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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. Dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. Dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, all'udienza del 12 Maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 762/2024 R.G vertente
TRA
C.F.: in persona del suo tutore legale nonché Parte_1 C.F._1 madre , C.F.: elett.te dom.to in Napoli alla Piazza Parte_2 C.F._2
Principe Umberto n°4, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Autiero, C.F.:
, del Foro di Napoli, che lo rappresenta e difende come da mandato C.F._3 già agli atti e che al cui indirizzo Pec: e Email_1 numero di fax 0810140087 potranno essere inviate dalla cancelleria le comunicazioni di rito nel corso del presente procedimento.
APPELLANTE
CONTRO
l' (c.f. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Funari (c.f.
appartenente al ruolo dell'Avvocatura dell' , giusta procura C.F._4 CP_1 generale alle liti per atto del dott. Notaio in Fiumicino, in data Persona_1
23/01/2023, Repertorio n. 37590, Raccolta n. 7131, ed ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato ad ogni effetto presso il domicilio digitale dello stesso avvocato, corrispondente al seguente indirizzo di P.E.C.: t (Il sottoscritto avvocato dichiara altresì, ai Email_2 sensi dell'art. 125 c.p.c. e ferma restando l'elezione di domicilio ad ogni effetto presso il domicilio digitale sopra indicato, che il proprio numero di fax è il seguente:
) P.IVA_2
APPELLATO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.9.2021 presso il Tribunale di Nola, Parte_1 premesso di essere affetto da gravi ed irreversibili patologie quali “paraparesi spastica da trauma midollare con disturbi della stazione eretta e della deambulazione, grave sindrome ansioso depressiva, grave stato di denutrizione per alimentazione semiliquida”, premesso che in data 31/08/2020 presentava all' territorialmente competente, CP_1 domanda per il riconoscimento della totale invalidità con necessità di accompagnamento al fine di ottenere le consequenziali provvidenze economiche, che la Commissione medica sottoponeva a visita domiciliare il n data 21/11/2020 e lo riconosceva Parte_1
“INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)” con decorrenza dal 31/08/2020 giusto verbale del 21/11/2020 , che nonostante il suddetto riconoscimento, in data 10/03/2021, l' comunicava la reiezione della domanda e CP_1 di non poter procedere alla liquidazione delle summenzionate prestazioni in quanto esso istante rientrava nel novero dei soggetti interessati all'applicazione della Legge 92/2012 art. 2 commi 58-63, di aver proposto contro il suddetto diniego, in data 29/04/2021, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale che non sortiva alcun riscontro;
che CP_1 esso istante era interdetto legalmente e la di lui madre era stata Parte_2 nominata sua Tutrice legale, che, seppur condannato in via definitiva all'ergastolo con isolamento diurno di mesi 2 per reato associativo, dal 19/11/2019 ad oggi era sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter comma 1 della L. 354/1975 a causa delle anzidette patologie, che tale beneficio veniva dapprima concesso giusta ordinanza 1437/2019 del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro e successivamente prolungato giusta ordinanza n° 4127/2020 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli , chiedeva il riconoscimento del diritto alla liquidazione della prestazione invocata (pensione di inabilità ed indennità di accompagnamento) avendone tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiesti dalla legge.
Con sentenza n.1360/2023 il giudice adito respingeva il ricorso argomentando sulla inconferenza nel caso di specie della sentenza della Corte Costituzionale 137/2021 che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere. Segnatamente il Tribunale ha ritenuto che la sentenza faceva riferimento ai soli casi di revoca dei trattamenti previdenziali ed assistenziali e non anche alla concessione ex novo degli stessi, come richiesto nel presente giudizio .
Avverso la suindicata pronuncia con tempestivo atto ha proposto appello il Pt_1 censurando la sentenza di prime cure nella parte in cui era stato ritenuto legittimo l'operato dell' , che, pur avendo riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari e CP_1 amministrativi, aveva rigettato la liquidazione non soltanto della pensione di invalidità ma finanche dell' indennità di accompagnamento, e questo benché la norma invocata, ovverosia l'art. 2, comma 58, legge n. 92 del 2012, faccia specificamente riferimento solo alle seguenti prestazioni sociali: “ 'indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione
2 sociale e pensione per gli invalidi civili ” e, dunque, non anche all' indennità di accompagnamento, prestazione testualmente non prevista tra quelle passibili di revoca.
