso l' costituiscono senz'altro CP_6 un elemento preesistente, ma non dedotto in precedenza, dal momento che nel decreto di rigetto 4/10/2017 si fa riferimento, quali elementi dai quali si desume l'inesistenza dei requisiti dimensionali, ed in particolare di debiti superiori ai 500.000 €, esclusivamente ai bilanci ed ai crediti dei ricorrenti.
Va altresì rilevato che dalle stesse affermazioni della reclamante – secondo le quali la situazione economica della società sarebbe rimasta sostanzialmente invariata dal
2017 ad oggi - sorgono dubbi anche in ordine all'attendibilità dei bilanci depositati fino
_______________________________________________________________________ n. 1566/2025 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
all'esercizio 2016. Ed infatti, nel bilancio al 31/12/2016 vengono indicati debiti per complessivi € 204.505, mentre, secondo le affermazioni della reclamante, “i ruoli esattoriali emessi successivamente al decreto del 05/10/2017 sono oltremodo limitati
(appena 6!) e di importi esigui (Cfr. cartelle nn. 071.2019.0017530491.000 di €.272,12,
071.2019.0039280161.001 di €.2.966,12, 071.2020.0014112829.000 di €.220,55,
071.2021.0073052366.000 di €.220,41, 071.2022.0159108380.000 di €.221,72,
071.2023.0089482604.000 di €.268,22, 071.2023.0105567657.000 di €.227,44,
071.2024.0091527064.000 di €.230,63)”.
In definitiva, delle due l'una, o la situazione della società è radicalmente cambiata rispetto a quella esistente al momento del decreto di rigetto, o le risultanze dell'ultimo bilancio pubblicato non sono attendibili.
2. Infine, del tutto irrilevante è la questione della prescrizione. Il reclamante richiama l'orientamento della S.C. secondo il quale “la prescrizione è fatto sostanzialmente estintivo del debito, che rende il credito non più esigibile e che ben può essere eccepito dal curatore: ritenere che l'intervenuta prescrizione di un credito
(ovviamente di importo tale da essere determinante per il superamento della soglia di cui alla lett. c) dell'art. 1 comma 2 l. fall., e sempre che, come nella specie, sia pacifico il mancato raggiungimento delle altre due soglie) non sia fatto impeditivo della dichiarazione di fallimento e che pertanto non sia compito del giudice del procedimento ex artt. 15 e 18 l. fall. verificare, incidenter tantum, se sia o meno fondata la deduzione difensiva svolta in tal senso dal debitore, pur nella consapevolezza che quel credito
(quand'anche oggetto di una domanda ex art. 93 l. fall.) non sarà ammesso al passivo, appare allora frutto di una logica in qualche misura “punitiva” dell'imprenditore fallendo, totalmente estranea allo spirito della legge di riforma” (così, in motivazione,
Cass. 29008/2024, non massimata). Orbene, anche ove si volesse seguire tale pronuncia
- rimasta isolata ed oggetto di numerose critiche da parte della dottrina (è sufficiente ricordare, tra le tante quella secondo la quale il titolare del credito, di regola, non partecipa al procedimento per la dichiarazione di fallimento e dunque non può far valere eventuali fatti interruttivi) – sarebbe stato onere della reclamante formulare compiutamente l'eccezione, precisando quali tra i crediti indicati dall' sarebbero prescritti. Ed CP_6 infatti, “in caso di pluralità di crediti azionati, è necessario che l'elemento costitutivo sia specificato, dovendo il convenuto precisare il momento iniziale dell'inerzia in relazione
_______________________________________________________________________ n. 1566/2025 r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
a ciascuno di essi” (Cass. 4668/2004). Invece, la reclamante si è limitata ad affermare che “nel caso di specie, la quasi totalità dei debiti tributari considerati sono ultradecennali, di talché non sono nemmeno da considerarsi ai fini del raggiungimento della soglia di cui all'art. 2, comma 1, lett. d)”. A ciò deve aggiungersi che la debitrice avrebbe altresì dovuto dedurre di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento indicate dall' giacché si tratta di atti che hanno effetto interruttivo della CP_6 prescrizione.
Per tutto quanto esposto, il reclamo deve essere rigettato.
3. Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di reclamo, atteso che le altre parti non si sono costituite.
Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla
[...]
avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale n. 30/2025 del Tribunale di Napoli Nord del 5-7/3/2025, così provvede:
1. rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 23 luglio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
_______________________________________________________________________ n. 1566/2025 r.g.a.c.c. 6