Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 17/12/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02114/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01131/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Violetta Lamberti e Valentina Mercadante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 58;
per l’accertamento,
del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. sull’istanza presentata in data 20.11.2024, avente ad oggetto la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Uditi per le parti i difensori nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025, come specificato nel verbale, relatore il dott. IG RU;
Premesso che con il presente ricorso il ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. in merito all’istanza avente ad oggetto la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
Rilevato che, con memoria del 26 novembre 2025, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha evidenziato “che il procedimento amministrativo di rilascio del titolo di soggiorno si è concluso con esito favorevole all’interessato ed è stato consegnato all’interessato in data 30.10.2025 ”, chiedendo al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
Rilevato che, con memoria del 10 dicembre 2025, parte ricorrente ha confermato tale circostanza, evidenziando altresì che “dalla lettura della documentazione depositata da controparte emerge che il procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo di soggiorno per protezione speciale è stato istruito solo a seguito della proposizione del presente ricorso (…) le verifiche del caso sono iniziate solo il 30.09.2025 e passare alla firma il medesimo giorno, nonché all’autorizzazione dello stesso con trasmissione dei dati al poligrafo nazionale per la stampa del titolo prodotto nei successivi 20 giorni e poi consegnato al ricorrente il 30.10.2025 (…) A ciò si aggiunga che dalla formalizzazione dell’istanza alla consegna del titolo è passato più di un anno, sebbene, la procedura interna sia durata praticamente un giorno, difatti il tutto è si è svolto il 30.09.2025 come emerge dalla documentazione prodotta da controparte. Pertanto, si chiede condannarsi la PA alle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari”;
Ritenuto, stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Ritenuto, quanto alle spese, di poterle compensare tra le parti, tenuto anche conto del numero elevato di analoghe istanza presentate presso la Questura di Salerno, con onere del pagamento del contributo unificato a carico dell’Amministrazione resistente;
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificarlo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato che va posto a carico del Ministero dell’Interno.
Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IG RU, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IG RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.