Ha lamentato l'illogicità e la manifesta erroneità della decisione nella parte in cui si è dichiarata la non applicabilità della sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata posto che i principi affermati in detta decisione sono sicuramente applicabili oltre ai casi di revoca anche, in via analogica, alla concessione ex novo dei trattamenti previdenziali, come del resto espressamente riconosciuto dallo stesso istituto convenuto con il messaggio 1197/2022 . Ha infine evidenziato la permanenza delle condizioni di detenzione domiciliare , presupposto questo, unitamente al requisito sanitario, per l'ottenimento dell'indennità di cui all'oggetto.
Ritualmente costituitosi, l' ha resistito al gravame del tutto infondato. CP_1
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L' appello è fondato e può essere accolto per le considerazioni che di seguito si espongono.
Occorre in via preliminare rilevare che con verbale del 21.11.2020 il è stato Pt_1 riconosciuto inabile e impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita a decorrere dal 31.8.2020.
In data 10.3.2021 l' comunicava di non poter procedere alla liquidazione delle CP_1 prestazioni rientrando il nel novero dei soggetti interessati all'applicazione della Pt_1 legge 92/2012 art.2 commi 58-63 .
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ha chiesto la liquidazione delle Pt_1 prestazioni riconosciute rilevando che, seppur condannato in via definitiva all'ergastolo con isolamento diurno di mesi 2 per reato associativo, a decorrere dal 19.11.2019, con ordinanza 1437/2019 del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro e successivamente con ordinanza 4127/2020 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, è sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art.47 ter comma 1 legge 354/1975 . Chiede, pertanto, la condanna dell' al pagamento dell'importo di euro 10.797,92 oltre CP_1 interessi.
Il primo Giudice, aderendo alle osservazioni svolte dalla difesa dell' ha respinto il CP_1 ricorso ritenendo che sul caso di specie riguardante la concessione ex novo di prestazioni assistenziali, nessun rilievo rivestiva la sentenza della Corte Costituzionale con cui era stata dichiarata l'illegittimità costituzione dell'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere .
Tanto premesso, con il primo motivo di appello il ha censurato l'erroneità della Pt_1 sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto l'indennità di accompagnamento , prestazione giammai richiamata dall'art.2 comma 58 legge 92/2012.
3 Con un secondo motivo di gravame ha poi impugnato la decisione del Tribunale per aver ritenuto estranea alla fattispecie in esame la pronunzia della Corte Costituzione 137/2021.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Premesso che, come ben ritenuto dalla difesa attorea, tra le prestazioni richiamate dall'art- 2 comma 58 sopra richiamato non vi è il richiamo all'indennità di accompagnamento, la Corte ritiene non corretto ed ingiusto il comportamento dell'istituto, che non ha provveduto alla liquidazione delle prestazioni riconosciute esclusivamente in forza del disposto dell'art. 2 comma 58 .
Segnatamente il giudice di prime cure così ha statuito :” .. Priva di pregio è altresì la circostanza secondo cui il provvedimento di reiezione sarebbe illegittimo, in quanto la sentenza della Corte Costituzionale nr. 137/2021 ha dichiarato l'illegittimità la normativa nella parte in cui le prestazioni assistenziali sono revocate a coloro che scontano la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere. Come correttamente evidenziato dall'istituto previdenziale la richiamata sentenza ha dichiarato incostituzionale la normativa nella parte in cui dispone la revoca delle prestazioni assistenziali anche se i condannati per reati gravissimi scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere……. Pertanto, la richiamata sentenza fa riferimento ai casi di revoca dei trattamenti previdenziali ed assistenziali già concessi e non alla concessione ex novo degli stessi, oggetto di domanda del presente giudizio””.
Tali argomentazioni non sono condivise da questo Collegio.
Ed invero al comma 58 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012, il Legislatore ha previsto una causa ostativa al mantenimento delle erogazioni previdenziali statali afferenti all'indennità di disoccupazione, all'assegno sociale, alla pensione sociale ed alle pensioni per gli invalidi civili per una determinata categoria di soggetti.
La categoria di persone interessata dalla predetta causa ostativa concerne coloro ai quali con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270 bis, 280, 289 bis, 416 bis, 416 ter e 422 del codice penale, nonchè per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, sia stata comminata la sanzione accessoria della revoca delle predette prestazioni.
Ai sensi del comma 61 dello stesso art. 2 entro ottobre del 2012 – ossia tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge – dovevano essere comunicati i nominativi dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle predette prestazioni previdenziali.
Sulle citate disposizioni normative è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 137 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità della L. n. 92 del 2012, articolo 2, commi 61 e 58, per contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non esclude l'applicazione a chi espia la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
4 Secondo il Giudice delle Leggi - alla luce dell'articolo 38 Cost. e del dovere di solidarietà economica e sociale in capo allo Stato e alla comunità complessivamente considerata, che si attiva a prescindere dai requisiti di meritevolezza del destinatario e che si basa sullo stato di bisogno - pur dovendosi riconoscere al Legislatore la possibilità di articolare la disciplina delle misure assistenziali, al tempo stesso la ragionevolezza delle previsioni limitative non può spingersi sino a escludere quelle prestazioni che siano indispensabili per una vita dignitosa, come, nella fattispecie concreta, la pensione d'invalidità civile, in quanto diretta al sostentamento della persona, nonchè alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla tutela di bisogni primari della persona.
Si legge nella citata sentenza n. 137 della Corte Costituzionale, che la revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla L. 92/2012, articolo 2, comma 58, “ può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poichè non a carico dell'istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza e pone in pericolo, in tal modo, la stessa sopravvivenza dignitosa del condannato, privandolo del minimo vitale, in violazione dei principi costituzionali (articoli 2, 3 e 38 Cost.), su cui si fonda il diritto all'assistenza”.
Secondo i Giudici delle Leggi è pur vero che i condannati per i reati di cui alla della L. n. 92 del 2012, articolo 2, comma 58, hanno gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile, tuttavia, attiene a questa stessa convivenza civile che a essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere. Ciò non accade qualora la revoca riguardi il condannato ammesso a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che deve quindi sopportare le spese per il proprio mantenimento, le quali, ove egli sia privo di mezzi adeguati, potrebbero essere garantite solo dalle ricordate provvidenze pubbliche.
I richiamati principi sanciti dalla Corte Costituzionale, a parere del Collegio, sono applicabili oltre ai casi di revoca dei trattamenti previdenziali ed assistenziali già concessi, anche alla concessione ex novo degli stessi, come nel caso di specie.
Non si ravvisano ragioni tali da poter differenziare il trattamento tra le due situazioni.
Il seppur condannato per reati di particolare gravità sociale, alla data del Pt_1
31/08/2020 momento della proposizione della domanda amministrativa per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali – invalidità civile e indennità di accompagnamento - scontava la sua pena in regime alternativo al carcere.
Negargli la liquidazione dei richiamati trattamenti previdenziali confligge con il dovere di solidarietà economica e sociale configurato dall'art. 38 Cost. per il quale ogni cittadino inabile al lavoro (come l'odierno appellante) e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere abbia diritto al mantenimento e all'assistenza sociale .
Si ravvisa nel caso di specie anche la violazione del principio di ragionevolezza : a fronte della sentenza della Corte Costituzionale più volte menzionata, appare davvero illogico non concedere al che sconta la pena in regime alternativo al carcere, Parte_1 prestazioni assistenziali di cui l' ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti, CP_1 privandolo così dei mezzi per vivere .
5 A conforto di quanto sin qui detto, mette conto richiamare il messaggio n°1197/2022 con cui l' ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 2021 e fornito CP_1 istruzioni operative per ripristinare o concedere ex novo i benefici economici relativi a diverse prestazioni.
Con particolare riferimento alle prestazioni di invalidità civile, al paragrafo 4.2 del suddetto messaggio, prendendo in considerazione proprio le domande ex novo inoltrate e respinte ai sensi del articolo 2, commi 58 e 61, della Legge n. 92 del 2012 - così statuisce:
“Le domande di pensione sociale o di assegno sociale, rigettate solo per l'applicazione dell'articolo 2, commi 58 e 61, della legge n. 92 del 2012, possono, su istanza di parte, essere riesaminate e accolte con erogazione della prestazione con decorrenza dalla data in cui è stata disposta dalla competente Autorità giudiziaria l'esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
Anche in tale ipotesi, al fine di procedere al riesame della domanda e all'accoglimento della stessa, è necessario che l'interessato produca il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stata disposta l'esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere”.
Al seppur condannato per reati di particolare gravità sociale che , Parte_1 come ribadito, al momento della proposizione della domanda amministrativa per l'ottenimento delle invocate prestazioni previdenziali scontava, come sconta a tutt'oggi, la sua pena in regime alternativo al carcere, essendo stato ammesso alla detenzione domiciliare senza soluzione di continuità, dal 19/11/2019 ad oggi giusta ordinanza n. 126/2024 emessa in data 09/01/2024 dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli, spetta, dunque, la liquidazione della prestazione invocata (pensione di inabilità ed indennità di accompagnamento) a decorrere dalla domanda amministrativa fino al deposito del ricorso introduttivo con conseguente condanna dell'istituto al pagamento dell'importo di euro 10.797,92 ( importo giammai contestato dall'istituto nell'ammontare ) , così come richiesto in ricorso, oltre interessi .
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al CP_1 pagamento dell'importo di euro 10.797,92 per la causale di cui al ricorso oltre interessi dalla maturazione delle singole poste attive al soddisfo.
2) condanna l' alla condanna al pagamento delle spese del doppio grado , che CP_1 liquida in € 1.700,00 oltre IVA e CPA per il primo grado e in € 1984,00 oltre IVA e CPA per il grado di appello, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 12 maggio 2025
Il Presidente est.
6 Dott.ssa Anna Carla Catalano
7
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. Dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. Dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, all'udienza del 12 Maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 762/2024 R.G vertente
TRA
C.F.: in persona del suo tutore legale nonché Parte_1 C.F._1 madre , C.F.: elett.te dom.to in Napoli alla Piazza Parte_2 C.F._2
Principe Umberto n°4, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Autiero, C.F.:
, del Foro di Napoli, che lo rappresenta e difende come da mandato C.F._3 già agli atti e che al cui indirizzo Pec: e Email_1 numero di fax 0810140087 potranno essere inviate dalla cancelleria le comunicazioni di rito nel corso del presente procedimento.
APPELLANTE
CONTRO
l' (c.f. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Funari (c.f.
appartenente al ruolo dell'Avvocatura dell' , giusta procura C.F._4 CP_1 generale alle liti per atto del dott. Notaio in Fiumicino, in data Persona_1
23/01/2023, Repertorio n. 37590, Raccolta n. 7131, ed ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato ad ogni effetto presso il domicilio digitale dello stesso avvocato, corrispondente al seguente indirizzo di P.E.C.: t (Il sottoscritto avvocato dichiara altresì, ai Email_2 sensi dell'art. 125 c.p.c. e ferma restando l'elezione di domicilio ad ogni effetto presso il domicilio digitale sopra indicato, che il proprio numero di fax è il seguente:
) P.IVA_2
APPELLATO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.9.2021 presso il Tribunale di Nola, Parte_1 premesso di essere affetto da gravi ed irreversibili patologie quali “paraparesi spastica da trauma midollare con disturbi della stazione eretta e della deambulazione, grave sindrome ansioso depressiva, grave stato di denutrizione per alimentazione semiliquida”, premesso che in data 31/08/2020 presentava all' territorialmente competente, CP_1 domanda per il riconoscimento della totale invalidità con necessità di accompagnamento al fine di ottenere le consequenziali provvidenze economiche, che la Commissione medica sottoponeva a visita domiciliare il n data 21/11/2020 e lo riconosceva Parte_1
“INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)” con decorrenza dal 31/08/2020 giusto verbale del 21/11/2020 , che nonostante il suddetto riconoscimento, in data 10/03/2021, l' comunicava la reiezione della domanda e CP_1 di non poter procedere alla liquidazione delle summenzionate prestazioni in quanto esso istante rientrava nel novero dei soggetti interessati all'applicazione della Legge 92/2012 art. 2 commi 58-63, di aver proposto contro il suddetto diniego, in data 29/04/2021, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale che non sortiva alcun riscontro;
che CP_1 esso istante era interdetto legalmente e la di lui madre era stata Parte_2 nominata sua Tutrice legale, che, seppur condannato in via definitiva all'ergastolo con isolamento diurno di mesi 2 per reato associativo, dal 19/11/2019 ad oggi era sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter comma 1 della L. 354/1975 a causa delle anzidette patologie, che tale beneficio veniva dapprima concesso giusta ordinanza 1437/2019 del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro e successivamente prolungato giusta ordinanza n° 4127/2020 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli , chiedeva il riconoscimento del diritto alla liquidazione della prestazione invocata (pensione di inabilità ed indennità di accompagnamento) avendone tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiesti dalla legge.
Con sentenza n.1360/2023 il giudice adito respingeva il ricorso argomentando sulla inconferenza nel caso di specie della sentenza della Corte Costituzionale 137/2021 che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere. Segnatamente il Tribunale ha ritenuto che la sentenza faceva riferimento ai soli casi di revoca dei trattamenti previdenziali ed assistenziali e non anche alla concessione ex novo degli stessi, come richiesto nel presente giudizio .
Avverso la suindicata pronuncia con tempestivo atto ha proposto appello il Pt_1 censurando la sentenza di prime cure nella parte in cui era stato ritenuto legittimo l'operato dell' , che, pur avendo riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari e CP_1 amministrativi, aveva rigettato la liquidazione non soltanto della pensione di invalidità ma finanche dell' indennità di accompagnamento, e questo benché la norma invocata, ovverosia l'art. 2, comma 58, legge n. 92 del 2012, faccia specificamente riferimento solo alle seguenti prestazioni sociali: “ 'indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione
2 sociale e pensione per gli invalidi civili ” e, dunque, non anche all' indennità di accompagnamento, prestazione testualmente non prevista tra quelle passibili di revoca.
Ha lamentato l'illogicità e la manifesta erroneità della decisione nella parte in cui si è dichiarata la non applicabilità della sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata posto che i principi affermati in detta decisione sono sicuramente applicabili oltre ai casi di revoca anche, in via analogica, alla concessione ex novo dei trattamenti previdenziali, come del resto espressamente riconosciuto dallo stesso istituto convenuto con il messaggio 1197/2022 . Ha infine evidenziato la permanenza delle condizioni di detenzione domiciliare , presupposto questo, unitamente al requisito sanitario, per l'ottenimento dell'indennità di cui all'oggetto.
Ritualmente costituitosi, l' ha resistito al gravame del tutto infondato. CP_1
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L' appello è fondato e può essere accolto per le considerazioni che di seguito si espongono.
Occorre in via preliminare rilevare che con verbale del 21.11.2020 il è stato Pt_1 riconosciuto inabile e impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita a decorrere dal 31.8.2020.
In data 10.3.2021 l' comunicava di non poter procedere alla liquidazione delle CP_1 prestazioni rientrando il nel novero dei soggetti interessati all'applicazione della Pt_1 legge 92/2012 art.2 commi 58-63 .
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ha chiesto la liquidazione delle Pt_1 prestazioni riconosciute rilevando che, seppur condannato in via definitiva all'ergastolo con isolamento diurno di mesi 2 per reato associativo, a decorrere dal 19.11.2019, con ordinanza 1437/2019 del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro e successivamente con ordinanza 4127/2020 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, è sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art.47 ter comma 1 legge 354/1975 . Chiede, pertanto, la condanna dell' al pagamento dell'importo di euro 10.797,92 oltre CP_1 interessi.
Il primo Giudice, aderendo alle osservazioni svolte dalla difesa dell' ha respinto il CP_1 ricorso ritenendo che sul caso di specie riguardante la concessione ex novo di prestazioni assistenziali, nessun rilievo rivestiva la sentenza della Corte Costituzionale con cui era stata dichiarata l'illegittimità costituzione dell'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere .
Tanto premesso, con il primo motivo di appello il ha censurato l'erroneità della Pt_1 sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto l'indennità di accompagnamento , prestazione giammai richiamata dall'art.2 comma 58 legge 92/2012.
3 Con un secondo motivo di gravame ha poi impugnato la decisione del Tribunale per aver ritenuto estranea alla fattispecie in esame la pronunzia della Corte Costituzione 137/2021.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Premesso che, come ben ritenuto dalla difesa attorea, tra le prestazioni richiamate dall'art- 2 comma 58 sopra richiamato non vi è il richiamo all'indennità di accompagnamento, la Corte ritiene non corretto ed ingiusto il comportamento dell'istituto, che non ha provveduto alla liquidazione delle prestazioni riconosciute esclusivamente in forza del disposto dell'art. 2 comma 58 .
Segnatamente il giudice di prime cure così ha statuito :” .. Priva di pregio è altresì la circostanza secondo cui il provvedimento di reiezione sarebbe illegittimo, in quanto la sentenza della Corte Costituzionale nr. 137/2021 ha dichiarato l'illegittimità la normativa nella parte in cui le prestazioni assistenziali sono revocate a coloro che scontano la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere. Come correttamente evidenziato dall'istituto previdenziale la richiamata sentenza ha dichiarato incostituzionale la normativa nella parte in cui dispone la revoca delle prestazioni assistenziali anche se i condannati per reati gravissimi scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere……. Pertanto, la richiamata sentenza fa riferimento ai casi di revoca dei trattamenti previdenziali ed assistenziali già concessi e non alla concessione ex novo degli stessi, oggetto di domanda del presente giudizio””.
Tali argomentazioni non sono condivise da questo Collegio.
Ed invero al comma 58 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012, il Legislatore ha previsto una causa ostativa al mantenimento delle erogazioni previdenziali statali afferenti all'indennità di disoccupazione, all'assegno sociale, alla pensione sociale ed alle pensioni per gli invalidi civili per una determinata categoria di soggetti.
La categoria di persone interessata dalla predetta causa ostativa concerne coloro ai quali con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270 bis, 280, 289 bis, 416 bis, 416 ter e 422 del codice penale, nonchè per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, sia stata comminata la sanzione accessoria della revoca delle predette prestazioni.
Ai sensi del comma 61 dello stesso art. 2 entro ottobre del 2012 – ossia tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge – dovevano essere comunicati i nominativi dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle predette prestazioni previdenziali.
Sulle citate disposizioni normative è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 137 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità della L. n. 92 del 2012, articolo 2, commi 61 e 58, per contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non esclude l'applicazione a chi espia la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
4 Secondo il Giudice delle Leggi - alla luce dell'articolo 38 Cost. e del dovere di solidarietà economica e sociale in capo allo Stato e alla comunità complessivamente considerata, che si attiva a prescindere dai requisiti di meritevolezza del destinatario e che si basa sullo stato di bisogno - pur dovendosi riconoscere al Legislatore la possibilità di articolare la disciplina delle misure assistenziali, al tempo stesso la ragionevolezza delle previsioni limitative non può spingersi sino a escludere quelle prestazioni che siano indispensabili per una vita dignitosa, come, nella fattispecie concreta, la pensione d'invalidità civile, in quanto diretta al sostentamento della persona, nonchè alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla tutela di bisogni primari della persona.
Si legge nella citata sentenza n. 137 della Corte Costituzionale, che la revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla L. 92/2012, articolo 2, comma 58, “ può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poichè non a carico dell'istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza e pone in pericolo, in tal modo, la stessa sopravvivenza dignitosa del condannato, privandolo del minimo vitale, in violazione dei principi costituzionali (articoli 2, 3 e 38 Cost.), su cui si fonda il diritto all'assistenza”.
Secondo i Giudici delle Leggi è pur vero che i condannati per i reati di cui alla della L. n. 92 del 2012, articolo 2, comma 58, hanno gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile, tuttavia, attiene a questa stessa convivenza civile che a essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere. Ciò non accade qualora la revoca riguardi il condannato ammesso a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che deve quindi sopportare le spese per il proprio mantenimento, le quali, ove egli sia privo di mezzi adeguati, potrebbero essere garantite solo dalle ricordate provvidenze pubbliche.
I richiamati principi sanciti dalla Corte Costituzionale, a parere del Collegio, sono applicabili oltre ai casi di revoca dei trattamenti previdenziali ed assistenziali già concessi, anche alla concessione ex novo degli stessi, come nel caso di specie.
Non si ravvisano ragioni tali da poter differenziare il trattamento tra le due situazioni.
Il seppur condannato per reati di particolare gravità sociale, alla data del Pt_1
31/08/2020 momento della proposizione della domanda amministrativa per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali – invalidità civile e indennità di accompagnamento - scontava la sua pena in regime alternativo al carcere.
Negargli la liquidazione dei richiamati trattamenti previdenziali confligge con il dovere di solidarietà economica e sociale configurato dall'art. 38 Cost. per il quale ogni cittadino inabile al lavoro (come l'odierno appellante) e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere abbia diritto al mantenimento e all'assistenza sociale .
Si ravvisa nel caso di specie anche la violazione del principio di ragionevolezza : a fronte della sentenza della Corte Costituzionale più volte menzionata, appare davvero illogico non concedere al che sconta la pena in regime alternativo al carcere, Parte_1 prestazioni assistenziali di cui l' ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti, CP_1 privandolo così dei mezzi per vivere .
5 A conforto di quanto sin qui detto, mette conto richiamare il messaggio n°1197/2022 con cui l' ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 2021 e fornito CP_1 istruzioni operative per ripristinare o concedere ex novo i benefici economici relativi a diverse prestazioni.
Con particolare riferimento alle prestazioni di invalidità civile, al paragrafo 4.2 del suddetto messaggio, prendendo in considerazione proprio le domande ex novo inoltrate e respinte ai sensi del articolo 2, commi 58 e 61, della Legge n. 92 del 2012 - così statuisce:
“Le domande di pensione sociale o di assegno sociale, rigettate solo per l'applicazione dell'articolo 2, commi 58 e 61, della legge n. 92 del 2012, possono, su istanza di parte, essere riesaminate e accolte con erogazione della prestazione con decorrenza dalla data in cui è stata disposta dalla competente Autorità giudiziaria l'esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
Anche in tale ipotesi, al fine di procedere al riesame della domanda e all'accoglimento della stessa, è necessario che l'interessato produca il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stata disposta l'esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere”.
Al seppur condannato per reati di particolare gravità sociale che , Parte_1 come ribadito, al momento della proposizione della domanda amministrativa per l'ottenimento delle invocate prestazioni previdenziali scontava, come sconta a tutt'oggi, la sua pena in regime alternativo al carcere, essendo stato ammesso alla detenzione domiciliare senza soluzione di continuità, dal 19/11/2019 ad oggi giusta ordinanza n. 126/2024 emessa in data 09/01/2024 dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli, spetta, dunque, la liquidazione della prestazione invocata (pensione di inabilità ed indennità di accompagnamento) a decorrere dalla domanda amministrativa fino al deposito del ricorso introduttivo con conseguente condanna dell'istituto al pagamento dell'importo di euro 10.797,92 ( importo giammai contestato dall'istituto nell'ammontare ) , così come richiesto in ricorso, oltre interessi .
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al CP_1 pagamento dell'importo di euro 10.797,92 per la causale di cui al ricorso oltre interessi dalla maturazione delle singole poste attive al soddisfo.
2) condanna l' alla condanna al pagamento delle spese del doppio grado , che CP_1 liquida in € 1.700,00 oltre IVA e CPA per il primo grado e in € 1984,00 oltre IVA e CPA per il grado di appello, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 12 maggio 2025
Il Presidente est.
6 Dott.ssa Anna Carla Catalano
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